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Scuola di Lettere e Beni culturali LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA, LETTERATURA E TRADIZIONE CLASSICA CLASSE LM-15 REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO PARTE NORMATIVA - Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti curriculari, loro accertamento e verifica dell'adeguatezza della personale preparazione Per frequentare proficuamente il Corso di laurea magistrale in Filologia, letteratura e tradizione classica il laureato deve possedere : - Capacità di comunicare correttamente ed efficacemente in forma orale e scritta sia in italiano sia in almeno una lingua dell'unione Europea (livello B1) - Capacità di raccogliere, classificare e sintetizzare dati e informazioni di tipo storico, letterario, artistico e bibliografico da fonti eterogenee - Capacità basilari di analisi e interpretazione dei principali fatti storici' politici, economici, sociali e culturali del mondo antico greco e romano - Capacità basilari di analisi e interpretazione di prodotti artistici del mondo antico (greco e/o romano) e/o medievale e/o moderno e/o contemporaneo, anche in rapporto alla loro contestualizzazione storico-geografica, conservazione e ricezione nel tempo - Conoscenza approfondita del lessico, delle forme, delle strutture e delle funzioni della lingua italiana, in prospettiva sincronica e/o diacronica - Capacità solide di analisi, commento e interpretazione di testi in lingua italiana, anche in rapporto alla loro contestualizzazione storico-geografica, trasmissione e ricezione nel tempo - Conoscenza di base del lessico, delle forme, delle strutture e delle funzioni della lingua latina, in prospettiva sincronica e/o diacronica - Capacità basilari di analisi, commento, traduzione e interpretazione di testi in latino, anche in rapporto alla loro contestualizzazione storico-geografica, trasmissione e ricezione nel tempo - Conoscenza di base del lessico, delle forme, delle strutture e delle funzioni della lingua greca antica, in prospettiva sincronica e/o diacronica - Capacità basilari di analisi, commento, traduzione e interpretazione di testi in greco antico, anche in rapporto alla loro contestualizzazione storico-geografica, trasmissione e ricezione nel tempo Per l'accesso al Corso di laurea magistrale sono richiesti i seguenti requisiti d'accesso (1) e la verifica della adeguatezza della personale preparazione (2). (1) I requisiti d'accesso sono i seguenti: A) avere conseguito la laurea in una delle classi di laurea sotto indicate o possedere un titolo di studio riconosciuto idoneo, anche conseguito all'estero: ai sensi del D.M. 270/04: L-1 (Beni culturali), L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), L-5 (Filosofia), 6 (Geografia), L-10 (Lettere), L-11 (Lingue e culture moderne),

L-12 (Mediazione linguistica), L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), L-20 (Scienze della comunicazione), L-42 (Storia) ai sensi del D.M. 509/99: Classe 3 (Scienze della mediazione linguistica), Classe 5 (Lettere), Classe 11 (Lingue e culture moderne), Classe 13 (Scienze dei beni culturali), Classe 14 (Scienze della comunicazione), Classe 18 (Scienze dell'educazione e della formazione), Classe 23 (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), Classe 29 (Filosofia), Classe 30 (Scienze geografiche), Classe 38 (Scienze storiche), B) aver acquisito almeno: 5 CFU nel SSD L-FIL-LET/02, 5 CFU nel SSD L-FIL-LET/04, 5 CFU nel SSD L-FIL-LET/05 e/o L-FIL-LET/02 e/o L-FIL-LET/04, 10 CFU nel SSD L-ANT/02 e/o L-ANT/03, 5 CFU in L-FIL-LET/10 e/o L-FIL-LET/11, 5 CFU in L-ANT/07 e/o L-ART/01 e/o L-ART/02 e/o L-ART/03. Per i laureati che non possiedono i requisiti sopra indicati l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata alla valutazione di una Commissione che verifica, tramite colloquio, il possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie ed esprime un giudizio di idoneità che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di studio fissa il calendario dei colloqui, che verrà pubblicato sul sito della Scuola. I colloqui si svolgeranno tra settembre e dicembre. (2) La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è assolta qualora il laureato sia in possesso di un diploma di laurea conseguito con una votazione uguale o superiore a 70/110. Per i laureati che possiedono il titolo di laurea con una votazione inferiore a 70/110, l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata alla valutazione della stessa Commissione che ha verificato il possesso dei requisiti curriculari, tramite colloquio. Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio). Gli studenti internazionali, che abbiano ottenuto una valutazione positiva nella verifica di cui al punto precedente, sono esonerati dalla successiva prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità degli studenti. Nota: Per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero la valutazione dei requisiti di accesso (compatibilità del titolo rispetto alle classi di laurea indicate, valutazione del curriculum, crediti e risultati di apprendimento rispetto alle competenze e agli SSD previsti, valutazione finale conseguita) avviene tramite esame del curriculum da parte del Consiglio di Corso di studio che valuta la necessità per lo studente di sostenere il colloquio di verifica della personale preparazione. Il colloquio avviene anche per via telematica.

Art. 2 Piani di studio individuali Lo studente può: - effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. - modificare la scelta degli insegnamenti opzionali, precedentemente compiuta, purché la nuova opzione venga esercitata all'interno del medesimo gruppo di insegnamenti previsti nel Regolamento; - incrementare il numero dei crediti delle attività formative a scelta dello studente (in aggiunta ai 120 CFU della Laurea). Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente. Art. 4 Frequenza e propedeuticità L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo dello studente. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento da Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento da Corsi di Studio di diversa classe, da università telematiche e da Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di 12 crediti riconoscibili. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea o collegato ad un progetto formativo Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative, che non dovranno superare la durata di 6 mesi, dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formati:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale, - per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; - per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per conseguimento del titolo di studio. Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale Per il conseguimento della Laurea magistrale è prevista la redazione di una tesi, eventualmente corredata da supporti tecnologici, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di un'apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione in via preliminare dovrà deliberare sull'ammissibilità del candidato alla prova finale. La discussione della tesi si potrà configurare come presentazione e discussione, di fronte alla commissione, di un elaborato originale, avente il carattere di un contributo scientifico rigoroso elaborato utilizzando tutti i supporti tecnologici richiesti in fase di ricerca e di presentazione dell'attività svolta. L'elaborato dovrà comunque avere, come base critica fondativa, la forma di un testo scritto, e potrà comprendere anche strumenti che il docente relatore abbia giudicato congrui all'adempimento della consegna negoziata con lo studente ai fini del superamento della prova. La prova finale della Laurea magistrale verrà assegnata preferibilmente in una disciplina indicata dallo studente. Tale disciplina di norma deve essere presente nel piano degli studi. Il relatore della prova finale è o il responsabile didattico della disciplina o il docente con cui si è sostenuto l'esame della disciplina stessa. Laddove il Consiglio di Corso di Studio lo ritenga utile ai fini formativi, potrà essere inoltre prevista la figura di un correlatore o di un secondo relatore. La domanda di ammissione alla prova finale dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti secondo il calendario fissato dal Senato Accademico. L'attribuzione e la responsabilità delle prove finali saranno ripartite equamente fra i docenti. Lo studente dovrà presentare in Segreteria il modulo contenente il titolo della tesi, firmato dal relatore e datato almeno quattro mesi prima della presentazione della domanda. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal regolamento didattico per le attività diverse dalla prova finale. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori o al Presidente della Scuola. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute per le quali sono nominati e sono tenuti ad assicurare una presenza continuativa. La votazione finale sarà espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. In caso di votazione massima (110/110), la Commissione può concedere la lode su decisione unanime. La votazione è assegnata dalla Commissione sulla base dell'esame finale, che consiste nella discussione della tesi, tenendo conto anche del curriculum dello studente compresi i voti conseguiti in esami superati presso altri Corsi di Studio e convalidati.

Dello svolgimento della prova finale la Commissione redige apposito verbale. Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 1 aprile 2008 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.