REGOLAMENTO DIDATTICO

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1 REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI STUDIO: Culture e tecniche del costume e della moda FACOLTÀ: Lettere e Filosofia CLASSE: 23 Art. 1 Coerenza tra crediti delle attività formative e obiettivi formativi programmati La commissione didattica paritetica si esprime in senso favorevole alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, poiché tale coerenza discende da una mirata distribuzione fra crediti destinati alla formazione metodologica e crediti destinati alla formazione di natura professionale. Le attività formative di base sono volte ad assicurare allo studente il contesto conoscitivo generale entro il quale sviluppare le successive conoscenze specifiche. Esse includono pertanto conoscenze di base proprie delle discipline letterarie, storiche e psicologiche per un ammontare complessivo di 55 CFU. Le attività formative caratterizzanti sono volte ad impartire le specifiche conoscenze e a promuovere lo sviluppo delle abilità che il profilo del laureato richiede. In tale prospettiva si approfondiscono le discipline storico-artistiche, dello spettacolo e dei sistemi e tecniche della moda e delle produzioni artistiche, per un totale di 60 CFU. Queste attività formative sono adeguatamente sostenute da insegnamenti negli ambiti delle discipline affini, quali quelle giuridiche e gestionali, linguistiche, informatiche e scientifico-tecnologiche (35 CFU). Completano l offerta formativa le attività a scelta dello studente (10 CFU), le attività relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera (10 CFU); le attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche e le attività volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso (10 CFU). Acquisito il parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche in data 14 dicembre Art. 2 Requisiti d accesso Possono essere ammessi i candidati che siano in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo conseguito all estero riconosciuto idoneo. Art. 3 Propedeuticità degli insegnamenti e di altre attività formative Non sono previste propedeuticità. Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività formative Sono previste le seguenti forme di svolgimento dell attività didattica: Attività formative di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) nonché ambito di sede: lezioni frontali, esercitazioni, esercitazioni di laboratorio, attività di tutorato, seminari e autoapprendimento. Prova finale: discussione di un breve elaborato scritto. 1

2 Tirocinio: permanenza presso aziende, enti pubblici e privati o studi professionali convenzionati svolgendo attività pratiche congruenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. Art. 5 Attività di tirocinio e ulteriori abilità Le attività di tirocinio si svolgono secondo le norme del Regolamento di tirocinio approvato dalla Facoltà. Sulla base di tale Regolamento, l'acquisizione dei crediti di tirocinio è subordinata all attestazione delle ore svolte da parte della struttura ospitante convenzionata e all approvazione da parte del docente tutore del progetto. Le ulteriori abilità informatiche e linguistiche sono acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, esercitazioni di laboratorio, attività di tutorato, seminari e autoapprendimento e comportano l attribuzione di un voto. Art. 6 Eventuali curricula corrispondenti a diverse durate del corso e modalità di passaggio da un curriculum a un altro Nel Corso di Studio possono essere definiti tre tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso: a) curricula con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curricula con durata inferiore alla normale ma comunque pari ad almeno due terzi di quella normale, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello; c) curricula con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Il passaggio da un curriculum all'altro deve comunque essere richiesto al Consiglio di corso di Studio, il quale delibererà tenendo conto della scolarità svolta e degli anni di iscrizione. Art. 7 Piani di studio Gli studenti, quando presentano il piano di studi ufficiale, possono: modificare la scelta degli insegnamenti opzionali, precedentemente compiuta, purché la nuova opzione venga esercitata all interno del medesimo gruppo di insegnamenti previsti nel Regolamento; anticipare gli esami obbligatori del terzo al secondo anno di corso; incrementare il numero di crediti delle attività formative a scelta dello studente D. Art. 8 Tipologia delle forme didattiche Le forme di svolgimento della didattica sono di tipo convenzionale e comprendono lezioni, esercitazioni, esercitazioni di laboratorio, attività di tutorato, seminari e tirocini formativi. Art. 9 Esami e altre verifiche di profitto Al termine di ciascuna attività lo studente è tenuto a una verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Nel caso degli insegnamenti tale verifica è svolta sotto la forma di esami, scritti o orali o multimediali con risultato scritto. La prova orale può, comunque, essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l ammissibilità all orale. La prova orale o scritta può essere preceduta da prove in itinere aventi anch essi lo scopo di accertare la 2

3 maturità intellettuale del candidato nonché il possesso delle conoscenze e abilità che saranno oggetto della prova d esame. L esito negativo delle prove in itinere non influisce sull ammissione all esame finale. L esame orale è pubblico. La valutazione, riportata su apposito verbale, è espressa in trentesimi con eventuale lode. L esame s intende superato con votazione minima di 18 trentesimi. Non può essere ripetuto l esame di profitto già verbalizzato con esito positivo. L attività di tirocinio è verificata con l attestazione delle ore effettivamente realizzate da parte della struttura ospitante convenzionata e sentito il parere del tutore rispetto allo specifico progetto formativo. La valutazione positiva della commissione di tirocinio sull attività svolta dallo studente si risolve in un giudizio di idoneità all acquisizione dei crediti relativi. Art. 10 Criteri di riconoscimento crediti per trasferimento e seconde lauree Per gli studenti provenienti da corsi di studio di diversa classe, il riconoscimento dei crediti avverrà perseguendo la finalità della mobilità degli studenti. Gli studenti provenienti sia da Corso di Laurea della stessa classe, sia da un Corso di Studio di classe diversa, purché del medesimo livello (sia dagli Istituti di Alta Formazione Artistica; Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale d'arte Drammatica Accademia Nazionale di Danza), possono ottenere, su parere favorevole delle commissioni delegate alle convalide di trasferimento e di seconde lauree, nominate dai Consigli di Corsi di Studio, il riconoscimento dei crediti acquisiti nel Corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare; i rimanenti crediti possono essere convalidati in settori, insegnamenti o altre attività formative di cui si riconosce l affinità culturale con il settore di provenienza. Per l art. 16, comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo, se il riconoscimento ha ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure il riferimento comune del settore scientifico disciplinare, il Consiglio di corso procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 11 Criteri riconoscimento conoscenze e abilita professionali Ai sensi dell art. 16 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di laurea, per quanto riguarda il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, valuterà caso per caso il contenuto delle conoscenze ed abilità professionali, e la loro coerenza con gli obiettivi formativi e i profili professionali dichiarati nell ordinamento di questo corso di studio. Se il riconoscimento ha ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure il riferimento comune del settore scientifico disciplinare, il Consiglio di corso procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 12 Attività integrative per studenti trasferiti o iscritti come seconda laurea Per gli studenti trasferiti, sono attivate le attività integrative relative alle attività formative del presente Regolamento didattico da 1 CFU al numero di CFU utile al raggiungimento del peso in crediti di ciascuna attività, volte comunque ad una verifica finale. 3

4 Art. 13 Commissioni di esame La valutazione dell esame è effettuata da un apposita Commissione formata e nominata come previsto dall art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo. I Consigli di Corso di Studio nominano le commissioni per gli esami di profitto all inizio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di corso può delegare tale nomina al rispettivo presidente. In particolare I Consigli di Corso di Studio possono devolvere al Presidente del Corso di Studio la nomina delle commissioni per determinate giornate di esame in caso di necessità e di urgenza quale impossibilità sopravvenuta. Le commissioni per gli esami di profitto sono comunque composte, su proposta del titolare della materia, da almeno due membri, uno dei quali deve essere il docente responsabile della disciplina e l altro un docente o un ricercatore dello stesso settore disciplinare o di un settore affine; per quest ultimo e per gli altri eventuali componenti possono essere indicati anche membri supplenti. Il supplente può essere un cultore della materia. I cultori della materia sono nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio su proposta del docente ufficiale tra i dottori di ricerca, nonché tra laureati da non meno di due anni sulla base di un curriculum e delle pubblicazioni presentate. Il Consiglio di Corso di Studio nell approvare tali indicazioni redigerà un albo che sarà verificato all inizio di ogni anno accademico e che sarà trasmesso per opportuna informazione e diffusione alla Facoltà. In ogni caso almeno due membri dovranno essere contemporaneamente presenti alla seduta d esame. Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame di profitto, il docente responsabile ne propone la composizione ai Consigli di Corso di Studio, assicurando comunque la propria presenza attiva attestata mediante apposizione della firma a margine di ciascun foglio di verbale di esame a conferma della propria presenza e come assunzione della responsabilità sulla regolarità dello svolgimento delle prove. Art. 14 Prova finale (contenuti, modalità di svolgimento, termini e modalità di attribuzione) Per il conseguimento della Laurea, lo studente deve superare una prova finale, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, e consiste nella discussione di un breve elaborato scritto. La prova finale è pubblica, può essere scritta, orale, pratica, con supporti di tipo cartaceo, informatico, audiovisivo, multimediale od altro. Nel caso in cui la prova finale preveda un testo scritto, questo sarà compreso di norma tra un minimo di 30 cartelle e un massimo di 70 cartelle di 2000 battute, tenuto conto anche del numero di crediti assegnato alla prova medesima. Nel caso di prova orale e/o pratica le modalità potranno essere determinate dal corso di laurea. La prova finale verrà assegnata preferibilmente in una disciplina indicata dallo studente oppure in una disciplina affine o richiesta dal candidato in via subordinata. Lo studente può discutere la prova finale in uno qualsiasi degli insegnamenti compresi nel Regolamento del Corso di Studio, anche se non è presente nel suo piano di studi e non ne abbia conseguito i relativi crediti formativi. Il responsabile didattico della disciplina è relatore o referente della prova finale. Laddove il Consiglio di Corso di Studio lo ritenga utile ai fini formativi, il relatore o il referente potrà essere affiancato da un gruppo di docenti 4

5 della stessa disciplina o di discipline affini. La prova finale della Laurea triennale viene valutata da un apposita Commissione. La Commissione in via preliminare dovrà deliberare sull ammissibilità del candidato alla prova finale. La domanda di ammissione alla prova finale dovrà essere presentata alla Segreteria Amministrativa secondo il calendario fissato dal Senato Accademico. Il Consiglio del Corso di Laurea interviene, se necessario, affinché l attribuzione e la responsabilità delle relazioni finali siano ripartite equamente tra i docenti, per i quali esse costituiscono un dovere istituzionale. Per l ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall ordinamento didattico del corso ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. Art. 15 Commissione prova finale La Commissioni per la prova finale è composta da cinque membri, di cui almeno tre devono essere docenti di ruolo responsabili di insegnamento. La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio. Esso può delegare tale nomina al rispettivo Presidente o al Preside di Facoltà. I componenti della Commissione hanno il dovere di partecipare alle sedute per le quali sono nominati e sono tenuti ad assicurare una presenza continuativa. La votazione finale sarà espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. In caso di votazione massima (110/110), la Commissione può concedere la lode su decisione unanime. La votazione è assegnata dalla Commissione sulla base dell esame finale, che consiste nella discussione di un breve elaborato scritto, tenendo conto anche del curriculum dello studente compresi i voti conseguiti in esami superati presso altri Corsi di Studio e convalidati. Dello svolgimento della prova finale la Commissione redige apposito verbale. Art. 16 Norme transitorie Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al piano didattico, delibera sulla norma transitoria che regola l applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti nell anno di modifica. Pertanto questa sarà inserita nel Piano Didattico di riferimento. Art. 17 Norma finale Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l autonomia didattica, disciplina i criteri di funzionamento del corso di laurea in Culture e Tecniche del Costume e della Moda della Facoltà di Lettere e Filosofia dell Università di Bologna nel quadro del Regolamento Didattico d Ateneo e di Facoltà ai quali rinvia per quanto non definito in questa sede. 5

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