FACOLTÀ DI FARMACIA REGOLAMENTO DIDATTICO

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1 FACOLTÀ DI FARMACIA REGOLAMENTO DIDATTICO Art. 1 CONSIGLIO DI FACOLTÀ 1. Il Consiglio di Facoltà ha il compito di programmare, coordinare e gestire tutte le attività didattiche che fanno capo alla Facoltà. In particolare il Consiglio: programma e coordina l utilizzazione delle risorse per la didattica, sentiti i Consigli di corso di studio e, per la parte di loro competenza, i Dipartimenti interessati propone le modifiche concernenti l ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla Facoltà coordina, indirizza e verifica le attività didattiche procede, previa richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, alla richiesta ed alla destinazione dei posti di personale docente procede alla attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi afferenti alla Facoltà, tenendo presenti le indicazioni dei Consigli di corso di studio approva il regolamento didattico ed il regolamento organizzativo di Facoltà approva la relazione annuale sull attività didattica della Facoltà predispone ed approva i piani di sviluppo 2. Il Consiglio di Facoltà è composto da: - i professori di ruolo e fuori ruolo - una rappresentanza dei ricercatori pari a 9/10 del numero dei professori di ruolo. - una rappresentanza degli studenti. 3. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside, le cui attribuzioni sono definite dall art. 22 dello Statuto o, in sua assenza, dal Preside vicario. 4. Il Consiglio di Facoltà, per l assolvimento di particolari incombenze di ordine didattico od organizzativo o per l istruzione di delibere di particolare complessità, può avvalersi di Commissioni appositamente nominate. Art. 2 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO 1. Per ogni corso di studio è costituito apposito Consiglio. I Consigli di corso di studio della medesima classe possono essere unificati con motivata deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà. 2. I compiti dei Consigli di corso di studio sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo. 3. I Consigli di corso di studio sono composti da: - i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso - i ricercatori che svolgono attività didattica per insegnamenti afferenti al corso - una rappresentanza degli studenti.

2 Art. 3 CONSIGLIO DI PRESIDENZA Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell istruttoria delle delibere da sottoporre alle decisioni del Consiglio di Facoltà, nel coordinamento delle attività dei Consigli di corso di studio e nella predisposizione della relazione annuale. Art. 4 COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA Il Comitato per la didattica, composto pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti, ha il compito di analizzare i problemi inerenti lo svolgimento delle attività didattiche, di valutare la qualità e l efficacia delle stesse, di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alla programmazione didattica deliberata annualmente dalla Facoltà. Art. 5 CORSI DI STUDIO 1. Alla Facoltà di Farmacia afferiscono i seguenti corsi di studio: Classe L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche Corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate (curricula: Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze Erboristiche ) Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale Corso di laurea magistrale in Farmacia Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 2. Il corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate ha durata triennale. Per l ammissione occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all estero, riconosciuto idoneo. I medesimi requisiti sono richiesti per l ammissione ai corsi di laurea magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di durata quinquennale, in quanto regolamentati da normative dell Unione Europea che non prevedono, per l accesso, titoli universitari di primo livello. 3. Al compimento degli studi del corso di laurea viene conseguito il titolo di dottore in Scienze Farmaceutiche Applicate con la specificazione della classe di appartenenza. Al compimento degli studi dei corsi di laurea magistrale viene conseguito il titolo di dottore magistrale in. con la specificazione del corso di laurea magistrale e della classe di appartenenza. Come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, la Facoltà rilascia un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 4. I corsi di studio appartenenti alla medesima classe possono essere coordinati da un comitato di classe avente funzioni istruttorie, propositive e consultive. 5. La frequenza alle varie attività formative è obbligatoria ed è oggetto di accertamento da parte dei docenti nei modi ritenuti più opportuni. Art. 6 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 1. Il credito formativo universitario (CFU) rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli

3 ordinamenti didattici dei corsi di studio. Ciascun credito corrisponde a 25 ore di impegno complessivo. 2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei corsi di studio. 3. I Consigli dei corsi di studio stabiliscono criteri e modalità dei passaggi e dei trasferimenti, provvedendo nel contempo al riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente. Essi deliberano altresì sul riconoscimento degli studi compiuti all estero e dei titoli accademici ivi conseguiti, qualora ciò non sia già disposto da normativa nazionale o da programmi o intese tra Atenei a livello internazionale. 4. I crediti relativi ai vari insegnamenti hanno la stessa valenza nell ambito dell ECTS (European Credit Transfer System). Art. 7 ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DIDATTICA 1. L anno accademico si articola in due periodi didattici (indicati convenzionalmente come semestri). Essi di norma hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo ed hanno ciascuno una durata di almeno 12 settimane. 2. Gli appelli degli esami di profitto si svolgono nei mesi di gennaio, febbraio, giugno, luglio e settembre per un numero complessivo non inferiore a sei. Per gli studenti iscritti come ripetenti e per i fuori corso sono previsti due ulteriori appelli nei mesi di aprile e di novembre. Gli appelli per il conseguimento del titolo di studio si svolgono nei mesi di luglio, novembre e marzo. Ulteriori appelli possono essere fissati nei mesi di maggio e di settembre. I calendari degli appelli degli esami di profitto e degli esami finali vengono predisposti all inizio di ogni anno accademico. 3. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli didatticamente coordinati, eventualmente impartiti da più docenti, prevedendo comunque un unico esame. 4. La copertura degli insegnamenti è affidata dal Consiglio di Facoltà a professori di ruolo della Facoltà inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare (o in settore giudicato affine dalla Facoltà) cui afferisce l insegnamento, ovvero per supplenza a professori di ruolo o ricercatori dell Ateneo di Parma o di altri Atenei. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e a professionalità esterne, incarichi di docenza formale o integrativa possono essere attribuiti a studiosi e ad esperti di alta qualificazione professionale o scientifica mediante contratti di diritto privato a tempo determinato. 5. Gli obiettivi formativi specifici, il quadro delle attività formative, i piani di studio, i requisiti di ammissione, i crediti assegnati ai diversi insegnamenti, le propedeuticità degli insegnamenti e delle altre attività formative, le disposizioni sugli obblighi di frequenza e di iscrizione ai corsi con esercitazioni di laboratorio, le modalità dei passaggi e dei trasferimenti e le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio sono riportati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Art. 8 DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI 1. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica in tre giorni distinti della settimana; modalità diverse possono essere previste dal Consiglio di Facoltà per

4 particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento. 2. La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Preside. 3. I docenti sono tenuti a garantire un adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l intero arco dell anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. 4. I docenti hanno l obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, dei Consigli di corso di studio e di ogni altro organismo di cui facciano parte. 5. I docenti sono tenuti a segnalare al Preside, dandone adeguata motivazione, interruzioni dell attività didattica, variazioni del calendario delle lezioni, posticipi di esami. Art. 9 VALUTAZIONE DELL ATTIVITA DIDATTICA Con l obiettivo di verificare l efficacia della didattica e di migliorare la qualità ed i servizi ad essa connessi, la Facoltà annualmente invita gli studenti ad esprimere in forma anonima, mediante questionario, una valutazione sull organizzazione generale dell insegnamento (strumenti e ausili didattici, carico di lavoro, conoscenze acquisite ) e sul docente (capacità didattiche, puntualità e continuità delle lezioni, disponibilità ). Art. 10 ORIENTAMENTO E TUTORATO 1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria, la Facoltà organizza attività di orientamento e di tutorato. 2. L attività di orientamento in ingresso è rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori e si realizza mediante incontri presso le scuole, giornate di visita alle strutture della Facoltà e, se richiesto, mediante incontri individuali. E prevista anche la possibilità, durante il periodo estivo, di effettuare un breve periodo di stage presso i laboratori di ricerca. 3. Per ogni corso di studio è istituito un servizio di tutorato che consente ad ogni studente di disporre, per l intero percorso curriculare, di un docente come punto di riferimento per tutte le questioni di carattere didattico. Nell espletamento di tale servizio la Facoltà si avvale anche della collaborazione di singoli studenti, utilizzando fondi appositamente assegnati, e di associazioni studentesche. 4. La Facoltà predispone guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l articolazione dei corsi di studio. Art. 11 VERIFICA DEL PROFITTO E PROVE FINALI 1. L esame di profitto per i corsi teorici consiste in una prova individuale scritta e/o orale. Può essere preceduto da prove in itinere o da un test finale il cui esito contribuisce alla valutazione finale; l eventuale esito negativo non preclude l ammissione all esame. Le prove orali sono pubbliche. 2. L esame di profitto relativo a corsi di insegnamento con esercitazioni di laboratorio consiste in una prova individuale scritta e/o orale. Può essere preceduto da prove

5 pratiche in itinere, o da una prova pratica finale, il cui eventuale esito negativo preclude l ammissione all esame. 3. In ciascuna sessione d esame lo studente in regola con l iscrizione può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, nel rispetto del regolamento del corso di studio, tutti gli esami per i quali possiede l attestazione di frequenza, previa iscrizione on line sul sito della Facoltà. 4. La verbalizzazione e la registrazione dell esito dell esame di profitto sono a cura del Presidente della Commissione. Il relativo verbale è controfirmato dallo studente. 5. Gli esami sostenuti con esito negativo non comportano l attribuzione di un voto, ma l annotazione di respinto sul verbale d esame. Lo studente respinto può ripetere il relativo esame una sola volta nell arco dello stesso anno accademico e comunque non nella stessa sessione. 6. Per le attività formative con verifica, i crediti sono acquisiti mediante superamento di prove in itinere o di una prova finale. 7. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside e sono costituite da almeno due membri, il professore ufficiale dell insegnamento, che funge da Presidente, e un docente dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore giudicato affine dalla Facoltà. Nel caso di corsi integrati, la Commissione è composta dai titolari dei moduli di insegnamento ed è presieduta dal docente con maggiore anzianità in ruolo. I cultori della materia, dichiarati tali dal Consiglio di Facoltà sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico, possono fare parte delle Commissioni come membri aggiuntivi. 8. Le Commissioni degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio sono nominate dal Rettore, su proposta del Preside. Sono composte da sette membri per gli esami di laurea e da undici membri per gli esami di laurea magistrale. In ogni caso la maggioranza deve essere costituita da docenti della Facoltà. 9. La prova finale per la laurea consiste nello svolgimento di una relazione riguardante argomenti attinenti preferibilmente alle attività formative caratterizzanti e nella discussione della stessa. La prova finale per la laurea magistrale consiste nella elaborazione e nella discussione di una tesi originale, di norma a carattere sperimentale, svolta sotto la guida di un relatore. 10. I criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, così come la valutazione della prova stessa e la determinazione del voto finale, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli dei corsi di studio. Art. 12 NORME FINALI Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell Università di Parma ed al Regolamento Didattico di Ateneo.

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