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BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA VERBALE DI ACCORDO Sommario Art. 1 - Assegno ex CIA-BPA 2 Personale interessato 2 Voci retributive e modalità di calcolo 2 Importo dell assegno mensile 3 Rivalutazione dell assegno ex CIA-BPA 3 Computabilità ai fini del TFR e della previdenza complementare 3 Part-time e assenze 3 Modalità e decorrenza di erogazione 3 Voci consolidate nell assegno ex CIA-BPA 3 Art. 3 - Grande Mobilità 3 Art. 4 - Rimborsi Chilometrici 4 Art. 4 - Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti, anche in quiescenza e beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà 5 Norme applicative - Università 6 Art. 5 - Provvidenze per motivi di studio 6 Art. 6 - Indennità di turno 7 Art. 7 - Reperibilità ordinaria 7 Aree Professionali: 7 Quadri Direttivi di 1 e 2 livello retributivo: 7 Art. 8 - Intervento spot richiesto extra reperibilità 8 Art. 9 - Prestazioni e reperibilità in giornate sensibili 8 Art. 10 - Permessi retribuiti 8 Art. 11 - Pari Opportunità 8 Art. 12 - Adeguamenti normativi 9 Art. 13 - Anticipazione TFR 9 Art. 14 - Prestazioni previdenziali 9 Vecchi iscritti 9 Art. 15 - Polizza infortuni 9 Aree Professionali 10 Quadri Direttivi: 10 Art. 16 - Inquadramenti 10 GESTORE SMALL BUSINESS - HUNTER 10 Art. 17 - Decorrenze 10 1

Il giorno 9 giugno 2007, in Jesi, tra Banca Popolare di Ancona SPA, La Delegazione Sindacale Aziendale della DIRCREDITO La Delegazione Sindacale Aziendale della FABI La Delegazione Sindacale Aziendale della FALCRI La Delegazione Sindacale Aziendale della FIBA/CISL e Premesso che il presente accordo, con decorrenza 1 luglio 2007, integra e/o sostituisce integralmente, per le materie da questo regolate, quanto contenuto nella normativa aziendale previgente e che tale premessa costituisce parte integrante del presente accordo. Rimangono in vigore tutte le norme e relative modificazioni ed integrazioni intervenute nel tempo, non espressamente modificate e/o abrogate dal presente accordo. si conviene quanto segue Art. 1 - Assegno ex CIA-BPA Viene istituito un assegno aziendale, denominato nel cedolino-paga assegno ex CIA-BPA, da erogarsi mensilmente (per 12 mensilità) secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate. Personale interessato L assegno ex CIA-BPA verrà riconosciuto al Personale alle dipendenze della Banca Popolare di Ancona Spa alla data di sottoscrizione del presente Accordo e non sarà valido ai fini della base di calcolo della parte B) del Premio Aziendale. Voci retributive e modalità di calcolo Le voci retributive che vengono consolidate nell assegno ex CIA-BPA - con le relative percentuali di consolidamento - sono indicate nella tabella che segue: Voce A Voce B Contributo mensile per spese di rappresentanza Premio aziendale 2005 100% 30% L individuazione delle voci retributive da consolidare nell assegno ex CIA-BPA e dei relativi importi avverrà: per quanto concerne il premio aziendale sulla base dell inquadramento in essere alla data del 31.12.2006; sulla base degli importi tabellari relativi all anno 2005. per quanto concerne il contributo mensile per spese di rappresentanza prendendo in considerazione solo i titolari della spettanza al 31.12.2006; sulla base degli importi tabellari relativi all anno 2006. 2

Tali importi costituiranno quindi la base per la determinazione dell ammontare dell assegno ex CIA-BPA. Importo dell assegno mensile Il calcolo dell ammontare mensile dell assegno ex CIA-BPA avverrà: individuando, per ogni livello in cui è inquadrato il Personale, l importo relativo a ciascuna voce retributiva da consolidare nell assegno in parola, in applicazione delle regole sopra indicate e delle percentuali di consolidamento riportate in tabella; maggiorando del 11% il solo importo relativo alla voce retributiva premio aziendale 2005 come sopra individuata; sommando l importo annuo della voce A) con l importo annuo della voce B), come sopra individuate, quest ultima maggiorata secondo le determinazioni di cui al precedente punto e dividendo l ammontare così ottenuto per 12 mensilità. Rivalutazione dell assegno ex CIA-BPA A decorrere dall anno 2008, l importo dell assegno ex CIA-BPA verrà rivalutato annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati incrementato di 0,5 punti percentuali. Computabilità ai fini del TFR e della previdenza complementare L assegno ex CIA-BPA è computabile ai fini del TFR e della previdenza complementare. Part-time e assenze L assegno ex CIA-BPA è rapportato alla prestazione lavorativa a tempo parziale ed è proporzionalmente ridotto in caso di assenze non retribuite. Modalità e decorrenza di erogazione L assegno verrà erogato a partire dal mese di agosto 2007. Con riferimento alla quota consolidata di premio aziendale, confluita nell assegno ex CIA-BPA, unitamente alla prima erogazione saranno altresì corrisposti gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a luglio 2007. Voci consolidate nell assegno ex CIA-BPA A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, la voce retributiva Contributo mensile per spese di rappresentanza confluita nell assegno ex CIA-BPA secondo le modalità sopra individuate, cesserà di essere corrisposta e la relativa norma aziendale istitutiva cesserà di essere applicata. Art. 3 - Grande Mobilità Gli importi delle indennità mensili di cui all art. 2, secondo comma, dell Accordo 22.07.1999 e successive modifiche, sono sostituiti, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dalle seguenti misure: Oltre 100 e fino a 150 km andata e ritorno Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno Oltre 200 km andata e ritorno 720,00 Euro 1.000,00 Euro 1.300,00 Euro 3

Art. 4 - Rimborsi Chilometrici Ai Dipendenti che, in caso di invio in missione temporanea da parte della Banca, sono stati autorizzati ad utilizzare la propria auto, vengono riconosciuti i rimborsi chilometrici determinati secondo il metodo di calcolo di seguito concordato: individuazione di due categorie di autovetture: uno composto da due auto alimentate a benzina (1) e l altro composto da due auto alimentate a gasolio (2) 1. Fiat Croma 1.8 16V 140 cv Citroen C3 1.1 60 cv elegance 2. Fiat Punto 1.3 16V M.jet dynamic VW Passat 2.0 TDI 170 cv utilizzo degli importi di rimborso chilometrico individuati dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall ACI (Automobile Club d Italia) - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Il rimborso da riconoscere ai Dipendenti che utilizzano la propria auto per motivi di servizio sarà pari alla media dei rimborsi previsti dalle sopra citate tabelle ACI per ognuno dei due gruppi di automobili individuati. La media di cui sopra sarà arrotondata alla seconda cifra decimale, per difetto, qualora la terza cifra decimale sia minore o uguale a 5, per eccesso negli altri casi. Tali importi saranno poi ricalcolati annualmente, in coerenza con l aggiornamento delle stesse tabelle ACI. Alla data odierna i rimborsi calcolati come sopra ammontano a: 0,45 per km per le auto a benzina 0,43 per km per le auto a gasolio I nuovi importi dei rimborsi chilometrici di cui sopra verranno corrisposti per le missioni effettuate dal 01.01.2008. Con decorrenza 01.10.2008, ferme restando le regole di calcolo di cui sopra, le due categorie di autovetture utili per la determinazione dei rimborsi chilometrici saranno le seguenti: 1. Alfa 159 1.8 16V 140 cv Fiat Croma 1.8 16V 140 cv VW Golf plus 1.6 VW Passat 1.6 102 cv Citroen C3 1.1 60 cv elegance 4

2. Fiat Punto 1.3 16V M.jet dynamic Fiat Croma 1.9 M.jet Alfa 159 1.9 jtdm VW Golf 2.0 16V TDI 4 motion VW Passat 2.0 TDI 170 cv Art. 4 - Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti, anche in quiescenza e beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà Beneficiari delle borse di studio sono i figli (o equiparati) studenti a carico (secondo il criterio per l individuazione dei titolari degli assegni familiari) dei Dipendenti in servizio, degli ex Dipendenti beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione professionale del Personale del credito o del Personale direttamente collocato in quiescenza dalla Banca o deceduto. Per studenti si intendono coloro che risultano iscritti e frequentano: corsi regolari di studio riconosciuti in scuole di istruzione primaria o secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali; corsi regolari di studio universitario presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree o diplomi universitari validi ad ogni effetto di legge, compresi i diplomi di specializzazione universitari. Le Borse di studio possono essere concesse per un numero di volte non superiore a quello degli anni di durata del corso legale di studi previsto dai rispettivi ordinamenti scolastici. Il riconoscimento della Borsa di studio è subordinato alla condizione che il beneficiario non percepisca altra borsa di studio analoga, salvo quelle erogate dalla Pubblica Amministrazione. Le Borse di studio vengono riconosciute per i seguenti importi annuali e con le seguenti condizioni per il riconoscimento: Scuola Borsa di studio Borsa di studio con merito Ridotta Fuori Comune 1) Elementare 150,00 - - - 2) Media inf. 300,00 350,00 - - 3) Media sup. 400,00 550,00 140,00 + 100,00 4) Università 450,00 750,00 160,00 + 160,00 Aumentati a 300 per distanze superiori a 100 km (solo andata) dalla residenza 5

Scuola Borsa di studio Borsa di studio con merito Ridotta 1) Elementare promozione - - 2) Media inf. promozione promozione con distinto/ottimo - 3) Media sup. promozione senza debiti formativi 4) Università ottenimento di almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell anno accademico per cui viene richiesta promozione con media di almeno 7/10 (esclusi voti per religione, condotta e ed. fisica) ottenimento di almeno l 80% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell anno accademico per cui viene richiesta promozione con debito formativo studente iscritto per la prima volta che non abbia raggiunto il 60% dei crediti formativi previsti per il primo anno Le borse di studio vengono riconosciute, dopo la fine dell anno scolastico o accademico di riferimento, nei mesi di seguito indicati: mese di novembre: scuola elementare, scuola media inferiore e scuola media superiore; mese di maggio: università. Norme applicative - Università Per il calcolo del numero dei crediti formativi da raggiungere ai fini del conseguimento delle provvidenze di cui al presente articolo si applica il seguente criterio: se il risultato finale è un numero con parte decimale pari o inferiore a 0,50 lo si arrotonda al numero intero inferiore; se il risultato finale è un numero con parte decimale superiore allo 0,50 lo si arrotonda al numero intero superiore. La dimostrazione del raggiungimento dei crediti formativi resta in capo allo studente, che dovrà presentare aggiornata certificazione dell università attestante l anno di corso d iscrizione, il piano personale di studi approvato dalla Facoltà da cui risultino anche i crediti formativi raggiunti. Le provvidenze indicate nel presente articolo si intendono sostitutive delle analoghe provvidenze previste dal vigente CCNL. Art. 5 - Provvidenze per motivi di studio A) Ai Lavoratori che conseguano per una sola volta dopo l assunzione il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea vengono corrisposte le provvidenze di seguito indicate: 700,00 al conseguimento del diploma di scuola media superiore conseguita in servizio; 1.300,00 al conseguimento in servizio del diploma di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree, ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509. 6

Dette provvidenze vengono erogate il mese seguente alla consegna della documentazione a comprova del titolo di studio conseguito. B) Ai Dipendenti iscritti alle scuole medie superiori e che hanno superato un anno di corso, esclusi coloro che hanno conseguito la maturità nell anno considerato, viene erogato un premio di 500. Ai Dipendenti iscritti a corsi di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509 a condizione che abbiano raggiunto almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal Piano di studi per l anno in corso, viene erogato un premio di 650. C) Ulteriori provvidenze a sostegno della frequenza: 103 al Dipendente che, indipendentemente dalla promozione, abbia frequentato con regolarità un anno di studio di scuola media superiore; 310 al Dipendente che, indipendentemente dalla percentuale di crediti formativi raggiunti, dichiara di essere iscritto a corsi di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509. Dette provvidenze vengono erogate nel mese di dicembre e si sommano a quelle dei precedenti punti A) oppure B). Le provvidenze indicate nel presente articolo si intendono sostitutive delle analoghe provvidenze per lavoratori studenti previste dal vigente CCNL. Art. 6 - Indennità di turno L indennità di turno diurno prevista dal CCNL viene aumentata a 5 Euro per i turni effettuati a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. L indennità di turno notturno prevista dal CCNL viene aumentata a 35,00 Euro per i turni effettuati a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Art. 7 - Reperibilità ordinaria Oltre a quanto riconosciuto dal CCNL 12.02.2005, vengono corrisposti al Personale in reperibilità i seguenti trattamenti: Aree Professionali: indennità aggiuntiva di intervento pari a 35,00 Euro; in caso di intervento a seguito di reperibilità la sommatoria complessiva di quanto previsto dal CCNL a titolo di reperibilità, di indennità aggiuntiva di intervento, e di lavoro straordinario, non può essere inferiore a 65,00. Quadri Direttivi di 1 e 2 livello retributivo: indennità aggiuntiva di intervento pari a 35,00 Euro; in caso di intervento a seguito di reperibilità la sommatoria complessiva di quanto previsto dal CCNL a titolo di reperibilità, e di indennità aggiuntiva di intervento, non può essere inferiore a 65,00. 7

Art. 8 - Intervento spot richiesto extra reperibilità Al Dipendente inquadrato nelle Aree Professionali o nel 1 e 2 livello retributivo dei Quadri Direttivi, cui venga richiesto un intervento al di fuori del normale orario di lavoro, senza che si trovi in reperibilità, in caso di situazioni di emergenza o particolari, viene corrisposta un indennità di 35,00, da aggiungersi ai riconoscimenti previsti dal CCNL. Art. 9 - Prestazioni e reperibilità in giornate sensibili Premesso che per giornate sensibili si intendono il 1 gennaio, il giorno di Pasqua, il giorno di Natale, il 31 dicembre dopo le 19,15 (orario extra-standard), la Banca riconosce ai Quadri Direttivi che presteranno la loro opera in dette giornate - in aggiunta al compenso per il maggior orario prestato e alle eventuali indennità di reperibilità e intervento - il seguente trattamento: 1) Ulteriore riposo compensativo: riposo compensativo in misura corrispondente ad un ora per ogni ora di prestazione lavorativa (servizio effettivo in Banca); le ore di riposo così totalizzate vengono sommate alla spettanza di ferie se non complessivamente inferiori all orario giornaliero di lavoro (7 ore e 30 minuti), mentre gli eventuali resti vengono liquidati in busta paga; 2) Rimborsi spese: viene riconosciuto il buono pasto o indennità sostititiva ai Quadri Direttivi il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l intervallo di tempo intercorrente fra le ore 12 e le ore 14; i Quadri Direttivi che per recarsi al lavoro utilizzano sempre l auto, possono fare richiesta di rimborso chilometrico (casa-banca+ritorno); 3) Ulteriore riconoscimento economico: Viene riconosciuto un compenso per ogni giornata sensibile di 115,00 Euro (58,00 Euro per mezza giornata). Art. 10 - Permessi retribuiti Ferme restando le previsioni aziendali già in vigore, la Banca concederà: 3 giorni, anziché 2, frazionabili anche a ore a fronte di domanda scritta, ad uno dei genitori per l inserimento del figlio presso l asilo nido o presso la scuola materna, se richiesto da queste strutture; 3 giorni, anziché 2, per nascita o adozione di figli; Inoltre laddove l evento della nascita di un figlio/a o il decesso di parenti, affini o congiunto stretto avvenga in giornate non lavorative il dipendente potrà usufruire del permesso previsto nelle giornate lavorative immediatamente successive Art. 11 - Pari Opportunità Viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti aziendali e due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) per ciascuna O.S. firmataria del presente CIA. 8

La Commissione studia ed elabora proposte in merito alla parità dei sessi in azienda, promuove e sviluppa progetti di azioni positive tendenti a favorire il perseguimento delle finalità della legge 125/1991 nell ambito della Banca, propone altresì interventi mirati allo sviluppo di tutte le Risorse e progetti di azioni positive tese ad eliminare le discriminazioni dirette e indirette nell ambito della Banca. La Commissione si avvale, se necessario, della collaborazione di esperti esterni con competenze specifiche in materia e nell organizzazione del lavoro e della gestione delle Risorse Umane. Le attività della Commissione sono finanziate dalla Banca entro un limite massimo di spesa di 4.500 per il biennio 2007-2008. Art. 12 - Adeguamenti normativi L art. 2 comma 2 dell AIA del 19.03.2002 viene così modificato: I sopra elencati importi saranno adeguati a far tempo dal 01.01.2008 al tasso ufficiale di inflazione registrato nell anno precedente maggiorato di 0,5 punti percentuali Il requisito previsto al punto B) dell art. 15 AIA 1997 viene fissato, ai soli fini di cui allo stesso punto B) del suddetto articolo, in cinque anni senza riconoscimento di eventuali arretrati. Il tetto massimo previsto dall art. 5 comma 3 dell accordo del 08.11.1995 viene portato ad euro 9. Art. 13 - Anticipazione TFR Ferme restando le condizioni per l anticipazione del TFR previste dall art. 2120 c.c. e dalla vigente normativa aziendale, saranno prese in considerazione, anche le richieste relative a: 1) spese documentate di trasloco, fino ad un massimo di 8.000; 2) spese documentate conseguenti a separazione o divorzio, fino ad un massimo di 10.000; Gli importi indicati devono ritenersi sempre al lordo della relativa imposta fiscale. Art. 14 - Prestazioni previdenziali Con decorrenza 1 luglio 2007 la contribuzione aziendale per il finanziamento della previdenza complementare viene elevata al 3% della retribuzione di riferimento a favore di tutto il Personale di BPA che beneficia di un contributo aziendale inferiore a tale soglia; Vecchi iscritti Relativamente al personale di BPA che beneficerà al 31.12.2007 di un contributo aziendale inferiore o pari al 3,50%, la contribuzione aziendale per il finanziamento della previdenza complementare viene elevata al 3,75% della retribuzione di riferimento con decorrenza 01.01.2008 ed al 4% con decorrenza 1 gennaio 2009. La Banca riconoscerà la base INPS senza limitazioni per gli iscritti alla sez. I del Fondo Art. 15 - Polizza infortuni Con decorrenza 1 luglio 2007 le prestazioni per i casi di invalidità permanente o morte per infortunio avranno i seguenti massimali assicurati 9

Aree Professionali 500.000,00 Euro, per invalidità permanente 425.000,00 Euro, per caso morte Quadri Direttivi: 900.000,00 Euro, per invalidità permanente 750.000,00 Euro, per caso morte Art. 16 - Inquadramenti Per le figure professionali sotto indicate, vengono previsti i seguenti inquadramenti: GESTORE SMALL BUSINESS - HUNTER 3ª Area Professionale, 3 livello retributivo dall adibizione; 3ª Area Professionale, 4 livello retributivo dopo 5 anni dall adibizione; Ad Personam di importo pari alla metà dell aumento retributivo per il passaggio dalla 3 Area Professionale, 4 livello retributivo al primo livello dei Quadri Direttivi dopo altri 3 anni; primo livello dei Quadri Direttivi dopo altri 3 anni. Art. 17 - Decorrenze Le previsioni del presente accordo troveranno applicazione nei confronti di tutti i Dipendenti di BPA a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando quanto diversamente previsto negli specifici articoli. L.C.S. BPA SPA DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL 10