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Progr. n. 207 Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 134^ seduta della VIII Legislatura Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 16 dicembre 2008. Presiede la presidente dell'assemblea legislativa Monica Donini, indi il vicepresidente Paolo Zanca. Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti. Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: * * * * * 1) AIMI Enrico 25) MAZZA Ugo 2) BARBIERI Marco 26) MAZZOTTI Mario 3) BARTOLINI Luca 27) MEZZETTI Massimo 4) BERETTA Nino 28) MONACO Carlo 5) BORGHI Gianluca 29) MONARI Marco 6) BORTOLAZZI Donatella 30) MONTANARI Roberto 7) BOSI Mauro 31) MUZZARELLI Gian Carlo 8) CARONNA Salvatore 32) NANNI Paolo 9) CORRADI Roberto 33) NERVEGNA Antonio 10) DELCHIAPPO Renato 34) NOE' Silvia 11) DONINI Monica 35) PARMA Maurizio 12) DRAGOTTO Giorgio 36) PERI Alfredo 13) ERCOLINI Gabriella 37) PIVA Roberto 14) ERRANI Vasco 38) RENZI Gioenzo 15) FIAMMENGHI Valdimiro 39) RICHETTI Matteo 16) FILIPPI Fabio 40) RIVI Gian Luca 17) FRANCESCONI Luigi 41) SALOMONI Ubaldo 18) GARBI Roberto 42) SALSI Laura 19) GUERRA Daniela 43) TAGLIANI Tiziano 20) LEONI Andrea 44) VARANI Gianni 21) LOMBARDI Marco 45) VECCHI Alberto 22) LUCCHI Paolo 46) VILLANI Luigi Giuseppe 23) MANFREDINI Mauro 47) ZANCA Paolo 24) MASELLA Leonardo 48) ZOFFOLI Damiano Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Pironi. E', inoltre, assente l'assessore Delbono. Oggetto n. 4192: Modifica della delibera consiliare n. 416/2002, così come modificata dalla delibera n. 32/2005, recante la definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole, ai sensi della L.R. n. 27/2000. (Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1868)

Progr. n. 207 Oggetto n. 4192: Modifica della delibera consiliare n. 416/2002, così come modificata dalla delibera n. 32/2005, recante la definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole, ai sensi della L.R. n. 27/2000. (Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1868) Prot. n. 29479 L'Assemblea legislativa Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1868 del 17 novembre 2008, recante in oggetto "Proposta all'assemblea legislativa di modifica della delibera consiliare 416/2002, così come modificata dalla delibera 32/2005, recante la definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole ai sensi della L.R. 27/2000"; Visto il parere favorevole espresso dalla commissione referente "Politiche per la Salute e Politiche Sociali" con nota prot. n. 29428 in data 16 dicembre 2008; Richiamati: - la Legge 14 agosto 1991 n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ; - la L.R. 7 aprile n. 27/2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina ed in particolare l art. 26 laddove prevede la concessione di contributi alle imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, demandando al Consiglio regionale, su proposta della Giunta, la determinazione della misura e delle modalità di erogazione di detti contributi; - la delibera consiliare 416/2002 che, in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato art. 26 della L.R. 27/2000, ha provveduto a definire la misura e i criteri di erogazione dei contributi da destinare agli imprenditori agricoli che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da animali predatori, individuando i bovini, i suini, gli ovicaprini e gli equini quali specie oggetto di indennizzo;

Progr. n. 207 2 - la delibera assembleare 32/2005 che, modificando la delibera 416/2002, provvede a semplificare la procedura finalizzata alla erogazione dei suddetti contributi; - il Reg. CE 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; - il D.Lgs n. 146/2001 recante Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti ; - la L.R. n. 8/1994 e successive modificazioni recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio dell attività venatoria e successive modifiche ed in particolare l art. 42 che prevede l obbligo di autorizzazione da parte delle Amministrazioni provinciali per le aziende che detengono a scopo di allevamento animali selvatici; Rammentati gli obblighi di registrazione prescritti dal Regolamento CE 852/2004/CE sull igiene dei prodotti alimentari e dal D.Lgs n. 158/2006 recante Attuazione della Direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali ; Rammentato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 146/2001, i proprietari degli allevamenti hanno in ogni caso l obbligo di custodire gli animali in modo tale da poter garantire, in funzione delle necessità e delle possibilità, un adeguato riparo dai predatori; Rilevato che nel corso dell anno 2008 sono pervenute all Assessorato alle Politiche per la Salute e all Assessorato all Agricoltura segnalazioni da parte di imprenditori agricoli relative ad uccisioni da parte di cani inselvatichiti o di altri predatori di animali allevati non facenti parte dell elenco di cui alla deliberazione consiliare n. 416/2002 e segnatamente di cervi e di asini; Ritenuto di agevolare i proprietari di animali uccisi da predatori contenendo i costi delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse attraverso la concessione di un ulteriore contributo a parziale copertura delle spese sostenute per tali operazioni che dovranno essere rendicontate; Ritenuto altresì che tale agevolazione possa essere concessa o attraverso l erogazione diretta del contributo ai proprietari di animali uccisi da predatori su rendicontazione delle spese sostenute o consentendo a detti soggetti di utilizzare le procedure operative eventualmente adottate dalle Province, di concerto con le Aziende sanitarie, per il recupero e la distruzione di animali selvatici rinvenuti morti sul territorio e in tal caso il contributo spetta alle Province; Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dover procedere alla modificazione della disciplina approvata con le deliberazioni assembleari n. 416/2002 e 32/2005, includendo tra le specie oggetto di indennizzo anche gli

Progr. n. 207 3 animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di cervidi ed equidi oggetto di allevamento da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell art. 2135 del codice civile ed alla integrazione della medesima disciplina - attraverso le modalità sopra evidenziate - al fine di contribuire al contenimento dei costi sostenuti per il recupero, lo smaltimento e la distruzione delle spoglie; Valutata congrua, ad esito di una indagine di mercato effettuata presso gli operatori del settore, la somma di 100,00 ad attacco, quale ulteriore contributo diretto ad agevolare gli imprenditori agricoli per il recupero, lo smaltimento e la distruzione delle carcasse; Ritenuto infine di poter ritenere acquisibili o acquisite ai fini della concessione del contributo di cui alla L.R. 27/2000 anche le richieste - inoltrate secondo la procedura prevista dalle deliberazioni 416/2002 e 32/2005 - che riguardino casi di uccisione di esemplari appartenenti alla specie domestiche o selvatiche di cervidi ed equidi intervenuti nel corso dell anno precedente all adozione della presente deliberazione; Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, d e l i b e r a 1) di approvare, ai sensi dell art. 26 della L.R. 27/2000, per le motivazioni espresse in premessa, l allegato, parte integrante della presente deliberazione, recante Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole ai sensi della L.R. 27/2000, ad integrale sostituzione della disciplina prevista dalla deliberazione consiliare n. 416/2002 come integrata dalla deliberazione 32/2005; 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. - - - - -

Progr. n. 207 4 ALLEGATO DEFINIZIONE DELLA MISURA E DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AGLI ALLEVATORI E ALLE AZIENDE AGRICOLE AI SENSI DELLA L.R. 27/2000 L accertamento dei fatti in caso di animali uccisi da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, è eseguito, dietro immediata segnalazione dell'interessato all Azienda U.S.L. competente per territorio, da un veterinario dell'azienda U.S.L., eventualmente coadiuvato da personale tecnico (dipendente dalla medesima Azienda U.S.L. o dal Comune o dalla Provincia o altri Enti territorialmente competenti).in tale sede viene redatto apposito verbale, secondo il modello di seguito allegato (Allegato A), contenente tutte le indicazioni atte ad individuare e classificare gli animali uccisi, le modalità di accertamento della morte, nonché la dichiarazione di invio delle carcasse degli animali deceduti alla distruzione, secondo le norme quanto previsto dalle Linee guida per l applicazione del Reg. CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell Unione Europea del 3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2544. Tale verbale, da redigersi in quattro esemplari, di cui uno da rilasciarsi al proprietario degli animali uccisi, due da trasmettere a cura dell Azienda U.S.L. al Comune e alla Provincia per gli adempimenti di rispettiva competenza in materia di controllo del randagismo, e uno da conservare agli atti, deve essere sottoscritto anche dal proprietario degli animali o da chi ne fa le veci al momento dell accertamento; Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di bovidi, ovicaprini, cervidi, suidi ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitano l attività di allevamento di animali, così come sopra specificati, regolarmente registrati presso l Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia; La misura del contributo è pari al 90% del valore medio di mercato desunto dall ultimo - rispetto all accertamento dei fatti - bollettino dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, riferito ad animali della stessa specie, razza e categoria eventualmente maggiorato della quota dell 80% per i capi muniti di certificato di iscrizione ai Libri Genealogici. Qualora non fosse possibile desumere dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio, per la determinazione del 90% del valore medio di mercato, si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20/07/1989, di cui al punto 4, art. 2 della legge 2.06.1988, n. 218; Al valore medio di mercato dell animale ucciso va sommato il contributo per gli oneri sostenuti per lo smaltimento e distruzione delle spoglie, valutato in 100,00 ad attacco, qualora siano documentati i costi sostenuti a tal fine dal proprietario degli animali. Qualora le Amministrazioni provinciali abbiano adottato, di concerto con le Aziende Unità Sanitarie Locali procedure operative

Progr. n. 207 5 per la raccolta e lo smaltimento degli animali selvatici rivenuti morti sul territorio, esse possono essere utilizzate anche per il trasporto e la distruzione dei resti degli animali uccisi dai predatori al fine di favorire il contenimento dei relativi costi; Alla erogazione dei contributi provvedono le Amministrazioni provinciali competenti per territorio alle quali i proprietari degli animali uccisi dovranno inoltrare domanda corredata da: a) dichiarazione sostitutiva dell atto notorio o autocertificazione da cui risulti la effettiva proprietà degli animali allevati e che l uccisione degli stessi sia da attribuirsi realmente o verosimilmente all azione di cani inselvatichiti o di altri animali predatori; b) copia del verbale rilasciata dal veterinario dell Azienda U.S.L. che ha accertato i fatti da cui risulti il numero degli animali uccisi, la specie, la razza, la categoria e quant altro necessario ai fini della quantificazione in denaro del danno subito; c) se presente, documentazione rilasciata dalla ditta autorizzata al trasporto/smaltimento carcasse ai sensi del Reg. CE n. 1774/2002 sopra citato; L Amministrazione provinciale competente per territorio, sulla base della predetta documentazione provvederà con proprio atto deliberativo, entro sessanta giorni dalla effettiva disponibilità finanziaria, alla liquidazione e al relativo pagamento del contributo spettante direttamente al proprietario degli animali uccisi; L'Amministrazione provinciale competente per territorio avrà cura di trasmettere al competente Servizio regionale, entro il 20 ottobre di ogni anno, l'elenco delle domande perfezionate in tale data ed approvate con atto monocratico, secondo il modello di cui all'allegato B; Sono ammissibili anche le richieste di indennizzo che riguardino casi di uccisione di esemplari appartenenti a specie domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi ed equidi, intervenuti nel corso dell anno precedente all adozione della presente deliberazione.

Progr. n. 207 6 VERBALE DI ACCERTAMENTO (Legge regionale 7 aprile 2000 n. 27 e Delibera Consiglio Reg. 29 Ottobre 2002 n. 416) Il sottoscritto Dr Veterinario dell Azienda USL di, coadiuvato da in data ed in località del Comune di (prov. ) presso l azienda cod. az. ha accertato il decesso, avvenuto in seguito all'aggressione da cani inselvatichiti od altri predatori, dei seguenti animali di proprietà di SPECIE RAZZA/CATEGORIA SESSO N CAPI PESO KG IDENTIFICAZIONE Procedura attuata per l accertamento della morte: L autopsia è stata eseguita/predisposta sì no La carcassa è stata scuoiata nei punti di lesione sì no Le lesioni riferibili alla predazione sono state inferte in vita sì no Le lesioni sono state la causa diretta e/o indiretta di morte dell animale sì no Erano presenti patologie gravi non riferibili alla predazione sì no Altri capi vivi presenti con lesioni conseguenti all aggressione di cui sopra: Cani Presenti Proprietà Codice microchip o tatuaggio

Progr. n. 207 7 Dichiarazioni del proprietario degli animali aggrediti: Note dei verbalizzanti: Le carcasse degli animali deceduti, sono state destinate alla distruzione, secondo le norme vigenti. Il presente verbale è redatto in 4 copie, di cui una per il Comune, una per la Provincia per gli adempimenti di rispettiva competenza in materia di controllo del randagismo, 1 al proprietario ed 1 all Ente verbalizzante. Il Veterinario ufficiale Fatto a, il Sottoscrive l allevatore/proprietario

Progr. n. 207 8 Al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro n. 21 40127 Bologna Oggetto: Contributi agli imprenditori agricoli per la perdita di animali causata dai cani inselvatichiti o altri predatori", di cui all'art. 26 L.R. 27/2000. Si richiede il trasferimento di fondi a questa Amministrazione provinciale ai fini dell indennizzo di proprietari di animali che hanno subito danni da canidi inselvatichiti o altri predatori ai sensi dell'art. 26 L.R. 27/2000. Al riguardo si trasmette in allegato il riepilogo delle richieste di indennizzo presentate a questa Amministrazione nel periodo dal al in conformità a quanto previsto dalla delibera assembleare n. del, con il dettaglio dei capi da indennizzare, suddiviso per allevamento e data di attacco, nonché degli estremi dell atto monocratico relativo al riconoscimento di tali indennizzi agli imprenditori agricoli aventi diritto. Firma

Progr. n. 207 9 Riepilogo capi da indennizzare dal.al Atto Codice azienda Proprietario Data Attacco Costo smaltimento a carico proprietario Sì No Costo smaltimento a carico Provincia Sì No Specie Razza Categoria n. capi Valore indennizzo animali Fonte (Ismea, Camera di Commercio, ecc.) Al Kg.. Per Capo 90% 80% Indennizzo totale attacco * *Contributo indennizzo animali + oneri smaltimento (100 ad attacco) Data Attacco Costo smaltimento a carico proprietario Sì No Costo smaltimento a carico Provincia Sì No Specie Razza Categoria n. capi Valore indennizzo animali Fonte (Ismea, Camera di Commercio, ecc.) Al Kg.. Per Capo 90% 80% Indennizzo totale attacco * *Contributo indennizzo animali + oneri smaltimento (100 ad attacco) * * * * MCC/am

Progr. n. 207 o m i s s i s LA PRESIDENTE : f.to Monica Donini I SEGRETARI : f.to Enrico Aimi - Matteo Richetti 16 dicembre 2008 E' copia conforme all'originale. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Maria Cristina Coliva)