2018 LE TIPOLOGIE DI GARANZIE BANCARIE ADVANCE

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ADVANCE PAYMENT BOND LE TIPOLOGIE DI GARANZIE BANCARIE Le commesse internazionali, soprattutto quelle con pagamento a medio-lungo termine e quelle riguardanti particolari forniture (meccanica, impianti, cantieristica, grandi opere, ecc.), hanno risvolti finanziari che esigono spesso l emissione di appropriate garanzie a favore di una delle parti del contratto internazionale. Assicurando tutte l adempimento di un obbligo contrattuale o il soddisfacimento dell interesse del beneficiario a favore del quale la garanzia viene emessa, esse si distinguono in base all oggetto della garanzia, cioè in base a quello che è l obbligo che viene garantito. In ambito internazionale le garanzie vengono emesse quasi sempre dalle banche, su richiesta della clientela/ordinante, a favore sia del compratore che del venditore (a seconda dei casi), al fine di tutelare il beneficiario da un possibile inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall altra parte contraente, rassicurandogli, così, il soddisfacimento dei propri interessi. Le principali e le più utilizzate tipologie di garanzia bancaria sono le seguenti: la garanzia di restituzione del pagamento anticipato (Advance o Down Payment Bond); la garanzia di pagamento della fornitura (Payment Guarantee); la garanzia dell offerta/partecipazione a gare (Bid Bond); la garanzia di esecuzione/buona esecuzione della fornitura e/o del contratto (Performance Bond); la garanzia sostitutiva della ritenuta a garanzia (Retention Money Bond); la garanzia di manutenzione (Maintenance Guarantee o Warranty Bond). 01

Viene impiegata quando la transazione commerciale riguarda l esportazione di beni strumentali, tecnologia, esecuzione di lavori per importi rilevanti L ADVANCE PAYMENT BOND (Garanzia di restituzione del pagamento anticipato) L Advance Payment Bond anche denominato Down Payment Guarantee/Bond è la garanzia rilasciata dalla banca a favore di un beneficiario (compratore del bene e/o servizio) con la quale la banca si impegna a restituirgli un importo pagato anticipatamente, rappresentante (in tutto o in parte) il valore di una fornitura non eseguita dall ordinante/fornitore. Viene impiegata, soprattutto, quando la transazione commerciale riguarda l esportazione di beni strumentali, tecnologia, impianti o esecuzione di lavori per importi rilevanti e spesso con dilazioni di pagamento anche oltre il breve termine. In tali casi l importo della garanzia è pari ad una quota percentuale del valore della fornitura, versato a titolo di acconto. L esportatore si procura, così, una certa liquidità che gli permette di sostenere, senza oneri finanziari, i costi iniziali della fornitura. Viene emessa prima del ricevimento della somma anticipata (pari al valore parziale o totale della fornitura), così da permettere al compratore di sentirsi garantito circa la restituzione di quanto andrà a pagare in via anticipata, nel caso in cui il fornitore non effettui la prestazione prevista. Questa tipologia di garanzia autonoma ha lo scopo di garantire la restituzione dell anticipo contrattuale in caso di mancata spedizione della merce o di mancata esecuzione della fornitura. LE CARATTERISTICHE Un importante requisito della garanzia di restituzione è quello di essere emessa in forma non operativa. Diventerà operativa soltanto quando la banca che la emette riceverà l importo del bonifico bancario disposto dal beneficiario/committente a favore dell ordinante pari al valore dell Advance Payment Guarantee/Bond. Esaminiamo comunque, per punti, le principali caratteristiche: - l importo è pari alla somma del pagamento anticipato/acconto; - la scadenza è commisurata ai tempi contrattuali per l esecuzione della fornitura (ad esempio, la data di spedizione) più i tempi tecnici per l eventuale richiesta di escussione (generalmente altri 30 giorni); - l impegno che viene assunto dal garante è caratterizzato, 02

L escussione avverrà nel caso in cui l ordinante non adempia all obbligo contrattuale di fornitura del bene solitamente, dal fatto di essere totalmente autonomo ed indipendente rispetto al contratto sottostante e di essere slegato dalla causa da cui trae origine, con possibilità di escussione a prima richiesta; - la clausola che l Advance Payment Guarantee dovrà, necessariamente, prevedere, è quello che entrerà in vigore (sarà, cioè, operativa) soltanto al ricevimento del pagamento anticipato a favore dell ordinante/fornitore del bene e/o del servizio che faccia esplicito riferimento alla garanzia emessa in forma non operativa e, nel contempo, ove possibile, la riduzione o la liberatoria nel momento in cui l ordinante adempia ai propri obblighi previsti nel testo della garanzia. Ad esempio con la presentazione del documento di trasporto dimostrativo dell avvenuta spedizione del bene; - l escussione avverrà nel caso in cui l ordinante non adempia all obbligo contrattuale di fornitura del bene e/o del servizio nei termini concordati, con la presentazione alla banca garante della richiesta di pagamento attestante che l ordinante la garanzia (venditore) non ha eseguito la spedizione (ad esempio della merce) nonostante avesse ricevuto il pagamento (in tutto o in parte anticipato); - i contenuti vanno definiti e personalizzati sulla base del contratto sottostante, ma dovranno necessariamente riguardare l indennizzo in caso di mancata spedizione della merce. FACSIMILE FORMULA PER L EMISSIONE DI UN IMPEGNO AUTONOMO INGLESE We undertake to pay you on first demand, irrespective of the validity and the effects of the above mentioned contract and waiving all rights of objection and defence arising therefrom, any amount up to. upon receipt of: 03

ITALIANO noi ci impegnamo a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti del su menzionato contratto e senza sollevare eccezioni od obiezioni riconducibili al contratto sottostante, qualsiasi importo fino a.. a ricezione di: LE PARTI Le parti che concordano di dare vita ad un Advance Payment Guarantee sono: - l ordinante/mandante: è il fornitore/esportatore di beni o servizi che vincola la fornitura alla ricezione di un pagamento anticipato pari al valore totale o parziale della fornitura; - il beneficiario: è il compratore del bene e/o del servizio che dovrà effettuare il pagamento anticipato; - il garante: è colui che va a garantire al beneficiario la restituzione dell acconto versato in caso di inadempienza contrattuale dell ordinante-fornitore, cioè di mancata esecuzione della fornitura nei termini previsti contrattualmente. L EMISSIONE DELLA GARANZIA Il rilascio di una garanzia comporta per la banca una serie di rischi che la spingono a regolare in modo chiaro e dettagliato la richiesta di emissione della stessa sottoponendo alla propria clientela la firma di un mandato chiamato, appunto, richiesta di emissione di garanzia, contenente tutte le condizioni che regoleranno il rapporto tra la banca ed il cliente ed il testo della garanzia da emettere. Con la firma di tale documento da parte del richiedente e da parte della banca si instaura, così, un rapporto contrattuale che comporta (per entrambe le parti) l assunzione di precisi impegni richiamati espressamente nel testo della richiesta di emissione, tra i quali segnaliamo in particolare i seguenti SEI punti: 04

L impegno da parte della banca, ad emettere la garanzia in conformità al testo che sarà parte integrante della richiesta di emissione della garanzia stessa A. L ordinante dichiara di essere consapevole che la garanzia che verrà rilasciata dalla banca, costituisce per la stessa un impegno diretto, irrevocabile ed autonomo che la obbliga ad effettuare il pagamento nei termini ed alle condizioni della garanzia stessa. B. L ordinante, fin da subito, accetta che l eventuale pagamento con relativo addebito dell importo non potrà essere impedito. Per evitare il pagamento non potrà, pertanto, opporre alcuna eccezione alla banca e, in particolare, non potrà eccepire alcunché fondato sui rapporti con il beneficiario contraente il contratto sottostante. C. La rinuncia da parte dell ordinante ad avvalersi di provvedimenti giudiziari inibitori del pagamento della garanzia e il contemporaneo impegno a farsi carico di qualsiasi azione nei confronti del beneficiario finalizzata a recuperare quanto eventualmente pagato. D. L impegno assunto dall ordinante a mantenere aperto presso la banca il rapporto di conto corrente per tutto il tempo in cui la garanzia resta aperta, con l accettazione di qualsiasi addebito di spese e commissioni, (anche reclamate dalla banca estera), relative alla garanzia che sarà rilasciata oltre che dell addebito dell importo sul conto corrente anche in assenza di copertura o in eccedenza dei limiti di eventuali affidamenti concessi. E. L impegno a costituire, in caso di richiesta, un deposito vincolato per l importo della garanzia che sarà emessa. F. L impegno da parte della banca, ad emettere la garanzia in conformità al testo che sarà parte integrante della richiesta di emissione della garanzia stessa dopo che lo stesso sarà stato firmato per approvazione dell ordinante. I PUNTI DI ATTENZIONE Nel concordare l emissione di un Advance payment bond e nella successiva sua emissione da parte della banca è necessario prestare attenzione ai seguenti CINQUE punti che andiamo ad elencare: 1. L escussione arbitraria: il compratore/beneficiario può infatti, tentare, in seguito all esecuzione della fornitura, di richiedere la restituzione dell importo pagato (totalmente o parzialmente) in via anticipata, dichiarando alla banca di non aver ricevuto la fornitura, nonostante abbia eseguito il pagamento anticipato della stessa. 05

2. L inserimento nel testo di emissione della garanzia di una clausola che subordini l entrata in vigore della stessa (cioè la sua operatività) al ricevimento, presso la banca che la rilascia, del bonifico bancario quale pagamento anticipato (parziale o totale) dell importo a favore del fornitore. 3. L inserimento, inoltre, nel testo della garanzia di restituzione, di alcune clausole particolari per impedire la possibilità di un eventuale escussione arbitraria da parte del compratore/ beneficiario, ossia il tentativo di quest ultimo, nonostante il ricevimento della merce, di richiedere la restituzione dell importo pagato (in tutto o in parte) anticipatamente, dichiarando alla banca di non aver ricevuto la merce ordinata. Ad esempio vincolare l esecuzione della richiesta di escussione solo in caso di mancata presentazione, da parte dell ordinante, della copia del documento di trasporto dimostrante l avvenuta spedizione della merce ordinata nei tempi contrattualmente concordati, attraverso l indicazione riportata sul documento del riferimento della garanzia e/o del contratto sottostante. 4. La gestione logistica della spedizione della merce non può e non deve dipendere dall iniziativa del beneficiario/compratore che potrebbe revocare l ordine di acquisto e richiedere la restituzione dell importo. Sono da evitare, pertanto, le regole Incoterms Exw-works, Fob-Free on board, Fca-Free carrier e Fas-Fre along ship della Camera di Commercio Internazionale, mentre sono consigliabili tutte le altre. 5. La previsione, in fase di rilascio della garanzia, di una data entro la quale il bonifico bancario anticipato debba essere eseguito con accredito sul conto corrente dell ordinante/venditore. Trascorsa tale data, può essere opportuno che la banca garante preveda il diritto a scaricare dalle evidenze l impegno a favore del beneficiario/compratore. ANTONIO DI MEO SPECIALIZZATO IN PAGAMENTI INTERNAZIONALI E CREDITI DOCUMENTARI CON STUDIO A PADOVA. GIORNALISTA PUBBLICISTA, PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO SDA BOCCONI, L UNIVERSITÀ CATTOLICA MILANO E UNIVERSITÀ DI PADOVA, È AUTORE DI PUBBLICAZIONI IN MATERIA. 06