COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO INTERNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE - BONIFICA

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Transcript:

COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO INTERNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE - BONIFICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 112 DEL 28/11/2005

O M I S S I S Durante la trattazione del presente argomento risultano presenti in aula n 26 Consiglieri: Benà, Turcato, Di Meo, Nardi, Visentin, Lavezzo, Giomo, Settoli, Magaraggia, Settini, Cappato, Bellinazzi, Zangirolami, Bedendo, Cappellini, Gasparetto E, Avezzù Pignatelli, Venuto, Montagnolo, Casonato, Curina, Gasparetto M, Sasso, Merchiori, Avezzù P e Borgato Relazione Il vigente Regolamento interno per l erogazione dei servizi sociali di base, adottato dal Comune in data 2791995, necessita di essere aggiornato, nei seguenti articoli: art 2 Minimo vitale; art 3 Valutazione e determinazione del reddito; art 4 Destinatari degli interventi; art 9 Interventi alla famiglia e situazioni particolari; art14 Accertamenti; art16 Costituzione e compiti della Commissione Consultiva per l erogazione dei Servizi Sociale di base; art18 Funzionamento della Commissione; art19 Erogazioni con la procedura d urgenza; art22 Deroga; e nella tabella richiamata all art 21 L aggiornamento si rende opportuno sia per quanto riguarda la quantificazione del minimo vitale, che per il calcolo del contributo a carico degli obbligati, adeguando entrambi al costo della vita attuale, che per le novità introdotte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, relativamente alle competenze dei Dirigenti, e dalla L 328/2000 Pertanto, si propone che gli articoli e la tabella sopra elencati siano sostituiti nel modo seguente: art 2 Minimo vitale Per reddito minimo vitale si intende il reddito necessario a soddisfare il livello minimo dei bisogni di vita sia individuali che familiari, nel senso che il minimo vitale è da considerarsi quale soglia di accesso al beneficio Per la determinazione del reddito minimo vitale si considera l importo annuo corrispondente al trattamento minimo di pensione INPS in vigore dal 1 Gennaio di ogni anno La Giunta Comunale può aumentare, con proprio provvedimento, il suddetto importo Qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, l importo viene maggiorato del 50% per il secondo componente e del 35% per ogni altro componente del nucleo stesso fino ad un massimo di 6 persone e del 40% per ogni altro componente in più Per le persone con età maggiore di 65 anni, che vivono sole, il minimo vitale viene fatto coincidere con la pensione minima stabilita per gli ultrasettantenni in vigore dal 1 Gennaio di ogni anno art 3 Valutazione e determinazione del reddito Il reddito in godimento a ciascuna persona o nucleo familiare va valutato anche sulla base di autocertificazioni dell anno precedente, considerando gli eventuali liquidazioni o arretrati che nel frattempo fossero presenti

Il reddito risulta determinato da tutti i redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo di convivenza, di tipo familiare; - reddito da lavoro, da capitale e da beni immobili; - redditi di pensione, indennità, provvidenze sociali, indennità di disoccupazione e di malattia; - redditi da entrate di qualsiasi specie, compresi gli alimenti fruiti in caso di separazione legale Dal reddito come sopra determinato si detrae l importo dell affitto fino ad un massimo di 230 mensili; per nuclei familiari composti da 4 o più componenti, la detrazione mensile per l affitto è stabilita fino ad un massimo di 280 art 4 - Destinatari degli interventi Gli interventi economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Rovigo che si trovano in situazioni di bisogno, secondo quanto indicato dalla Lr 55/82 e dalla L 328/2000 Possono essere destinatari degli interventi anche cittadini non residenti, previa valutazione della situazione di bisogno Sono esclusi dai suddetti interventi i cittadini che: - hanno un reddito superiore al minimo vitale annualmente stabilito come da art 2; - hanno proprietà di beni immobili o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o di relazione compresa la casa di abitazione; - sono sostenuti da persone tenute agli alimenti, ai sensi dell art 433 del CC aggiornato dall art 168 della L 151/75, e che di fatto vi provvedono I destinatari degli interventi economici sono comunque soggetti agli accertamenti previsti dalla Legge art 9 Interventi alla famiglia e situazione particolari Situazioni particolari ed anomale non espressamente previste possono essere valutate anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, purché nel rispetto dei criteri generali che lo ispirano Per garantire il diritto allo studio, potranno essere concessi di anno in anno contributi per l acquisto di testi, per spese per trasporto e mense scolastiche, valutando il reddito del nucleo familiare sulla base di criteri stabiliti dall Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art16 art 14 Accertamenti La verifica delle condizioni di assistibilità va fatta, di norma, semestralmente Qualora sussistano gravi dubbi sulla effettiva esistenza dello stato di bisogno, il Dirigente del Settore competente può effettuare delle verifiche, come previsto dalla Legge 127/97 art 16 Costituzione e compiti della Commissione consultiva per l erogazione dei servizi sociali di base E costituita apposita Commissione, detta Commissione consultiva per l erogazione dei servizi sociali di base, la quale ha le seguenti funzioni: - esprimere pareri in merito alle domande di assistenza; - collaborare con l Assessore competente nelle iniziative in campo sociale La Commissione decade alla fine di ogni legislatura Art 18 Funzionamento della Commissione Ai lavori della Commissione dovrà partecipare il Dirigente competente, o altro dipendente del Settore dalla stesso incaricato, nonché l Assistente Sociale per i casi di sua competenza Un dipendente del Settore, allo scopo individuato, fungerà da segretario verbalizzante

Le domande di assistenza dovranno essere corredate della valutazione scritta, da parte dell Assistente Sociale, sia per quanto riguarda la descrizione del caso che sulle ipotesi di intervento al fine di superare lo stato di bisogno Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza simultanea e continuativa di almeno due Commissari, l Assessore competente con funzioni di Presidente, il Dirigente o altro collaboratore incaricato, l Assistente Sociale interessata ed un operatore come segretario verbalizzante, quest ultimo senza diritto di voto Per la validità dei pareri è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti intervenuti In caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente I pareri saranno riportati nel riquadro appositamente predisposto sul modulo di domanda sottoscritto da tutti gli intervenuti Il Segretario redigerà apposito verbale della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente Le riunioni della Commissione non sono pubbliche, al fine di tutelare la privacy art 19 Erogazioni con la procedura d urgenza Nei casi di provata urgenza, gli interventi sono sottoscritti dal Dirigente del Settore competente, o, in sua assenza, da una persona dallo stesso delegata Degli interventi adottati con urgenza, il Dirigente deve darne comunicazione alla Commissione, di cui all art 16, nella prima riunione utile Art 22 Deroga Per i minori, ricoverandi su ordine del Tribunale dei Minorenni o segnalazione del Servizio Sociale, considerati i costi delle rette, variabili e considerevoli, la tabella di cui all art 21 costituisce riferimento con facoltà di deroga da parte del Dirigente, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui all art 16 e dopo aver acquisito agli atti la relazione dell Assistente Sociale sul caso Tabella per il calcolo del contributo a carico dei richiedenti il ricovero in istituto e dei loro parenti tenuti agli alimenti 1 2 3 4 Coniuge figli - genitori generi - nuore - suoceri fratelli - suocere nipoti QUOTA FRANCA ESENTE QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di MV previsti dalla tabella di MV Viene garantito al coniuge non ricoverato: 1 volta il MV riferito al capo famiglia solo + il fitto fino ad un tetto max di 230 e 100 forfetarie per tutti La differenza tra sommatoria dei redditi del coniuge e la quota garantita viene versata all'istituto, con impegno personale verso l'istituto stesso FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA 650 10% da 651 a 1300 20% da 1301 a 2000 30% oltre 2000 60% FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA da 650 a 1300 12% da QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di MV FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA da 650 a 1300 10% da 1301 a 2000 20% oltre 2000 30%

1301 a 2000 24% oltre 2000 30% Per non creare disparità di trattamento nel corso dell anno, si ritiene opportuno far decorrere il nuovo Regolamento, così modificato, dall 112006 IL CONSIGLIO COMUNALE Preso atto della relazione e delle proposte Visto il Regolamento interno per l erogazione dei Servizi Sociali di base vigente Visto l Ordinamento degli EELL di cui al DLgs 267/2000 Preso atto che, ai sensi dell art 49 del DLgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: a) del Dirigente responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; b) del Dirigente responsabile del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile: favorevole Sulla base della relativa discussione consiliare, riportata integralmente nel verbale di questa seduta; Con n 26 voti unanimi favorevoli espressi dai Consiglieri presenti in aula (Benà, Turcato, Di Meo, Nardi, Visentin, Lavezzo, Giomo, Settoli, Magaraggia, Settini, Cappato, Bellinazzi, Zangirolami, Bedendo, Cappellini, Gasparetto E, Avezzù Pignatelli, Venuto, Montagnolo, Casonato, Curina, Gasparetto M, Sasso, Merchiori, Avezzù P e Borgato) DELIBERA 1 di approvare le seguenti modifiche agli articoli e alla tabella del Regolamento interno per l erogazione dei Servizi Sociali di base : art 2 Minimo vitale Per reddito minimo vitale si intende il reddito necessario a soddisfare il livello minimo dei bisogni di vita sia individuali che familiari, nel senso che il minimo vitale è da considerarsi quale soglia di accesso al beneficio Per la determinazione del reddito minimo vitale si considera l importo annuo corrispondente al trattamento minimo di pensione INPS in vigore dal 1 Gennaio di ogni anno La Giunta Comunale può aumentare, con proprio provvedimento, il suddetto importo Qualora il nucleo familiare fosse composto da più persone, l importo viene maggiorato del 50% per il secondo componente e del 35% per ogni altro componente del nucleo stesso fino ad un massimo di 6 persone e del 40% per ogni altro componente in più Per le persone con età maggiore di 65 anni il minimo vitale viene fatto coincidere con la pensione minima stabilita per gli ultrasettantenni in vigore dal 1 Gennaio di ogni anno art 3 Valutazione e determinazione del reddito Il reddito in godimento a ciascuna persona o nucleo familiare va valutato anche sulla base di autocertificazioni dell anno precedente, considerando gli eventuali liquidazioni o arretrati che nel frattempo fossero presenti

Il reddito risulta determinato da tutti i redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo di convivenza, di tipo familiare; - reddito da lavoro, da capitale e da beni immobili; - redditi di pensione, indennità, provvidenze sociali, indennità di disoccupazione e di malattia; - redditi da entrate di qualsiasi specie, compresi gli alimenti fruiti in caso di separazione legale Dal reddito come sopra determinato si detrae l importo dell affitto fino ad un massimo di 230 mensili; per nuclei familiari composti da 4 o più componenti, la detrazione mensile per l affitto è stabilita fino ad un massimo di 280 art 4 - Destinatari degli interventi Gli interventi economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Rovigo che si trovano in situazioni di bisogno, secondo quanto indicato dalla Lr 55/82 e dalla L 328/2000 Possono essere destinatari degli interventi anche cittadini non residenti, previa valutazione della situazione di bisogno Sono esclusi dai suddetti interventi i cittadini che: - hanno un reddito superiore al minimo vitale annualmente stabilito come da art 2; - hanno proprietà di beni immobili o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o di relazione compresa la casa di abitazione; - sono sostenuti da persone tenute agli alimenti, ai sensi dell art 433 del CC aggiornato dall art 168 della L 151/75, e che di fatto vi provvedono I destinatari degli interventi economici sono comunque soggetti agli accertamenti previsti dalla Legge art 9 Interventi alla famiglia e situazione particolari Situazioni particolari ed anomale non espressamente previste possono essere valutate anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, purché nel rispetto dei criteri generali che lo ispirano Per garantire il diritto allo studio, potranno essere concessi di anno in anno contributi per l acquisto di testi, per spese per trasporto e mense scolastiche, valutando il reddito del nucleo familiare sulla base di criteri stabiliti dall Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art16 art 14 Accertamenti La verifica delle condizioni di assistibilità va fatta, di norma, semestralmente Qualora sussistano gravi dubbi sulla effettiva esistenza dello stato di bisogno, il Dirigente del Settore competente può effettuare delle verifiche, come previsto dalla Legge 127/97 art 16 Costituzione e compiti della Commissione consultiva per l erogazione dei servizi sociali di base E costituita apposita Commissione, detta Commissione consultiva per l erogazione dei servizi sociali di base, la quale ha le seguenti funzioni: - esprimere pareri in merito alle domande di assistenza; - collaborare con l Assessore competente nelle iniziative in campo sociale La Commissione decade alla fine di ogni legislatura Art 18 Funzionamento della Commissione Ai lavori della Commissione dovrà partecipare il Dirigente competente, o altro dipendente del Settore dalla stesso incaricato, nonché l Assistente Sociale per i casi di sua competenza Un dipendente del Settore, allo scopo individuato, fungerà da segretario verbalizzante Le domande di assistenza dovranno essere corredate della valutazione scritta, da parte

dell Assistente Sociale, sia per quanto riguarda la descrizione del caso che sulle ipotesi di intervento al fine di superare lo stato di bisogno Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza simultanea e continuativa di almeno due Commissari, l Assessore competente con funzioni di Presidente, il Dirigente o altro collaboratore incaricato, l Assistente Sociale interessata ed un operatore come segretario verbalizzante, quest ultimo senza diritto di voto Per la validità dei pareri è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti intervenuti In caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente I pareri saranno riportati nel riquadro appositamente predisposto sul modulo di domanda sottoscritto da tutti gli intervenuti Il Segretario redigerà apposito verbale della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente Le riunioni della Commissione non sono pubbliche, al fine di tutelare la privacy art 19 Erogazioni con la procedura d urgenza Nei casi di provata urgenza, gli interventi sono sottoscritti dal Dirigente del Settore competente, o, in sua assenza, da una persona dallo stesso delegata Degli interventi adottati con urgenza, il Dirigente deve darne comunicazione alla Commissione, di cui all art 16, nella prima riunione utile Art 22 Deroga Per i minori, ricoverandi su ordine del Tribunale dei Minorenni o segnalazione del Servizio Sociale, considerati i costi delle rette, variabili e considerevoli, la tabella di cui all art 21 costituisce riferimento con facoltà di deroga da parte del Dirigente, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui all art 16 e dopo aver acquisito agli atti la relazione dell Assistente Sociale sul caso Tabella per il calcolo del contributo a carico dei richiedenti il ricovero in istituto e dei loro parenti tenuti agli alimenti 1 2 3 4 coniuge figli - genitori generi - nuore - suoceri fratelli - suocere nipoti QUOTA FRANCA ESENTE QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di MV previsti dalla tabella di MV Viene garantito al coniuge non ricoverato: 1 volta il MV riferito al capo famiglia solo + il fitto fino ad un tetto max di 230 e 100 forfetarie per tutti La differenza tra sommatoria dei redditi del coniuge e la quota garantita viene versata all'istituto, con impegno personale verso l'istituto stesso FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA 650 10% da 651 a 1300 20% da 1301 a 2000 30% oltre 2000 60% FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA da 650 a 1300 12% da 1301 a 2000 24% QUOTA FRANCA ESENTE rappresentata dai livelli previsti dalla tabella di MV FINO all'imponibile lordo al netto della QUOTA da 650 a 1300 10% da 1301 a 2000 20% oltre 2000 30%

oltre 2000 30% 2 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art 34, comma 4, del Dlgs 267/2000, stante l urgenza, con voto unanime e palese dei 26 consiglieri presenti e votanti, accertati separatamente