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Servizi Demografici Prot. Uscita del 2410412015 Numero: 0001307 Classifica: 15100.area 3 2 lo11 411 1101 112 1,11,11 11 ji DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Roma, 24 aprile 2015 - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Servizio Affari di Prefettura LORO SEDI TRENTO BOLZANO AOSTA e, per conoscenza: - AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'estero e Politiche Migratorie - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO -ALL'ANCI 90100 PALERMO 09124 CAGLIARI SEDE -ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO) - ALLA DeA Demografici Associati CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 6/15 OGGETTO: Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 Chiarimenti applicativi. Con circolari ministeriali n. 16 del 1 ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014 sono state emanate le prime indicazioni in merito agli adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n.162, che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure. In sede di applicazione di tali nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica, che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all'ambito oggettivo definito con gli indirizzi diramati. L'eventualità che possa essere pregiudicata l'uniforme ed omogenea applicazione sul piano nazionale delle nuove norme, suggerisce la necessità di ulteriori puntualizzazioni che vengono ora svolte, tenuto anche conto di mirati approfondimenti condotti con il Ministero della Giustizia. Premesso quanto innanzi, si vanno ad esporre le nuove e specifiche indicazioni concernenti le principali problematiche interpretative che hanno anche formato oggetto di quesiti inoltrati a questa Direzione Centrale. 1. Applicabilità dell'istituto di cui all'art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge in esame, in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni 2

incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo. Non osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti. Ne consegue che, il termine "figlio" ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. 2. Ambito di applicazione dell'articolo 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale). Stante la complessità nonché la varietà delle fattispecie riconducibili all'istituto sopra rubricato, appare opportuno rivisitare l'orientamento già espresso con la citata circolare n. 19/2014 La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile). 3

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma. Al riguardo, appare opportuno precisare che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). 3. Decorrenza del termine entro cui l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6. In relazione a quanto rappresentato con la circolare ministeriale n. 16/14, appare utile specificare che il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale, di cui all'art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione). 4

4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all'art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato. Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" preclude l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato. A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui al punto 3. Si pregano le SS.LL. di comunicare, con ogni consentita urgenza, il contenuto della presente circolare ai Sigg. Sindaci, ai fini dell'esatta osservanza della normativa in riferimento. IL DIRETTORE CENTRALE (Torr melo 5

Circolare n.6 del 24 aprile 2015, Ministero degli Interni Introduce chiarimenti applicativi in merito agli articoli 6 e 12 L 162/14,in seguito a problematiche che hanno formato oggetto di quesiti inoltrati alla Direzione Generale del Ministero dell interno. Precisa : -che l art.12, comma 2 va inteso nel senso che è possibile accedere alla procedura ivi indicata (richiesta di separazione, divorzio o modifiche inerenti agli stessi istituti) in tutti i casi in cui i coniugi non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate. - anche l ambito di applicazione dell art.12 comme 3, terzo periodo, specificando che nell accordo concluso davanti all ufficiale di stato civile la previsione di un obbligo di pagamento, sia che si tratti di assegno di mantenimento che di assegno divorzile, non rientra nel divieto dei patti di trasferimento patrimoniale, trattandosi di rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi. Resta il divieto della liquidazione divorzile una tantum. -in relazione all art.6 specifica che i dieci giorni entro i quali l avvocato deve trasmettere all ufficiale di stato civile copia dell atto, decorrono dalla comunicazione della segreteria del Procuratore della Repubblica o della cancelleria del Presidente del Tribunale ( ex art.136 cpc). Specifica altresì che alla trasmissione è suffficiente che provveda un solo legale.