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Agevolazioni Sportello Punto Impresa Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, N. 18 - ART. 6 Promozione all estero di comparti produttivi FONTI NORMATIVE L.R. 5/12/2003 n. 18 BUR SS del 12/12/2003 n. 17 DPReg 26/10/2005 n. 0371/Pres. BUR 9/11/2005, n. 45 SOGGETTI BENEFICIARI Consorzi o società consortili che: - non svolgono attività commerciale - non hanno fini di lucro - partecipati in maggioranza da imprese industriali con stabilimento in regione - finalizzati alla promozione all estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, e perseguono tramite la valorizzazione del prodotto e l informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione di micro, piccola e media impresa. In conformità all articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i soggetti di cui sopra beneficiano dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007. SOGGETTI ESCLUSI Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), sono escluse le attività e le tipologie di aiuto elencate nell'allegato B. Tali esclusioni dai benefici operano nel caso in cui l iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori indicati nell allegato B.

Agevolazioni Sportello Punto Impresa Pagina 2 di 6 Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. INIZIATIVE AMMISSIBILI Iniziative promozionali, singole o coordinate, in un programma che abbia durata non inferiore ad un anno e che si concluda entro l anno successivo a quello di presentazione della domanda. Iniziative realizzate sia sul territorio regionale che all interno o all esterno dell Unione Europea. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI Contributo in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese ammissibili al netto dell IVA Contributo massimo erogabile: non superiore a 300.000,00 euro. SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell impresa, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi dell area EFTA e nei Paesi candidati all adesione: a) tassa di iscrizione; b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita; c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese: a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione; b) pubblicità concernente il programma di promozione; c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo redatti in lingua straniera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo; d) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri. Sono ammissibili, nella misura massima del 20% delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all attuazione del programma medesimo. Sono ammissibili inoltre le spese connesse all attività di certificazione di cui all art. 41 bis della LR 7/2000. REGIME DI AIUTO Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

Agevolazioni Sportello Punto Impresa Pagina 3 di 6 mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008. CUMULABILITÀ I contributi sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità nel limite del 50%. PROCEDURE PER L OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI Presentazione domanda Da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. Destinatario Camera di Commercio Piazza della Borsa 14 34121 Trieste La data di presentazione delle domande è determinata: dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria; Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fà fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). PUNTEGGI E CRITERI PER LA GRADUATORIA La graduatoria delle richieste di contributo viene effettuata applicando i seguenti punteggi e criteri di priorità: per ogni impresa consorziata sono attribuiti 0,2 punti, fino ad un massimo di 10 punti per ogni impresa consorziata che faccia capo ad imprenditoria femminile* o giovanile**, il punteggio è aumentato di 1 punto per ogni impresa consorziata con stabilimento sul territorio regionale, il punteggio è aumentato di 0,2 punti *impresa individuale gestita da donne, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne.

Agevolazioni Sportello Punto Impresa Pagina 4 di 6 ** impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni, nonché la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni. Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.

Agevolazioni Sportello Punto Impresa Pagina 5 di 6 Allegato B ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE (Classificazione ATECO 2007) 38.11.0 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 38.12.0 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 38.21.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost 38.22.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione 62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) 62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell informatica 63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 71.11.0 Attività degli studi di architettura 71.12 Attività degli studi d ingegneria ed altri studi tecnici 71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell ingegneria 74.10.2 Attività dei disegnatori grafici 74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici 74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza 74.90.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca 81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 81.29.1 Servizi di disinfestazione 81.29.9 Altre attività di pulizia 82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

Agevolazioni Sportello Punto Impresa Pagina 6 di 6 Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 ALLEGATO C Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 1. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti: a) ad attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività d esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato; b) condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. 2. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti: a) ai prodotti della pesca e dell acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008: 1) i prodotti elencati nell allegato I del trattato, con l eccezione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura; 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; c) alle imprese attive nel settore carboniero. 3. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per: a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.