FAQ Frequently Asked Questions



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FAQ Frequently Asked Questions risposte a quesiti frequenti sul bando 112/2010 1) Requisiti ammissibilità > 2) Iniziative finanziabili / spese ammissibili > 3) Collaborazioni 4) Modulistica > 5) Varie > 1) Requisiti ammissibilità; 1.1. Settori esclusi (art. 6) Possono presentare domanda le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli (es. 10.51.2 Produzione dei derivati del latte)? RISPOSTA: La trasformazione dei prodotti agricoli è un settore escluso dall applicazione del Reg. CE 800/2008 solo nei 2 seguenti casi (art. 1 comma 2 lett. c ): Se l importo dell aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese in questione; Se l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori. Non verificandosi una delle fattispecie previste dall articolo in questione, ferma restando la definizione di trasformazione di prodotti agricoli fornita dallo stesso Regolamento CE 800/2006 all art. 2, comma 23, così come altresì riportata nell allegato B del bando (..qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotti agricolo, con le eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. ), le imprese di trasformazione di prodotti agricoli possono presentare domanda di contributo. 1.2. Soggetti beneficiari e requisiti (art. 5, commi 1 e 2) Un impresa artigiana iscritta all Albo delle imprese artigiane in un'altra Regione ma con un unità locale in Friuli Venezia Giulia, in cui verrà sviluppato il progetto di ricerca, può presentare domanda per l attività 1.1.a.1? RISPOSTA: L art. 5, commi 1 e 2 del bando prevede, tra i requisiti di ammissibilità al contributo: a) l'essere regolarmente costituiti ed iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002. In linea generale ed in ossequio al principio di territorialità, la Regione Friuli Venezia Giulia, eroga incentivi solamente alle imprese artigiane iscritte in uno dei 4 Albi provinciali delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia; b) l'avere sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale; si tratta di una specificazione del punto precedente; occorre precisare che ai fini dell'iscrizione all'aia da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Friuli Venezia Giulia, è necessario avere la sede legale in regione ovvero, in subordine, l'unità locale in regione (con sede legale extraregionale) ma in questo caso l'attività della società deve essere svolta in via esclusiva nell'unità locale medesima (art. 21 regolamento emanato con DPReg. 20.12.2002, n. 0400/Pres). 1

Nel caso in esame, l'impresa è iscritta all'a.i.a. di Cagliari e, non soddisfando la condizione sub lettera a), non può presentare domanda di contributo a valere sull'attività 1.1.a.1. del bando approvato con DGR n. 112/2010. 1.3. DURC (art. 5, comma 2, lettera g) Qual è il periodo di validità del DURC? RISPOSTA: La validità del DURC è di 1 mese. In sede di domanda il beneficiario presenta un DURC regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro il termine perentorio del 30 giugno 2010 fissato dal bando. 1.4. Soggetti beneficiari e requisiti (art. 5, comma 2, lettera a) L azienda deve essere costituita prima della presentazione della domanda? RISPOSTA: L impresa deve essere costituita, regolarmente iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane ed attiva (cioè deve aver dato comunicazione di inizio attività), come verificabile dalla visura camerale e come previsto dall art. 5, c. 2, in materia di requisiti di ammissibilità. 2

2) Iniziative finanziabili / spese ammissibili 2.1. Spese per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell impresa (art. 11, c. 2, lett. b) Quali tipologie di contratti o incarichi sono ritenute ammissibili per le varie tipologie di impresa artigiana (ditta individuale, Sas, Snc, Srl)? RISPOSTA: Le spese concernenti l attività svolta nell ambito del progetto di ricerca/o sviluppo da parte di titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell impresa (perché siano in possesso di un adeguato curriculum che giustifichi il loro impiego nell attività di ricerca oggetto della domanda) sono ammissibili anche nel caso in cui i predetti soggetti abbiano stipulato con l impresa un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo. In questa ipotesi il costo orario ammissibile è quello indicato nella seconda tabella contenuta nell Allegato F al bando. Inoltre per i soci o amministratori dell impresa è richiesto specifico incarico, di data anteriore a quella dell inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti, conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell impresa. L incarico deve essere rilasciato soltanto nel caso lo statuto dell impresa preveda un organo collegiale. 2.2. Iniziative finanziabili (art. 4, comma 1 allegato E) Un progetto di innovazione può essere presentato congiuntamente al progetto di ricerca e/o sviluppo al quale è collegato ed essere considerato un unico progetto? In caso di risposta affermativa i due punteggi per innovazione e ricerca vengono sommati? RISPOSTA: Un progetto di innovazione può essere presentato congiuntamente ad un progetto di ricerca e/o sviluppo. I punteggi per innovazione e per ricerca non possono però essere cumulati (art. 16, c. 5 del bando). In ogni caso sarà il Comitato a valutare se il progetto e le sue spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione e di industrializzazione dei risultati della ricerca; nel caso di progetti comprendenti più fattispecie di iniziativa ammissibile, il punteggio sarà attribuibile in base ai punti maturabili dalla fattispecie di iniziativa ammissibile preponderante nel progetto 2.3. Spese ammissibili (art. 11, comma 2, lettera d) Le prestazioni di consulenza rese da un consulente alla moglie, titolare di impresa artigiana, rientrano tra le spese ammissibili? L'articolo 11, comma 2, lett. d) del Bando prevede che siano ammesse a contributo le spese per ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione,... omissis... La disposizione ricalca quanto previsto all'articolo 31, comma 5, lettera d) del regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008. In ordine all'applicazione del suddetto comma, non risultano chiari i limiti dell'applicabilità dello stesso. Si può in questo caso far riferimento al divieto generale di contribuzione di cui alla legge regionale 7/2000? L art. 1, comma 29 della L.R. 1/2007 ( Il divieto generale di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle imprese industriali, artigiane, del commercio, turismo e servizi dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 -Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico-, e successive modifiche ) deroga, solo per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca e innovazione, i divieti precedentemente disposti dall art. 31 della L.R. 7/2000. 3

Resta comunque fermo quanto disposto dall art. 12 lett. g del bando ( non ammissibilità delle spese relative a servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell impresa richiedente ), che in quanto lex specialis deroga i disposti normativi sopramenzionati. Ne consegue che la consulenza resa da un consulente alla moglie titolare dell impresa artigiana richiedente il contributo è spesa ammissibile, purché lo stesso non sia socio o amministratore dell impresa e che la consulenza sia prestata alle normali condizioni di mercato (così come disposto dall art. 11, comma 2, lett. d del bando). In CTC si riserva la facoltà di acquisire un eventuale perizia in ordine al valore della prestazione attesa. 2.4 Spese per responsabile della ricerca (art. 11, comma 6) E possibile affidare l incarico di responsabile della ricerca (visto che le aziende hanno risorse limitate in termini di personale per gestire tutti gli sviluppi) ad altre società? E sufficiente una presentazione della società di consulenza o l incarico deve essere attribuito esclusivamente ad un professionista, nel qual caso bisogna allegare il curriculum vitae del collaboratore incaricato all interno della società di consulenza. RISPOSTA: L'art. 11, comma 6, prevede che "Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi." Ciò premesso si evidenzia che l'affidamento dell'incarico di responsabile della ricerca può avvenire solamente nei confronti di una persona fisica e non anche nei confronti di una persona giuridica; nell'ambito del rapporto di consulenza dovrà essere indicato chi, anche se operante per altri incarichi all interno di una società di consulenza, svolgerà effettivamente l'incarico; il soggetto incaricato dovrà inoltre possedere un curriculum adeguato e coerente con il tipo di attività di ricerca da svolgere. I relativi costi andranno inseriti nella voce "spese per servizi di consulenza esterni". Spetta al CTC valutare, sulla base del curriculum presentato, l'idoneità tecnico/professionale della persona in relazione al progetto. I documenti probanti l incarico e le relative spese (quindi il contratto e le pezze d appoggio) dovranno essere intestate alla persona fisica. 2.5 Spese per brevettazione (art. 11, comma 2, lettera f) Premesso che non è possibile brevettare un software, nel caso delle aziende che operano in tale settore è possibile richiedere i costi per la registrazione del programma presso l'apposito registro (tenuto dalla SIAE ai sensi del D.Lgs 29/12/92 n. 51) equiparando gli stessi alle spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriali? Nel caso di risposta affermativa, quali costi sono ammissibili? È inoltre attribuibi bile il punteggio premiale di 10 punti? Le spese necessarie per la registrazione del software e le altre operazioni connesse riguardano le seguenti operazioni: programma da registrare; atto da registrare; visura di registrazione; visura di documenti o atti; copia certificata di registrazioni o di documenti o atti. Ciò premesso si ritiene che le suddette voci di spesa non rientrino nell ambito de ottenimento e validazione di brevetti bensì in altri diritti di proprietà industriale ai sensi dell art. 12, comma 2, lettera f) punto 1), in considerazione del fatto che per i programmi software non è prevista la brevettazione presso l Ufficio Italiano Brevetti, bensì la registrazione presso l apposito registro tenuto dalla SIAE sezione OLAF. Considerato quanto sopra, sebbene l'ipotesi rientrerebbe più nella fattispecie della proprietà intellettuale che in quella industriale, si ritiene ammissibile la fattispecie in questione nell'ambito "di altri diritti di proprietà industriale", con la conseguente ammissibilità anche delle spese derivanti dalla registrazione del software alla SIAE. Non è possibile invece applicare un punteggio premiale nel caso in oggetto, in quanto l allegato E fa chiaro riferimento (box 3 punto a ) a Nuovi brevetti da registrare, e non a tutti i nuovi diritti di 4

proprietà industriale da registrare ; ciò in virtù del fatto che alcuni nuovi software (ovvero quelli di particolare carattere innovativo in ambito tecnico) sono comunque brevettabili. Giova infine sottolineare che l impresa istante deve avere un codice di attività che giustifichi un progetto di R&S incentrato sullo sviluppo di un nuovo software. 5

3) Collaborazioni 3.1. Collaborazioni con organismi di ricerca (art. 9, comma 2, lettera b) art. 14, comma 9, lettera b) In un progetto dovremmo collaborare con un organismo di ricerca. Vorrei sapere se questa collaborazione deve essere redatta in forma di lettera di intenti oppure formalizzata con una convenzione? RISPOSTA: L art. 14, c. 9, lett d), del bando prevede che alla domanda di contributo debba essere allegata copia dell accordo/contratto con l organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l efficacia alla concessione del contributo. Qualora il contratto non sia disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, ai fini di ottenere la maggiorazione di aiuto o il punteggio premiale previsto, il contratto dovrà essere presentato in fase di istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010. Per avere la maggiorazione dell aiuto del 15%, prevista dall art. 9, c. 2, lett. b), del bando, l organismo di ricerca deve inoltre sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto ed avere il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall attività di ricerca dallo stesso effettuata. Il contratto dovrà pertanto contenere il dettaglio dei costi sostenuti dall organismo di ricerca e la clausola concernente il diritto di pubblicazione dei risultati della ricerca. Nel caso non sussistano i requisiti richiesti per la maggiorazione dell aiuto, potrà comunque essere indicato il criterio di valutazione 3c) Progetto svolto in collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e centri di ricerca e trasferimento tecnologico. 3.2. Collaborazioni tra imprese (art. 9, comma 2, lettera a) Un impresa artigiana può presentare un progetto congiunto con un impresa commerciale o industriale? RISPOSTA: Il bando relativo al settore artigianato non prevede la possibilità di presentare progetti congiunti. L impresa artigiana può comunque richiedere la maggiorazione del 15% sull intensità di aiuto prevista dall art. 9, c. 2, nel caso di collaborazione con un altra impresa nel progetto di ricerca e/o sviluppo. Le imprese che collaborano al progetto devono essere indipendenti e nessuna deve sostenere da sola oltre il 70% dei costi ammissibili. Alla domanda di contributo l impresa artigiana dovrà allegare copia dell accordo/contratto con l altra impresa contenente la descrizione del progetto di collaborazione e le relative spese previste; qualora non disponibile, può essere allegata una lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, ai fini di ottenere la maggiorazione di aiuto, il contratto dovrà essere presentato in fase di istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010. L impresa commerciale o industriale che collabora al progetto può presentare domanda sui bandi relativi ai settori di appartenenza, dove questo aspetto potrà essere valorizzato nei criteri di valutazione con l'applicazione di un punteggio premiale aggiuntivo sotto il profilo dell'impatto sistemico; spetta al Comitato Tecnico Consultivo valutare, di volta in volta, se ci sono tutte le condizioni per l applicazione di tale punteggio aggiuntivo. 3.3 Collaborazioni tra imprese (art. 9, comma 2, lettera a) In caso di collaborazione effettiva tra imprese è sufficiente che venga presentato un unico progetto dove vengono descritte in dettaglio le attività, i costi e le competenze di ciascuna impresa oppure è necessario presentare un singolo progetto per ogni impresa partner senza che vi sia una descrizione sintetica del progetto nel suo complesso? RISPOSTA Nel caso di collaborazione ad un progetto comune ogni impresa presenta una propria domanda; in ogni domanda devono essere indicate le attività svolte da ciascuna impresa e le relative spese: le eventuali parti svolte in comune devono essere indicate su ciascuna domanda e le relative 6

spese possono essere richieste o da una sola impresa o dalle imprese coinvolte, proporzionalmente al rispettivo impegno. Si rammenta che, secondo l'articolo 9, comma 2, lettera a) del Bando, ogni impresa partecipante al progetto in collaborazione non può sostenere più del 70 % della spesa e la collaborazione deve avvenire con almeno una PMI; spetta al Comitato Tecnico Consultivo valutare se vi sia un'effettiva collaborazione tra imprese indipendenti, (secondo una delle ipotesi suddette) ai fini dell'attribuzione della maggiorazione dell'intensità del contributo. 7

4) Modulistica 4.1. Calcolo delle ULA Allegato 2 Con riferimento al calcolo delle ULA (unità lavorative annue) da dichiarare nell Allegato 2 alla domanda di contributo, come viene conteggiato un dipendente dell impresa che dal 01/01/09 al 31/08/09 era assunto in qualità di apprendista e, successivamente, dal 01/09/09 (e ancora oggi) sia diventato un impiegato a tempo indeterminato part time? Deve essere inserito nel conteggio ULA nonostante gli 8 mesi di apprendistato? Se sì, vale 0.5 in quanto assunto a tempo parziale? In merito ad un altro caso: a livello di conteggio ULA influisce il fatto che il dipendente lavori a tempo parziale ma con contratto da 10h/settimana (part-time al 35%) anziché part-time da 20h/settimana? RISPOSTA: Il DPReg 463/2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000) prevede all'art. 6 quanto segue: c. 4. Gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento non sono compresi nel calcolo delle persone occupate. c. 9. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto regolante la prestazione temporalmente limitata e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Pertanto il periodo di apprendistato non deve essere inserito nel conteggio degli ULA ed i contratti parttime devono essere computati in misura proporzionale, come indicato al comma 9 dell art. 6 del DPReg 463/2005. Ad es. il contratto part-time annuale del 35% dovrà essere imputato come 0,35 ULA; il contratto part-time del 35% per 4 mesi in un anno dovrà essere imputato come 0,12 ULA, ovvero 1/3 di 0,35. Il periodo da prendere in considerazione per i dati da dichiarare relativi al personale, come quelli relativi al fatturato ed al totale di bilancio annuo, è quello concernente l ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di presentazione della domanda. 8

5) Varie 5.1. Regime di aiuto per i progetti di innovazione (art. 9, comma 5) Il contributo di cui all art. 9, c. 5 concernente i progetti di innovazione (75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni) è concesso in regime de minimis? RISPOSTA: Il contributo per i progetti di innovazione non è concesso in regime de minimis ma ai sensi dell art. 36 del Reg. CE 800/2008 (Aiuti per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all innovazione). Nell Allegato 2 alla domanda di contributo l impresa non deve pertanto dichiarare nell apposita sezione relativa ai progetti di innovazione l importo relativo ai contributi concessi all impresa secondo il regime de minimis negli ultimi tre esercizi finanziari bensì l importo relativo ad altri contributi concessi all impresa ai sensi dell art. 36 del Reg. CE 800/2008, nei tre anni precedenti alla domanda di contributo. 5.2 Cumulo con altri contributi Tremonti-ter ter (art. 7, comma 1) Si richiede una risposta in merito alla compatibilità tra il contributo per le iniziative di cui al bando in oggetto e la detassazione prevista dalla TREMONTI-TER. TER. RISPOSTA: Per quanto riguarda la cumulabilità degli aiuti previsti dal bando con quelli previsti dalla Tremonti-ter si richiama la disciplina contenuta all'articolo 7 del bando e si segnala che l'autorità di Gestione dei Fondi Comunitari ha manifestato dubbi in ordine alla configurabilità degli incentivi previsti dalla Tremonti-ter come un non aiuto di Stato ed ha conseguentemente provveduto, in data 26 marzo 2010, ad inviare al Ministero dello Sviluppo Economico un apposito quesito al fine di un chiarimento nel merito. Nelle more di un riscontro dallo Stato, la citata Autorità di Gestione ha reputato che allo stato attuale non possa operarsi la cumulabilità dei contributi POR FESR con l'agevolazione "Tremonti ter". 9