Associazione Culturale Anthesis - Via Galvani, 1 Campodarsego (Padova)



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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTHESIS" COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 E costituita con sede a Campodarsego (Pd), l Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata "ANTHESIS", in appresso anche solo "Associazione". Art. 2 L Associazione ha lo scopo di promuovere l arte in tutte le sue forme e può svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale senza finalità di lucro. A titolo esemplificativo e non tassativo l Associazione svolgerà le seguenti attività: a) attività culturali e scientifiche: tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzioni di biblioteche, proiezioni di films e documentari, centri studi, seminari in materia di scienza dell alimentazione e benessere psicofisico dell individuo e comunque riferite a qualsiasi materia di interesse per i soci; b) attività di formazione: corsi, stages, seminari di gastronomia, bon ton, tradizioni popolari, scienza e tecnica dell alimentazione; c) attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti l attività e le finalità istituzionali dell associazione; d) attività ricreativa: incontri, manifestazioni e rassegne, iniziative e concorsi musicali, danzanti e teatrali, Karaoke, musica dal vivo, giochi di società, da tavolo ed elettronici; promuovere le culture tradizionali, locali ed internazionali, come valore socio-culturale ed eno gastronomico. Art. 3 Lo scopo dell Associazione è quello di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci; nonché unire i soci nello spirito di amicizia, cameratismo e reciproca comprensione. DURATA DELLA SOCIETA Art. 4 La durata dell Associazione è illimitata. AMMISSIONE DEI SOCI, DIRITTI E OBBLIGHI Art. 5 Il numero dei soci è illimitato; all Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri di ambo i sessi. L ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell ammissibilità dal parte del Consiglio Direttivo.

E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell Associazione salvo l ipotesi di espulsione e radiazione prevista all art. 9. Art. 6 Tutti i soci hanno diritto: - a frequentare i locali dell Associazione e a partecipare a tutte le attività sociali; - all elettorato attivo e passivo e alle cariche sociali. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell Associazione. Art. 7 I soci sono tenuti: - al pagamento della quota sociale annuale; - alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Art. 8 I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi: 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 2) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali; 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. Art. 9 Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell Associazione e per l organizzazione delle attività promosse dall Associazione, sono rese a titolo gratuito. Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall Associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell Associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura.

IL PATRIMONIO Art. 10 L Associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività: - dalle quote associative versate annualmente dagli associati; - da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati; - dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l Associazione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. Le somme versate per le quote associative, a qualunque titolo versate, non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasferibili e non danno diritto a nessuna rivalutazione o remunerazione. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO Art. 11 Entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio, il consiglio direttivo deve convocare l assemblea dei soci per l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell assemblea ordinaria che riporta all ordine del giorno l approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: 1) il 10% al fondo riserva; 2) il rimanente a disposizione per iniziative nell ambito dell attività istituzionale. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, nonché fondi riserve e capitale durante la vita dell associazione. Art. 12 L esercizio sociale coincide con l anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell esercizio il consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 13 Gli organi dell Associazione sono i seguenti: a) l assemblea; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.

Con decisione dell Assemblea dei soci può essere nominato un Collegio dei revisori dei conti composto di tre membri. In questo caso l assemblea determina i requisiti e i compiti affidati. ASSEMBLEA COMPOSIZIONE Art. 14 L assemblea ordinaria e straordinaria, è l organo deliberativo dell Associazione. Hanno diritto di prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota annuale. I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi i membri del consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio. COMPETENZE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Art. 15 L Assemblea ordinaria delibera: - l approvazione annuale del bilancio consuntivo dell Associazione e, ove sottoposto alla sua deliberazione dal consiglio direttivo, del bilancio di previsione; - l elezione di tutti gli organi istituzionali dell associazione; - sugli altri argomenti posti all ordine del giorno. COMPETENZE DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA Art. 16 L assemblea straordinaria delibera: - sulle proposte di modificazione del presente statuto; - sullo scioglimento dell associazione - sugli altri argomenti posti all ordine del giorno. CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA Art. 17 L assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell associazione su delibera del consiglio direttivo che ne fissa la data, l ora, la sede e l ordine del giorno. L assemblea straordinaria può essere convocata: 1) su iniziativa del presidente dell associazione; 2) su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto; 3) su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. Nelle ipotesi 2) e 3) il presidente ha l obbligo di convocare l assemblea entro

e non oltre 30 giorni dal ricevimento formale della richiesta. La convocazione dell assemblea deve effettuarsi mediante lettera o telefax o posta elettronica, spediti almeno 8 giorni prima della adunanza, contenenti l ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA Art. 18 Salvo i casi di cui al successivo art. 19 di questo statuto, in prima convocazione l assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. Salvo i casi di cui al successivo art. 19 di questo statuto, in seconda convocazione l assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l assemblea (tanto ordinaria che straordinaria) delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (o validamente rappresentati) su tutti gli argomenti posti all ordine del giorno. PARTICOLARI DELIBERE ASSEMBLEARI Art. 19 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento nonché sullo scioglimento dell Associazione, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Ogni socio esprime un voto. VERBALIZZAZIONE DELL ASSEMBLEA Art. 20 L assemblea, all inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell assemblea dal presidente della assemblea e dal segretario. IL PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE Art. 21 Al Presidente dell Associazione spetta la rappresentanza dell Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell Associazione a membri del Consiglio Direttivo stesso, con idonea procura. Al Presidente dell Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente

riferisce circa l attività compiuta, l ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo; sorveglia il buon andamento amministrativo dell Associazione; verifica l osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l approvazione al Consiglio Direttivo e poi all Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni e i poteri relativi sono assunti dal Vicepresidente. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 22 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri eletti tra i soci e dura in carica un anno e comunque fino all assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 23 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa gli incarichi degli altri consiglieri in ordine all attività svolta dall Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare propri componenti fino ad un massimo di un terzo. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l espletamento dell incarico, inoltre è fatto divieto per gli stessi di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni nell ambito della medesima attività istituzionale, salvo espressa autorizzazione deliberata dell assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo deve: - redigere i programmi di attività sociale prevista dallo Statuto;

- curare l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; - redigere il bilancio consuntivo e, su iniziativa e qualora lo reputi opportuno il Presidente, il bilancio preventivo; - redigere i progetti per l impiego del residuo del bilancio da sottoporre all Assemblea; - formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell Assemblea; - deliberare circa la sospensione e l espulsione dei soci; - favorire la partecipazione dei soci alle attività dell Associazione. Nell esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo ed esprimere pareri con valore consultivo. Per il miglior funzionamento dell Associazione il Consiglio Direttivo potrà delegare ai propri membri, anche singolarmente, autonomi poteri di iniziativa su singole iniziative. DELIBERE DEL CONSIGLIO E VERBALIZZAZIONI Art. 24 Le deliberazioni del consiglio direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di consiglio direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal Presidente. IL SEGRETARIO Art. 25 Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell associazione e dirige l amministrazione sociale. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 26 La decisione di scioglimento dell Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all Art. 19. Art. 27 In caso di scioglimento l Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall Art. 19 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività per

uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all Art.3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 28 Tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, debbono essere risolte mediante arbitrato abbreviato rituale secondo diritto amministrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Patavina, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro. Preventivamente le controversie sopra indicate saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione, su richiesta di una delle parti, in conformità al regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale Patavina con gli effetti previsti dagli articoli 38-40 del D.lgs. 5/2003. Art. 29 Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.