COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.VI.2005 C(2005)2094 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 506/2004 - Italia Regione Campania Aiuti alle grandi imprese per progetti di ricerca e sviluppo Signor Ministro, con la presente la Commissione si pregia informare il Governo italiano che, sulla base delle informazioni da esso pervenutele, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in oggetto. 1. PROCEDIMENTO Con lettera del 26 ottobre 2004, registrata il 27 ottobre 2004 con il n. SG (2004) 11409, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE, un regime di aiuti alla ricerca nella regione Campania. In risposta ad una richiesta di informazioni (D/58351) e ad un sollecito (D/51072) inviati dalla Commissione rispettivamente il 23 novembre 2004 e il 10 febbraio 2005, le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 17 febbraio 2005, registrata il 18 febbraio 2005 (A/31496). In data 13 aprile 2005 la Commissione ha inviato un altra richiesta di informazioni (D/52888), che sono state fornite con lettera del 30 maggio 2005 registrata il 2 giugno 2005 (A/34430). 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA: 2.1. Obiettivo e base giuridica Il regime dispone la concessione di incentivi alle grandi imprese dei distretti high-tech della regione Campania, per svolgere attività di ricerca e sviluppo nell ambito della misura 3.17 del POR Campania 2000-2006. Il regime in questione non si applica ad attività inerenti alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE, alla pesca, all industria carboniera e siderurgica. S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I 00194 Roma Commissione europea - B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino +32 (0) 2 2991111. Télex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
Il regime prevede due tipi di aiuto, coerenti con la definizione di R&S ai fini dell'articolo 87 del Trattato CE, contenuta nell allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C45 del 17.02.1996, in prosieguo denominata "la Disciplina",), più precisamente: Aiuto alla ricerca industriale: aiuto per la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Aiuto ad attività di sviluppo precompetitive: aiuto per la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno dei prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all utilizzazione, compresa la creazione di un prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. La base giuridica è un progetto di decisione della Giunta regionale per l'adozione del "Disciplinare per il sostegno ai progetti di RST promossi dalle grandi imprese dei distretti high-tech della regione Campania" (in prosieguo denominato "il Disciplinare"). 2.2. Forma, costi ammissibili, intensità di aiuto e beneficiari L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto non rimborsabili. Nella loro lettera del 17.02.2005, le autorità italiane hanno spiegato che i costi ammissibili del progetto corrispondono all allegato II della Disciplina e comprendono: Le spese per il personale dipendente di ricerca impiegato esclusivamente nelle attività di ricerca, nonché le spese per il personale sempre di natura tecnica appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo (bozza di Disciplinare, articolo 4, lettera a); Costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente (salvo in casi di cessioni a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca (bozza di Disciplinare, articolo 4, lettera c); Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di knowhow, dei diritti di licenza, ecc. (bozza di Disciplinare, articolo 4, lettere d), e) ed f); Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca (bozza di Disciplinare articolo 4, lettera b); Altri costi d'esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca) (bozza di disciplinare articolo 4, lettera g). 2
I costi devono essere debitamente giustificati dai beneficiari; l'attività inerente ai progetti non può iniziare prima della presentazione della domanda di aiuto. I singoli progetti saranno realizzati nell arco di tre anni. L'intensità dell'aiuto è stabilita come segue: Per l attività di sviluppo precompetitiva: 35% (ottenuto a partire dall intensità base 25% maggiorata di 10 punti percentuali per i progetti di ricerca condotti in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)), intensità che può essere incrementata di ulteriori 10 punti percentuali se il progetto di ricerca comporta l'effettiva collaborazione 1 tra imprese ed enti pubblici di ricerca, ai sensi del punto 5.10.4. lettera b) della disciplina. Nella loro lettera del 17.02.2005, le autorità italiane hanno spiegato che l'intensità dell'aiuto non può in alcun caso superare il 45%. Per la ricerca industriale: 60 % (ottenuto a partire dall intensità base del 50% maggiorata di 10 punti percentuali per i progetti di ricerca condotti in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato), intensità che può essere incrementata di ulteriori 10 punti percentuali se il progetto comporta l effettiva collaborazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca, ai sensi del punto 5.10.4. lettera b) della Disciplina. Nella loro lettera del 17.02.2005, le autorità italiane hanno spiegato che l'intensità dell'aiuto non può in alcun caso superare il 70%. Nella loro lettera del 30 maggio 2005 le autorità nazionali hanno chiarito che i risultati della ricerca che non possono essere oggetto di proprietà intellettuale avranno larga diffusione e che gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca e sviluppo sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopo di lucro. Nel caso di progetti che interessano contemporaneamente le attività di ricerca industriale e quelle di sviluppo precompetitivo si applicherà un intensità di aiuto non superiore alla media ponderata delle intensità di aiuto autorizzate per questi due tipi di ricerca. I beneficiari dell'aiuto in base al regime notificato sono le grandi imprese, i consorzi di grandi imprese ed i consorzi di grandi imprese e di enti pubblici della ricerca. 2.3 Effetto di incentivazione Le autorità italiane hanno spiegato che verificheranno l'esistenza dell effetto d'incentivazione ai sensi del punto 6 della disciplina: Ex ante: esaminando prima della concessione dell'aiuto ogni singolo progetto presentato, con modalità sia qualitative che quantitative, basandosi sui dati di spesa per attività di ricerca e sviluppo del triennio precedente, risultanti dai bilanci aziendali; Ex post: per verificare la reale efficacia della valutazione iniziale, mediante apposite verifiche e sondaggi, con modalità sia qualitative che quantitative, svolti a consuntivo del progetto. 1 Le imprese e gli enti pubblici di ricerca attivi nella rete regionale possono collaborare (a) associandosi in consorzi (b) oppure conducendo il progetto con la formula della cointestazione. La maggiorazione dell'intensità ai sensi del punto 5.10.4. lettera b) non si applica qualora l'ente di ricerca pubblico renda all impresa un servizio a prezzo di mercato. 3
2.4 Grandi progetti individuali Le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla Commissione qualsiasi progetto individuale realizzato nell'ambito del regime di costo superiore a 25 milioni di e per il quale sia stato proposto un aiuto di equivalente sovvenzione lordo eccedente 5 milioni di conformemente al punto 4.7 della Disciplina. 2.5 Dotazione di bilancio e durata La dotazione globale del regime è di 40 milioni di. Il regime di aiuti sarà in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte della Commissione fino al 31.12.2006. 2.6 Divieto di cumulo Gli aiuti in relazione ai costi ammissibili nel quadro del presente regime non possono essere cumulati con altri aiuti previsti a qualsiasi livello (comunitario, nazionale o locale). 3. Valutazione dell'aiuto Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Le misure disposte dal regime di aiuti in questione vengono realizzate mediante la concessione di aiuti pubblici ad imprese situate nella regione Campania. Tali contributi migliorano la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie dell'aiuto e possono incidere sugli scambi tra Stati membri. Esse ricadono quindi nel divieto dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. Le autorità italiane hanno adempiuto l obbligo ad esse incombente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, notificando il regime alla Commissione prima che fosse posto in vigore. Il regime notificato è stato valutato sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C45 del 17.02.1996, pag. 5, prorogata da ultimo con comunicazione della Commissione 2002/C111/03 (GU C111, dell 8.5.2002). Soltanto le grandi imprese, i consorzi di grandi imprese ed i consorzi di grandi imprese e di enti pubblici di ricerca possono beneficiare del regime di aiuto notificato. La definizione di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitiva e i costi ammissibili sono stabiliti conformemente agli allegati I e II della disciplina vigente in materia. L'intensità di aiuto è conforme ai massimali stabiliti ai punti 5.3 e 5.5 della Disciplina, rispettivamente per la ricerca industriale e per le attività di sviluppo precompetitive. La maggiorazione dell'intensità è conforme al punto 5.10.2 (progetti realizzati in regioni ex articolo 87, paragrafo 3), lettera a)). Sono soddisfatte le condizioni per la maggiorazione del massimale stabilite al punto 5.10.4 lettera b) della Disciplina, secondo cui è ammessa la maggiorazione di 10 punti percentuali qualora il progetto comporti una 4
collaborazione effettiva tra imprese ed enti pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento di politiche nazionali in materia di RST. L equivalente intensità lordo del 70% per la ricerca industriale e del 45% per le attività di sviluppo precompetitive rispettano i limiti stabiliti al punto 5.10.6 della Disciplina. Le autorità italiane verificheranno, sia ex ante sia ex post, l'esistenza di un effetto incentivante, ai sensi del punto 6 della Disciplina. Le Autorità italiane si sono impegnate a dimostrare, in fase di trasmissione delle relazioni annuali sull attuazione del presente regime di aiuto, come sia stata verificata l esistenza di un effetto incentivante ai sensi del punto 6 della Disciplina. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili nel quadro della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altre sovvenzioni comunitarie. Il beneficiario dell aiuto deve presentare domanda prima dell'inizio dei lavori dei progetti sovvenzionati sia per le attività di ricerca precompetitive che per la ricerca industriale. La Commissione ritiene quindi che l'aiuto alla ricerca industriale e all'attività di sviluppo precompetitiva, concesso conformemente al di "Disciplinare per il sostegno ai progetti di RST promossi dalle grandi imprese dei distretti high-tech della regione Campania", ricada nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. Tuttavia esso non incide sugli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse e quindi può essere autorizzato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE. 4. Decisione La Commissione ha pertanto deciso che l'aiuto alla ricerca industriale e all'attività di sviluppo precompetitiva concesso sulla base della bozza di "Disciplinare per il sostegno ai progetti di RST promossi dalle grandi imprese dei distretti high-tech della regione Campania", soddisfa i criteri stabiliti per la compatibilità con il Trattato CE, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). La Commissione ricorda alle Autorità italiane che devono essere rispettate le disposizioni sulle condizioni per la redazione del rapporto annuale previste dal Regolamento (CE) N 794/2004 2 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) N 659/1999 recante modalità di applicazione dell articolo 93 del Trattato CE. Qualora la presente lettera contenga informazioni riservate da non pubblicare, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il consenso del governo italiano alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. 2 GU L140, 30.04.2004, p.1 5
La richiesta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Direzione Aiuti di Stato I B-1049 BRUXELLES Fax: 00 32 2 296 12 42 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione 6