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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, SG(2000) D/ Oggetto: Aiuto di Stato n. N 173/ Italia Aiuto a favore della ricerca industriale e precompetitiva e misure di formazione generale Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO con lettera del 31 marzo 2000, registrata il 4 aprile 2000 con numero A/32873, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il programma in oggetto, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. La Commissione ha richiesto un complemento di informazioni con lettera D/53200 del 29 maggio Il 15 giugno 2000 si è svolta una riunione tecnica tra le autorità italiane ed i competenti servizi della Commissione. Con lettera del 22 giugno 2000, registrata il 27 giugno 2000 con numero A/35149, le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni supplementari. In passato, la Commissione ha autorizzato diversi programmi di aiuto notificati dalle autorità italiane come Programmi nazionali di ricerca : 1. aiuto di Stato n. N 118/94 1 (ultimo rifinanziamento della legge n. 46/ ); 1 Lettera del 19 aprile 1994; con lettera datata 8 agosto 1997, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione un emendamento procedurale alla legge n. 46/ Approvato inizialmente dalla Commissione con lettera n. SG(83) D/8850 dell'11 luglio S.E. On. Lamberto DINI Ministro degli Affari esteri P.le Farnesina, 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 2. aiuto di Stato n. N 4/88 3 (legge n. 346/1988); 3. aiuto di Stato n. N 630/97 4 (legge n. 104/1995 per il sostegno di attività di ricerca finanziate con legge n. 488/1992). I suddetti aiuti costituiscono gli antecedenti del presente programma, che mira a razionalizzare l'acquis nazionale nel settore della ricerca e sviluppo. II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 2.1. Titolo Aiuto a favore della ricerca industriale e precompetitiva e misure di formazione generale Stanziamento Le autorità italiane hanno fissato lo stanziamento di bilancio solo per l'esercizio 2000 in miliardi di ITL (circa 830 milioni di EUR). Tutte le misure contemplate dal programma in oggetto sono finanziate mediante un fondo ( Fondo per le agevolazioni alla ricerca ) gestito dal Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) Durata Il programma avrà durata decennale a decorrere dalla data di approvazione (articolo 23, paragrafo 6 del decreto di attuazione) Beneficiari Sono beneficiari le imprese industriali ed i consorzi che esercitano attività di ricerca, incluse le società che operano nel settore dei trasporti. I centri di ricerca sono definiti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del decreto attuativo come enti aventi personalità giuridica autonoma, ma si tratta in realtà di infrastrutture di ricerca di cui si avvalgono congiuntamente le imprese partecipanti. I parchi tecnologici sono consorzi di imprese industriali e di enti pubblici che intendono condividere le competenze scientifiche e favorire il trasferimento delle tecnologie. Tali parchi sono stati istituiti nel 1994 e da allora sono considerati soggetti ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982, come confermato dal decreto n. 297/99. Ai sensi dell'articolo 21 del suddetto decreto, le PMI sono individuate sulla base della definizione contenuta nella Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese 5. Il numero previsto dei beneficiari è di Lettera n del 10 febbraio Lettera n. SG(97) D/9536 del 17 novembre GU C 213 del , pag. 4. 2

3 2.5. Obiettivo Attraverso il programma in oggetto, basato sul decreto n. 297/99, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) intende sostenere e sviluppare le attività relative alla ricerca industriale e precompetitiva in Italia e rafforzare gli effetti applicativi di quest'ultima. Per beneficiare del programma, le attività precompetitive connesse ai progetti non devono essere preponderanti rispetto alla ricerca industriale. Il decreto n. 297/99 mira al riordino dell'intera disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca in Italia. Ai sensi del decreto, l'attività di ricerca può interessare la ricerca industriale o la ricerca precompetitiva. Il MURST ha sentito l'esigenza di riordinare l'intero settore legislativo e regolamentare in materia, che si presentava sempre più come un insieme eccessivamente complesso ed occasionalmente contraddittorio di misure. La definizione dell'attività di ricerca industriale contenuta nell'articolo 2 del decreto notificato è conforme all'allegato I della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (in seguito Disciplina R&S ) 6. Lo stesso vale per la definizione di ricerca precompetitiva. Dal punto di vista procedurale, il decreto raggruppa le diverse misure di ricerca e di formazione in tre categorie, a seconda delle previste modalità di attuazione, che possono essere automatiche ovvero basate su una programmazione negoziata ( procedura negoziale ) o su una valutazione dei singoli progetti presentati autonomamente ( procedura valutativa ). Aiuti alla ricerca Progetti approvati con procedura valutativa Articolo 5 - Progetti di ricerca di importo inferiore a 7,5 milioni di EUR L'articolo 5 riguarda progetti di ricerca presentati da imprese, anche congiuntamente con Università, enti di ricerca ed enti pubblici (ENEA 7, ecc.). In tal caso la partecipazione finanziaria delle imprese deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto; tuttavia, tale limite è fissato al 30% se lo svolgimento delle attività ammesse avviene nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale, individuate dalla carta delle regioni assistite approvata dalla Commissione 8. Lo stesso limite del 30% si applica anche ad attività da svolgersi al di fuori delle aree assistite per un importo non superiore al 25% del costo del progetto, a condizione che sia accertata l'impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree. Ciascun soggetto può presentare domanda di agevolazione per progetti di importo inferiore ai 7,5 milioni di EUR all'anno. Per essere approvato, il progetto deve rivestire un interesse industriale, avere un significativo impatto economico-sociale, essere eseguito con capacità tecnico-scientifica, avere un effetto di incentivazione per le grandi imprese ai sensi dei punti da 6.1 a 6.3 della Disciplina R&S. La sussistenza di quest'ultimo elemento è valutato da un apposito comitato sulla base di indicatori oggettivi. La validità economica e finanziaria del progetto è successivamente valutata da un ente finanziario approvato dal MURST. 6 GU C 45 del , pag Ente Nazionale per le Energie Alternative 8 A tutt'oggi, la Commissione non ha ancora adottato la carta delle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le autorità italiane hanno preso atto di non poter concedere, finché tale carta non sarà approvata, alcuna intensità di aiuti regionali per mezzo di fondi pubblici nazionali o comunitari. Una volta approvata la mappa, si applicheranno le nuove intensità per gli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). 3

4 Articolo 6 - Progetti di ricerca di importo superiore a 7,5 milioni di EUR Le domande per progetti di tale importo devono essere corredate di un documento illustrativo. Per tutti gli altri aspetti, valgono le medesime condizioni di cui all'articolo 5. I progetti di importo superiore ai 25 milioni di EUR che beneficiano di un aiuto superiore ai 5 milioni di EUR sono notificati separatamente alla Commissione, come previsto al punto 4.7 della Disciplina R&S. Articolo 7 - Accordi intergovernativi di cooperazione Valgono le medesime condizioni di cui all'articolo 5. Il carattere peculiare di questa disposizione consiste nell'applicazione del punto della Disciplina R&S. I progetti EUREKA di costo superiore ai 40 milioni di EUR che beneficiano di un aiuto superiore ai 10 milioni di EUR sono notificati separatamente alla Commissione, come previsto dalla lettera della Commissione del 2 maggio 1997 sugli aiuti a favore di progetti di cooperazione EUREKA. Articolo 9 (escluso il paragrafo 8) - Infrastrutture di ricerca Valgono le medesime condizioni di cui all'articolo 5. I centri di ricerca sono ammissibili agli aiuti in forza dell'articolo 9 del decreto in parola, a condizione che i costi ammissibili siano direttamente collegati alla realizzazione delle attività di ricerca industriale o precompetitiva. In mancanza di un progetto di ricerca, nessuna attività di ricerca è ammissibile; vengono presi in considerazione i progetti che implicano un'attività di formazione finalizzata all'assunzione del personale di ricerca o alla loro riqualificazione professionale. Soltanto i costi che sono chiaramente riconducibili agli obiettivi del progetto di ricerca negli aspetti industriali o precompetitivi possono beneficiare dell'aiuto. Il suddetto collegamento funzionale deve essere accertato. Articolo 10 - Riorientamento e recupero di competitività delle imprese che svolgono attività di ricerca industriale Valgono le medesime condizioni di cui all'articolo 5, giacché il presente articolo tratta gli aiuti alle attività di R&S. Le condizioni atte a permettere alle imprese di recuperare la loro competitività sono valutate da una apposita commissione, composta da rappresentanti del MURST e del Ministero del lavoro. Situazioni di crisi industriale non possono giustificare la concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, che sono stati esplicitamente esclusi dalle autorità italiane. Articolo 11 Applicazione dei risultati dell'attività di ricerca da parte di costituende società I beneficiari di tale disposizione sono i professori e ricercatori universitari, il personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca o dall'enea, i dottorandi di ricerca, ecc., che possono presentare domanda individualmente o congiuntamente con altri soggetti, quali le società di assicurazione, banche, imprese o enti di ricerca tecnologici. Tutte le domande devono essere giustificate e sono valutate da una apposita commissione composta da cinque esperti. All'atto della presentazione del progetto, i beneficiari sono tenuti ad impegnarsi a costituire una società entro tre mesi dalla selezione. Tali nuove imprese, che sfrutteranno i risultati delle attività di ricerca, sono le vere beneficiarie dell'aiuto. Le autorità italiane hanno assicurato alla Commissione che non si tratta di aiuti agli investimenti ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti regionali, poiché le uniche spese ammissibili sono quelle elencate nell'allegato II della 4

5 Disciplina R&S. Si tratta pertanto di aiuti alla ricerca, in quanto si presentano sotto forma di percentuale (intensità in ESL) dei costi di ricerca ammissibili. L'aiuto non può eccedere l'importo di 1 miliardo di ITL (circa EUR) per impresa, erogato in tre rate. Qualora il beneficiario decida di abbandonare il progetto, ne deve dare comunicazione al MURST. Aiuti alla ricerca Progetti approvati con procedura negoziale Articolo 12 Progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MURST Articolo 13 Contratti specifici In forza degli articoli 12 e 13 il MURST promuove prioritarie iniziative di ricerca, che seleziona ai fini della concessione del sostegno pubblico mediante l emanazione di appositi decreti. I soggetti ammissibili sono gli stessi che possono presentare autonomamente dei progetti. Per gli aspetti procedurali, i costi ammissibili e le intensità di aiuto si applicano le stesse modalità indicate all'articolo 5. Le iniziative considerate di straordinario interesse pubblico sono agevolate a totale carico dello Stato. In tal caso si applicano le disposizioni della direttiva 92/50/CEE 9 del Consiglio in materia di appalti pubblici di servizi ed i risultati conseguiti restano acquisiti alla proprietà dello Stato. Sono anche previsti progetti di formazione professionale per il personale di ricerca, che beneficiano anch'essi di un sostegno pari al 100% del costo ammissibile. Tale misura non costituisce aiuto di Stato poiché il personale selezionato non è legato da rapporto lavorativo con le imprese. A norma dell'articolo 13, gli enti pubblici quali le amministrazioni regionali contribuiscono all'individuazione dei settori prioritari di intervento. Aiuti alla ricerca Procedura automatica Articolo 14 (esclusi il paragrafo 1, lettere a) e b); il paragrafo 3, lettere a) e c) e il paragrafo 4) Commesse esterne di progetti di ricerca. Il procedimento automatico riguarda quei progetti che - per le loro caratteristiche - non necessitato di una valutazione preventiva. In tal caso, i controlli sono effettuati a posteriori. Per i progetti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), l'agevolazione è concessa sotto forma di credito d'imposta, con una intensità del 50% dell'importo complessivo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di ITL (circa EUR) all'anno per impresa. Trovano applicazione tutte le disposizioni della Disciplina R&S. I contratti possono essere sottoscritti con le Università, gli enti di ricerca, l'enea, le fondazioni private o i laboratori pubblici e privati, purché figurino in un apposito albo professionale. Per essere inclusi nell'albo i candidati devono provare di avere un'esperienza almeno triennale nella conduzione di attività di ricerca e di trasferimento di tecnologia. 9 GU L 209 del

6 Aiuti alla formazione Articolo 8, articolo 9, paragrafo 8 e articolo 10, paragrafo 5 Misure di formazione generale. Valgono le medesime condizioni di cui all'articolo 5. Le autorità italiane promuovono le iniziative di formazione generale, ai sensi del punto 25, secondo trattino della disciplina comunitaria degli aiuti destinati alla formazione 10. Per le misure di formazione generale l'effetto incentivante è presunto, come indicato al punto 29 di detta disciplina comunitaria. I costi e le intensità ammissibili sono quelli indicati ai punti 30, 32 e 33 della stessa. Le attività di formazione devono presentare una componente di ricerca oltre che una componente industriale e tecnologica ed essere rivolte a ricercatori. Tuttavia, i progetti di formazione possono essere autonomi rispetto ai progetti di ricerca. Le attività di formazione sono sostenute dalle Università - nazionali, comunitarie o internazionali - dagli enti pubblici di ricerca, l'enea, ecc. De minimis Articolo 14 (paragrafo 1, lettere a) e b); paragrafo 3, lettere a) e c) e paragrafo 4) Le misure contemplate in questo articolo ricadono nell'ambito della regola de minimis. Esse riguardano: - l'assunzione di personale di ricerca, con contratti a termine fisso di almeno due anni; - l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per dottorati di ricerca. Nel primo caso, l'agevolazione concessa è di 40 milioni di ITL (circa EUR) sotto forma di credito d'imposta e 10 milioni di ITL (circa EUR) a fondo perduto per ogni assunzione di personale. Nel secondo caso, l'aiuto ammonta al 60% dell'importo della borsa di studio sotto forma di credito d'imposta. Articolo 15 Mobilità temporanea del personale di ricerca pubblico L'articolo riguarda il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico presso le PMI. Durante tale periodo, il personale distaccato è retribuito dall'ente pubblico dal quale dipende. Ove quest'ultimo intenda sostituire il personale distaccato, esso ha diritto ad un contributo statale che non costituisce aiuto di Stato. Detti contratti a termine fisso hanno una validità massima di 4 anni, rinnovabile una sola volta. Per quanto attiene alle PMI, esse godono di un vantaggio poiché non sostengono il costo rappresentato dalla retribuzione del personale distaccato che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del decreto n. 297/99, è sostenuto dalla parte che effettua il distacco (ente di ricerca, Università, ENEA, ecc.). Tale misura è attuata in applicazione della regola de minimis. In circostanze eccezionali, la PMI interessata è tenuta a versare la quota eccedente i EUR nel periodo di tre anni. 10 GU C 343 dell' , pag

7 Articolo 16 Premi per progetti nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo La misura rientra nella regola de minimis. I beneficiari sono le PMI ed il premio nella misura di 50 milioni di ITL (circa EUR) per ciascun progetto - assume la forma di una sovvenzione diretta. In tutti e tre i casi, si applicano le norme sul cumulo degli aiuti e le modalità di controllo previste per le misure de minimis. Altre disposizioni che non costituiscono aiuti di Stato Articoli da 17 a 23: si tratta di articoli procedurali Intensità, forma dell'aiuto, costi ammissibili, cumulo I costi ammissibili sono quelli indicati nell'allegato II della Disciplina comunitaria, e precisamente: 1. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca); 2. costi di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati - questi ultimi solo se necessari - utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca; 3. costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca (calcolato forfettariamente al 60% delle spese di personale), compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc.; 4. spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca; 5. altri costi d'esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca. In tutti i casi, i costi ammissibili sono imputati alla rispettiva categoria per la quale si applica la relativa intensità. Essi riguardano esclusivamente progetti nuovi, vale a dire progetti che hanno ricevuto la preventiva autorizzazione da parte del MURST. La concessione dell'aiuto è subordinata all'utilizzo esclusivo dei fabbricati e delle attrezzature ai fini delle attività di ricerca. Al contempo, i fabbricati sovvenzionati non possono essere venduti, ceduti in leasing o altrimenti vincolati per un periodo di 5 anni dopo il completamento dell'investimento. In caso di infrastrutture di ricerca, i costi ammissibili includono: studi di fattibilità, entro il 5% dei costi ammissibili; l'acquisto di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in attività di ricerca, a condizione che non abbiano già beneficiato di aiuti negli ultimi 10 anni; infrastrutture utilizzate esclusivamente in attività di ricerca. 7

8 Tutti i costi relativi ai terreni ed ai fabbricati devono corrispondere a quelli ammissibili ai sensi dell'allegato II della disciplina comunitaria. Le intensità dell'aiuto sono calcolate in conformità della Disciplina R&S, come segue: 50% ESL per la ricerca industriale (punto 5.3 della Disciplina R&S); 25% ESL per la ricerca precompetitiva (punto 5.5 della Disciplina R&S). Una maggiorazione dell'intensità può essere accordata nei seguenti casi: 10% per le PMI 11 (punto della Disciplina R&S); 10% per attività di ricerca effettuate in una regione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (punto ); 5% per attività di ricerca effettuate in una regione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (punto ); 10% per progetti che soddisfano una delle seguenti condizioni: - il 10% del costo del progetto è sostenuto da uno o più partner di un altro Stato membro; ovvero - il 10% del costo del progetto è sostenuto da un ente di ricerca o Università (punto ). In tutti i casi, il cumulo delle maggiorazioni aggiuntive non può essere superiore al 25% dei costi ammissibili (punto ). In caso di collaborazione transfrontaliera, la quota imputabile ai partner non-ue non può eccedere il 20% del costo complessivo del progetto. L'articolo 5, paragrafo 38 dispone che il beneficiario è tenuto, entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, a presentare al MURST una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti. In caso di aiuti alla formazione, i costi ammissibili e le intensità sono le stesse di quelle indicate ai punti 30, 32 e 33 della disciplina comunitaria degli aiuti in materia di formazione. Deve essere presentata una relazione in merito ai risultati delle attività di formazione sulle qualificazioni ottenute Obblighi assunti dallo Stato membro Per le misure previste all'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e c) ed all'articolo 16, il programma di aiuti sarà gestito in applicazione della regola de minimis. Le autorità italiane hanno assunto l'obbligo di rispettare la regola sul cumulo indicata nella Comunicazione sugli aiuti de minimis. Saranno rispettate le norme applicabili ai settori sensibili. Una relazione annuale sulle attività sovvenzionate verrà trasmessa alla Commissione (articolo 20). 11 In caso di progetti congiunti tutte le imprese partecipanti devono essere PMI ai sensi della definizione contenuta nella comunicazione del

9 III. VALUTAZIONE Le autorità italiane hanno ottemperato all'obbligo loro incombente in forza dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE notificando il programma di aiuti. Ad eccezione dei casi ai quali è applicabile la regola de minimis, le menzionate misure devono essere considerate aiuti di Stato poiché hanno per effetto di ridurre in modo selettivo, a favore delle imprese beneficiarie, i costi normalmente sostenuti dai loro concorrenti. Pertanto, esse possono falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri. Tali aiuti sono quindi vietati dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e dall'articolo 62, paragrafo 1 dell'accordo SEE e possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto in applicazione di una delle deroghe previste dal trattato. La Commissione osserva che gli aiuti concessi a titolo dell'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e c) e dell'articolo 16 si conformano alla comunicazione sugli aiuti de minimis. Pertanto, tali misure non ricadono nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Gli aiuti alla formazione sono concessi in forza dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 8 e dell'articolo 10, paragrafo 5. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le relative disposizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti alla formazione, in particolare i punti 30, 32 e 33. Gli aiuti alla ricerca sono previsti agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (ad eccezione del paragrafo 1, lettere a) e b); del paragrafo 3, lettere a) e c) e del paragrafo 4). Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le relative disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alla R&S. Per questo motivo, la Commissione considera le suddette misure compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e con l'articolo 62, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, che consentono gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. IV. CONCLUSIONE Conseguentemente, la Commissione ha deciso: in relazione all'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e c) ed agli articoli 15 e 16: che le misure contemplatevi non costituiscono aiuto; in relazione agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, paragrafo 3, lettera b): di considerare l'aiuto compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito 9

10 Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione G RuedelaLoi/Wetstraat,200 B-1049 BRUXELLES Fax n.: 32 (0) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Pedro SOLBES MIRA 10

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