governo italiano con lettera SG(90) D/25760 del 3 agosto 1990.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, SG(2001) D/ Oggetto: Aiuto di Stato n. N 445/ Italia Nuova disciplina degli interventi del Fondo Speciale Rotativo per l'innovazione Tecnologica (F.I.T.) Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO con lettera datata 5 luglio 2000 e registrata il 10 luglio 2000 con il numero A/35699, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il regime di aiuto in oggetto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. La Commissione ha domandato ulteriori informazioni con lettera D/54427 del 29 agosto Dopo aver chiesto una proroga con lettera A/37795 del 25 settembre 2000, le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni complementari con lettera datata 18 ottobre 2000 e registrata il 23 ottobre 2000 con il numero A/ In passato, la Commissione ha approvato vari regimi di aiuto notificati dalle autorità italiane a titolo di regimi di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo, di cui i più rilevanti ai fini della nuova disciplina F.I.T. sono i seguenti: 1. Aiuto di Stato n. E 3/90 1 (legge n. 46/82); 1 Lettera SG(92) D/7985 del 17 giugno La Commissione aveva proposto opportune misure al governo italiano con lettera SG(90) D/25760 del 3 agosto S.E. On. Lamberto DINI Ministro degli Affari esteri P.le Farnesina, 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 2. Aiuto di Stato n. N 173/00 2 (decreto ministeriale di applicazione del decreto legislativo n. 297/99). Il presente regime modifica ed essenzialmente sostituisce la legge n. 46/82 (ad eccezione dell'articolo 14). 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 2.1. Denominazione Nuova disciplina degli interventi del Fondo Speciale Rotativo per l'innovazione Tecnologica (F.I.T.) Stanziamento Le autorità italiane hanno fissato a circa 800 miliardi di ITL all'anno (400 milioni di euro) lo stanziamento per il prossimo triennio ( ). Tutti gli interventi disposti dal regime sono finanziati dal Fondo Rotativo per l Innovazione Tecnologica gestito dal Ministero dell'industria (MICA) Durata La durata del regime èlimitataa10anni Beneficiari I soggetti beneficiari sono: 1. le imprese che esercitano attività industriale, le imprese artigiane e le imprese di servizi; 2. i centri di ricerca costituiti da dette imprese; 3. i consorzi pubblici/privati che svolgono attività di ricerca e sviluppo, a condizione che la partecipazione delle imprese sia superiore al 50% dell'ammontare del fondo consortile oppure del capitale sociale (30% per i consorzi aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse). Tali consorzi possono comprendere sia imprese di cui al punto 1 che intermediari finanziari. Questi ultimi possono anche partecipare ai cosiddetti programmi top-down (v. paragrafo 3.5). Sono escluse dal regime le imprese del settore commerciale. I centri di ricerca sono definiti all'articolo 3.1.d) come enti con personalità giuridica autonoma; di fatto però sono infrastrutture di ricerca utilizzate congiuntamente dalle imprese partecipanti come specificato nella risposta alla domanda n. 6 nella lettera del 23 ottobre È prevista una maggiorazione per le PMI. La definizione di PMI è conforme alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese 3. Si prevede che il numero di beneficiari sia di all'anno Obiettivo 2 Lettera SG(2000) D/ dell 8 agosto GU C 213 del , pag. 4. 2

3 Il presente regime sostituisce la legge n. 46 del 17 febbraio 1982 (aiuto di Stato n. 3/90 4 ). Ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, quest'ultima sarà automaticamente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo decreto F.I.T., ad eccezione dell'articolo 14 istitutivo del F.I.T. stesso. Mediante il nuovo decreto F.I.T. il MICA intende sostenere e sviluppare attività R&S precompetitive in Italia. Ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto, le attività di ricerca e sviluppo possono essere industriali o precompetitive ma, per beneficiare degli interventi, la componente precompetitiva della ricerca effettuata nei programmi selezionati deve essere preponderante rispetto alla componente industriale. Questa caratteristica del presente regime è simmetrica ed opposta alla condizione stabilita nel precedente regime di aiuti alla ricerca e sviluppo approvato dalla Commissione (aiuto di Stato n. N 173/00 5 ). Le iniziative di ricerca e sviluppo finanziate tramite il F.I.T. devono essere addizionali rispetto a quelle normalmente svolte nell'ambito della propria attività da parte dell'impresa, anche se miglioramenti di routine possono occasionalmente tradursi in progresso tecnico. Saranno ammessi ai benefici del fondo soltanto i programmi di ricerca e sviluppo presentati dopo l'entrata in vigore del regime. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto F.I.T., la data sarà stabilita mediante circolare del MICA dopo la pubblicazione ufficiale del decreto. La definizione dell'attività di ricerca precompetitiva di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regime di aiuti notificato è quella di cui all'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca e sviluppo (in appresso la disciplina ) 6. Lo stesso dicasi per la definizione di ricerca industriale. I centri di ricerca possono beneficiare del fondo ai sensi dell'articolo 3.1.d), purché i costi ammissibili siano direttamente connessi ad attività di ricerca e sviluppo industriale o precompetitiva. Situazioni di crisi industriale non autorizzano la concessione di aiuti al salvataggio e ristrutturazione che è stata esplicitamente esclusa dalle autorità italiane. Il MICA può ritenere che una particolare iniziativa di ricerca e sviluppo sia di rilevante interesse per lo sviluppo economico e produttivo del paese oppure riferita a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. Una quota non superiore al 30% delle disponibilità complessive del fondo può essere utilizzata per incentivare simili iniziative definite top down. La selezione è effettuata dal MICA sulla base di criteri oggettivi. Gli articoli da 6 a 15 del decreto sono di natura procedurale. L'articolo 6, che contiene le modalità di gestione, stabilisce che il MICA affida gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni ad un gestore selezionato mediante gara. Per l'esame della validità tecnologica dei progetti di ricerca e sviluppo, il gestore è autorizzato a utilizzare esperti esterni. Ai sensi dell'articolo 8, la valutazione dei 4 Approvata inizialmente dalla Commissione - senza limiti di tempo - con lettera n. SG(83) D/8850 dell 11 luglio 1983; approvata da ultimo, in seguito all'adozione di opportune misure; con lettera SG(92) D/7985 del 17 giugno Lettera SG(2000) D/ dell 8 agosto GU C 45 del , pag. 5. 3

4 programmi è effettuata sulla base di considerazioni economiche e tecnologiche. In particolare il gestore terrà conto: della validità economico-finanziaria del soggetto beneficiario, basata sul livello del suo contributo; del sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma; del carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo (per le sole grandi imprese). Il MICA, previa valutazione del progetto e parere di un comitato tecnico, emana il decreto di concessione dell'agevolazione determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento nonché gli impegni dell'impresa. Ai sensi dell'articolo 14 è istituito un meccanismo di monitoraggio. Presso il MICA è istituita un'anagrafe relativa ai programmi di sviluppo precompetitivo Intensità, forma dell'aiuto, costi ammissibili, cumulo I costi ammissibili comprendono: 1. i costi del personale (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all'attività di ricerca); 2. i costi relativi a strumenti, attrezzature, aree e fabbricati - questi ultimi due unicamente se connessi ad infrastrutture di ricerca (denominate centri di ricerca ai sensi dell'articolo 2.3 del decreto) - utilizzati unicamente per l'attività di ricerca oggetto del programma, detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi; 3. i costi relativi a servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca del programma, inclusa l'acquisizione presso fonti esterne dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti licenza; 4. le spese generali imputabili direttamente all'attività di ricerca del programma (calcolate forfettariamente pari al 60% dei costi del personale); 5. altre spese operative (costo dei materiali, delle forniture, di prodotti analoghi) imputabili direttamente all'attività di ricerca. Tali costi possono riferirsi unicamente a progetti nuovi, ossia a progetti già autorizzati dal MICA. La concessione dell'agevolazione è condizionata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature all'attività di ricerca e sviluppo. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b dello schema di decreto, le attrezzature suscettibili di utilizzo duale - ossia le attrezzature che, dopo essere state utilizzate per un programma di ricerca e sviluppo, possano essere adattate per ulteriori usi alternativi di produzione - saranno ammesse ad aiuto per una quota del valore effettivo. Tale quota sarà determinata in funzione della durata del programma da svolgere e tenuto conto della possibilità di utilizzo duale del bene. 4

5 Allo stesso tempo i fabbricati in tal modo sovvenzionati non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti. Qualora detti beni siano alienati, ceduti o trasferiti nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti, il MICA dispone la revoca totale o parziale dell'agevolazione già concessa. Per quanto riguarda le infrastrutture adibite alla ricerca (articolo 2, punto 3 dello schema di decreto), le attività ammissibili comprendono l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, l'acquisizione o la delocalizzazione di centri già esistenti ovvero la realizzazione di nuovi centri di ricerca. È prevista la concessione di aiuti alle precitate attività ove sussista un collegamento funzionale con un programma di ricerca e sviluppo ben definito cui ineriscono. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 dello schema di decreto, i centri di ricerca sono ammissibili limitatamente ai seguenti costi: studi di fattibilità nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente ammissibili; l'acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, purché nei dieci anni precedenti la domanda di agevolazione non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche; la realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per attività di ricerca e sviluppo; gli strumenti e gli impianti speciali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo. Gli autoveicoli sono esplicitamente esclusi (cfr. lettera del 23 ottobre 2000). In base alla legislazione italiana vigente in materia è vietata la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione (lettera del 23 ottobre 2000). Sono ammessi all'aiuto anche gli studi di fattibilità - nel limite del 10% del totale - qualora ineriscano ai punti 1, 3, 4 degli altri costi succitati. Le intensità di aiuto sono calcolate come segue: 25% ESL per la ricerca precompetitiva; 50% ESL per la ricerca industriale; una media ponderata delle intensità di cui sopra in tutti i casi nei quali siano realizzate attività di ricerca sia precompetitiva che industriale. In tutti e tre i casi, il 60% dei costi ammissibili beneficerà di un finanziamento agevolato, che sarà integrato da un contributo alla spesa a concorrenza dell'intensità massima autorizzata. Ciò significa che il totale non supererà mai il 25% ESL nel caso della ricerca precompetitiva e, rispettivamente, il 50% ESL nel caso della ricerca industriale. Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento applicato dalla Commissione al momento dell'adozione del decreto del MICA che autorizza la concessione dell'aiuto. I programmi di ricerca e sviluppo avranno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni dalla presentazione della domanda, salvo pochi casi particolari giustificati dalla loro complessità e difficoltà tecnica. 5

6 In alcuni casi è prevista la concessione di maggiorazioni, più precisamente: 10% per le PMI; 10% per le attività di ricerca svolte nelle aree ex articolo 87.3.a); 5% per le attività di ricerca svolte nelle aree ex articolo 87.3.c); 10% per i programmi rientranti nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda. In tal caso per la concessione dell'aiuto occorre che i progetti di ricerca e sviluppo siano multidisciplinari e prevedano attività di ricerca con eventuale applicazione multisettoriale. La maggiorazione è concessa unicamente se la quota di ricerca industriale - per quanto non predominante - sia significativa e per quei programmi che presentano particolare difficoltà di attuazione derivante dall'importanza degli obiettivi tecnici proposti oppure dalla necessità di sviluppare tecnologie particolarmente complesse. L'intensità può essere elevabile al 15% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla copertura finanziaria del programma concorrano banche o altri intermediari finanziari. Il 10% si applica per i programmi di ricerca e sviluppo che prevedono almeno una delle seguenti condizioni: - il 30% dei costi del progetto è sostenuto da parte di almeno un secondo partner indipendente di un altro Stato membro), oppure - il30% dei costi del progetto è sostenuto da enti pubblici di ricerca o da università. In tutti i casi, il cumulo degli interventi aggiuntivi non può superare il 25% ESL del costo ammissibile del programma (articolo 4.6 del decreto) Impegno dello Stato membro Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le regole sul cumulo stabilite nella disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Le agevolazioni concesse nel quadro del presente regime non sono cumulabili con contributi provenienti da altra fonte, concessi a livello comunitario, statale o regionale o per le stesse attività. Il rispetto di tale condizione sarà sistematicamente controllato e il mancato rispetto della stessa sarà sanzionato dalle autorità italiane. Dovranno inoltre essere rispettate le normative applicabili ai settori sensibili. È previsto l'invio alla Commissione di una relazione annuale, nella quale le autorità italiane si sono impegnate a fornire le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di valutare se le maggiorazioni di aiuto siano giustificate. Tutti gli aiuti superiori a 5 milioni di euro concernenti progetti di costo eccedente 25 milioni di euro saranno notificati alla Commissione. In base al regime non sono ammissibili aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Infine, il regime avrà una durata massima di 10 anni. Le autorità italiane si sono impegnate a rinotificarlo al più tardi prima della scadenza di tale termine. 6

7 2.8. Altre questioni Con lettera del 23 ottobre 2000, le autorità italiane hanno confermato che - contrariamente alla pregressa situazione che aveva portato la Commissione a proporre opportune misure (lettera SG(90) del 3 agosto 1990) - non vi sarà sovrapponibilità delle agevolazioni tra il F.I.T. e il F.A.R. (Fondo Ricerca Applicata) per quanto riguarda il finanziamento di attività di ricerca e sviluppo realizzate a livello nazionale. Il F.A.R. si limiterà al finanziamento di programmi di ricerca prevalentemente industriale anche qualora prevedano attività - non preponderanti - di ricerca precompetitiva 7. Una disposizione analoga in senso inverso si applica al F.I.T. In caso di dubbia attribuibilità dei programmi al MURST e al MICA, il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 prevede sedute congiunte dei rispettivi comitati tecnico-scientifici per esaminare la questione. Nel presente schema di decreto tale procedura figura all'articolo 8, punto 6. I risultati e le conoscenze derivati dal programma di ricerca e sviluppo appartengono alle imprese che, nei due anni successivi alla fine del programma di ricerca, devono presentare al MICA una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati del programma anche in relazione all'eventuale cessione o industrializzazione dei medesimi. È prevista la costituzione di un'anagrafe per la ricerca precompetitiva ai fini della diffusione dei risultatidir&s. 3. VALUTAZIONE Le autorità italiane, nel notificare l'aiuto, hanno adempiuto all'obbligo ad esse incombente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Sempreché non rientrino nella regola de minimis, le misure in questione sono da considerarsi aiuti di Stato giacché hanno per effetto di ridurre selettivamente a favore delle imprese beneficiarie i costi di norma sostenuti dai concorrenti. Di conseguenza potrebbero provocare distorsioni della concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari. Tali aiuti sono pertanto vietati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 62, paragrafo 1 dell'accordo SEE e possono unicamente essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste dal trattato. L'aiuto alla ricerca e sviluppo è concesso in base agli articoli da 2 a 5 dello schema di decreto, essendo gli altri articoli meramente procedurali. AtaleriguardolaCommissioneconstatache: soltanto la ricerca precompetitiva e, in minor misura, la ricerca industriale, quale definita all'allegato I della Disciplina, e gli studi di fattibilità tecnica quali definiti al punto 5.4 della Disciplina, possono essere finanziati tramite il regime; i costi ammissibili sono quelli indicati nell'allegato II della Disciplina; le intensità autorizzate sono conformi al punto 5.5 (ricerca precompetitiva), 5.3 (ricerca industriale), 5.4 (studi di fattibilità) e 5.9 (attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive); le maggiorazioni previste sono conformi al punto (PMI), (maggiorazioni regionali), , primo paragrafo (ambito del programma quadro di ricerca e sviluppo), a) (collaborazione tra imprese di due Stati membri) e b) (collaborazione 7 Aiuto di Stato n. N 173/2000 lettera SG(2000) D/ dell 8 agosto

8 con università); le intensità massime inclusive delle maggiorazioni sono rispettate conformemente al punto della Disciplina. L'aiuto concesso nel quadro del regime in esame è destinato ad incentivare le imprese ad intraprendere attività di ricerca e sviluppo supplementari, che si aggiungono a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Le autorità italiane valuteranno questo effetto di incentivazione caso per caso per le grandi imprese indicando nella relazione annuale inviata alla Commissione il metodo di valutazione utilizzato a tal fine. Ciò è conforme ai punti della Disciplina comunitaria; per le PMI, l'effetto di incentivazione è presunto in base al punto 6.4 della Disciplina. Per tale motivo, la Commissione considera le misure in questione compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e con l'articolo 62, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, che autorizzano aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 4. CONCLUSIONE La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il trattato CE. Qualora la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla diffusione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione Europea Direzione Generale Concorrenza Direzione G RuedelaLoi/Wetstraat,200 B-1049 Bruxelles Fax n.: 32 (0) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Mario MONTI 8

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