REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE E L AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

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Transcript:

REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE E L AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO AI SENSI DELL ART.10 CCNL 20/09/2001 1

Indice Funzioni di coordinamento... ART. 1 Individuazione delle Funzioni di Coordinamento in prima applicazione... ART. 2 Conferimento di nuovi incarichi di funzione di coordinamento... ART. 3 Iter procedurale per il conferimento degli incarichi... ART. 4 Requisiti per il conferimento dell incarico... ART. 5 Procedura di assegnazione degli incarichi... ART. 6 Criteri per la graduazione delle funzioni oggetto dell incarico... ART. 7 Determinazione dell indennità di funzione di coordinamento... ART. 8 Durata e revoca degli incarichi... ART. 9 Incompatibilità... ART. 10 Norme finali... ART. 11 Norma di rinvio... ART. 12 2

ART. 1 Funzioni di coordinamento L Azienda al fine di favorire il miglioramento dell organizzazione del lavoro e nello stesso tempo valorizzare l autonomia e responsabilità delle professioni sanitarie e tecniche dell assistenza sociale, attribuisce al personale interessato, funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale ivi destinato appartenente a qualsiasi profilo. L espletamento di tali funzioni comporta l assunzione della piena responsabilità dell operato. ART. 2 Individuazione delle Funzioni di Coordinamento in prima applicazione Ai sensi dell art. 10 del C.C.N.L. 21/09/2001, secondo biennio, in prima applicazione le funzioni di coordinamento vengono confermate: a) ai Collaboratori Professionali Sanitari appartenenti al personale Infermieristico, già collocati in Categoria D, che alla data del 31/08/2001 svolgevano effettivamente tali funzioni, essendo in possesso alla medesima data dei requisiti richiesti; b) ai Collaboratori Professionali Sanitari già collocati in Categoria D compreso il livello economico Ds, appartenenti al personale della Riabilitazione, della Vigilanza ed Ispezione e dei Tecnici Sanitari, nonché ai collaboratori professionali assistenti sociali, ai quali antecedentemente alla data del 31/08/2001 l Azienda aveva conferito con atto formale l incarico di cui trattasi, essendo in possesso alla medesima data dei requisiti richiesti. ART. 3 Conferimento di nuovi incarichi di funzione di coordinamento L Azienda successivamente alla data del 01/09/2001 può attribuire nuovi incarichi delle funzioni di coordinamento per sopraggiunte necessità organizzative o per reintegrare personale titolare delle stesse cessato dal servizio, nonché revocate a seguito di una valutazione negativa del dipendente a cui erano state precedentemente attribuite. ART. 4 Iter procedurale per il conferimento degli incarichi Per il conferimento degli incarichi di cui sopra l azienda dovrà seguire il seguente iter, esaminato punto per punto nei seguenti articoli, andando ad individuare: a) i requisiti di cui il dipendente deve essere in possesso; b) la procedura per il conferimento degli incarichi; c) i criteri per la graduazione delle funzioni oggetto dell incarico; d) le risorse individuate, in sede di contrattazione con le OO.SS., all interno del fondo di cui all art. 31 del CCNL 19/04/2004 da destinare esclusivamente al finanziamento dell indennità di coordinamento; e) la durata e revoca degli incarichi; f) la valutazione degli incarichi; g) i criteri di valutazione; 3

h) la metodologia della valutazione; i) gli esiti delle valutazioni precedenti (qualora sia anche previsto nel regolamento di valutazione permanente). ART. 5 Requisiti per il conferimento dell incarico Ai sensi del comma 1 dell art. 4 del C.C.N.L. 10/04/2008 possono essere conferiti incarichi di coordinamento a coloro che sono in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall Università e che abbiano maturato una esperienza professionale complessiva di almeno tre anni nella categoria D, compreso il livello economico Ds, nel profilo interessato. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell assistenza infermieristica, di cui all art. 6 comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell affidamento delle funzioni di coordinamento. ART. 6 Procedura di assegnazione degli incarichi Per l assegnazione degli incarichi di cui al presente regolamento si procede emettendo un avviso interno, pubblicato, per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, sul sito internet aziendale alla sezione bandi e avvisi, nel quale deve essere indicato: l individuazione del servizio di assegnazione; le attività del servizio che devono essere coordinate; l organico operante nel servizio; il peso attribuito all incarico; l importo dell indennità parte fissa e parte variabile; i requisiti richiesti; i termini per la presentazione delle domande; i criteri di massima di selezione. La selezione delle domande è demandata ad una Commissione, nominata con atto del Direttore Generale, composta da tre membri, così individuati: Direttore Sanitario o suo delegato con funzioni di Presidente, Direttore Scientifico o suo delegato e Direttore di Dipartimento. La Commissione, affiancata da un segretario appositamente nominato, procede alla valutazione dei documenti presentati ed individua gli operatori idonei all incarico, con la compilazione di apposita graduatoria. La Commissione, ai fini di cui sopra tiene conto dei seguenti aspetti: a) requisiti culturali e professionali posseduti; b) esperienze acquisite nella specifica area di attività nel cui ambito è collocato l incarico in esame; 4

c) eventuale valutazione professionale- comportamentale riportata (qualora sia anche previsto nel regolamento di valutazione permanente); d) attività formative e di studio condotte nell ambito professionale di appartenenza; e) attitudini e capacità dimostrate (desunti dall attività svolte in ricerca traslazionale); f) attività didattica; g) pubblicazioni scientifica attinenti (partecipazioni a protocolli di ricerca); h) altre eventuali notizie desumibili dal fascicolo personale; i) Contributo all innovazione tecnologica o nuovi processi organizzativi. Dei lavori della Commissione è redatto specifico verbale che viene trasmesso, a cura del suo Presidente, al Direttore Generale per gli atti di propria competenza. ART. 7 Criteri per la graduazione delle funzioni oggetto dell incarico Preventivamente all assegnazione degli incarichi di cui al precedente art. 1, l Azienda definisce la complessità dei compiti di ciascun coordinamento graduando le relative funzioni svolgendo i seguenti passaggi: 1) Individuazione dei fattori di valutazione 2) Attribuzione di un punteggio per ogni fattore A) Fattori di valutazione complessità del servizio da coordinare; complessità delle tecnologie di cui è dotato il servizio; organico operante all interno del servizio; B) Punteggio attribuibile ad ogni fattore Per ciascun fattore sopra riportato si utilizza una scala di giudizi a tre scalini. A ciascun scalino è assegnato un valore minimo e massimo secondo la regola che segue: al giudizio basso corrisponde il range da 0 a 3 punti al giudizio medio corrisponde il range da 4 a 6 punti al giudizio alto corrisponde il range da 7 a 10 punti Il grado di complessità più alto e l organico maggiore sono i due punti di riferimento per attribuire gli altri giudizi. L insieme dei punteggi ottenuti rappresenta la base per la procedura di attribuzione della indennità di funzione di coordinamento, parte variabile di cui al successivo art.8. 5

ART. 8 Determinazione dell indennità di funzione di coordinamento A tutti i dipendenti che si trovano nelle condizioni riportate al precedente art. 2, dal 01/09/2001 compete una indennità di funzione di coordinamento annua lorda fissa di. 1.549,37 ( 3.000.000), alla quale si aggiunge la 13^ mensilità attingendo al fondo di cui all art. 31 del C.C.N.L. 19/04/2004. In aggiunta alla indennità fissa, può essere corrisposta una indennità variabile in base alla disponibilità del fondo per le fasce, il cui importo comunque non potrà essere superiore a quello della parte fissa. A tale proposito verrà contrattato con le OO.SS. la quota del fondo da destinare per la liquidazione di tale indennità aggiuntiva. Il valore economico della indennità variabile sarà calcolata in base al punteggio assegnato in sede di graduazione di cui al punto precedente secondo il seguente calcolo: Quota fondo art. 31 destinata per la parte variabile = Valore economico di un punto (Punti attribuiti a ciascun incarico) Valore economico del punto * n punti attribuiti all incarico = Indennità di funzione di coordinamento parte variabile. ART. 9 Durata e revoca degli incarichi Gli incarichi di funzioni di coordinamento sono conferiti per la durata di anni 3 ed alla scadenza sono rinnovabili previa valutazione dei risultati ottenuti, fermo restando la possibilità di una valutazione semestrale sui risultati raggiunti. Gli incarichi di coordinamento, comunque, possono esser revocati anche prima della scadenza in caso di accertata grave inosservanza delle direttive impartite o con il venir meno della funzione a seguito di soppressione del servizio. La revoca anticipata avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del Direttore della U.O. di appartenenza con i criteri e le modalità previste nello specifico regolamento aziendale. ART. 10 Incompatibilità L incarico di coordinamento non è cumulabile con quello di posizione organizzativa. In caso di concomitanza con la P.O. l incaricato dovrà optare, decadendo da uno dei due incarichi. L incarico di coordinamento non può essere conferito a chi ricopre incarichi sindacali. Il soggetto eventualmente individuato per l incarico di coordinamento, dovrà dimettersi da qualsivoglia incarico sindacale ricoperto fino a quel momento. ART. 11 Norme finali Gli incarichi conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento o da soggetti diversi dal Direttore Generale, fermo restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale di questi ultimi, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto l espletamento di fatto di incarico di coordinamento non formalmente conferito con le procedure di cui al presente regolamento. 6

ART. 12 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dai vigenti CC.NN.LL. AI SENSI E PER LE MOTOVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI SOSPENDE L EFFICACIA DELL ART. 10 DEL REGOLAMENTO, CHE CITA TESTUALMENTE L INCARICO DI COORDINAMENTO NON PUO ESSERE CONFERITO A CHI RICOPRE INCARICHI SINDACALI. IL SOGGETTO EVENTUALMENTE INDIVIDUATO PER L INCARICO DI COORDINAMENTO DOVRA DIMETTERSI DA QUALSIASI VOGLIA INCARICO SINDACALE RICOPERTO FINO A QUEL MOMENTO. 7