MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI II Reparto Coordinamento amministrativo 2 Ufficio La normativa sul procurement militare: d.lgs. 208/2011 e d.p.r. 49/2013
AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SETTORE DIFESA (1/3) Oggetto del contratto (artt. 2 e 5) SPECIFICITÀ MILITARE: - descritta e definita in termini generali nella normativa (artt. 1 e 2 del d.lgs. 208/2011 e 2, co. 1 del d.p.r. 49/2013); - dichiarata dalla competente autorità di vertice nel caso concreto con riferimento alle ipotesi di cui all art. 2, co. 1, lett. b) e c) del d.p.r. 49/2013 (in tal senso, il successivo co. 2 ). Valore del contratto (art. 10) Contratti esclusi (art. 6) soglie minime specifiche. ad essi si applicano soltanto i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità: obbligo di valutare preventivamente la possibilità di soddisfare quella stessa esigenza mediante un contratto che rientri nell ambito di applicazione del d.lgs. 208/2011 in relazione alla necessità che il ricorso a tali contratti debba essere giustificato da ragioni oggettive (in tal senso art. 6, co.3).
AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SETTORE DIFESA (2/3) Oggetto del contratto: contratti aventi ad oggetto (art. 2): - forniture di materiale militare, incluse parti, componenti e/o sottoassiemi, quale materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari, destinato ad essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico (c.d. hard defence material, di cui all elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con decisione 255/58 del 15 aprile del 1958, e c.d. dual use material ; in tal senso il considerando 10 della direttiva 2009/81/CE); - lavori, servizi o forniture direttamente correlati con tale materiale, per ognuno e per tutti gli elementi del loro ciclo di vita, dovendosi intendere tale correlazione riferita alla specificità del materiale militare; - lavori e servizi per fini specificatamente militari; contratti misti (art. 5) che abbiano ad oggetto lavori, forniture o servizi rientranti solo in parte nell ambito di applicazione del d.lgs. n. 208/11, se: - l aggiudicazione unica sia giustificata da ragioni oggettive: - se la parte in principio esclusa ricade nell ambito del Codice. c.d. criterio di prevalenza
AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SETTORE DIFESA (3/3) Valore del contratto (art. 10) contratti il cui valore stimato, al netto dell IVA, è pari o superiore alle soglie minime specifiche *, fissate in: a) 400.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; b) 5.000.000 euro, per i contratti di lavori. Casi di esclusione (art. 6): 1. contratti aggiudicati in base a norme internazionali: - accordo o intesa internazionale tra l Italia e uno o più Stati terzi o tra l Italia e uno o più Stati Membri e uno o più Stati terzi; - accordo o intesa conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; - acquisti da parte di organizzazioni internazionali per le proprie finalità o di stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in virtù della partecipazione ad un organizzazione internazionale (ad es. Nato ed Occar); 2. contratti ricadenti nell esclusione di cui all articolo 346, lett. a) e b) del TFUE; 3. contratti per attività d intelligence; 4. contratti governo governo (esclusione che non si estende automaticamente al contratto sottostante); 5. contratti aggiudicati nel quadro di un programma di R&S con almeno uno Stato membro, per lo sviluppo di un nuovo prodotto, con possibile esclusione anche di fasi successive del ciclo di vita. * Aggiornate dal 1 gennaio 2012 dal Regolamento CE n. 1251/2011 del 30 novembre 2011, per effetto del quale, quindi, in tal senso, deve intendersi modificato l art. 10 del d.lgs. n. 208/2011.
CRITERI DI AMMISSIONE (3/3) REQUISITI SPECIFICI DI SETTORE: SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ( security of information c.d. SoI, art. 13 del d.lgs. 208/2010) Necessità di circoscrivere la divulgazione di informazioni classificate ai sensi della l. n. 124/2007 e relativi d.p.c.m.. Laddove il contratto comporti la trattazione di tali informazioni classificate, la stazione appaltante precisi nella documentazione contrattuale le misure ed i requisiti necessari a garantirne la sicurezza, ritenuti idonei a provare la capacità a trattare dette informazioni al livello di protezione richiesto: elencazione esemplificativa (ad es. specifico impegno dell offerente e del subappaltatore già individuato a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate). SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ( security of supply c.d. SoS, art. 14 del d.lgs. 208/2010) Necessità di disporre delle fonti di approvvigionamento durante l intero ciclo di vita dei programmi di armamento, anche a fronte di situazioni di emergenza. La stazione appaltante precisi nella documentazione contrattuale i requisiti in materia di sicurezza dell approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all oggetto del contratto: elencazione esemplificativa (ad es. la dimostrazione, anche in relazione alla propria catena di approvvigionamento, di essere in grado di onorare i relativi obblighi anche attraverso l impegno a predisporre e garantire la capacità di far fronte ad esigenze supplementari in situazioni di crisi).
ISTITUTI DI INTERESSE SUBAPPALTO SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE (1/5) (artt. 27 30 del d.lgs. 208/2011 e 4 e 5 del d.p.r. n. 49/2013) Il d.lgs. introduce, accanto al subappalto su iniziativa dell aggiudicatario c.d. facoltativo, (disciplinato dall art. 118 del Codice in virtù del rinvio specifico contenuto all art. 27, co. 10 del d.lgs.), il subappalto su richiesta della stazione appaltante (c.d. subappalto obbligatorio ), prevedendosi la possibilità che le stesse stazioni appaltanti stabiliscano nel bando di gara o nell invito che una quota del contratto sia affidata dall aggiudicatario a terzi. FINALITÀ: - sostenere le piccole e medie imprese (PMI) attive nel mercato della difesa europeo, promuovendo una politica proattiva in loro favore; - garantire la concorrenza anche a livello di subappaltatori, assicurando loro uguali possibilità di partecipazione indipendentemente dalla loro nazionalità (in tal senso il considerando 40 della direttiva in recepimento ). Il principio di non discriminazione, quindi, resta valido anche per il subappalto: l operatore principale aggiudicatario dell appalto (prime contractor) deve individuare gli eventuali subappaltatori senza discriminazioni fondate sulla nazionalità.
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