Corte di Giustizia UE: stesso giudice anche per domande con fondamento diverso

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Corte di Giustizia UE: stesso giudice anche per domande con fondamento diverso Regolamento (CE) n. 44/2001 Art. 6, punto 1 Competenze speciali Pluralità di convenuti Fondamenti giuridici delle domande Abuso Probabilità che l azione promossa dinanzi ai giudici dello Stato in cui uno dei convenuti ha il domicilio sia accolta 13 ottobre 2007 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) Nel procedimento C?98/06, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 8 febbraio 2006, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2006, nella causa tra Freeport plc e Olle Arnoldsson, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klu?ka (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: sig. P. Mengozzi cancelliere: sig. R. Grass considerate le osservazioni presentate: per la Freeport plc, dai sigg. M. Tagaeus e C. Björndal, advokater; per il sig. Arnoldsson, dal sig. A. Bengtsson, advokat; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. L. Parpala, V. Bottka e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud- Joët, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 24 maggio 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l interpretazione dell art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia fra la società di diritto britannico Freeport plc (in prosieguo: la «Freeport») e il sig. Arnoldsson, il quale ha convenuto detta società dinanzi ad un 1

giudice diverso da quello del luogo in cui essa ha la sua sede. Contesto normativo 3 Il secondo, undicesimo, dodicesimo e quindicesimo considerando del regolamento n. 44/2001 sono così formulati: «(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. ( ) (11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. ( ) (12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. ( ) (15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. ( )» 4 L art. 2, n. 1, di tale regolamento, che fa parte del capo II, sezione 1, del regolamento medesimo, intitolata «Disposizioni generali», stabilisce che: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro». 5 Ai sensi dell art. 3 del regolamento in parola, che fa anch esso parte del detto capo II, sezione 1: «1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo. 2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell allegato I». 6 L art. 5 del regolamento n. 44/2001, compreso nella sezione 2 dello stesso capo II, intitolata «Competenze speciali», dispone che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro a talune condizioni. 7 Inoltre, l art. 6, punti 1 e 2, del regolamento di cui trattasi, facente altresì parte della detta sezione 2, così prevede: «La persona di cui all articolo precedente può inoltre essere convenuta: 2

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale». Causa principale e questioni pregiudiziali 8 Una società, con la quale il sig. Arnoldsson collaborava, ha realizzato, a partire dal 1996, progetti di sviluppo di centri commerciali del tipo «spacci aziendali» situati in varie località europee. La Freeport ha acquisito numerosi dei detti progetti dalla società in parola, e in particolare quello che si trovava allo stadio più avanzato, vale a dire quello di Kungsbacka (Svezia). 9 L 11 agosto 1999, nel corso di una riunione, il sig. Arnoldsson ed il direttore generale della Freeport concludevano un accordo verbale in base al quale, al momento dell apertura dello spaccio aziendale di Kungsbacka, il primo avrebbe ricevuto a titolo personale come contropartita una commissione di risultato pari a GBP 500 000. 10 Con un impegno scritto del 27 agosto 1999, la Freeport confermava l accordo verbale in parola, aggiungendo tre condizioni al pagamento della commissione. Il sig. Arnoldsson accettava tali condizioni, una delle quali prevedeva che il pagamento che egli avrebbe ricevuto sarebbe stato effettuato dalla società che sarebbe divenuta proprietaria dello stabilimento di Kungsbacka. Dopo ulteriori trattative, il 13 settembre 1999 la Freeport inviava al sig. Arnoldsson una conferma scritta dell accordo stipulato con quest ultimo (in prosieguo: l «accordo»). 11 Inaugurato il 15 novembre 2001, lo spaccio aziendale di Kungsbacka è proprietà della società di diritto svedese Freeport Leisure (Sweden) AB (in prosieguo: la «Freeport AB»), che si occupa della gestione. Tale società è detenuta da una controllata della Freeport, che controlla il 100% della Freeport AB. 12 Il sig. Arnoldsson ha chiesto sia alla Freeport AB sia alla Freeport il pagamento della commissione concordata con quest ultima. La Freeport AB ha respinto la richiesta, poiché essa non era parte dell accordo e, del resto, non esisteva nemmeno nel momento in cui detto accordo era stato concluso. 13 Non essendo state soddisfatte le sue richieste, il 5 febbraio 2003 il sig. Arnoldsson ha adito il Göteborgs tingsrätt (tribunale di Göteborg, Svezia) chiedendo la condanna in solido delle due società di cui trattasi a pagargli la somma di GBP 500 000, o l equivalente in valuta svedese, maggiorata degli interessi. 14 Per fondare la competenza giurisdizionale di tale giudice rispetto alla Freeport, il sig. Arnoldsson ha invocato l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. 15 La Freeport ha avanzato un motivo relativo all irricevibilità poiché essa non ha sede in Svezia e non sussisterebbe un nesso così stretto tra le domande da giustificare la competenza del Göteborgs tingsrätt ai sensi della disposizione in parola. A tale proposito, la Freeport ha sostenuto che l azione diretta contro di essa si fondava sulla responsabilità contrattuale, mentre quella contro la Freeport AB si fondava su una responsabilità extracontrattuale o da illecito extracontrattuale, considerando l assenza di un rapporto contrattuale fra il sig. Arnoldsson e tale società. Detta differenza di fondamento normativo delle azioni contro 3

la Freeport AB e la Freeport sarebbe tale da non consentire l applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dal momento che non è stato dimostrato alcun vincolo di connessione fra le due domande. 16 Il Göteborgs tingsrätt ha respinto il motivo di irricevibilità. 17 La Freeport ha interposto appello dinanzi allo Hovrätten för Västra Sverige (Corte d appello per la Svezia occidentale), che ha respinto il ricorso. 18 Tale società ha quindi adito lo Högsta domstolen (Corte di cassazione svedese), il quale, nella decisione di rinvio, indica che la Corte, nella sentenza 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis (Racc. pag. 5565), ha dichiarato che un giudice competente a norma dell art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), a conoscere del punto di una domanda fondato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su atti o fatti diversi dall illecito. Secondo il giudice del rinvio, la Corte, al punto 50 della sentenza 27 ottobre 1998, causa C?51/97, Réunion européenne e a. (Racc. pag. I?6511), ha concluso che due domande di una stessa azione di risarcimento danni, dirette contro convenuti diversi e fondate, l una, sulla responsabilità contrattuale e, l altra, sulla responsabilità da illecito, non possono essere considerate legate da un vincolo di connessione. Il giudice del rinvio vuole dunque verificare se la domanda nei confronti della Freeport AB sia di natura contrattuale, tenuto conto del fatto che l impegno di detta società non è stato sottoscritto né dal suo legale rappresentante né da una persona autorizzata. 19 Tale giudice sottolinea inoltre che, ai punti 8 e 9 della sentenza Kalfelis, cit., la Corte ha ritenuto che l eccezione di cui all art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, la quale deroga al principio della competenza dei giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, deve essere interpretata in modo che non possa mettere in discussione l esistenza stessa del principio, in particolare consentendo al ricorrente di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede. Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che, se l art. 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 considera espressamente una situazione di tal genere, ciò non accade invece nel caso del punto 1 del medesimo articolo. Il giudice a quo s interroga sull opportuna interpretazione del detto punto 1 a tale riguardo. 20 Inoltre, il giudice del rinvio si pone la questione se la probabilità che l azione promossa contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui egli è domiciliato sia accolta debba essere valutata in modo diverso in sede di esame della sussistenza del rischio di decisioni incompatibili di cui all art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Dinanzi al giudice in parola, la Freeport ha asserito che non sussisteva il rischio di decisioni incompatibili. A suo parere, nel diritto svedese un contratto non può obbligare un terzo, nel caso di specie la Freeport AB, ad effettuare un pagamento. La Freeport ne ha concluso che il ricorso contro la Freeport AB fosse privo di fondamento normativo e fosse stato proposto al solo scopo di convenire la Freeport dinanzi ad un giudice svedese. 21 In tale contesto, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un ricorso, fondato sull affermazione che una società per azioni deve effettuare un pagamento come conseguenza dell assunzione di un obbligazione, debba essere considerato come una domanda in materia contrattuale ai fini dell applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento ( ) n. 44/2001 ( ) anche se la persona che ha assunto l obbligazione in quel momento non era né il rappresentante legale di tale società né 4

era stato autorizzato dalla medesima. 2) Se la risposta alla prima questione è affermativa: se costituisca un ulteriore requisito della competenza giurisdizionale, oltre a quelli indicati all art. 6, punto 1, che il ricorso proposto contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio non sia intentato al solo scopo di far decidere il ricorso proposto contro un altro convenuto da un giudice diverso da quello che sarebbe stato normalmente competente. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la probabilità che sia accolto il ricorso contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio, debba essere valutata in modo diverso in sede di esame della questione relativa al rischio di soluzioni incompatibili di cui all art. 6, punto 1». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione, il giudice a quo chiede se un ricorso fondato sull affermazione che una società per azioni deve effettuare un pagamento come conseguenza dell assunzione di un obbligazione debba essere considerato come una domanda in materia contrattuale ai fini dell applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, anche se la persona che ha assunto l obbligazione non era né il rappresentante legale di tale società né era stato autorizzato dalla medesima. Osservazioni presentate alla Corte 23 Sia le parti nella causa principale sia la Commissione delle Comunità europee ricordano che la nozione di materia contrattuale non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un altra. Riguardo a tale punto esse rinviano alla giurisprudenza della Corte relativa all art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, le cui disposizioni sono, in sostanza, identiche a quelle del regolamento n. 44/2001 (v., in particolare, sentenza 17 giugno 1992, causa C?26/91, Handte, Racc. pag. I?3967, punto 15; Réunion européenne e a., cit., punto 17, e 17 settembre 2002, causa C?334/00, Tacconi, Racc. pag. I?7357, punto 23). 24 In base a tale richiamo, la Freeport ha concluso nel senso dell inesistenza di rapporti contrattuali fra la Freeport AB ed il sig. Arnoldsson, poiché la prima non si sarebbe impegnata nei confronti del secondo. La Freeport sostiene che nessun rappresentante legale della Freeport AB o soggetto autorizzato dalla medesima ha sottoscritto un qualsiasi accordo con il sig. Arnoldsson e che la detta società non ha neppure ratificato l accordo per il pagamento dell importo dovuto. 25 Il sig. Arnoldsson ammette che, alla data della conclusione dell accordo, nessuna società era proprietaria dello spaccio aziendale di Kungsbacka, il quale non era ancora stato aperto. Egli precisa che, alla stessa data, non vi poteva essere alcun rappresentante legale o persona autorizzata in grado di rappresentare la Freeport AB. Tuttavia, il sig. Arnoldsson afferma che, da un lato, la Freeport avrebbe concluso l accordo sia per proprio conto sia per conto della futura società proprietaria dello spaccio aziendale in questione, e, dall altro, che, in forza di siffatto accordo, la Freeport avrebbe dato istruzione alla futura società, vale a dire la Freeport AB, di procedere al versamento della somma dovuta al sig. Arnoldsson. Inoltre, unendosi al gruppo Freeport, la Freeport AB avrebbe accettato l obbligo di pagamento spettante a quest ultimo. 26 Il sig. Arnoldsson, pertanto, considera che l obbligo contemplato dall accordo, liberamente accettato dalla Freeport AB, non è, certo, di natura non contrattuale, ma rientra tuttavia nell ambito di un rapporto contrattuale. Egli conclude, quindi, che, per l applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, 5

l azione proposta sia avverso la Freeport AB sia avverso la Freeport è un azione fondata sulla responsabilità contrattuale. 27 La Commissione ritiene che spetti al giudice nazionale esaminare il rapporto giuridico tra la Freeport AB ed il sig. Arnoldsson al fine di stabilire se tale vincolo possa essere considerato come contrattuale. Detto giudice potrebbe basarsi su tutte le circostanze di fatto e di diritto della fattispecie oggetto della causa principale per determinare se la Freeport, al momento della conclusione dell accordo, fosse rappresentante legale o soggetto autorizzato della Freeport AB. 28 Tuttavia, la Commissione considera che la prima questione pregiudiziale posta non sarebbe pertinente per interpretare l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, e che, quindi, la risposta a tale questione sarebbe superflua. 29 A suo parere, infatti, detta questione sarebbe diretta ad accertare se l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 possa essere interpretato alla luce delle considerazioni espresse al punto 50 della sentenza Réunion européenne e a., cit. Orbene, il contesto di fatto e di diritto della causa principale sarebbe completamente diverso da quello di detta sentenza. Contrariamente, infatti, a quest ultima, in cui l azione della causa principale era stata proposta dinanzi ad un giudice di uno Stato membro sul cui territorio nessuno dei convenuti era domiciliato, la causa principale prenderebbe in considerazione l applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dal momento che il sig. Arnoldsson ha adito un giudice svedese nella cui circoscrizione la Freeport AB ha sede. Secondo la Commissione, il punto 50 della citata sentenza Réunion européenne e a. costituirebbe solamente un richiamo alla regola generale in base alla quale un eccezione al principio della competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha il suo domicilio deve essere interpretata restrittivamente. 30 Qualora la Corte ritenesse necessario rispondere alla prima questione, la Commissione sostiene che la differenza tra una domanda fondata sulla responsabilità contrattuale e una domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale non esclude l applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, ma può essere presa in considerazione dal giudice nazionale nell ambito della valutazione della circostanza relativa alla sussistenza di un grado di connessione tra le domande tale da legittimare che queste ultime siano oggetto di trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente. Risposta della Corte 31 Secondo una costante giurisprudenza, nell ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall art. 234 CE, spetta a quest ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia con cui è adito. In tale prospettiva spetta alla Corte riformulare, se del caso, le questioni ad essa deferite (sentenza 23 marzo 2006, causa C?210/04, FCE Bank, Racc. pag. I?2803, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 32 A tale proposito, occorre ricordare che il giudice del rinvio domanda se un azione, quale quella promossa dal sig. Arnoldsson contro la Freeport AB, abbia natura contrattuale, partendo dal presupposto che l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 vada applicato solamente nel caso in cui le azioni proposte contro i vari convenuti dinanzi ai giudici del luogo in cui uno di essi è domiciliato siano basate su fondamenti normativi identici. 33 È pertanto opportuno esaminare se siffatta premessa sia conforme al regolamento n. 44/2001, analizzando, 6

in sostanza, se l art. 6, punto 1, del regolamento in parola sia applicabile qualora le azioni proposte nei confronti di più convenuti dinanzi ai giudici del luogo in cui uno di essi è domiciliato siano basate su fondamenti normativi diversi. 34 A tale proposito, la competenza prevista dall art. 2 del regolamento n. 44/2001, cioè la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce il principio generale e solo in deroga a tale principio il detto regolamento prevede norme di competenza speciale, in casi limitativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro (v. sentenza 13 luglio 2006, causa C?103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I?6827, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 35 Inoltre, è costante giurisprudenza che le dette norme di competenza speciale sono di stretta interpretazione, e non consentono un interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001 (sentenza Reisch Montage, cit., punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 36 Infatti, come risulta dall undicesimo considerando del regolamento n. 44/2001, le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. 37 Per quanto riguarda la competenza speciale di cui all art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la disposizione in parola stabilisce che una persona, in caso di pluralità di convenuti, può essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che «tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili». 38 Dal tenore dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non risulta che l identità del fondamento normativo delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per l applicazione della disposizione stessa. 39 Così come è stato deciso relativamente all applicazione dell art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, occorre verificare se le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente (v. sentenza Kalfelis, cit., punto 13). 40 La Corte ha avuto occasione di precisare che, affinché due decisioni possano essere considerate contraddittorie, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (sentenza 13 luglio 2006, causa C?539/03, Roche Nederland e a., Racc. pag. I?6535, punto 26). 41 Spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande ad esso presentate, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se le cause di cui trattasi fossero decise separatamente e, a tale riguardo, prendere in considerazione tutti gli elementi del fascicolo occorrenti, il che, eventualmente e senza che ciò sia necessario ai fini della valutazione, può condurlo a tenere conto dei fondamenti normativi delle azioni promosse dinanzi a detto giudice. 42 Siffatta interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla lettura del punto 50 della sentenza 7

Réunion européenne e a., cit.. 43 Come correttamente sottolineato dalla Commissione, la sentenza in parola presenta un contesto giuridico e fattuale diverso da quello della causa principale. In primo luogo, ad essere in discussione in detta sentenza era l applicazione dell art. 5, punti 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles e non l applicazione dell art. 6, punto 1, della medesima Convenzione. 44 In secondo luogo, la sentenza di cui trattasi, a differenza della causa qui in esame, riguardava il cumulo di una competenza speciale basata sull art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles per conoscere di un azione di natura extracontrattuale e di un altra competenza speciale per conoscere di un azione di natura contrattuale, poiché esiste un vincolo di connessione fra le due azioni. In altre parole, la citata sentenza Réunion européenne e a. considera un azione promossa dinanzi un giudice di uno Stato membro ove nessuno fra i convenuti della causa principale è domiciliato, mentre nella causa principale l azione è stata presentata, in applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dinanzi il giudice del luogo in cui uno dei convenuti della causa principale ha la sua sede. 45 È nell ambito dell art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles che la Corte ha potuto concludere che due domande di una stessa azione, dirette contro convenuti diversi e fondate, l una, sulla responsabilità contrattuale e, l altra, sulla responsabilità da illecito, non possono essere considerate legate da un vincolo di connessione (sentenza Réunion européenne e a., cit., punto 50). 46 Ammettere di potersi basare su una competenza fondata sull art. 5 del regolamento n. 44/2001, che è una competenza speciale circoscritta a casi enumerati limitativamente, per conoscere di altre azioni arrecherebbe pregiudizio all economia del regolamento in parola. Invece, quando la competenza del giudice si basa sull art. 2 del regolamento di cui trattasi, e tale è il caso della causa principale, l eventuale applicazione dell art. 6, punto 1, del medesimo regolamento risulta possibile se sono soddisfatti i requisiti previsti in tale disposizione, menzionati ai punti 39 e 40 della presente sentenza, senza che sia necessaria l identità dei fondamenti normativi delle azioni promosse. 47 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all applicazione di tale disposizione. Sulla seconda questione 48 Con la sua seconda questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 presupponga che l azione non sia stata promossa contro una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio. Osservazioni presentate alla Corte 49 Il sig. Arnoldsson e la Commissione ritengono che la competenza speciale, di cui all art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, a differenza di quella prevista al punto 2 del medesimo articolo, non sia soggetta al requisito per cui l azione non deve essere stata promossa esclusivamente allo scopo di sottrarre un convenuto alla giurisdizione del giudice del suo domicilio. Essi, infatti, in sostanza, considerano che il requisito di cui all art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, relativo all esistenza di un vincolo di connessione tra le azioni sarebbe sufficientemente restrittivo per evitare il rischio di elusione delle norme in materia di competenza. 50 La Freeport, dal canto suo, asserisce che tale rischio giustificherebbe che l applicazione dell art. 6, punto 8

1, del regolamento n. 44/2001 debba soddisfare il medesimo requisito necessario per il punto 2 di tale articolo. Da un lato, quest ultimo requisito, per cui è vietato abusare delle norme sulla competenza giurisdizionale fissate dal regolamento di cui trattasi, sarebbe un principio generale da rispettare altresì nell applicazione dell art. 6, punto 1, del regolamento in parola. Dall altro, l applicazione di un siffatto requisito si giustificherebbe, in particolare, in base al principio della certezza del diritto e con la necessità di non violare il principio secondo il quale un convenuto può essere citato solamente dinanzi al giudice del suo domicilio. Risposta della Corte 51 Come correttamente osservato dal giudice del rinvio, l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, contrariamente al punto 2 dello stesso articolo, non prevede espressamente il caso in cui l azione sia stata proposta esclusivamente per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale. A tal proposito, la Commissione ha indicato che, in occasione di una modifica della Convenzione di Bruxelles, gli Stati membri avevano rifiutato di ricomprendere il caso in parola contemplato al detto punto 2 nell art. 6, punto 1, ritenendo che il requisito generale dell esistenza di un vincolo di connessione fosse più oggettivo. 52 Occorre ricordare che, dopo aver richiamato il caso in cui un ricorrente potrebbe presentare un ricorso diretto contro una pluralità di convenuti esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui egli ha il suo domicilio, la Corte, nella citata sentenza Kafelis, ha concluso che, per escludere tale possibilità, è necessario che vi sia una connessione tra le domande promosse nei confronti di ciascuno dei convenuti. Essa ha dichiarato che il principio fissato dall art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente. 53 Così, tale esigenza di un vincolo di connessione non emergeva dal tenore dell art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, ma è stata dedotta dalla detta disposizione da parte della Corte al fine di evitare che la deroga al principio della giurisdizione dei giudici dello Stato del domicilio del convenuto, prevista dalla disposizione medesima, potesse rimettere in discussione l esistenza stessa di questo principio (v. sentenza Kalfelis, cit., punto 8). Tale esigenza, successivamente confermata dalla citata sentenza Réunion européenne e a. (punto 48), è stata espressamente sancita nell ambito della redazione dell art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che è succeduto alla Convenzione di Bruxelles (sentenza Roche Nederland e a., cit., punto 21). 54 In tale contesto, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio. Sulla terza questione 55 Con la sua terza questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se la probabilità che sia accolto il ricorso contro il convenuto dinanzi al giudice dello Stato in cui ha il domicilio sia pertinente in sede di esame della questione relativa al rischio di soluzioni incompatibili di cui all art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. 9

56 Dalla narrativa del giudice di rinvio, tuttavia, risulta che tale questione è stata posta partendo dal presupposto secondo cui, affinché vi sia connessione fra più domande, queste ultime dovrebbero avere il medesimo fondamento normativo. È, infatti, in tale contesto che la Freeport asserisce che non vi sarebbe stato alcun rischio di soluzioni incompatibili dal momento che, in diritto svedese, un contratto non può obbligare un terzo ad effettuare un pagamento e, di conseguenza, l azione contro la Freeport AB sarebbe priva di fondamento giuridico. 57 Orbene, così come è stato risposto relativamente alla prima questione, l art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 può applicarsi nel caso in cui le domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi. 58 Alla luce di tale soluzione, non occorre rispondere alla terza questione. Sulle spese 59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev essere interpretato nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all applicazione di tale disposizione. 2) L art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio. Firme Articolo pubblicato in: Diritto comunitario, Diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto processuale civile Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 10