14.11.2012 A7-0295/15 15 Considerando 7 bis (nuovo) (7 bis) Al fine di garantire la conservazione degli stock di squali e di impedire nel contempo le gravi perdite economiche e sociali che inevitabilmente deriverebbero al settore della pesca da un divieto totale di asportazione delle pinne degli squali catturati a bordo dei pescherecci, occorre rafforzare il sistema di controllo e limitare altresì la deroga che consente ai pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale di asportare e di detenere a bordo le pinne degli squali catturati, nonché di trasbordarle o di sbarcarle. Il rafforzamento del controllo e la limitazione dell'attuale deroga (permessi di pesca speciali) sono le due principali proposte che consentirebbero di eliminare ogni sospetto in merito allo "spinnamento", che garantirebbero la conservazione degli stock di squali e che tutelerebbero gli interessi economici e sociali del settore alieutico.
14.11.2012 A7-0295/16 16 Considerando 7 ter (nuovo) (7 ter) Il rafforzamento del controllo dovrebbe essere conseguito mediante l'obbligo di trasbordare e sbarcare le pinne sempre assieme alle carcasse nel medesimo porto, nonché mediante l'obbligo per i capitani dei pescherecci di affidare a un organismo indipendente le operazioni di controllo in tutti i porti in cui le autorità locali non sono in grado di effettuarle debitamente, onde assicurare che nessuna carcassa sia rigettata in mare e che siano raccolti dati accurati e completi in merito a tutte le catture. La Commissione sostiene, a ragione, che i controlli sono resi difficili e meno efficaci dalla possibilità di sbarcare le pinne e i corpi degli squali in porti diversi. Di conseguenza, è opportuno che le pinne e i corpi da cui sono asportate siano sempre, in qualsiasi circostanza, trasbordati e sbarcati nello stesso porto, e che i controlli siano effettuati con efficienza in tutti i porti di sbarco degli squali, senza aumenti dei costi per l'unione europea o gli Stati membri.
14.11.2012 A7-0295/17 17 Considerando 7 quater (nuovo) (7 quater) La portata della deroga andrebbe limitata rilasciando permessi di pesca speciali che consentano l'asportazione a bordo delle pinne degli squali catturati solamente ai pescherecci congelatori, al fine di salvaguardare la qualità del cibo e tutelare la salute, la sicurezza e l'efficienza energetica dei consumatori, nonché al fine di garantire un utilizzo più efficace di tutte le parti dello squalo mediante la lavorazione separata a bordo delle pinne e delle parti restanti dell'animale. In questo caso, lo Stato membro di bandiera dovrebbe rilasciare un permesso di pesca speciale che contenga condizioni adeguate e gestirne l'utilizzo in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Tutti i motivi per cui si raccomanda l'asportazione completa delle pinne dai corpi degli squali ai fini dello stoccaggio a bordo si applicano unicamente ai pescherecci congelatori, che dovrebbero quindi essere i soli a poter chiedere tale deroga.
14.11.2012 A7-0295/18 18 Articolo 1 punto 3 Regolamento (CE) n. 1185/2003 Articolo 4 (3) L'articolo 4 è soppresso. (3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 Deroga e condizioni associate 1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, e fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale possono essere autorizzati ad asportare completamente a bordo le pinne degli squali catturati, conservandole assieme alle relative carcasse. Le pinne e le carcasse sono sempre conservate assieme e sono trasbordate e/o sbarcate contemporaneamente nel medesimo porto. 2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato solamente ai pescherecci congelatori di cui è stata dimostrata la capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo e su cui funziona un sistema di tracciabilità che consente di stabilire che le pinne sbarcate corrispondono alle carcasse degli squali sbarcati (contando il numero di "tronchi" e di pinne, come la prima dorsale o caudale), qualora detti pescherecci congelatori abbiano stipulato con un organismo indipendente un contratto per il controllo di ogni sbarco di squali in tutti i porti in cui le autorità
locali non sono in grado di effettuare debitamente detto controllo e qualora sia giustificata l'esigenza di una lavorazione separata a bordo delle pinne e delle restanti parti dello squalo. 3. È proibito rigettare in mare le restanti parti dello squalo una volta avvenuta l'asportazione delle pinne, ad eccezione di quelle parti risultanti da operazioni di lavorazione di base come la decapitazione, l'eviscerazione e la spellatura. 4. Il peso delle pinne detenute a bordo e trasbordate o sbarcate assieme alle carcasse non è superiore al peso teorico delle pinne che corrisponderebbe alle restanti parti degli animali presenti a bordo, trasbordati o sbarcati. 5. Ai fini del paragrafo 4, la corrispondenza teorica tra il peso delle pinne e quello degli animali è stabilita dagli Stati membri tenendo conto del tipo di pesca, della composizione delle specie e del tipo di lavorazione e di magazzinaggio. In nessun caso il peso teorico delle pinne supera il 5% del peso vivo degli squali catturati o il 14% del peso eviscerato degli squali catturati." La deroga è limitata ai pescherecci congelatori e i controlli sono rafforzati, senza che aumentino i costi per l'unione europea. I costi supplementari del controllo sono sostenuti dagli armatori. Inoltre, si garantisce maggiore trasparenza.