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Trieste, 6 agosto 2018 Con Socio Unico Prot. 941/2018 Sede legale e amministrativa: Palazzina Ex CULP Punto Franco Nuovo 34123 TRIESTE Tel.: 040 6732902 Fax: 040 6732323 E mail: adriafer@adriafer.com REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO FORNITORI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina l istituzione e la gestione dell Albo ufficiale degli operatori economici ai sensi dell art. 45, D.Lgs. 50/2016 di Adriafer Srl con Socio Unico (da ora in poi Adriafer ), di seguito denominato Albo, per l affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. 2. L Albo è un elenco di operatori economici scelti e selezionati nell interesse di Adriafer, suddivisi per categorie merceologiche omogenee. 3. Adriafer ricorrerà all Albo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici (attualmente D.Lgs. 50/2016 e decreti ministeriali e Linee Guida via via vigenti) e del proprio Regolamento Interno per individuare gli operatori economici da invitare alle proprie procedure. 4. Qualora nell Albo non siano presenti operatori economici qualificati per il lavoro, bene o servizio ricercati, Adriafer procederà alla ricerca degli stessi attraverso specifiche ricerche di mercato. Art. 2 Struttura dell Albo 1. L iscrizione all Albo può essere effettuata per una o più categorie merceologiche. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti al proprio oggetto sociale come risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza ed altresì tenuto conto dell eventuale Ordine di appartenenza. 2. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità descritte all art. 4.

3. Adriafer si riserva la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze. Art. 3 Soggetti 1. Possono iscriversi all Albo gli operatori economici di cui all art. 45 del Codice, in particolare: gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; i consorzi ordinari di concorrenti dì cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile; gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; gli altri Operatori Economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica. Art. 4 Requisiti di iscrizione 1. Ai fini dell iscrizione all Albo e della relativa permanenza gli operatori economici interessati dovranno possedere gli specifici requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalle singole norme del D.Lgs. 50/2016. 2. Adriafer si riserva di adeguare / modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell operatore dall Albo. Nei casi dubbi si procederà ad un approfondimento in contraddittorio. 3. Ciascun operatore economico deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000: di essere iscritto al registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si richiede l inserimento nell Albo; l insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all art. 80 del D. Lgs. 50/2016; l adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 4. Ciascun operatore economico ai fini dell iscrizione e della permanenza nell Albo deve dichiarare altresì, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di adeguata: capacità economico finanziaria; capacità tecnico professionale. 5. I requisiti di ordine speciale riguardanti gli appalti di lavori aventi valore inferiore ad 150.000,00 potranno essere comprovati mediante esibizione della visura della CCIAA. La comprova per gli appalti di lavori aventi valore superiore ad 150.000,00 avverrà mediante esibizione della SOA relativa alla classe ed alla categoria di importo per cui si chiede l iscrizione. 6. I requisiti di ordine speciale per gli appalti di servizi e forniture è dimostrata con: dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente l'esatta indicazione del fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della domanda di Pag. 2

iscrizione, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la categoria richiesta. Per i Consorzi il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. In caso l operatore economico abbia iniziato l attività da meno di tre anni, il requisito si intende commisurato al periodo di effettiva attività. dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente l'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo IVA esclusa almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'albo. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione. Art. 5 Iscrizione e aggiornamento dei dati 1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all Albo devono presentare un apposita istanza e/o o utilizzare il MODULO ADRIAFER.E.080A scaricabile dal sito di Adriafer, sottoscritta dal Legale Rappresentante, recante il timbro dell Impresa e corredata da copia di valido documento di identità. 2. L istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: DURC in corso di validità; copia di visura camerale emessa in data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda; l adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; copia di certificati di conformità UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 e ogni altra certificazione acquisita (Opzionale); autocertificazione di insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 corredata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore; Qualora uno dei documenti sopra citati non fosse disponibile, si richiede di comunicarlo in forma scritta. 3. Le domande devono essere inviate tramite PEC all indirizzo adriafer@pec.it o a mezzo mail all indirizzo adriafer@adriafer.com 4. Ciascun operatore economico è tenuto pena la cancellazione dall Albo ad aggiornare tempestivamente la propria posizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alle categorie per le quali è iscritto all Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e le altre informazioni fornite in sede di iscrizione. 5. Gli operatori economici hanno l obbligo di aggiornare l eventuale documentazione scaduta in possesso di Adriafer (es: visura camerale, DURC), nelle ipotesi di invito alle procedure di affidamento. 6. Le domande di iscrizione saranno soggette a verifica da parte di Adriafer. 7. Qualora Adriafer, dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti dal presente regolamento, pervenga ad una valutazione positiva ai fini dell iscrizione, provvederà a comunicarlo in forma scritta al soggetto richiedente, il quale verrà considerato iscritto a partire dalla data di detta comunicazione. Pag. 3

In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell istanza, il soggetto richiedente si considererà regolarmente iscritto, fatte salve ulteriori diverse comunicazioni da comunicarsi per iscritto al soggetto stesso. 8. Qualora Adriafer pervenga ad una valutazione negativa provvederà a comunicare in forma scritta il richiedente i motivi del diniego. Art. 6 Verifiche 1. Adriafer potrà effettuare periodiche verifiche a campione sugli operatori economici iscritti al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all art. 4, nonché la veridicità e l attualità delle informazioni fornite. Il soggetto nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall Albo e non potrà partecipare alle procedure poste in essere da Adriafer. 2. Gli operatori economici invitati a presentare offerta ovvero destinatari di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi avranno l onere di inviare tutta la documentazione che dovesse risultare scaduta successivamente all iscrizione all Albo. Art. 7 Criteri di gestione dell Albo 1. Nell ambito di ciascuna procedura il Responsabile del Procedimento si avvale dell Albo con riferimento alle categorie merceologiche di iscrizione per la selezione dei soggetti da invitare ovvero ai quali affidare un lavoro, servizio o fornitura. 2. Qualora in una categoria, se presente, non vi siano iscritti in numero sufficiente il Responsabile del Procedimento procede con ulteriori indagini al fine di raggiungere, se possibile, il numero di inviti necessari. 3 Ai fini della qualificazione del fornitore, verrà compilata, a cura del responsabile dell area interessata di riferimento della prestazione, una scheda di valutazione dei requisiti richiesti. 4. Per le prestazioni professionali di natura intellettuale Adriafer può utilizzare anche il criterio del conferimento su base fiduciaria. Art. 8 Sospensione e cancellazione dall Albo 1. Adriafer può temporaneamente sospendere un operatore economico dall Albo nei seguenti casi: qualora riscontri a carico dello stesso una delle cause di esclusione di cui all art. 80, D.Lgs. 50/2016 fino al superamento della causa ostativa; qualora l operatore economico si trovi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ad Adriafer. 2. Adriafer comunica per iscritto l avvenuta sospensione dall Albo ed i relativi motivi. 3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato qualora l operatore economico dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa. 4. La cancellazione dall Albo è disposta d ufficio nei seguenti casi: Pag. 4

carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione; mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all art. 4; mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di richiesta a seguito di verifiche a campione da parte di Adriafer, ovvero a seguito di invito a presentare offerta o ad eseguire un lavoro, servizio o fornitura (per affidamenti diretti); mancato rinnovo della documentazione a seguito della scadenza naturale dell iscrizione (tre anni); grave negligenza o malafede nei confronti di Adriafer nell esecuzione di contratti o prestazioni; qualora l operatore economico/professionista abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui all art. 6, comma 4; qualora l operatore economico non abbia risposto a 3 inviti di partecipazione ad affidamenti, ovvero non abbia accettato per 3 volte un affidamento diretto senza fornire adeguata motivazione scritta. 5. Nei casi precedenti Adriafer comunica la cancellazione d ufficio all operatore economico tramite pec o posta elettronica dedicata. 6. Gli operatori economici cancellati potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venire meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano il nulla osta da Adriafer per una nuova iscrizione. Art. 9 Validità 1. Verificato lo storico dei propri fabbisogni Adriafer dispone che l iscrizione all Albo ha validità triennale. Art. 10 Responsabilità 1. L Ufficio Amministrativo di Adriafer è preposto all istituzione, tenuta e aggiornamento dell Albo. 2. Il responsabile è il RUP nonché l Amministratore Unico di Adriafer. Art. 11 Modifiche al Regolamento 1. In caso di specifiche esigenze, Adriafer provvede alla modifica del presente Regolamento, dandone comunicazione a tutti gli interessati. Art. 12 Trattamento dei dati 1. Adriafer, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti per l iscrizione all Albo ed informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumento manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 2. Per prevenire la perdita dei dati, nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l indebito accesso di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e Pag. 5

trattati anche per fini di studio e statistici. 4. All atto dell iscrizione all Albo l operatore economico/professionista esprime il proprio consenso al predetto trattamento. Art. 13 Pubblicazione 1. L avviso relativo all istituzione dell Albo unitamente al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale di Adriafer e sono operativi dal giorno successivo alla citata pubblicazione. Pag. 6