r J. REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATIVO AI CRITERI DELLA L.R. 17/00 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

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REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATIVO AI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CRITERI DELLA L.R. 17/00 E RELATIVO r J.

REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATIVO AI CRITERI DELLA LR 17/00 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE Articolo i (Finalità) Ai fini della presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del Comune da conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali. Articolo 2 (Criteri generali) Su tutto il territorio comunale è vietata la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che neil condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche dei presente regolamento. Articolo 3 (Nuovi impianti) Tutti i nuovi impianti d illuminazione pubblici e privati devono rispettare le indicazioni espressi dalla legge Regione Lombardia n.l7 del 27 Marzo 2000 Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso e dal relativo regolamento d attuazione; Articolo 4 (Impianti preesistenti) Entro dicembre 2004 gli impianti d illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati. Entro i armo dall entrata in vigore ditale regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell illuminazione pubblica al presente regolamento, da ultimarsi entro dicembre 2004. L adeguamento degli impianti oltre a rispettare i dettami dell articolo 2 del presente regolamento, deve essere tale da favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate. Articolo 5 (Criteri integrativi) L incremento annuale del flusso luminoso installato nel Comune per illuminazione esterna notturna pubblica e privata non può superare un tetto massimo del 2% annuo. L incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna nel territorio comunale non può superare l l.s% annuo. Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore artistico è assolutamente vietato illuminare dal basso verso l alto e vige l obbligo di spegnimento alle ore 24.00. Nel caso di illuminazione di edifici e monumenti o nel caso di tipologie di impianto per cui non vi siano prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza delle superfici illuminate non può supe cdlm 2.

N. Nell illuminazione stradale e di grandi aree è fatto divieto di inviare luce verso le pareti delle abitazioni in corrispondenza di finestre o aperture che si trovino a piani superiori al primo e che possano permettere l ingresso nelle case di luce intrusiva. L illuminamento di aree di proprietà privata, inclusi l interno delle case e giardini, non può superare 0.1 lux, salvo diverso accordo con i proprietari delle stesse. Tutte le insegne luminose commerciali dovranno essere spente entro la mezzanotte con esclusione delle insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna. Le insegne dotate di luce propria (ad esempio quelle al neon, quelle illuminate da faretti, anche se facenti parte dell insegna stessa) devono emettere O cd per 1000 lumen a 900 ed oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna, e non devono inviare verso l alto più del 10% del flusso emesso e dovranno essere spente alla chiusura dell esercizio. Nei Parchi Naturali del territorio comunale, ed in un raggio di 1 km degli osservatori astronomici il limite di Ocd per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre stabilito dalla LR 17/00 e dal relativo regolamento di attuazione (D.G.R. 20 settembre 2001 7/6 162), è sostituito dal limite di Ocd per 1000 lumen a 80 gradi ed oltre. Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all inquinamento luminoso. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può concedere ai privati (su loro richiesta) contributi per l adeguamento dell illuminazione già esistente a quanto previsto dal presente regolamento, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 15.493,71 (lire 30 milioni). Articolo 6 (Concessioni edilizie) 1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere aggiornati con le indicazioni del presente regolamento; 2. li Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi. 3. Tutti i capitolti relativi all illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento. Articolo 7 (Applicazione) 1. Per la migliore e più razionale limitazione dell inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita dalle associazioni che si occupano di lotta all inquinamento luminoso. 2. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta dell osservatorio astronomico di Covo e delle associazioni che si occupano di lotta all inquinamento luminoso 3. Il controllo dell applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di Polizia Municipale che potrà avvalersi, per quanto riguarda l inquinamento luminoso, pila consulenza gratuita degli orgamsmi di cui al comma I del presente articolo nonche delj segnalazioni A rv *

5. Entro un mese dall applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffondeme la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune. Articolo 8 (Sanzioni) 1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall invito del Comando di Polizia Municipale, nella sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 1200. 2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1200 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari. 3. 1 proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento. )

comma del Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 35 del 03.06.2003, pubblicata all Albo comunale il 13.06.2003 e sino al 27.06.2003, divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 conuna 3 decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 23.06.2003. Ai sensi dell art. 66 3 del vigente Statuto comunale, il presente regolamento è divenuto esecutivo in data 27.06.2003. Dalla Residenza municipale, addi 01.08.2003. ILS ÀCO (Robertantì) IL VICESEGRETARIO COMUNALE (Dott. Paolo Zappa)