REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 11 del 27/02/1997

Documenti analoghi
Regolamento Comunale d'uso del verde privato

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E DELLE STRADE VICINALI CAMPESTRI. Approvato con delibera dal Consiglio Comunale N 24 del 16/4/2009

Comune di Barbariga REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI GELSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARBARIGA

COMUNE DI VARANO BORGHI Provincia di Varese

Comune di Mulazzano PROVINCIA DI LODI

COMUNE DI CALVENZANO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL VERDE EXTRAURBANO

COMUNE DI NOVARA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA SERVIZIO MOBILITA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO. (Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/7/1997. In vigore 4/8/1997)

VALUTAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE PER DANNI ARRECATI AD ESEMPLARI ARBOREI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

CARATTERISTICHE PRESENTAZIONEE DOMANDA NULLA-OSTA. PRATICHE UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DI PIANTE ABBATTUTE e/o DANNEGGIATE

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

LEGGE REGIONALE N. 50 DEL REGIONE VALLE D'AOSTA. Tutela delle piante monumentali

LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. 39/2000

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine REGOLAMENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ALLEGATO A DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO INDICE

COMUNE DI CASALINO (Provincia di Novara)

Provincia di Lecco Oggiono Piazza Garibaldi, 14 ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 DEL

Ordinanza Sindacale n. : 6 del 30/04/2019. Oggetto: pulizia dei fondi e fabbricati frontisti a strade comunali e vicinali e dei terreni incolti

Comune di Azzano Mella Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI GELSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AZZANO MELLA

COMUNE DI RUSSI Provincia di RAVENNA Piazza Farini n Russi

COMUNE DI NAVE UNITA ORGANIZZATIVA TECNICA URBANISTICA. Via Paolo VI, n. 17 Nave telefono 030/ telefax 030/

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI (Prov. di Pavia) REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

COMUNE DI DAONE ART.1 DETERMINAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO. I capo famiglia residenti nel comune di Daone hanno diritto al legnatico da ardere nei

DISCIPLINARE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO.

Comune di Pennabilli

DISCIPLINA TECNICA PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DA INDIVIDUARE PER ADIBIRE AD USO ORTIVO NEL COMUNE DI CALVISANO


Comune di Sant Agata Feltria

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEE A SERVIZIO DI ATTIVITA SPORTIVE

AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI E SIEPI DI PROPRIETA' PRIVATA

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Regolamento per la concessione in uso a terzi delle attrezzature comunali per l organizzazione di manifestazioni e spettacoli

AREA AMBIENTE E VIABILITÀ servizio Gestione del Verde Pubblico e Parchi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE E DELLE ALBERATURE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI

ASSESSORADU DE SA DIFESA DE S AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE CAPITOLATO D ONERI

C O M UNE D I A NDORA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PROVINCIALE CAPO I PRINCIPI E FINALITA. Art. 1 Principi e finalita

Regime sanzionatorio per abbattimenti di alberi non autorizzati

Regolamento per la MOBILI COMUNALI

La nuova regolamentazione del verde del Comune di Bologna Bologna, 21 dicembre 2010

Allegato alla Determinazione Dirigenziale P.G. n /2016. Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato

DISCIPLINARE. (Approvato con Delibera G.C. 74 del 5/3/2019)

COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale

COMUNE DI GRADO. Provincia di Gorizia

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE COMUNALI

Provincia di TREVISO AREA TECNICA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PAESAGGISTICA

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato Sanzioni

COMUNE DI AZZANO MELLA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l esecuzione di lavori in economia riferentesi alle fattispecie più sotto elencate,

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015.

PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA

Prot. 465 del 05/04/2012 All Ufficio Tecnico del Comune di Caprarola Via Filippo Nicolai, Caprarola (VT) FAX

Comune di Cura Carpignano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE E SULLE AIUOLE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ROMANO TREU

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SU PIANTE DI ALTO FUSTO ed eventuale contestuale

INDICE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 3 ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 3

COMUNE di MUSSO - PROVINCIA di COMO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PISCINE DI USO PRIVATO

Città di Lurate Caccivio

Agronomia. La stima del danno biologico sugli alberi

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO SPAZI SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA G. SEGANTINI

C O M U N E D I B A R E N G O C.A.P PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO

Regolamento Comunale del Verde 1

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL UNIONE RENO GALLIERA

Comune di Cerro Maggiore provincia di Milano. Regolamento. per l utilizzo dell area pubblica sita in v. San Carlo n. 13, denominata Galleria Grassi

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELINERAZIONE DEL C.C. N. 33 DELL' 11/08/2009

COMUNE DI GALLIERA VENETA CONDIZIONI ESECUTIVE LAVORI DI POTATURA DELLE PIANTE VIALE MONTE GRAPPA

Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Soggetti richiedenti Art. 3 Richiesta di utilizzo e criteri per la concessione Art.

CONVENZIONE PER LA VENDITA DI LEGNATICO ATTRAVERSO TAGLI E POTATURE ALBERI

COMUNE DI MORDANO. Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

PARTECIPAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI ALL ALLESTIMENTO E ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI ACCORDO DI PARTECIPAZIONE

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO OBČINA DOBERDOB

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA REGINA.

NTA - STATO DI FATTO NTA - STATO DI PROGETTO

CITTA DI CATANZARO Settore Turismo e Politiche del mare- Innovazioni Tecnologiche-Marketing Urbano

COMUNE DI PISA QUALITA DELLA CITTA E TRASFORMAZIONE URBANA STAFF VERDE E ARREDO URBANO

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA NELL AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI

Provincia di Udine. ( Ufficio Tecnico )

RILIEVO DELLE ALBERATURE

Pubblicato sul BURL n. 27 Serie Avvisi e Concorsi del in vigore dal

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA

Comune di Premia Regolamento Comunale di Tutela Ambientale Approvato con delibera Consiliare n. 55 del ART. 1

SCHEDA PIANTE MONUMENTALI

COMUNE DI PISTOIA REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI URBANI

ANALISI PREZZO U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO

alla raccolta dei rifiuti stessi concedere la possibilità di ritirare i seguenti codici CER purchè avviati all operazione D1: o miscele

REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE DELLA LICENZA DI PASSO CARRAIO

Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia agosto Codice della strada

Le stesse verranno consegnate all affidataria previo apposito verbale stipulato in contraddittorio al fine di individuare strutture attrezzate,

REGOLAMENTO DEL VERDE PRIVATO

Ente Parco Regionale del Conero

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 11 del 27/02/1997 Pagina 1 di 6 15 novembre 2013

Art. 1 Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi, comprese le siepi boscate, presenti entro i confini comunali. Risultano esclusi dal presente regolamento di tutela i boschi di cui ai la L.R. 45/89. Art. 2 Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0,80 metri misurata a m. l,30 da terra e/o con almeno 10 metri di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate. Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato. Il Sindaco o suo delegato si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio dagli Uffici competenti. Art. 3 Le prescrizioni del seguente regolamento valgono anche per le piante da conservare, in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, debitamente documentata. Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento. Art. 4 Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all art. l, deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco, che rilascerà, sentito il parere dell Ufficio Tecnico Comunale. Nella zona denominata in P.R.G. archi visuali liberi oltre alle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione di Piano, per le sostituzioni o nuove piantumazioni, occorre inoltrare domanda al Sindaco con indicate le essenze che si vogliono mettere a dimora, ed essere dallo stesso autorizzati prima di effettuare l intervento. Art. 5 Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo. Art. 6 Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell Amministrazione Comunale. Nell ambito di applicazione del presente regolamento è vietato: a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all art. l; b) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature; c) effettuare operazioni che comportino l impermeabilizzazione del terreno; d) procedere a scavi di qualsiasi natura; e) ammassare materiali di qualunque tipo; f) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante. Pagina 2 di 6 15 novembre 2013

Con riferimento ai punti c), d), e), non sussiste divieto allorché le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto, misurato a m.1,30 da terra. Art. 7 L Amministrazione Comunale potrà disporre l esecuzione d ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato. Art. 8 In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia, tutti gli alberi esistenti sull area oggetto dell intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali. In caso di autorizzazione all abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l Amministrazione Comunale deve chiedere al proprietario o all impresa esecutrice dell intervento edilizio, purché non sussistano situazioni di impossibilità, di piantare nuovi alberi, di precisare specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi. Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all art. 1), non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell Amministrazione Comunale. L Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi al di fuori del luogo oggetto di intervento. Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi. Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi desunti delle piante ornamentali dell Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) relativo all anno in vigore al momento del rilascio dell autorizzazione. Art. 9 Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando: a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria; b) dall albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose; L Amministrazione Comunale può autorizzare l abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui sopra, quando: a) l albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell interesse pubblico, non sia possibile; b) l interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato; c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo. d) l albero sia pericolante La richiesta in deroga dovrà essere presentata per iscritto al Sindaco, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata l esistenza dei necessari presupposti, acquisita la necessaria autorizzazione regionale, nei casi previsti per legge. Pagina 3 di 6 15 novembre 2013

Art. 10 Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti dall interno di aziende vivaistiche. Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate, il Sindaco, o suo delegato, rilascerà apposita autorizzazione acquisita l autorizzazione regionale, nei casi previsti per legge, indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso. I funzionari dell ufficio Tecnico provvederanno se necessario, ad individuare l area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare. Art. 11 E comunque vietata l estirpazione delle ceppaie. Il periodo in cui effettuare il taglio è quello effettuato dalle Prescrizioni di massima e polizia forestali vigenti di cui al R.D. n.3267 del 1923. Art. 12 Chiunque tagli le essenze indicate nel presente articolo senza le prescritte autorizzazioni o non rispettando le modalità previste, è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle Prescrizioni di massima e polizia forestali per il taglio di piante radicate nei boschi. Art. 13 In caso di inosservanza del presente regolamento verranno applicate, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni: a) danni all apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all albero da 51.65 a 129.11 b) danni all apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente da a 129.11 a 464.81. c) danni irreparabili all apparato radicale, abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale 516.46. E data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l acquisto di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici Comunali, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall Amministrazione Comunale. d) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere a), b), c), l Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora, fino alla concorrenza del valore della pianta, calcolato con le modalità previste dal successivo art. 11, di alberi le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti Uffici. e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l obbligo di provvedere ugualmente all esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell autorizzazione stessa 103.29. f) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo 103.29. Art. 14 Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie, indicate dai competenti uffici comunali, pari al valore del danno arrecato. Pagina 4 di 6 15 novembre 2013

Il proprietario degli alberi individuati all art. 1 e l autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n.689. Il Sindaco, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all art.13, può imporre: a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire I valore del danno medesimo; b) l impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d ufficio a carico dell inadempiente. Il valore di un essenza verrà determinato partendo da un valore iniziale (riferito al prezzo di mercato) desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore al momento del rilascio dell autorizzazione, moltiplicato per i vari indici sottoelencati: a) valore iniziale pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto con cfr. di 10-12 cm. ed h. di 1,70-2,00 mt. b) indice di dimensione dell albero pari al valore dell area basimetrica (in cm.q.) della pianta da stimare; c) indice di posizione, variabile da 1 a 3 in relazione al luogo ove la pianta è radicata (aperta campagna, centro urbano ecc.) d) indice di inserimento della specie nel luogo ove questa è impiantata (tipica, locale, esotica, non idonea all ambiente, ecc.) - (valori da 0 a 1); e) indice delle caratteristiche del terreno che ospita l albero in relazione alle esigenze di quest ultimo (valori da 0 a 1); f) indice distanza da altri alberi presenti (valori da 0 a 1); g) indice dello sviluppo dell albero (da 0 a 1); h) indice dello stato vegetativo (valori da 0 a 1); i ) indice della presenza di danni sul fusto o sulla chioma (valori da 0 a 1); l ) indice di riduzione dell età, che tiene conto della perdita del valore dell albero, allorché questo ha superato quella che viene ritenuta la sua età media. Art. 15 Le piante individuate dall Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse (Piante plus), sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dei competenti Uffici Comunali. Il nominativo dell impresa incaricata dovrà essere comunicato all Ufficio Tecnico unitamente alla data di inizio dei lavori. Art. 16 I sintomi di malattia o di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati all ufficio Tecnico. E fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione, all abbattimento dell albero malato o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente Concordate con l Ufficio Tecnico Comunale. L abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate od in inverno evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l uso degli aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento. Pagina 5 di 6 15 novembre 2013

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili. Pagina 6 di 6 15 novembre 2013