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ArgoGlobal Assicurazioni spa Convenzione FABI. RC PROFESSIONALE Edizione Settembre 2018 ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e amministrativa: Via Guido D Arezzo, 14 00198 ROMA Telefono +39 06-85379811 Telefax +39 06-85305707 - PEC: argoglobal@pec.argo-global.it Capitale sociale 20.000.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n. 09549901008 R.E.A. di Roma n. 1171322 Soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163

D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione; - per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - per "Società": l'impresa assicuratrice; - per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; - per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 2

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 C.C.). Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Art. 9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

FABI - RC PROFESSIONALE BANCARI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a termini di Legge e di contratto, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Istituto di appartenenza, in relazione all espletamento ed all adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Dipendenti. La copertura opera per i casi sia di colpa grave che di colpa lieve e comprende i danni a terzi e anche le azioni di rivalsa espletate dall istituto di credito che abbia risarcito il danno a terzi. la copertura comprende altresì le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi derivanti dall errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), semprechè l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la suddetta garanzia è prestata con un limite di risarcimento di 15.000,00. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA GARANZIA COMPRENDE: Smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, danni alle cose in consegna e custodia, documenti o titoli non al portatore. Rischi connessi con la concessione di prestiti, fidi, mutui esclusivamente se il compito svolto dall assicurato è conforme alle deleghe e disposizioni ricevute dall azienda con conseguente autorizzazione ricevuta dai superiori. Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti di utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e(o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato assegni, pagamento assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti, danni cagionati a terzi dall assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento. Multe, ammende sanzioni comminate ai Clienti della Banca e per le quali il dipendente risulta essere responsabile. Gestione del personale Le esclusioni sono le seguenti:

Ammanchi di cassa. Sanzioni, multe e ammende diverse da quelle riportate tra le garanzie comprese. Mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative. Attività svolta in ambito di consigli di amministrazione. atti fraudolenti compiuti per causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio o dell'istituto di credito e/o di terzi. uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e/o computer. difetti e/o errori del software utilizzato trattamento dei dati personali e diffusione di dati a terzi. La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per tutti i sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall assicurato nell espletamento delle proprie mansioni. ASSICURATI Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future. Le coperture assicurative possono essere acquistate e quindi ritenute valide anche da aderenti ad altri Fabi purchè comprovate da apposita tessera/iscrizione e nel limite del 10% degli iscritti complessivi. INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso alla FABI e corredato dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore di FABI, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione purchè riferite al massimo ai 5 anni precedenti all effetto e non conosciute; per le richieste effettuate successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa. La garanzia è prestata per il massimale relativo al premio pagato. In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista. Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall iscrizione al FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall Impresa assicuratrice.

POSTUMA DA CESSAZIONE In caso di cessazione dell attività lavorativa, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, esodo, quiescienza anticipata, perdita di capacità lavorativa generica e/o specifica, e/o qualsiasi altra uscita volontaria o prevista dalla Legge, di cessazione dell esercizio della professione (esclusa radiazione), per morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell attività professionale, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo compreso tra i 24 mesi e i 60 mesi previo versamento di un premio pari al 100% di quello versato nell ultima annualità precedente alla cessazione stessa. Nel caso in cui l assicurato non avesse completato l annualità, al fine di attivare la garanzia, sarà dovuto in un unica soluzione sia la differenza per completare l annualità che il versamento del 100% del premio. Relativamente a coloro che cesseranno il rapporto di lavoro in corso dell anno, sarà possibile procedere con gli aumenti di massimali solo in occasione del rinnovo annuale. COLPA LIEVE Si prende atto che la garanzia colpa lieve opera a secondo rischio rispetto alla copertura di RC professionale dell'istituto di Credito e che al momento dell'apertura del sinistro il dipendente è tenuto a comunicare ad ArgoGlobal Assicurazioni spa i riferimenti dell'ufficio della Banca che segue la parte assicurativa affinchè ArgoGlobal Assicurazioni spa sia messa in grado di gestire il rapporto con la Banca acquisendo le informazioni necessarie per verificare i termini contrattuali della polizza di primo rischio stipulata dalla banca; Il dipendente è tenuto a inviare la denuncia di Sinistro R.C. Professionale sia ad ArgoGlobal Assicurazioni spa che all Istituto di appartenenza per consentire all assicuratore di gestire la posizione di danno. Si prende comunque atto che in assenza di copertura assicurativa della Banca o di inoperatività della stessa, la garanzia colpa lieve di cui alla polizza in corso con ArgoGlobal Assicurazioni spa opererà a primo rischio e pertanto la Compagnia liquiderà i sinistri fermo il diritto di rivalsa di quest ultima nei confronti dell'istituto bancario. MODALITA DENUNCIA SINISTRI A parziale modifica e integrazione delle C.G.A. si conviene che entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni l assicurato dovrà inviare la documentazione in suo possesso alla FABI; la Compagnia provvederà all apertura del sinistro e alla richiesta di tutta la documentazione utile per il proseguimento dell iter amministrativo. La FABI trasmetterà ogni 15 giorni ad ESSEBI BROKER file elettronico riepilogativo delle posizioni di sinistro aperte nel mese, corredate dalla documentazione prevista contrattualmente (documentazione, ecc); tale documentazione verrà inoltrata a ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA per procedere alla apertura e liquidazione del danno (pratiche complete) e/o alla sola apertura per le pratiche non complete in ogni parte.

La Compagnia si impegna a concedere le condizioni di premio, franchigie, scoperti, normativa esclusivamente al Contraente della presente polizza, intermediato da EsseBi Broker, e a non ripetere le condizioni per altri Contraenti operanti nel settore sindacale bancario. In deroga alle C.G.A., si conviene che la Compagnia e il Contraente possono disdettare il contratto solo alla scadenza contrattualmente prevista; per assicurati che abbiano denunciato 2 o più sinistri è facoltà di Fabi segnalare alla Compagnia l opportunità di rescindere dalla singola adesione. La Compagnia emetterà appendici di Regolazione premio semestrali sulla base dei dati che FABI comunicherà mensilmente inviando comunicazione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Lavoratori interinali/tempo determinato/tempo opzioni infrannuali e temporanee disponibili Opzione 3 mesi: 3/12 del premio annuo Opzione 6 mesi: 6/12 del premio annuo Opzione 9 mesi: 9/12 del premio annuo BONUS FRANCHIGIE/SINISTRI Si prende atto che in presenza della prima denuncia di sinistro la franchigia si intende azzerata e non applicata. Per gli iscritti Fabi che non abbiano denunciato sinistri nella precedente annualità, al primo sinistro denunciato non verrà applicata la franchigia. L'operatività della presente clausola è valida anche per le annualità successive prendendo quale riferimento l'anno assicurativo immediatamente precedente.