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Transcript:

COMUNE DI CASTELSEPRIO Provincia di Varese AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE (Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) 1

1. Premessa normativa La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l avvio un processo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione : a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. L 8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi: l ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all ipotesi di costituzione della società che all acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26); l individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4); il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24); la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e11); L introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art.11); la definizione delle responsabilità (art.12); 2

la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15); l introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d impresa, e l assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi1 (art.14); il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house(art. 16); l introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- privata (art.17); l introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18); La razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale(art.19e25); l assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs.33/2013(art.22); la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21); l attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20); la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24); le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28). 2. Piano operativo e revisione straordinaria Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. L art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono: 1. vincolo di scopo istituzionale previsto dall art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività: 3

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi; progettazione e realizzazione di un opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti); realizzazione e gestione di un opera pubblica o di un servizio di interesse generale mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l attività inerente l appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale; autoproduzione di beni e servizi strumentali all ente o enti pubblici partecipanti; servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016). 2. Oneri di motivazione analitica previsti dall art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge. 3. Insussistenza delle ipotesi di cui all art. 20, comma 2, ovvero: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 4

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l istituto dell accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2017, hanno l onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). E di tutta evidenza che l organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di partecipazione dell ente locale a società di capitali. Entro il 23 marzo 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione. Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. Nel caso in cui l atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all articolo 2437-quater del codice civile. 3. Organismi coinvolti SOGGETTI OGGETTO DEL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE AZIENDE SPECIALI SOCIETÀ CONSORTILI ISTITUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVE ASSOCIAZIONI SOCIETÀ ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALIOSPECIALI FONDAZIONI 5

AZIENDE CONSORTILI CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI 4. Attuazione Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Il comune di Castelseprio (VA) detiene il capitale delle seguenti società: SIBRIUM PATRIMONIO S.R.L. in liquidazione Unipersonale Società soggetta all attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelseprio Con sede legale a Castelseprio (VA) via San Giuseppe, 114 capitale sociale 15.000,00 Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Varese 03042590129 N. REA 316240 SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. S.I.E.C.O S.r.l. Con sede legale a Cassano Magnago (VA) via Bonicalza, 138/C. capitale sociale 53.588,00 Codice fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Varese 02237090028 N. REA 301390 SOCIETA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. (nel seguito Società ). Con sede legale a Varese, Piazza Libertà 1. capitale sociale 120.000,000 Codice fiscale 95014020127 Partita IVA 02487650125 N. REA 267065 Registro Imprese di Varese 95014020127 La Società partecipa con una quota pari all 8,66% del capitale sociale, di cui Castelseprio ne detiene lo 0,0372%, alla società PREALPI SERVIZI S.R.L. Con sede legale a Varese, Via Peschiera,20 capitale sociale 5.451.267,00 Codice fiscale /Partita IVA 02945490122 N. REA 305306 ALFA S.r.l. società soggetta a direzione e coordinamento dalla Provincia di Varese. Con sede legale a Varese, Piazza Libertà 1 Iscritta al Registro Imprese di VARESE C.F. e numero iscrizione: 03481930125 6

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073 Capitale Sociale sottoscritto 40.000,00 Interamente versato Altre partecipazioni e associazionismo Per completezza, si precisa che il comune partecipa al Parco Rile Tenore e Olona. Il Parco Locale di Interesse sovra comunale RTO è stato istituito nel 2006 dalla Provincia di Varese, ai sensi della Legge Regionale n.86 del 1983. Lo stesso viene gestito direttamente dai Comuni attraverso una Convenzione di Gestione. L adesione non è oggetto del presente Piano, trattandosi di forma associativa. 1. SIBRIUM PATRIMONIO S.R.L. Unipersonale in liquidazione Società soggetta all attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelseprio La Società è interamente di proprietà del Comune. La Società è stata costituita nel 2008 ed è stata conferita la proprietà dell immobile palestra sito in via A. da Giussano. E stata messa in liquidazione con atto numero 182741/41560 di repertorio del Notaio Enrico Chiodi Daelli del 25 giugno 2013. La società non ha dipendenti; il liquidatore non percepisce alcun compenso. E intenzione del Comune porre in essere tutti gli adempimenti necessari per rispettare le norme di legge. Per addivenire allo scioglimento che ormai si palesa come obbligatorio avendo anche registrato delle perdite negli ultimi tre esercizi e non avendo personale, il comune ha contattato l istituto di credito UBI Banca Popolare di Bergamo agenzia di Cairate che a suo tempo aveva concesso alla società un mutuo con iscrizione ipotecaria sulla costruenda palestra. La Banca ha dato il suo assenso in linea di massima. Il Comune dovrà verificare che siano rispettate tutte le norme sull indebitamento e cioè il rispetto dei limiti previsti dal TUEL, il tasso di interesse non superiore a quello fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti, la cancellazione dell ipoteca, la remissione dei debiti che la società vanta nei confronti del Comune, la convenienza di tale operazione. Si sottolinea che la palestra è usufruita anche dalla locale scuola e quindi è opportuno che rientri nella disponibilità del Comune per evitare disagi alla popolazione scolastica. Inoltre si dovranno considerare le spese per il perfezionamento di tutti gli atti inerenti e conseguenti a tale operazione (cancellazione ipoteca, retrocessione dell immobile al Comune, atc.). 2.SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. S.I.E.C.O S.r.l. Il Comune partecipa al capitale della società con una quota pari al 2,40%. La società è amministrata da un amministratore unico; è una Società multipartecipata, alla quale partecipano, oltre a Castelseprio, anche i Comuni di: Cassano Magnago Castellanza Cairate Caronno Varesino Lonate Ceppino L amministratore Unico percepisce un compenso di 26.000,00. L organico in forza alla società è costituito da: 3 Impiegati 35 Operai 7

Ha per oggetto la gestione a favore dei Comuni o Enti Pubblici soci, di servizi pubblici di igiene urbana come di seguito riportato: 1) Gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti (raccolta, trasporto e smaltimento) e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione; 2) Realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati. Il Comune ha affidato direttamente, stante la tipologia della società al 100% pubblica, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2006. La società gestisce un servizio pubblico di rilevanza economica. La società ha invitato i Comuni soci ad apportare allo Statuto le modifiche previste dal decreto legislativo 175/2016 per consentire la piena operatività della società stessa. Il Consiglio Comunale con proprio atto in data odierna ha deliberato le modifiche statutarie, modifiche che riguardano più aspetti formali che sostanziali e che, alla data del 23 settembre 2016 la partecipazione del Comune poteva essere mantenuta indipendentemente dalle modifiche statutarie medesime. Il Comune può pertanto detenere la quota della società S.I.E.C.O. S.r.l.. La norma non obbliga alla soppressione di tali società. Il Comune, avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, sarà obbligato entro il 31 dicembre 2017, a gestire in forma associata servizi e funzioni fra cui: f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. Pertanto fino alla gestione associata delle funzioni e dei servizi, come previsto dall art. 14 del D. L 78/2010 e comunque fino alla realizzazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di cui all art. 3- bis del D.L. 138/2011 e successive modifiche e viste le modifiche statutarie il Comune continuerà a detenere le quote di SIECO. 3. SOCIETA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. (nel seguito Società ). La Società è di proprietà del comune per lo 0,43%. La Società è nata dalla trasformazione del Consorzio per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese. La Società è società multipartecipata alla quale partecipano, oltre al Comune di Castelseprio, la Provincia di Varese e 27 Comuni La Società di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l esercizio sovra comunale del servizio di depurazione e collettazione delle acque reflue. E intenzione dell amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società stessa fintanto che non sarà realizzato il servizio idrico integrato della provincia di Varese e per la quale il Consiglio Comunale ha già espresso l intenzione di aderire. ALFA S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, costituita nel giugno 2015 i cui Soci attualmente sono Provincia di Varese e 109 Comuni dell Ambito territoriale ottimale corrispondente all intero territorio della Provincia. 8

La società è costituita secondo il così detto modello in house ed è a partecipazione esclusiva al capitale sociale da parte degli Enti locali compresi nell ATO della provincia di Varese. Il Comune di Castelseprio detiene lo 0,12% del capitale sociale. ALFA S.r.l. ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell Ambito ottimale; cura la captazione, l adduzione e la distribuzione dell acqua e gestisce la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Oltre a gestire il Servizio Idrico Integrato, ALFA pianifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti. ALFA S.r.l. è la società che gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Varese; nata nel giugno del 2015 è diventata operativa a partire dal 01/04/2016. ALFA S.r.l. attualmente è subentrata nella gestione dei servizi gestiti in economia tra i quali anche quello di Castelseprio. Nel corso dei prossimi mesi ALFA assumerà la gestione di reti e impianti anche di altri comuni della provincia di Varese. La governance è costituita dall Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione che è composto da cinque membri, il Presidente, l Amministratore Delegato e tre consiglieri cui sono conferite delle deleghe, dal Collegio dei Revisori e dal Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo. L Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione e i componenti del Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo. Approva il piano industriale e i bilanci e può proporre atti di indirizzo di gestione della società. Nell Assemblea dei soci del 15/9/2015, si sono insediati gli organi sociali ed è stato nominato l Amministratore Delegato. Nel corso del mese di ottobre 2015, l Assemblea di Alfa ha approvato il Piano Industriale, richiesto dall art. 33 dello Statuto societario, che comprendeva anche la redazione del Bilancio Pluriennale di previsione (art. 34) e del Bilancio annuale di previsione (art. 35). Il primo esercizio si è chiuso al 31 dicembre 2015 ed è stato predisposto e approvato il relativo bilancio. 9

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI Tenuto conto che i criteri legali, di cui agli art. 4, 5 e 20 del Testo Unico società partecipate di valutazione per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie sono i seguenti: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4. ovvero non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, Per quanto concerne la società Alfa S.r.l. si conferma il mantenimento della partecipazione del Comune di Castelseprio dando atto che la piena operatività della società stessa è prevista entro il 31 dicembre 2017 quando subentrerà a tutte le attuali gestioni del servizio idrico. La Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. sarà oggetto di interventi di razionalizzazione in attuazione della disciplina normativa di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e decreto legislativo 175/2016. Entro il 31 dicembre 2015 era prevista la dismissione della partecipazione societaria a seguito dell affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) al gestore unico della provincia di Varese. Il risparmio che potrà essere conseguito deriva dal contenimento dei costi di gestione derivanti da economie di scala che spesso si producono a seguito di processi aggregativi. Nella società ALFA S.r.l. confluiranno tutte le società che gestiscono parte del servizio idrico tra cui la società in esame. Pertanto la partecipazione è stata mantenuta in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Castelseprio: infatti la Società è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l esercizio sovra comunale del servizio di depurazione e collettazione delle acque reflue. Come detto sopra la società Sibrium patrimonio S.r.l. sarà sciolta nel rispetto delle procedure e delle condizioni poste dalle leggi in materia. 10