CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA Art. 1 Oggetto del servizio Oggetto dell affidamento è lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria di seguito denominata Università, finalizzato all individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). Art. 2 Corrispettivo del servizio L attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell Università ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker e pertanto nulla sarà dovuto dall Università, neppure in via solidale o sussidiaria al broker per le attività previste nel presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali di mercato che il broker percepirà dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione. L importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l Università non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Art. 3 Durata del servizio Il servizio ha durata pari a tre anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. L Università, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare all impresa aggiudicataria- la quale sarà obbligata a darvi corso- di dare inizio al servizio, dopo la notifica dell avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto; da tale data l aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall offerta presentata in sede di gara. Alla naturale scadenza la Ditta si impegna ad assicurare il servizio, per un periodo massimo di 180 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto salvo richiesta di riduzione di tale termine da parte dell Università. Il broker si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario. MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 1

Art. 4 Situazione assicurativa dell Università Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell Università, sono le seguenti: Lotto 1 Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'opera, scadenza 30/06/09 importo premio lordo annuale 29.400,00 Lotto 2 Incendio ed altri eventi, scadenza 30/06/09, importo premio lordo annuale 19.965,00 Lotto 3 Furto, scadenza 30/06/09, importo premio lordo annuale 10.079,55 Lotto 4 Elettronica, scadenza 30/06/09, importo premio lordo annuale 9.496,20 Lotto 5 Infortuni Studenti, scadenza 30/06/09, importo premio lordo annuale 56.400,00. Polizza unica per RCA per tutto il parco macchine dell Ateneo, scadenza 30/12/08, premio annuo lordo 21.103,50. Si precisa che i premi indicati rappresentano il valore di stima, in quanto gli stessi sono conteggiati in funzione di elementi variabili che comportano conguagli annui. Art. 5 Prestazioni del broker Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva: a) Valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze dell Università. b) Consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell Università resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l attività della stessa, nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato. c) Analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso dell Università. d) Attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia, etc.) e) Segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall Università. f) Segnalazione tempestiva dell insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l assistenza necessaria all eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere. g) Ogni ulteriore parere, consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell incarico. MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 2

h) Attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia (ad es. elementi concreti che consentano all Università di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio a titolo di base d asta in sede di procedure di scelta del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli, etc.). i) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell Università. Art. 6 Pagamento dei premi assicurativi Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno trenta giorni prima della scadenza indicate nelle polizze assicurative. L Università provvede al pagamento del premio all assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell art. 1901 del codice civile. Il broker contestualmente ai versamenti s impegna a rilasciare all Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Società assicuratrice entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio L Università autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative L Università si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell Università, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all Università. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Università né può impegnare la medesima se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell Università. Art. 8 Obblighi delle parti Il broker s impegna al rispetto dei seguenti obblighi, di cui assume la piena responsabilità in caso di inadempienza: 1. esecuzione dell incarico in oggetto secondo i contenuti del presente Capitolato con diligenza e nell esclusivo interesse dell Università; 2. trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi; 3. obbligo di mettere a disposizione dell Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; 4. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all espletamento dell incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all esecuzione dello stesso; 5. collaborare attivamente con il referente dell Università adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della migliore redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi; MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 3

6. presentare preliminarmente, all inizio di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi; 7. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l Università né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti; 8. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all assunzione dell incarico di cui al presente capitolato; 9. osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy. Inoltre il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi dell Università competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari. Alla data di presentazione dell offerta il broker dovrà aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, di cui all art. 110 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all intera durata dell incarico. L Università ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato. Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; il broker incaricato dovrà osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all art. 1176 del Codice Civile. L Università si impegna ai seguenti obblighi: 1. di assumere le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse; 2. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del broker; 3. inserire in ciascun capitolato speciale d appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione; 4. l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l Università; 5. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri; 6. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate; 7. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative, che l incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell Università. Art. 9- Soggetti ammessi a partecipare Le imprese aventi ruolo operativo nell esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere in possesso del requisito di idoneità professionale attestato mediante iscrizione MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 4

presso il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.lgs. 209/2005 e s.m.i.. E ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei termini e secondo le modalità indicate ai successivi artt. 35, 36, 37 del predetto decreto, in parte richiamate ed integrate come segue, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale in capo a tutti i concorrenti ancorché costituiti o costituendi in forma di raggruppamento o consorzio. Raggruppamenti Temporanei di Imprese. Le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., anche se non ancora costituite dovranno: a) indicare in sede di offerta l impegno che, in caso di aggiudicazione si conformeranno alla disciplina prevista dal predetto art. 37; b) indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, fermo restando l obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; c) presentare offerta sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenente l impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato con rappresentanza ad una di esse in qualità di mandataria, da indicare in sede di offerta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere soddisfatti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, mentre i requisiti speciali dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; d) nelle ipotesi di raggruppamento di imprese che si aggiudichi l appalto, è necessario presentare mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all impresa capogruppo con atto pubblico o scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell impresa capogruppo. Consorzi. -I consorzi di cui all art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (consorzi di cooperative, produzione e lavoro) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; - i consorzi di cui all art. 2602 del codice civile (consorzi ordinari costituiti anche in forma societaria) si qualificano, ai sensi dell art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con i medesimi limiti previsti per i raggruppamenti temporanei di cui all art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed agli stessi si applicano le medesime disposizioni di cui al citato articolo; - i consorzi stabili di cui all art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate alle quali può altresì essere demandata l esecuzione delle prestazioni. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Sono esclusi i concorrenti tra i quali intercorrano rapporti di collegamento o controllo comunque definiti ai sensi dell art. 2359 C.C.. Sono esclusi altresì i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 5

Art. 10- Avvalimento Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il concorrente singolo, o consorziato o raggruppato ai sensi dell art. 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il ricorso all istituto dell avvalimento ai sensi del predetto art. 49 è subordinato alla presentazione da parte dell impresa concorrente della seguente documentazione: a) dichiarazione verificabile ai sensi dell articolo 48, attestante l avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell impresa ausiliaria; b) dichiarazione da rendere a cura del concorrente nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/00 circa il possesso dei requisiti generali di cui all articolo 38; c) dichiarazione sottoscritta da parte dell impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest ultima dei requisiti generali di cui all articolo 38; d) dichiarazione sottoscritta dall impresa ausiliaria con cui quest ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. Non è altresì consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell art. 49 comma 8 del predetto decreto, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Art. 11 Referente del broker In sede di presentazione dell offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell organizzazione del servizio. Il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Art. 12 Obblighi nei confronti del personale L impresa concorrente è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 6

L impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08). Art. 14 Stipulazione del contratto Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Sono a totale carico dell impresa aggiudicataria le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell appaltante. L impresa aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione: a) copia del certificato rilasciato dall ISVAP dal quale si evinca l iscrizione all albo dei mediatori di assicurazione di cui all art. 109 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. e al Regolamento ISVAP 16/10/06 n. 5; b) copia della polizza di assicurazione di R.C. per negligenze ed errori professionali depositata presso l ISVAP; c) certificato d iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale e di data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione con il prescritto nulla osta ai fini dell art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche. d) certificazione di regolarità contributiva di cui all art. 2 del D.L. 25/09/02 n. 210, convertito dalla legge 22/11/02 n. 266 e di cui all art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/1996; e) cauzione definitiva pari al 10% dell importo contrattuale; f) certificato della cancelleria del Tribunale- Sez. Fallimentare, di data non anteriore a sei mesi. Ove nel termine di 10 giorni dalla data indicata nell invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l Università annulla con atto motivato l aggiudicazione, con riserva di risarcimento ed aggiudica l appalto all impresa seconda classificata. Art. 15- Risoluzione del contratto L Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere d indennità e compenso all impresa, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, con il solo onere del preavviso almeno 90 giorni prima, nei seguenti casi: a) nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite nel presente Capitolato; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di controdedurre entro e non oltre entro 60 giorni dalla notifica; b) nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento; c) in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l iscrizione dell aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 7

In tal caso all impresa saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. Art. 16- Penali In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell esecuzione delle stesse, l Università ha la facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di 1.000,00 ed un massimo di 10.000,00, in relazione all inadempimento rilevato. L applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell inadempienza a seguito della quale l impresa avrà facoltà di presentare contro deduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l applicazione della penalità nella misura indicata. La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente Capitolato e la successiva integrazione dell importo originario dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta. L Università si riserva in ogni caso di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. L applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. tre penali di valore complessivo pari a 10.000,00 consente all Università di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 codice civile. In ogni caso l Università si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare ISVAP e Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Art. 17- Cauzione definitiva. La cauzione definitiva, resa nella misura del 10% del valore stimato dell affidamento, dovrà essere costituita tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà permanere per l intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l aggiudicatario a ricostituirne il valore qualora l Università si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte. Art. 18 Cessione del contratto e subappalto Sono vietati la cessione, anche parziale, del contratto ed il subappalto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei riguardi dell Università. Nel caso di contravvenzione al presente divieto, l Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Art. 19- Tutela dei dati personali Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento di gara si informa che: 1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente all'espletamento della procedura medesima; 2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'università in base alla vigente normativa; 3) l eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all?università la possibilità di disporre l aggiudicazione in favore dell interessato; 4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno dell'amministrazione implicato nel procedimento; b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 8

della L. 7 agosto 1990 n. 241; 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 medesima, cui si rinvia; 6) titolare della raccolta dei dati è l'università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria Salita Melissari Complesso Torri, cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003. Art. 20 - Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Reggio Calabria. Art. 21- Norme di rinvio Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed alle disposizioni del codice civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. Art. 22 - Composizione capitolato Il presente capitolato è composto da n. 22 articoli redatti in 9 pagine. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le prescrizioni contenute nei 22 articoli del presente capitolato, che si intendono tutte singolarmente sottoscritte ed accettate. La Ditta 1) 1)Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante. PA/ MCA / II Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. Centr. (0965) 3695427 Fax 3695315 9