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PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0071/2002 1999/0269(COD) IT 27/02/2002 Posizione comune in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) Docc.15079/1/01 + ADD1 Dichiarazioni SEC(2002)0226 IT IT

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 19 febbraio 2002 (20.02) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 1999/0269 (COD) 15079/1/01 REV 1 ENT 259 ENV 646 CODEC 1333 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 18 febbraio 2002 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) 15079/1/01 REV 1 EP/mf DG C II IT

DIRETTIVA 2002/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, viste le proposte della Commissione 1, visto il parere del Comitato economico e sociale 2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3, 1 2 3 GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 67 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 269. GU C 204 del 18.7.2000, pag. 90. Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2001 (GU C 135 del 7.5.2001, pag. 254), posizione comune del Consiglio del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 15079/1/01 REV 1 EP/mf 1 DG C II IT

considerando quanto segue: (1) Il funzionamento del mercato interno dovrebbe consentire di migliorare gradualmente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. I provvedimenti di cui alla presente direttiva assicurano un livello elevato di tutela della salute e dei consumatori. (2) I prodotti tessili e in cuoio contenenti taluni coloranti azoici possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene. (3) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'impiego di prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici incidono sul completamento e sul funzionamento del mercato interno. Occorre dunque ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e, di conseguenza, modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 1. (4) Il comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione, ha confermato che il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici desta preoccupazione. 1 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/91/CE della Commissione (GU L 286 del 30.12.2001, pag. 27). 15079/1/01 REV 1 EP/mf 2 DG C II IT

(5) Per proteggere la salute umana occorre proibire l'uso dei coloranti azoici pericolosi nonché la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze. (6) Agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate dovrebbe essere applicata una concentrazione massima di 70 ppm per le ammine elencate nel punto 43 dell'appendice della direttiva 76/769/CEE. Questa disposizione dovrebbe valere per un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2005, se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre. Ciò consentirà il riciclaggio di articoli tessili con vantaggi generali per l'ambiente. (7) Per l'applicazione della presente direttiva sono necessari metodi di prova armonizzati. Detti metodi dovrebbero essere elaborati dalla Commissione conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE. È preferibile che i metodi di prova siano elaborati a livello europeo, eventualmente dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). (8) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche si dovrebbero rivedere i metodi di prova, compresi i metodi di prova per l'analisi del 4-amino azobenzene. (9) Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione. 15079/1/01 REV 1 EP/mf 3 DG C II IT

(10) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sulle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio 1 ed alle direttive particolari adottate in forza di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio 2 e la direttiva 98/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono adottati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro.... Essi ne informano immediatamente la Commissione. 1 2 3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66). GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. 15079/1/01 REV 1 EP/mf 4 DG C II IT

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal.... 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva. 15079/1/01 REV 1 EP/mf 5 DG C II IT

ALLEGATO L allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue: 1. È aggiunto il seguente punto: " 43. Coloranti azoici 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio: abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo, giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio, filati e tessuti destinati al consumatore finale. 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1 gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm. 3. Entro il..., la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. " 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva". 15079/1/01 REV 1 EP/mf 1 ALLEGATO DG C II IT

2. All Appendice è aggiunto il seguente punto: "Punto 43 Coloranti azoici Elenco delle ammine aromatiche Numero CAS Numero indice Numero CE Sostanza 1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina 2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidina 3 95-69-2 202-441-6 4-cloro-o-toluidina 4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilammina 5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-ammino-azotoluene 4-ammino-2,3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina 6 99-55-8 202-765-8 5 nitro-o-toluidina 7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-cloroanilina 8 615-05-4 210-406-1 4-metossi-m-fenilenediammina 9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4 -metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano 10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3 -diclorobenzidina 3,3 -diclorobifenil-4,4 - ilenediammina 11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3 -dimetossibenzidina o-dianisidina 12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3 -dimetilbenzidina 4,4 -bi-o-toluidina 13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4 -metilenedi-o-toluidina 14 120-71-8 204-419-1 6-metossi-m-toluidina p-cresidina 15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2 -dicloro-4,4'-metilene-dianilina 16 101-80-4 202-977-0 4,4 -ossidianilina 17 139-65-1 205-370-9 4,4 -tiodianilina 18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidina 2-amminotoluene 19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilenediammina 20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina 21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidina 2-metossianilina 22 60-09-3 611-008-00-4 4-amino azobenzene " 15079/1/01 REV 1 EP/mf 2 ALLEGATO DG C II IT

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 19 febbraio 2002 (20.02) (OR. en) 15079/1/01 REV 1 ADD 1 Fascicolo interistituzionale: 1999/0269 (COD) ENT 259 ENV 646 CODEC 1333 Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio del 18 febbraio 2002 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO 15079/1/01 REV 1 ADD 1 fra/apc/ao 1 DG C II IT

I. Introduzione 1. Il 10 dicembre 1999 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva fondata sull'articolo 95 del trattato relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) 1. 2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 7 settembre 2000 2, in seguito al quale la Commissione ha presentato una proposta modificata il 29 novembre 2000 3. 3. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 25 maggio 2000 4. 4. Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato. II. Scopo Scopo della proposta della Commissione è di proibire l'uso e la commercializzazione di prodotti tessili e in cuoio che contengono alcuni coloranti azoici. III. Analisi della posizione comune 1. Il Consiglio ha avviato l'esame della proposta sin dalla metà del 2000. La posizione comune del Consiglio è in generale coerente con la proposta modificata della Commissione. 2. Il Consiglio ha inserito un emendamento del Parlamento europeo e parte di altri due. 3. Il Consiglio ha accolto con favore l'emendamento 1 relativo alla necessità di tenere conto dei progressi tecnici nei metodi di prova. 1 2 3 4 GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 67. GU C 135 del 7.5.2001, pag. 257. GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 269. GU C 204 del 18.7.2000, pag. 90. 15079/1/01 REV 1 ADD 1 fra/apc/ao 2 DG C II IT

4. Il Consiglio ha inserito in parte gli emendamenti 3 e 6 escludendo i tappeti dall'elenco non esaustivo delle categorie di prodotti coperte dalle disposizioni ed aggiungendo due nuovi prodotti all'elenco non esaustivo. 5. Il Consiglio ritiene che le procedure di valutazione dei rischi debbano essere completate prima di ampliare il campo di applicazione della direttiva ad altri articoli e sostanze. Di conseguenza il Consiglio respinge l'emendamento 4 e parte dell'emendamento 3. 6. Quanto ai metodi di prova, il Consiglio ha optato per una soluzione che garantisce sempre l'applicazione dei metodi accettati e maggiormente utilizzati, ed ha pertanto respinto l'emendamento 5 relativo all'inclusione di un particolare metodo di prova. IV. Conclusioni Con l'integrazione totale o parziale degli emendamenti del Parlamento europeo che rafforzano e chiariscono le disposizioni in materia di metodi di prova e degli articoli che devono essere disciplinati dalla direttiva, il Consiglio ritiene di aver trovato una soluzione equilibrata che prende in considerazione la procedura di valutazione dei rischi e garantisce un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori. 15079/1/01 REV 1 ADD 1 fra/apc/ao 3 DG C II IT

ALLEGATO Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/2/2002 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) [1999/0269(COS)], Articolo 2 Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione: "Il Consiglio e la Commissione ritengono che i metodi di prova debbano essere applicati in modo uniforme." Dichiarazione della Commissione: "La Commissione ha intenzione di stabilire metodi di prova mediante un regolamento della Commissione prima della data di applicazione delle restrizioni imposte dalla direttiva." Allegato 1, punto 43 Dichiarazione della Commissione: "La Commissione prende atto delle preoccupazioni manifestate sull impiego dei coloranti azoici nei materiali diversi dai prodotti tessili e in cuoio e in particolare su una possibile esposizione dei bambini a coloranti azoici cancerogeni utilizzati nei giocattoli composti di altri materiali. La Commissione studia i rischi che potrebbero presentare i coloranti azoici nei giocattoli composti di altri materiali e darà la priorità a tale questione nel 2002, al fine di adottare misure di riduzione dei rischi, se necessario."

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 26.2.2002 SEC(2002) 226 definitivo 1999/0269 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)

1999/0269 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) 1. STADIO DELL'ITER PROCEDURALE La proposta di cui sopra [COM(1999) 620 def.] è stata adottata dalla Commissione il 10 dicembre 1999 e successivamente trasmessa al Consiglio ed al Parlamento europeo. Dopo avervi apportato alcune modifiche il Parlamento europeo ha approvato la proposta in prima lettura il 7 settembre 2000. La proposta modificata della Commissione [COM(2000) 785 def.] è stata adottata il 29 novembre 2000 e successivamente trasmessa al Consiglio. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata il 26 novembre 2001 ed adottato una posizione comune il 18.2.2002. Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 25 maggio 2000. 2. OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA La proposta si basa sull'articolo 95 del trattato e si prefigge i seguenti due obiettivi: tutelare il mercato interno introducendo disposizioni armonizzate per quanto riguarda la commercializzazione e l'impiego di coloranti azoici; garantire un livello elevato di protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori limitando la commercializzazione e l'impiego di alcuni coloranti azoici in articoli tessili e di cuoio potenzialmente destinati a entrare in stretto contatto con la pelle. 2

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Osservazioni d'indole generale La posizione comune segue nelle grandi linee la proposta modificata della Commissione. Sono stati apportati alcuni cambiamenti che ne chiariscono e rafforzano le disposizioni. 3.2. Esito delle modifiche Delle cinque modifiche adottate dal Parlamento la Commissione ne ha accettata una per intero, ed un'altra parzialmente in linea di massima. La Commissione riconosce l'opportunità di prendere in considerazione i progressi tecnici compiuti nel campo dei metodi di sperimentazione ed ha quindi accettato d'introdurre un metodo di prova ancor più affidabile, quando esso sia disponibile. La Commissione condivide il parere secondo il quale il rischio costituito dai tappeti orientali fatti a mano è verosimilmente basso ed ha dunque accettato di esonerare tali tappeti dall'elenco esemplificativo delle categorie di prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva. Per chiarire ulteriormente il campo d'applicazione delle disposizioni, la Commissione può altresì accettare di aggiungere al suddetto elenco esemplificativo due ulteriori categorie di prodotti. La Commissione non ha accettato modifiche tali da ampliare il campo d'applicazione del proposto divieto. Alla base della proposta della Commissione vi è il fatto che si siano individuati rischi per la salute derivanti da coloranti azoici presenti in articoli tessili e nel cuoio che vengano in stretto e prolungato contatto con la pelle. Tali rischi sono stati confermati dal Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente. Per motivi di chiarezza e trasparenza che riguardano soprattutto i fornitori del Terzo mondo, la Commissione ha infine proposto il metodo di prova più ampiamente utilizzato ed accettato per verificare l'ottemperanza alle disposizioni. Non si è accettato d'includere altri metodi di prova. 3.3. La posizione comune del Consiglio In aggiunta alle modifiche accettate dalla Commissione, la posizione comune del Consiglio comporta alcuni cambiamenti che chiarirebbero e rafforzerebbero la direttiva proposta. La posizione comune del Consiglio prevede l'introduzione e la revisione dei metodi di prova secondo la procedura del comitato. La Commissione ritiene che si tratti di una misura accettabile in quanto faciliterebbe l'introduzione del metodo di prova più affidabile e moderno e ne garantirebbe l'uniformità di applicazione. Alla luce delle recenti informazioni scientifiche e tecniche, un'ulteriore ammina cancerogena è stata aggiunta all'elenco delle ammine vietate. La Commissione accetta questa aggiunta. 3

La posizione comune prevede una deroga temporanea per le fibre riciclate precedentemente colorate con coloranti azoici. La Commissione può accettare tale esenzione che non costituisce un serio rischio per i consumatori ed evita gravi ripercussioni economiche. La Commissione può inoltre accogliere la richiesta espressa dalla posizione comune di una futura revisione delle disposizioni in base a nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda gli eventuali rischi per i bambini. 4. CONCLUSIONE La Commissione appoggia la posizione comune poiché essa segue le linee della sua proposta modificata. 5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE La Commissione ha presentato dichiarazioni sull'articolo 2 e l'allegato I della direttiva e una dichiarazione comune con il Consiglio sull'articolo 2. 4