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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3537 del registro generale degli affari civili dell anno 2016 TRA SILVIA SIMONELLI, SMNSLV45P53F051X, elettivamente domiciliata in Tolentino, viale Matteotti 15, presso lo studio dell Avv. Renato Ciocchetti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso RICORRENTE GIANFRANCO PACI, PCAGFR46A07B468G, elettivamente domiciliato in Macerata, via Velluti 19, presso lo studio dell Avv. Michele Ponzelli, e rappresentato e difeso dall Avv. Giampiero Paoli nonché dall Avv. Daniela Giampieri come da procura in atti RESISTENTE Conclusioni: come da verbale all udienza del 13 settembre 2017 FATTO E DIRITTO Con ricorso del 12 ottobre 2016, Silvia Simonelli ha chiesto a questo Tribunale di accertare il diritto di essa ricorrente alla quota di indennità di fine rapporto percepita dall ex coniuge Gianfranco Paci all atto della cessazione del rapporto di lavoro, quota da determinarsi nella misura pari al 40% dell indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro del coniuge divorziato è coinciso con il matrimonio, e, per l effetto, di condannare Gianfranco Paci al pagamento in favore della ricorrente dell importo corrispondente a tale quota, con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, oltre spese e competenze; in via subordinata ha chiesto di disporsi che la quota dell indennità di fine rapporto spettante ad essa ricorrente e percepita dall ex coniuge venga erogata a favore della stessa direttamente dall ente INPS sede di Macerata; in via ulteriormente subordinata ha chiesto l aumento dell assegno divorzile nella misura di euro 600, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, sul presupposto del miglioramento delle condizioni economiche del resistente, consistente nell aver lo stesso percepito una indennità di fine rapporto pari ad euro 180.000.

A fondamento della domanda ha esposto: a) di aver contratto matrimonio concordatario con Gianfranco Paci in data 16.4.1974; b) che il Tribunale di Macerata, con decreto emesso in data 25.10.2000, ha omologato la loro separazione consensuale; c) che con sentenza parziale di divorzio n. 436/2008 del 2-4 luglio 2008, il Tribunale di Macerata ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva sentenza 1244/09, resa il 16/12/2009 e depositata il 30/12/2009, è stato posto a carico di Gianfranco Paci un assegno di divorzio pari alla somma di euro 270. Il resistente Gianfranco Paci, costituitosi in giudizio, ha eccepito l erroneità del conteggio della quota del trattamento di fine rapporto, deducendo che lo stesso debba essere effettuato sulla somma al netto delle imposte e delle anticipazioni, pari all importo di euro 77.284,93, e dichiarandosi quindi disponibile a corrispondere alla ricorrente la somma pari ad euro 16.681,00 calcolata sulla base del numero di anni di matrimonio coincidenti con il periodo lavorativo, in particolare dal 1974 al 2000, anno in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Macerata e sono stati autorizzati a vivere separati, con conseguente omologa delle condizioni di separazione consensuale. Ha in ogni caso sollevato dubbi di incostituzionalità dell art. 12 bis della legge 898 del 1970, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 36, 38 e 117 Cost. comma 1 con riferimento all art. 1 Protocollo addizionale n. 12 CEDU e all art. 5 Protocollo addizionale n. 7 CEDU, quanto all interpretazione prevalente del concetto di durata del matrimonio, nel senso di ricomprendervi anche il periodo, successivo alla cessazione della convivenza, che va dalla separazione sino al passaggio in giudicato della pronunzia di divorzio. In via riconvenzionale ha chiesto di annullare e/o revocare, a far data dalla data di proposizione della domanda, l assegno di divorzio in favore della ex moglie Silvia Simonelli deducendo il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche di quest ultima. In particolare, al riguardo, ha assunto che la sentenza di divorzio ha stabilito un assegno di mantenimento di euro 270,00 considerando un introito effettivo spendibile dalla Simonelli per sé pari ad euro 900,00 alla luce del contributo di assistenza materiale e morale che la stessa avrebbe dovuto dare ai figli maggiorenni conviventi e alla anziana madre. Quindi, premesso che la ricorrente percepisce attualmente un reddito da pensione pari ad euro 1.800 e che i figli non abitano più nell abitazione materna (la figlia Daniela, di anni 42, è una insegnante di scuola con contratto a tempo indeterminato; mentre il figlio Marco, di anni 39, è avviato all attività sacerdotale) e l anziana madre è deceduta in data 1 luglio 2015, sarebbero venute meno le ragioni giustificatrici di

detto assegno, essendo la ricorrente ampiamente in grado di far fronte autonomamente al proprio sostentamento. Inoltre, a fondamento della domanda riconvenzionale ha anche posto le ulteriori circostanze che la ricorrente avrebbe acquisito ulteriori entrate dalla successione ereditaria della madre, avrebbe percepito per intero il proprio trattamento di fine rapporto e godrebbe, in qualità di usufruttuaria, della ex casa familiare, all epoca di proprietà del Paci e ceduta alla stessa a titolo di mantenimento, oltre al fatto che la casa dove vive, di 250 mq, è composta da porzioni immobiliari oggetto di separato godimento, quali un mini appartamento e due garage, suscettibili quindi di produrre autonomo reddito. Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, all udienza del 13 settembre 2017 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La presente controversia ha ad oggetto la misura della quota del trattamento di fine rapporto dovuto dal resistente alla ricorrente, non essendo contestato che per la stessa sussistono i requisiti previsti dall art. 12 bis l. n. 898/70, invero risultati provati sulla base degli atti. Peraltro, il presupposto della titolarità dell assegno divorzile (art. 12 bis l. 1 dicembre 1970, n. 898) non può nemmeno essere utilmente posto in discussione, dal coniuge onerato, nel corso del procedimento promosso nei suoi confronti per il riconoscimento di una quota sul t.f.r., giacché l eventuale provvedimento di revoca dell assegno non potrebbe che valere per il futuro, e quindi con salvezza dei diritti, già azionati, che all assegno stesso si riconnettessero, come appunto quello relativo alla quota sul t.f.r. Va altresì osservato in via preliminare, a questo riguardo, che la domanda di revisione dell'assegno di divorzio e quella di riconoscimento di una quota di t.f.r. sono oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 36 c.p.c., perché il diritto all'assegno, di cui si discute nel giudizio di revisione, è il presupposto di entrambe, non rilevando, inoltre, se il diritto alla quota del t.f.r. maturi successivamente alla sentenza di divorzio; pertanto, l art. 40 c.p.c. ne consente il cumulo nello stesso processo, sebbene si tratti di azioni di per sé soggette a riti diversi (Cass. 3924 del 2012). Ciò posto, in materia di determinazione della quota di indennità di trattamento di fine rapporto, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base di calcolo è costituita dall indennità di fine rapporto percepita dall altro coniuge all atto della cessazione del rapporto di lavoro, calcolando il 40 per cento di tale indennità con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il

risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo. In particolare, la percentuale dell indennità di fine rapporto che spetta al coniuge è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In dottrina e giurisprudenza si è posto l interrogativo di cosa debba intendersi per durata del matrimonio, vale a dire se con tale espressione il legislatore abbia voluto riferirsi a tutto il periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio ed il suo effettivo scioglimento, o se debbano escludersi gli anni della separazione legale. La Suprema Corte ha accolto la prima delle interpretazioni sopra prospettate, affermando il principio che parametro per la determinazione di detta percentuale è la durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza (Cass. civ. sez. I, 25.06.2003 n. 10075). La questione di legittimità costituzionale non appare pertanto non manifestamente infondata, non sussistendo nuove ragioni per un ulteriore scrutinio di costituzionalità rispetto a quello di cui al giudizio concluso con la sentenza n. 23 del 1991, atteso che la sopravvenienza della legge n. 54 del 2006, in tema di affidamento condiviso della prole minore, risulta irrilevante a tal fine, attenendo la stessa al rapporto di filiazione. Parimenti inconferente è la legge n. 55 del 6 maggio 2015, nella misura in cui ha modificato l art. 191 c.c. prevedendo che la comunione legale tra i coniugi si sciolga al momento in cui il presidente autorizza gli stessi a vivere separati ovvero al momento della sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al presidente, purché omologato, posto che la separazione dei coniugi era inserita anche prima della riforma tra le cause di scioglimento della comunione legale e che la novella legislativa ha precisato solo il momento della decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione legale in caso di separazione personale. Pertanto, nella fattispecie in esame, la durata del matrimonio (celebrato il 16.4.1974 e sciolto il 2 luglio 2008 per effetto della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato) è pari a 34 anni, tutti coincidenti con il rapporto di lavoro del resistente, protrattosi per 48 anni.. Sulla base della documentazione prodotta risulta altresì che l indennità di fine rapporto liquidata al Paci dopo la sentenza di divorzio è stata pari all importo netto di euro 77.284,93.

Pertanto, il conteggio va effettuato con riferimento all importo di euro 77.284,93 e la percentuale spettante all attrice va così calcolata: euro 77.284,93: 48 = 1.610,10 X 34 anni = 54734,4 X 40% = euro 21.893,76. La domanda della parte attrice, pertanto, deve essere accolta, sussistendone i requisiti di legge, nei limiti di euro 21.893,76, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Passando all esame della domanda riconvenzionale, svolta dal resistente, per la revoca dell assegno divorzile posto a suo carico, occorre richiamare l importante svolta giurisprudenziale segnata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017, con la quale è stato affermato il principio per cui, una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano dello status personale dei coniugi, sia sul piano dei loro rapporti economico patrimoniali con la conseguenza che, perfezionatasi tale fase estintiva, il diritto all assegno divorzile è condizionato ad una preventiva verifica giudiziale della mancanza di mezzi adeguati dell ex coniuge richiedente l assegno o, comunque, dell impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive, senza tenere conto del parametro del tenore di vita, che collidendo radicalmente con la stessa natura dell istituto del divorzio, è applicabile esclusivamente nella fase della determinazione del quantum debeatur. In proposito è stato quindi precisato che il giudizio si articola necessariamente in due fasi tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo di talché il Giudice: a) deve verificare, nella fase dell an debeatur, se la domanda dell ex coniuge richiedente soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento all indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all eccezione ed alla prova contraria dell altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura

dell assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell onere della prova. (Cass. n. 1187/2017). Ciò posto, nel caso di specie gli elementi acquisiti in giudizio hanno consentito di accertare che la Sig.ra Silvia Simonelli percepisce un reddito da pensione pari ad euro 1.700, come confermato dalla medesima ricorrente nella memoria difensiva autorizzata e come documentato, e che ha il godimento esclusivo della casa familiare. Non è revocabile in dubbio, quindi, che la ricorrente versi in condizioni economiche che le consentano di disporre di mezzi adeguati per essere economicamente indipendente, anche per sostenere spese connesse alle sue precarie condizioni di salute. Occorre peraltro tener conto che sono sopravvenute circostanze nuove rispetto all epoca in cui è stato riconosciuto in favore della ricorrente un assegno divorzile. Infatti, rispetto alla data del divorzio, quando il Collegio, nella determinazione dell assegno, aveva tenuto conto della necessità della Simonelli di sostenere i figli maggiorenni con costei conviventi e non ancora economicamente autosufficienti, nonché di assistere l anziana madre sempre con lei convivente, è sopraggiunto, in data 1 luglio 2015, il decesso della madre di Silvia Simonelli e la figlia Daniela, di anni 42, è stata assunta come insegnante di scuola con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, secondo le stesse prospettazioni della ricorrente, quest ultima può contare anche sull aiuto della figlia, che pur percependo un autonomo reddito ed essendo quindi totalmente indipendente, ha scelto di rimanere a vivere con la madre per sostenerla anche nell assistenza al fratello Marco, di anni 39, che si troverebbe in condizioni di difficoltà. Ebbene, l applicazione del canone normativo di cui all art. 5 della l. 898 del 1970 unitamente ai principi da ultimo affermati dalla Suprema Corte di Cassazione induce questo Collegio a ritenere ormai non più sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell assegno divorzile in favore della Sig.ra Simonelli, che quindi va revocato. La soccombenza reciproca giustifica l integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. 1) condanna Gianfranco Paci a pagare in favore di Silvia Simonelli l importo di euro 21.893,76, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo; 2) revoca l assegno divorzile di euro 270,00 posto a carico di Gianfranco Paci a decorrere dalla domanda giudiziale; 3 ) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maika Marini Dott. Luigi Reale