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N. R.G. 487/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA SEZIONE CIVILE DECRETO DI REVOCA DELL AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Il Giudice, rilevato che l attore con delibera del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Paola n. risulta ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato rilevato che nell atto introduttivo il difensore di parte attrice ha formulato istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. dichiarando espressamente di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari (cfr. pag. 7 dell atto di citazione); PREMESSO che la questione relativa alla compatibilità del sistema del patrocinio a spese dello Stato con l istituto della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. era stata già risolta dalla pronuncia n. 267/1984 della Corte di Cassazione che, seppur risalente e riferita al precedente sistema del gratuito patrocinio, con argomentazioni lineari e tuttora condivisibili ha evidenziato che: - il presupposto principale del beneficio del patrocinio a spese dello Stato è lo stato di non abbienza (cfr. in particolare l art. 74, co. 2, d.p.r. n. 115/2002); - quindi, è sufficiente la sola dichiarazione dell avvocato distrattario, vincolante per il giudice, salva l ipotesi di frode, di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari a costituire una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza, per avere la parte già trovato chi anticipa per lui le spese (così Cass. n. 267/1984); - del resto, il sistema del patrocinio a spese dello Stato esclude ogni rapporto d incarico professionale tra la parte ammessa al beneficio ed il difensore patrocinante (cfr. Cass. n. 1464/1980), mentre invece l istituto della distrazione delle spese previste dall art. 93 c.p.c. presuppone un mandato professionale ed istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda; - in tal senso, nessun rilievo può assumere la circostanza che l ammissione al patrocinio statale sia stata 1

concessa successivamente alla richiesta di distrazione delle spese; - inoltre, la richiesta di distrazione non può essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione poiché l avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post (si veda anche Cass. n. 1832/1983, in cui si chiarisce come la successiva rinuncia alla distrazione non può mai eliminare gli effetti già verificatisi); CONSIDERATO che i principi appena esposti hanno trovato di recente conferma nella giurisprudenza penale, nell ambito di un azione civile (cfr. Cass. Pen. 9178/2009: nel merito sembra poi da escludere che l istituto dell art. 93 c.p.c. possa trovare applicazione nell ambito della procedura di patrocinio a spese dello Stato della parte civile nel processo penale. La giurisprudenza civile della Corte aveva già in passato più volte evidenziato le ragioni che rendevano incompatibile l istituto della distrazione delle spese previste dall art. 93 cod. proc. civ., con il sistema del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che l eventuale richiesta di distrazione sarebbe stata in realtà diretta a far valere una situazione nella quale la parte aveva già trovato chi anticipava per lei le spese e non pretendeva l onorario. Il che addirittura aveva comportato la conseguenza che in talune decisioni la richiesta di distrazione era stata valutata come una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato (così Sez. L, n. 267 del 12/01/1984 Rv. 432529). I termini della questione non sembrano mutati alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002. Il sistema delineato dagli artt. 11, 12, 107, 108 e 131 rende evidente che in caso di ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre anticipate dallo Stato o prenotate a debito. Continua a non essere giustificata, dunque, anche nel più recente contesto normativo, l applicazione del meccanismo di distrazione delle spese di cui all art. 93 c.p.c. in difetto di un anticipazione delle stesse ) e nella giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Reggio Calabria n. 573/2012: l eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l anteriorità o meno del decreto sull ammissione a siffatto patrocinio ); che, in caso di richiesta di distrazione delle spese, è preclusa al giudice ogni indagine o sindacato sulla rispondenza al vero di tale dichiarazione, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione (cfr. Cass. nn. 21070/2009; 4889/1981), senza la possibilità di interpretazioni di sorta da parte del giudice; che non si dubita che il difensore non possa disporre del patrocinio a spese dello Stato, in quanto 2

diritto riservato alla parte, così come pure, però, non si dubita che l istanza di distrazione disveli una dichiarazione del difensore di anticipazione delle spese e di mancata percezione degli onorari, che si pone in aperto contrasto con quanto dichiarato dalla parte ammessa all atto della presentazione dell istanza di ammissione al beneficio (in quella fase, infatti, la parte dichiara di trovarsi in una condizione tale da non poter sopperire alle spese processuali); che, tuttavia, che valga o meno quale implicita rinuncia, la richiesta di distrazione presuppone che la parte abbia trovato un difensore disposto ad anticipare le spese, quando gli effetti dell ammissione al patrocinio ex art. 131 d.p.r. n. 115/2002 sono proprio la prenotazione a debito degli esborsi processuali di cui al comma 2 (contributo unificato, spese di notificazione, imposta di registro, etc.) e l anticipazione degli onorari spettanti al difensore nonché le ulteriori spese indicate al successivo comma 4; invece, l onorario del consulente tecnico di parte, così come quello del c.t.u. in caso di soccombenza, rimane a carico della parte ammessa, ferma la facoltà del consulente di presentare domanda di prenotazione a debito ai sensi del comma 3 del menzionato art. 131 (non si può dunque condividere il recente arresto del T.A.R. Napoli - Campania, Sez. IV, 17.08.2016, n. 4076, nella parte in cui rileva che l impegno ad anticipare le spese non significa rinuncia alle stesse da parte dell avvocato, e l ammissione non riguarda solo le spese e competenze del difensore, ma anche le altre spese del processo, ad esempio per consulenti, che nel caso in esame potrebbero essere necessari, tenuto conto che la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. può involgere tutte le spese processuali e non solo i compensi spettanti al difensore e l ammissione al beneficio non esonera dal pagamento degli onorari dei consulenti ma concerne esclusivamente le spese vive da questi sostenute nello svolgimento dell incarico); che, dunque, l assistenza di un difensore antistatario consente di raggiungere i medesimi effetti scaturenti dall ammissione al beneficio e rende perciò incompatibili i due istituti tra loro, apparendo così irrilevante se il difensore abbia poi effettivamente anticipato alcuna spesa; che, del resto, le finalità della distrazione sono state ravvisate nel favorire anticipazioni di prestazioni professionali e di carattere pecuniario da parte del procuratore e, principalmente, nell assicurare al difensore della parte vittoriosa maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso; mai nel limitare la riscossione dei crediti professionali alla sola controparte (attraverso il meccanismo della distrazione, infatti, sorge un diritto di credito del difensore della parte vittoriosa direttamente esercitabile verso il soccombente, situazione creditoria che si aggiunge, in via alternativa, a quella sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente; infatti, anche in caso di vittoria, il difensore è libero di azionare il credito rivolgendosi all uno o all altro dei debitori, e quindi di rivolgersi al proprio cliente per la porzione del credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice oppure, nonostante la disposta 3

distrazione, per ottenere l intera somma dovuta; cfr. Cass. nn. 27041/2008; 9097/2000; 5678/1988), dovendo quindi escludersi che la richiesta di distrazione liberi, per ciò solo, la parte dall obbligo di remunerazione del difensore antistatario (cfr. Cass. n. 3879/2000: con il provvedimento di distrazione delle spese e degli onorari il giudice non crea, pertanto, un diritto prima inesistente, ma si limita a riconoscere il diritto del difensore al recupero delle somme anticipate e al pagamento degli onorari non riscossi nei confronti del soggetto tenuto a sopportare in via definitiva il carico delle spese giudiziali ); RITENUTO che non può condividersi l orientamento secondo cui l incompatibilità tra l istituto della distrazione e quello del patrocinio a carico dell erario potrebbe operare a corrente alternata, ossia sussistere solo in caso di vittoria in giudizio della parte ammessa al beneficio (cfr. App. Palermo 28.02.2012), poiché così si finirebbe per negare il principio sopra richiamato dell insindacabilità della pattuizione ex art. 93 c.p.c. (del resto, se si afferma che tale accordo non è passibile di interpretazione da parte del giudice, non si vede come possa diventare d un tratto sindacabile, a seconda della modalità conclusiva della lite) ed ammettere che fino alla definizione del processo possano convivere parallelamente i due istituti, con la conseguenza che lo Stato dovrebbe anticipare e prenotare le spese che contestualmente dovrebbe anticipare anche il difensore dichiaratosi antistatario; che l interpretazione qui accolta non trova smentite nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1009/2014, in cui non si fa questione alcuna circa la compresenza dei due istituti con riferimento al medesimo difensore; ed invero, la vicenda riguarda il caso di una parte, risultante dalla citazione dell atto introduttivo difesa da un determinato avvocato ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione per mezzo di un altro difensore il quale, senza far menzione della precedente ammissione al beneficio, aveva chiesto la distrazione; la Suprema Corte, dunque, accertata la discrasia tra gli atti provenienti dai due differenti difensori, ha ritenuto che ricorresse un ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo che la causa introdotta in regime di patrocinio a spese dello Stato era stata proseguita nella fase del regolamento di giurisdizione, potendosi al più discutere di un eventuale error in procedendo per la mancata attribuzione di rilievo all omessa menzione, nel ricorso, dell avvenuto deposito, nella fase di merito, del provvedimento di ammissione ; e soprattutto, a ben vedere, la Corte in questa sentenza non affronta il tema dell eventuale incompatibilità tra i due istituti, ma si perita solo di chiarire che l operatività del patrocinio a spese dello Stato non trova alcun ostacolo anche qualora non si rinvenga riferimento esplicito di esso in atti (affermano infatti le Sezioni Unite che il beneficio esplica i suoi effetti per il solo fatto che lo stesso sia conferito da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ricevuto da avvocato iscritto nel relativo elenco. Di tale elemento non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, poiché il giudice, ricevuta dal C.O.A. la 4

comunicazione dell ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, può verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, come precisa l art. 81, comma 4, è pubblico ); che, ancora, detta interpretazione non è stata nemmeno confutata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17461/2014 ( In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell art. 136 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, può essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Pertanto, la condotta del difensore che taccia, nel corso del processo, circa l ammissione al beneficio non ne giustifica la revoca, salvi gli eventuali effetti sul piano disciplinare o della permanenza nell elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ), nella quale non si svolge alcun esame in ordine all insindacabilità del patto di attribuzione ex art. 93 c.p.c.; più precisamente, la Corte di Cassazione circoscrive la sua cognizione alla condotta di un difensore che, nel corso del procedimento di primo grado, non aveva mai evidenziato la circostanza dell ammissione al beneficio (ed infatti la rubrica della massima predisposta dall Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione recita: PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell ammissione - Presupposti - Silenzio del difensore circa il beneficio durante il processo - Rilevanza - Esclusione ), chiarendo che tale condotta non può perciò solo giustificare la revoca del patrocinio a carico dell erario; tuttavia, anche in questo caso, i giudici di legittimità non entrano nel merito dell ulteriore questione attinente ai rapporti tra patrocinio a spese dello Stato e distrazione (che invece sia il giudice di primo grado sia il giudice dell opposizione avevano valorizzato tra le ragioni poste a fondamento del rigetto dell istanza di liquidazione del compenso per il patrocinante); che, in conclusione, avendo la parte (cui tra l altro il comportamento del difensore è direttamente riferibile per effetto della procura conferita) già trovato nel difensore antistatario il soggetto che anticipa le spese, deve ritenersi l insussistenza dei presupposti per l ammissione al patrocinio; letto l art. 136 D.P.R. n. 115/2002, P.Q.M. REVOCA l ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta a favore di Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Paola, 8 febbraio 2018 5 Il Giudice Franco Caroleo