NOTA A CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI. SENTENZA 13 settembre 2016, n A cura di GEMMA BELLIA

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1 NOTA A CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 13 settembre 2016, n A cura di GEMMA BELLIA Obbligazioni pecuniarie portabili: le Sezioni Unite chiariscono il modo di intendere il requisito della liquidità Sommario: 1. Premessa- 2. Il fatto- 3. Ordinanza di rimessione- 4. Gli istituti- 5. Il contrasto giurisprudenziale 6. I motivi della decisione 7. Il principio di diritto 1. Premessa In questa pronuncia, la Corte di Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, chiarisce la controversa nozione di obbligazione pecuniaria portabile di cui al terzo comma dell art c.c., ai fini della individuazione della competenza territoriale, ex art. 20 c.p.c. La Corte, nella sua argomentazione, portate in rassegna le posizioni della giurisprudenza in materia e, procedendo ad un analisi di tipo sistematico, dichiara di aderire all orientamento interpretativo tradizionale, seppure non tralasciando di puntualizzarne la portata. Il risultato di questa operazione è un interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione pecuniaria portabile, che trova la sua sintesi nel principio di diritto elaborato dalla stessa Corte. 2. Il fatto Nel caso in esame, la società creditrice conveniva in giudizio presso il foro del domicilio del creditore- la società debitrice, per il pagamento di una somma, il cui importo non era stato predeterminato nel contratto. 1

2 La parte attrice invocava l applicazione del terzo comma dell art c.c., che, in combinato disposto con l art. 20 c.p.c., individuava, quale giudice competente per le controversie in materia di obbligazioni pecuniarie, quello del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza. La società convenuta eccepiva l incompetenza del Tribunale adito, lamentando che, data l assenza di determinazione della prestazione, avrebbe dovuto trovare applicazione il quarto comma dell art c.c., con il conseguente radicamento della competenza nel luogo di domicilio del debitore al tempo della scadenza. Il giudice accoglieva l eccezione sollevata da parte convenuta. La società attrice proponeva ricorso per regolamento di competenza. 3. Ordinanza di rimessione La Sesta Sezione, investita del regolamento di competenza, avendo rilevato l esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell art. 1182, terzo comma c.c. ha proposto - con ordinanza n del l assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione : se sia applicabile l art c.c. terzo comma, qualora nel contratto non risulti predeterminato l importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall attore nell atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria. 4. Gli istituti Al fine di comprendere i termini del quesito sollevato dalla Sesta sezione, occorre chiarire il contenuto dell art c.c., in combinato disposto con l art. 20 c.p.c. L art c.c., collocato topograficamente nel capo che regola l adempimento delle obbligazioni in generale, individua i criteri per determinare il luogo in cui la prestazione deve essere eseguita. Nel primo comma, il legislatore individua il principio generale secondo cui il luogo dell adempimento è determinato nel titolo costitutivo del rapporto, indicando, nei commi successivi, delle regole suppletive qualora le parti non abbiano concordato il luogo dell adempimento e lo stesso non sia altrimenti desumibile dalla natura della prestazione o dagli usi. Fra questi criteri suppletivi, il terzo comma dell art c.c. - oggetto dell ordinanza di rimessione- individua quale luogo di adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, il domicilio del creditore al tempo della scadenza. Tale debito, in considerazione 2

3 del fatto che l iniziativa del pagamento deve, in questo caso, essere assunta dal debitore, è qualificato come portable. Il quarto comma dell art c.c. sancisce, infine, che, in tutti gli altri casi, l obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza. Poiché, in questa ipotesi, l iniziativa dell adempimento è assunta dal creditore, l obbligazione è qualificata come quérable. Chiarita e contestualizzata la disciplina su cui si attaglia la pronuncia delle Sezioni Unite, comprendiamo che, quando l ordinanza di rimessione parla di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi del terzo comma dell art c.c. si riferisce alle obbligazioni pecuniarie portabili. La distinzione fra debito portable e quérable non rileva solo ai fini della determinazione del luogo di adempimento, ma ha anche dei riflessi importanti in materia di competenza territoriale. L art. 20 c.p.c. individua un foro speciale facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. In base a questa disposizione, l attore ha la facoltà di citare il convenuto, anziché nel foro generale (art. 18 c.p.c.), dinanzi al giudice del luogo in cui l obbligazione è sorta (forum contractus), ovvero, dinanzi al giudice del luogo dove l obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). Da qui discende che, quando l obbligazione, oggetto del contendere, ha natura pecuniaria, l art. 20 c.p.c. deve essere letto in combinato disposto con il terzo comma dell art c.c. Pertanto, qualificare correttamente le obbligazioni portabili di cui al terzo comma dell art c.c. diventa rilevante anche ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, quale criterio speciale di competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie. Infatti, il forum destinatae solutionis coincide con il domicilio del creditore al tempo della scadenza, se l obbligazione è portable (art.1182, terzo comma); si identifica, invece, nel domicilio del debitore se l obbligazione è querable (art.1182, quarto comma). Il dibattito in ordine all esatta definizione delle obbligazioni pecuniarie rilevanti ai sensi del terzo comma dell art c.c. ruota intorno al quesito, sottolineato nell ordinanza di rimessione, in ordine alla possibilità di qualificare come portabile un obbligazione il cui importo non risulti predeterminato nel contratto, ma venga autodeterminato dal attore nell atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria. Sul punto si sono registrati due differenti orientamenti giurisprudenziali. 3

4 5. Il contrasto giurisprudenziale Secondo un primo orientamento, quando la somma di denaro oggetto dell obbligazione non è stata determinata dalle parti, o, in sostituzione, liquidata dal giudice, mediante operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, l obbligazione è querable, con la conseguente applicazione del quarto comma dell art c.c. che identifica il forum destinatae solutionis nel domicilio del debitore al tempo della scadenza (cfr. Cass /2007). Il secondo orientamento, invece, sancisce l operatività del terzo comma dell art c.c. quando, nelle cause relative ai diritti di obbligazioni pecuniarie, l attore abbia agito per il pagamento di una somma da lui puntualmente indicata, risultando irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita. Secondo tale impostazione, dunque, la maggiore o minore complessità dell indagine sull ammontare effettivo del credito non incide sulla individuazione della competenza territoriale, ma attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. A norma dell art. 10 c.p.c., il valore della causa, ai fini della competenza si determina dalla domanda e, più precisamente, per l art. 14 primo comma, nelle cause relative a somme di denaro il valore si determina in base alla somma indicata dall attore. Per esigenze di armonia ed omogeneità del sistema, la stessa regola deve valere, nei limiti del possibile, anche ai fini della competenza per territorio, nel senso che, anche per questa dovrà tenersi conto, non dell effettiva realtà sostanziale sottostante alla domanda, ma dal tenore di quest ultima. Pertanto, nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, rientrano nella previsione del terzo comma dell art c.c. quelle che siano come tali indicate dall attore, mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito. (Cfr. n7674/2005, 12455/2010, 10837/2011). 6. I motivi della decisione La Corte, portati in rassegna i contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ed evidenziando il ricorso nella prassi a talune vie di fuga per aggirare il contrasto, chiarisce come, nella giurisprudenza di legittimità sia ormai pacifica l identificazione delle obbligazioni portabili nelle obbligazioni liquide. Pertanto, osserva che il reale termine del contrasto non attiene alla necessità del requisito della liquidità, che non sarebbe in discussione, ma attiene, piuttosto, al modo di intendere tale requisito. 4

5 La Corte riferisce che l orientamento tradizionale definisce liquide le obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale e giudiziale che ne abbia stabilito la misura, con la precisazione che la liquidità sussiste anche nell ipotesi in cui l ammontare del credito possa essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini ed operazioni ulteriori. (Cfr. ex multis, Cass. 391/1966, 3422/1971, 342/1972, 3538/1995, 2591/1997, 9092/2004, 21000/2011). Risulta sufficiente, pertanto, ad integrare il requisito della liquidità dell obbligazione, al fine di rendere quest ultima portabile, la quantificazione della propria pretesa da parte dell attore. Devono, invece, definirsi illiquide quelle obbligazioni pecuniarie per il cui adempimento è necessario un passaggio ulteriore, ossia, un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale. Osserva la Corte come tale definizione risulti avvalorata da una valutazione di ordine sistematico. Infatti, la nozione di obbligazione portabile non rileva solo ai fini dell individuazione del forum destinatae solutionis, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re, ai sensi dell art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Dal tenore letterale di questa disposizione si desume che la mora ex re non opera per le obbligazioni pecuniarie illiquide. Peraltro, osserva la Corte, se tra le obbligazioni portabili rientrassero quelle illiquide, la mora scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile, perché l ammontare della sua prestazione è ancora incerto. Questo condurrebbe ad un paradosso, perché si delineerebbe un assetto contrario al sistema che, invece, espressamente, esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art c.c.). Sempre nell ottica di un osservazione sistematica, la Corte afferma che l interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile risulta coerente con il principio del favor debitoris. La Corte, pertanto, aderisce all interpretazione restrittiva dell art c.c., conformandosi, così, all orientamento tradizionale, seppure con una puntualizzazione. 5

6 Precisa, infatti, che quando si fa riferimento ad una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche, si intende che la somma dovuta deve risultare direttamente o indirettamente dal titolo. Questo significa che, nell ultima ipotesi, i criteri per determinarlo devono essere stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto. Qualora il risultato dell applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo. Conclude la Corte affermando che, il fatto che la liquidità del credito sia determinata dalla domanda, non consente in alcun modo all attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti privi di riscontro probatorio. Tali fatti, sono accertati allo stato degli atti dal giudice, ai soli fini della competenza. ( art. 38, ultimo comma, c.p.c.). 7. Il Principio di diritto Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore,, secondo il disposto dell art. 1182, terzo comma, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell art c.c., comma secondo, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell art. 20 ultima parte. c.p.c. esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l art. 38, ultimo comma, c.p.c.. 6

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