VALUTAZIONE DEL RUMORE

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VALUTAZIONE DEL RUMORE

Valutazione del rumore. Elementi generali Per la maggior parte delle attività lavorative previste in cantiere il livello sonoro a cui sono esposti i lavoratori è generalmente inferiore alla prima soglia di intervento, ovvero l'esposizione personale dei lavoratori è inferiore a 80 db, pertanto la prima valutazione qui viene effettuata confrontando lavorazioni analoghe che si sono riscontrati in altri cantieri. Quindi sarà eseguita una verifica di misurazione che sarà effettuata nella settimana di presumibile maggiore esposizione del cantiere in oggetto, la predetta verifica sarà effettuata in conformità a quanto prescritto dall'art. 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. In atto non avendo ancora a disposizione livelli di rumori standard individuati da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla commissione prevenzioni infortuni, si fa riferimento all'indagine compiuta dall'istituto Nazionale Svizzero Assicurazione Infortuni (INSAI) pubblicati nel "Codice della Sicurezza ed Igiene del lavoro nei Cantieri e nell'industria" edito da "MEDIATYPE scs". Il predetto codice riporta i seguenti valori: MACCHINA Leq (dba) Seghe circolari 90 + 95 Pompe per calcestruzzi 90 + 95 Vibratori ad immersione 80 + 85 Vibratori esterni 95 + 100 Escavatori idraulici 90 + 95 Escavatori con demolitori a scalpello 100 + 105 Rulli vibranti 90 + 95 Fresatrici portatili 100 + 105 Frese per calcestruzzo 95 + 100 Frese per asfalto 90 + 95 Trapani elettrici a percussione 90 + 95 Battipalo a caduta libera 85 + 90 Battipalo a motore diesel 95 + 100 Trivellatrici per pali 85 + 90 Perforatrici a diamante 85 + 90 Autocarro 78 + 85 Dumper 85 + 90 Pala meccanica gommata 85 + 90 Pala meccanica cingolata 90 + 100 Ruspa 90 + 95 Gru 80 + 85 Autobetoniera 85 + 90 Levigatrice 85 + 90 Grader 85 + 90 Rifinitrice manto stradale 90 + 95 Gruppo elettrogeno 85 + 90 Analogamente di seguito riportiamo i valori di esposizione media corrispondenti ad alcune mansioni tipiche di lavoratori edili usualmente eseguiti nel cantiere in questione e che vengono tratti dalla medesima fonte. MANSIONE ESPOSIZIONE MEDIA Gruista 80 -:- 85 Carpentiere 85 -:- 90 Muratore 80 -:- 85 Manovale 85 -:- 90 Elettricista 80 -:- 85

Idraulico 80 -:- 85 Piastrellista 80 -:- 85 Autista autocarro 80 -:- 85 Conduttore macchine operatrici 85 -:- 90 Asfaltisti 85 -:- 90 Conduttore macchine asfalti 85 -:- 90 Manovratore rullo compressore 85 -:- 95 Manovale asfalti 85 -:- 90 A questo punto però appare utile fare le seguenti considerazioni: a) i dati sopra riportati sono ormai datati, per cui con le nuove macchine di concezione più moderna e le nuove tecnologie che vengono utilizzate nei nuovi cantieri i predetti, i valori sono sensibilmente più bassi; b) l'esposizione dei lavoratori al rumore è fortemente variabile nel corso della giornata, infatti se si prende l'esempio di un carpentiere edile, esso generalmente si occupa del montaggio del ponteggio (esposizione media di circa 68 dba), preparazione dei casseri (esposizione media di circa 78 dba), provvede al disarmo (che anche in conseguenza delle percussioni si può avere una esposizione media di circa 88 dba), provvede al getto del conglomerato cementizio(esposizione media di circa 90 dba), ha necessità di alcune pause fisiologiche durante le quali è esposto al solo rumore di fondo (esposizione media di circa 65 dba); c) in conseguenza delle predette fasi lavorative, per determinare il valore dell'esposizione effettiva al rumore, si deve tenere conto delle effettive esposizioni e delle percentuali dei tempi di effettiva esposizione che quel lavoratore è interessato. Dai predetti valori riferentisi alle varie macchine presenti in cantiere viene riportata alla fine del paragrafo una tabella riguardante una valutazione al rumore a cui saranno esposti i vari gruppi omogenei di lavoratori in cantiere evidenziando particolarmente la relativa mansione, il corrispondente valore di esposizione, la percentuale di tempo di esposizione ed infine il suo effettivo valore di esposizione. Per i dati riportati nella tabella si applicano le seguenti disposizioni: a) i lavoratori aventi una esposizione compresa fra 80 -:- 85 dba il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire a tale personale un'adeguata informazione e qualora sia richiesto dal lavoratore, previo parere del medico competente, predisporre la visita audiometrica. b) per i lavoratori aventi una esposizione compresa fra 85 -:-90 dba il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire a tale personale, oltre quanto previsto sopra esposto, i mezzi appropriati di protezione individuale, una corretta formazione sull'uso di tali mezzi e su quello delle macchine adoperate e di garantire un controllo sanitario con visita preventiva e periodica (periodicità minima biennale). c) quando invece l'esposizione personale supera il valore di 90 dba (che per il cantiere in questione si verifica solo per l'addetto al rullo compressore) il datore di lavoro, o riduce i turni di lavorazione per quella particolare mansione, tale che l'esposizione massima sia inferiore a 90 dba od in alternativa, dopo aver fatto una accurata misurazione audiometrica atta a verificare l'effettiva esposizione del lavoratore addetto e nel caso venga confermato il predetto risultato oltre quanto sopra previsto, è tenuto a: - eseguire un'adeguata segnaletica e perimetrazione delle zone interessate; far sottoporre i lavoratori interessati oltre che alla visita medica preventiva a successive visite con periodicità massima annuale; - comunicare all'organo di vigilanza (A.S.L. territorialmente competente), non oltre trenta giorni dopo la data dell'accertamento, i dati relativi al superamento dei valori limiti di rumore e la descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili ai fini della riduzione del rischio d'esposizione al rumore, preferendo gli interventi alla fonte; - far eseguire una registrazione su apposito registro dell'esposizione dei lavoratori, così come previsto dall'articolo 49 del decreto n. 277/1991.

Il datore di lavoro può operare anche una riduzione dei turni di lavoro, in relazione alla esposizione effettiva dei lavoratori, secondo le tabelle qui di seguito riportate. In particolare vengono riportati orientativamente alcuni tempi di esposizione ai vari rumori oltre gli 85 dba e oltre i 90 dba per poter avere un valore di esposizione media pari rispettivamente a 85 dba ed a 90 dba nelle otto ore lavorative. Valori per esposizione media pari a 85 dba Valori di Lep ore minuti secondi 85 8 O O 86 6 20 59 87 5 2 23 88 4 O O 89 3 10 29 90 2 31 11 91 2 O O 92 1 35 15 93 1 15 36 94 1 O O 95 O 47 37 96 O 37 48 97 O 30 O 98 O 23 49 99 O 18 54 100 O 15 O Valori per esposizione media pari a 90 dba Valori di Lep ore minuti secondi 90 8 O O 91 6 20 59 92 5 2 23 93 4 O O 94 3 10 29 95 2 31 11 96 2 O O 97 l 35 15 98 1 15 36 99 l O O 100 O 47 37 101 O 37 48 102 O 30 O 103 O 23 49 104 O 18 54 105 O 15 O

27. La valutazione del rumore nel cantiere. Carpentieri Esposizione 84,58 Elettricisti Esposizione 73,24 Ferraioli Esposizione 80,4 Gruisti Esposizione 88,83 Muratori Esposizione 79,34 Pavimentatori Esposizione 86,77 Montaggio ponteggi 86 80,77 30 Montaggio 78 81,21 20 casseformi Disarmo 88 83,55 15 Getto 86 84,57 15 Pause tecniche 65 84,58 15 Pause fisiologiche 60 84,58 5 Movimentazione e 77 72,44 35 posa tubazioni Posa cavi 68 73,16 50 Posa interruttori e 65 73,22 10 prese Pause fisiologiche 60 73,24 5 Fase di lavoro Selezione del ferro e suo avvicinamento Taglio e piegatura del ferro Leq(dBA) ΛLep(dBA) P(%) 75 65 10 80 75,82 35 Montaggio e legatura 82 80,39 45 Pause 60 80,4 10 Manovra della gru 90 88,45 70 Pause 60 88,83 10 Manutenzione 85 88,83 20 Elevazione di 78 73,44 35 murature Intonacatura 80 77,93 40 Pause 60 79,34 10 Confezione della malta 82 79,34 15 Preparazione del 80 75,44 35

Pittori Esposizione 83,13 sottofondo Posa piastrelle 82 79,93 40 Pause 60 86,77 10 Battitura del pavimento 94 86,77 15 Idropuliture 88 82,77 30 Verniciature 75 83,12 50 Pause fisiologiche 60 83,13 5 Pause tecniche 65 83,13 15 Mansioni e dispositivi di protezione individuali. Principi generali Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre, sul luogo di lavoro, tutti i mezzi adeguati di protezione contro l'incolumità fisica, contro gli agenti nocivi all'igiene e alla salute che possano manifestarsi nei confronti dei lavoratori. Pertanto il datore di lavoro rimane comunque obbligato a porre in atto tutti i mezzi tecnici necessari di prevenzione e protezione ed ove essi manchino o siano insufficienti rimane obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni effettuate. La fornitura dei dispositivi di protezione individuali rimane sempre un preciso obbligo dell'appaltatore e non del committente. Nel presente piano di coordinamento si allega una stima dei D.P.I. da utilizzare in cantiere, ma lo scopo di tale elaborato è quello di determinare il costo presunto delle opere prevenzionali per la sicurezza ai soli fini di cui all'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 494/96, e che rimane fisso ed invariabile, pertanto l'appaltatore non può avanzare nessuna ulteriore pretesa oltre a quanto stabilito in contratto che rimane da intendersi una quantità a forfait fissa ed invariabile, indipendentemente del costo effettivo sostenuto dall'appaltatore. Da quanto sopra esposto, quando i rischi lavorativi non possono essere eliminati utilizzando mezzi tecnici o misure di protezione collettiva con i quali intervenire su macchine, impianti o processo produttivo, allora è necessario ricorrere all' uso di mezzi di protezione individuali. I rischi a cui possono essere esposti i lavoratori possono essere così sintetizzati: a) Rischi Fisici - Meccanici: Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli abrasioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello b) Rischi Fisici - Termici: Calore, Freddo c) Rischi Chimici: Aerosol - Liquidi - Gas - Vapori: polveri, fumi, immersioni, getti, schizzi d) Rischi Biologici: Batterie patogene, Virus patogeni, Funghi produttori di micosi, Antigeni biologici non microbici. I mezzi di protezione personali devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità, ed essere mantenuti, per tutta la loro durata, in buono stato di manutenzione e conservazione. La dotazione dei dispositivi di protezione individuale deve essere personale e la loro integrità deve essere sempre assicurata eseguendo anche una periodica verifica. L'esistenza dei dispositivi di protezione individuali non deve essere sostitutiva delle protezioni collettive ma integrativa rispetto a tutte le opere provvisionali ed alle istruzioni e/o prescrizioni nell'esecuzione delle varie lavorazioni e nell'uso delle macchine ed attrezzature. Il lavoratore rimane obbligato a servirsi dei mezzi di protezione individuali messi a sua disposizione in tutti quei casi in cui non sono possibili adottare misure di sicurezza collettive od ove le predette misure non risultano sufficienti.

In linea generale rimane comunque per il datore di lavoro l'obbligo di dare priorità all'intervento tecnico sugli impianti e sull'organizzazione del lavoro, in modo da ridurre il più possibile il ricorso ai dispositivi di protezione individuali, che devono essere considerati un mezzo di protezione complementare. Inoltre prima dell'utilizzo è un preciso obbligo, del datore di lavoro, istruire i lavoratori circa i limiti di impiego ed il corretto modo di usare i mezzi di protezione individuale messi a loro.disposizione, tenendo anche conto delle istruzioni dei fabbricanti. I dispositivi di protezione individuali consegnati ai lavoratori devono essere custoditi in luogo adatto e accessibile e mantenuti sempre in condizioni di perfetta efficienza. I mezzi personali di protezione devono sempre possedere, per tutta la durata del loro effettivo utilizzo, i necessari requisiti di resistenza e funzionalità e devono: essere disponibili per ciascun lavoratore e contrassegnati col nome dell'assegnatario ; essere adeguati per taglia, per foggia e per colorazione; garantire una buona traspirazione; essere disponibili in numero sufficiente per le attività da svolgere; proteggere le specifiche parti del corpo dai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate ed essere il più possibile confortevoli. Pertanto a tutte le maestranze, all'atto dell'assunzione o del cambiamento di mansioni, presenti in cantiere verranno consegnati gli opportuni mezzi di protezione individuale (scarpe, guanti, cappelli, caschi, maschere, ecc.) che saranno opportunamente contrassegnate e saranno impartite le opportune istruzioni sull' uso. Inoltre devono essere disponibili in cantiere ulteriori riserve di ricambio di D.P.I. come occhiali, maschere, tappi, auricolari o cuffie contro il rumore, cinture di sicurezza ed attrezzature specifiche di trattenuta e quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro. I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti in relazione alle varie squadre di lavoratori presenti.