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Transcript:

COMUNE DI CAPURSO (Prov. di Bari) REGOLAMENTO COMUNALE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/10/2012) 1

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento viene adottato nell'esercizio dei poteri attribuiti al Comune con il D.Lgs. 267/2000, artt. 3, 7 e 7 bis e disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali o definite da ordinanze del Sindaco e da ogni altro atto emesso da organi comunali che sia sanzionabile, per le quali non provvedano altre norme statali o regionali. Rimane impregiudicata l applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze con tingibili ed urgenti. Ciascun regolamento emesso successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l importo minimo e massimo edittale della sanzione amministrativa per la violazione di disposizioni in essi contenuti, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal presente regolamento, nonché il termine e l autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari. ART. 2 APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981 Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano, i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/1981. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, anche vigenti, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall art. 16 della L. 16.01.2003, n. 3 che prevede il pagamento di una somma in denaro: a) da un minimo di 25 euro; b) ad un massimo di 500 euro. Il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo ai sensi dell art. 10 della legge 689 /1981. Il Sindaco, con proprio provvedimento, determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie violata al dispositivo di ogni singola ordinanza, osservando quanto disposto dal comma 2 dell art.10 della legge 24/11/1981, n. 689. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/1981, in caso di reiterazione, possono essere previste negli atti regolamentari del Comune e nei provvedimenti ordinatori anche sanzioni accessorie limitative dell esercizio di attività. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/1981. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell agente accertatore. 2

ART. 3 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti, ordinanze e a altri atti amministrativi all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ART. 4 SOGGETTI ACCERTATORI Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all esercizio delle funzioni d accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell atto di nomina. Le funzioni d accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza d accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. ART. 5 PROCESSO VERBALE D ACCERTAMENTO La violazione di una norma di regolamento o di un ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali: a) l indicazione della data, ora e luogo dell accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità dell autore della violazione, dell eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell incapace ai sensi dell articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell articolo 6 della medesima legge; d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione; e) l indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; f) l avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata 3

contestazione; g) le eventuali dichiarazioni rese dall autore della violazione; h) l importo e le modalità del pagamento in misura ridotta; i) l autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento; j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso. ART. 6 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELL ACCERTAMENTO La Violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. ART. 7 RAPPORTO ALL AUTORITÀ COMPETENTE Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi e documenti, da parte del trasgressore. Fatte salve le ipotesi di cui all articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall articolo 3 del presente regolamento, l Ufficio, il Comando o l Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco: a) l originale del processo verbale; b) la prova dell avvenuta contestazione o notificazione; c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza. 4

ART. 8 COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al responsabile di settore che ha emesso l ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l attività sanzionata, ovvero al Responsabile del Settore competente nella materia relativa all'accertata violazione secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente; In ogni caso non potrà essere identificato quale Autorità competente il soggetto accertatore, al fine di salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti che accertano la violazione. Per salvaguardare la suindicata terzietà, il Responsabile competente ad emettere le ordinanze verrà individuato dal Sindaco o si identificherà in via residuale nel Segretario Comunale. ART. 9 ORDINANZA INGIUNZIONE Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento ( se risultanti da atti formali ) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell ordinanza del verbale di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Dirigenti, competenti per materia, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del medesimo T.U. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 5

ART. 10 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE L applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. ART. 11 DIRITTO DI ACCESSO Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio alle informazioni e agli atti amministrativi. ART. 12 NORME FINALI Le presenti norme regolamentari sono d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze, nonché agli altri atti di natura provvedimentale, che risultino sanzionabili, da emanarsi da parte dei soggetti competenti dell'ente. Vengono confermate le sanzioni a regolamenti e alle ordinanze comunali accertate mediante verbale nella vigenza della previdente normativa. Le presenti norme regolamentari entreranno in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro ripubblicazione all'albo pretorio. 6

ART. 1. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.. 2 ART. 2. 2 APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981. 2 ART. 3. 2 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.. 2 ART. 4. 3 SOGGETTI ACCERTATORI. 3 ART. 5. 3 PROCESSO VERBALE D ACCERTAMENTO.. 3 ART. 6. 4 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELL ACCERTAMENTO.. 4 ART. 7. 4 RAPPORTO ALL AUTORITÀ COMPETENTE.. 4 ART. 8. 4 COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE.. 4 ART. 9. 4 ORDINANZA INGIUNZIONE.. 4 ART. 10. 5 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.. 5 ART. 11. 5 DIRITTO DI ACCESSO.. 5 Art. 12 NORME FINALI. 5 7