COMUNE DI CISTERNA D'ASTI Provincia di Asti
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- Brigida Conte
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1 I ~.- ;\ COMUNE DI CISTERNA D'ASTI Provincia di Asti ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE I ::~!.12 wl OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI. L'anno duemilasei, addì tre, del mese di agosto, alle ore 20 e minuti 15, nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale Sono presenti i Signori: çqiji~iii~j'~nq.lùè,c..'...,...,.,', Carica Pro BODDAMario Sindaco X As. PELETTO Remo Consigliere X BERTELLO Francesco Consigliere X I. MASSOCCO Domenica in Natta Consigliere X VICO Silvio Consigliere X BODDA Maggiorino Consigliere X! MASSOCCO Onorina in AIfero Consigliere X POVERO Giacomo Consigliere X MASSOCCO Silvio Consigliere X BODDA Erik Stefano Carlo Consigliere X OLIVETTI Fabio Consigliere X GUIDO Andrea Consigliere X OLIVETTI Alessandro Consigliere X Totale 9 I 4 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MELICA Dott.ssa Giuseppina la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BODDA Mario nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
2 I,,~., " Il Segretario Comunale illustra l'argomento posto all'ordine del giorno. Udito l'intervento del Segretario Comunale; IL CONSIGLIO COMUNALE Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dal prescritto parere a norma dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ai Regolamenti ed ordinanze comunali"; Con voti unanimi favorevoli resi legalmente DELIBERA Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esame ed approvazione regolamento per "applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ai Regolamenti ed ordinanze comunali" con l'allegato regolamento composto da n. 9 articoli.
3 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI". Premesso che il D.Lgs n. 267 all'art. 274 comma 1 lett. a) ha abrogato il R.D , N. 383 e conseguentemente la fonte del potere sanzionatorio degli Enti Locali; del Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 composto da due commi avente ad oggetto: "sanzioni amministrative" introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003,n.3 come modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della legge 20 maggio 2003 n.116; Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 adottata in data , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:"approvazione regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali"; Considerata la necessità di approvare un nuovo regolamento relativo alle applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia per violazioni di regolamenti che per violazioni di ordinanze comunali per le quali non provvedano norme statali o regionali, aggiornato con la vigente normativa; Visto il D.Lgs n. 267; Vista la legge n. 689; Per i motivi sopra esposti la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale DELIBERI Di approvare il regolamento relativo alle applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali per le quali non provvedano norme statali o regionali, così come risultanti dal testo allegato alla presente, composta da n. 9 articoli. Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato quello approvato con deliberazione consiliare n.19/2oo1 inerente l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali. Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 c.1 del D.Lgs n. 267 viene espresso il seguente parere: di regolarità tecnica CISTERNA D'ASTI, lì
4 I,. -\ l REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI. Articolo n. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei servizi emesse in attuazione a leggi e regolamenti. salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito. 2. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle v,iolazioni disciplinari. Articolo n. 2 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Alle violazione delle norme e delle prescrìzioni disciplinate da regolamenti ed ordinanze comunali, per le quali la legge non stabilisca specifiche sanzioni amministrative si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n.3 come modificato dall'art.1 quater, comma 5, della legge , n. 116 che prevede il pagamento di una somma in denaro da 25,00 (venticinque/oo) Euro a Euro 500,00 (cinquecento/oo). Articolo n. 3 Pagamento in misura ridotta 1. In attuazione del principio di cui all'art. 16 della legge n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quale misura più favorevole ali utente oltre alle spese di notifica e procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, Se questa non è avvenuta, dalla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. Articolo n. 4 Soggetti accertatori 1. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art.13 della legge 689/1981, le funzioni di accertamento delle violazioni dei regolamenti comunali nonché delle ordinanze sindacali o dei responsabili dei servizi sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa.
5 . 2. I soggetti accertatori devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti la qualifica all'esercizio dei compiti loro attribuiti Articolo n. 5 Verbale di accertamento 1. La violazione di una norma di legge, di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale. 2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali: l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento le generalità e qualifica del verbalizzante.ie generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge , n.689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge la descrizione completa, ancorché, resa in forma sommaria, del fatto costituente la violazione la indicazione delle norme violate le eventuali dichiarazione resi dall'autore della violazione l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contesta 3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'art.5 della legge , n. 689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale. 4.II verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso. Articolo n. 6 Scritti difensivi-ordinanza ingiunzione 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'organo competente scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. 2. L'organo competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette
6 /.,. ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra limite minimo e massimo, si ha riguardo,alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. 4. Nella determinazione della sanzione trova altresì applicazione l'art. 8 bis della L.689/ Il pagamento è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Articolo n.? Opposizione all'ordinanza -ingiunzione 1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del prowedimento. 2.II termine è di sessanta se l'interessato risiede all'estero. 3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. 4. Fatte salve le diverse previsioni di specifiche disposizioni di legge, ove l'importo recato dall'ordinanza ingiunzione di pagamento ecceda la somma di 2.582,28 contro la stessa gli interessati possono proporre opposizione avanti al Tribunale di Asti, sempre entro i termini e con le modalità indicate nei precedenti commi. Articolo n. 8 Esecuzione forzata 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'art.2? della legge ,n Articolo n. 9 Norma finale 1.Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla legge n. 689 e s.m.i. 2. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
7 ':!. Il presente verbale viene così sottoscritto: IL PRESIDENTE B CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su conforme attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.l24 D.Lgs 18. n.267 viene affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno Q8 o'x (CbG"' e vi rimarrà pubblicata per quindici gio decorrenza in data odierna. Cisterna d'asti li,..q.]$..:o'2;.~g'" ESECUTIVITA' ~~\ ;/r~'5i~~.i';2 La presente deliberazione è divenuta esecutiva In data A.~.~Q~.:Q... -k~).~~~~(~é~:~i,dell'art. 134, comm , n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicitzio~e: u Li,.~,2JLo~..o....,_ Il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune per quindici consecutivi senza op~~sizioni. Cisterna d'asti, lì.~.o%..o.~..... E' copia conforme all'originale Cisterna d'asti li,..... IL SEGRETARIO COMUNALE
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