REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX LEGE 104/92 E DEL CONGEDO EX ART 42 COMMA 5 DEL D.LGS. 151/01

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REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX LEGE 104/92 E DEL CONGEDO EX ART 42 COMMA 5 DEL D.LGS. 151/01 Iter di Emissione Nome Funzione Firma Dr.ssa Elena Grammauta Responsabile Area Affari Generali e Relazioni Sindacali Redazione Dr.ssa Rossana Trovato Segreteria Amministratore Unico Dott.ssa Dora Ribaudo Segreteria Amministratore Unico Approvazione Dr. Roberto Colletti AMMINISTRATORE UNICO Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B 90124 Palermo Pag. 1 di 7

INDICE 1. SCOPO E OBIETTIVO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. PERMESSI LEGGE 104/92 3.1. Modalità di fruizione dei permessi 3.2. Richiesta di fruizione del beneficio - termine 3.3. Variazione dei requisiti 3.4. Rivedibilità del giudizio 4. CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA DISABILI 4.1. Durata del congedo straordinario 4.2. Misura della prestazione 4.3. Modalità di fruizione 4.4 Richiesta di fruizione - termine 5. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE PER GENITORI CON FIGLI DISABILI 5.1 Durata del congedo 5.2 Misura della prestazione 5.3 Modalità di fruizione 5.4 Richiesta di fruizione termine 6. ENTRATA IN VIGORE Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B 90124 Palermo Pag. 2 di 7

1 - SCOPO E OBIETTIVO Vista la complessa organizzazione del lavoro, con la presente procedura si intende regolamentare la fruizione dei permessi di cui all art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (di seguito Legge n. 104/92) e dei congedi ex art. 33 e 42 comma 5 D.lgs. n. 151 del 2001, come modificati dalla Legge n. 183/2010 e dal D. Lgs. n. 119/2011 al fine di garantire un bilanciamento tra il godimento dei permessi sopra indicati e l espletamento del servizio 118. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica a tutto il personale dipendente della Seus Scpa. 3 - PERMESSI LEGGE 104/92 L art. 33, commi 3 e 6 della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. prevede delle agevolazioni lavorative per il lavoratore disabile e per il dipendente che assiste familiare con disabilità. La situazione certificata di handicap grave, ai sensi dell art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, costituisce il presupposto per la fruizione delle agevolazioni lavorative. 3.1 - Modalità di fruizione dei permessi Per fruire dei benefici di cui sopra, il dipendente interessato deve presentare all'area Amministrazione del Personale la seguente documentazione: copia del protocollo INPS di presentazione telematica della domanda di fruizione dei permessi per l assistenza al familiare disabile in situazione di gravità; istanza ove indicare la modalità di fruizione dei permessi (3 giorni di permesso mensile retribuito, ovvero 2 o 1 ore di permesso retribuito giornaliero, ovvero prolungamento di congedo parentale). L'Ufficio competente informa il Responsabile/Coordinatore dell Area di appartenenza del dipendente che ha presentato l istanza. Si precisa che qualora la Commissione Competente dell INPS non accolga l istanza di fruizione di Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B 90124 Palermo Pag. 3 di 7

permessi per l assistenza al familiare disabile in situazione di gravità la fruizione dei benefici sarà immediatamente interrotta e le assenze effettuate a tale titolo verranno trasformate in ferie e/o recupero eccedenza oraria. 3.2 - Richiesta di fruizione del beneficio - termine Il dipendente ammesso al beneficio è tenuto a comunicare preventivamente, entro il giorno 20 del mese precedente, i giorni di fruizione dei permessi dell intero arco temporale del mese successivo al fine di consentire la migliore organizzazione dell attività (Circolare n. 13 del 06.12.2010 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche). In presenza di situazioni di emergenza adeguatamente documentate il dipendente può modificare i giorni di fruizione precedentemente comunicati, con un preavviso non inferiore a giorni tre. Il permesso può essere fruito esclusivamente nei giorni lavorativi. Il permesso non fruito nel mese non può essere cumulato nei mesi successivi. Nel caso la persona da assistere risieda ad una distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello di residenza del lavoratore, quest' ultimo è tenuto ad attestare con titolo di viaggio, o altra idonea documentazione il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 3.3 - Variazione dei requisiti Il dipendente dovrà comunicare immediatamente e comunque non oltre i 7 giorni all Area Amministrazione del Personale tutte le variazioni relative ai requisiti sopra indicati ( es: ricovero a tempo pieno, decesso dell'assistito, revisione status Handicap Grave etc...). In difetto di tale adempimento e di contestuale fruizione di permesso e/o congedo, l'azienda intraprenderà le conseguenti azioni disciplinari previste da norme di legge e dal CCNL nonché la dovuta segnalazione alla Procura della Repubblica competente territorialmente per i conseguenti profili di Responsabilità penali. 3.4 - Rivedibilità del giudizio Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B 90124 Palermo Pag. 4 di 7

minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbale dove sia previsto rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. 4 - CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA DISABILI Il comma 5 dell art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell art.3, c. 3, della legge 104/92. 4.1 - Durata del congedo straordinario Il lavoratore che provvede all assistenza del familiare disabile può fruire di un periodo massimo di due anni di assenza dal lavoro, anche frazionabile a giorni, nell arco della vita lavorativa. 4.2 - Misura della prestazione L indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, TFR, ma son validi ai fini del calcolo dell anzianità assicurativa. 4.3 - Modalità di fruizione Il dipendente che intende fruire del congedo di cui sopra è tenuto ad inoltrare all Area Amministrazione del Personale la seguente documentazione: copia del protocollo INPS di presentazione telematica della domanda; istanza in cui è specificata la modalità di fruizione del congedo, se per intero o frazionata. 4.4 Richiesta di fruizione - termine La documentazione di cui al Punto 4.3 deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data di decorrenza del congedo. In presenza di sopravvenute specifiche esigenze assistenziali al disabile, debitamente documentate, può essere accolto un termine di preavviso minore, non inferiore comunque a 30 giorni, qualora ciò Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B 90124 Palermo Pag. 5 di 7

non comporti disfunzioni di carattere organizzativo. 5 - PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE PER GENITORI CON FIGLI DISABILI Il vigente art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 statuisce la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale. Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. n. 22578 del 17.9.2007). 5.1 - Durata del congedo Il lavoratore che provvede all assistenza del familiare disabile può fruire di un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita dello stesso. (Si chiarisce che nei tre anni è compreso il congedo parentale ordinario ed il prolungamento). 5.2 - Misura della prestazione L indennità economica è corrisposta è pari al 30% della retribuzione. 5.3 - Modalità di fruizione Il dipendente che intende fruire del prolungamento del congedo parentale è tenuto ad inoltrare all Area Amministrazione del Personale la seguente documentazione: copia del protocollo INPS di presentazione telematica della domanda; istanza in cui è specificata la modalità di fruizione del congedo, se per intero o frazionata. 5.4 Richiesta di fruizione - termine La documentazione di cui al Punto 5.3 deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data di decorrenza del congedo. In presenza di sopravvenute specifiche esigenze assistenziali al disabile, debitamente documentate, Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B 90124 Palermo Pag. 6 di 7

può essere accolto un termine di preavviso minore, non inferiore comunque a 30 giorni, qualora ciò non comporti disfunzioni di carattere organizzativo. 6 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione. Sede Legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B 90124 Palermo Pag. 7 di 7