Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Sindaco Unico ed altre novità connesse all Organo di controllo Ancona Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012 Relatore: Dott. Paolo Massinissa Magini
L articolo 2403 del codice civile attribuisce al collegio sindacale il dovere di vigilare sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare la valutazione sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle società di capitali e sul suo concreto funzionamento.
Dal combinato disposto degli artt. 2403, comma 1, c.c. (obbligo di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione) e dell art. 2407 c.c. (responsabilità in solido con gli amministratori per omessa diligente vigilanza nei loro confronti) la giurisprudenza ha individuato nel collegio sindacale una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell art. 40 c.p..
Il DL 5/2012 (DL Semplificazioni all esame dell assemblea della Camera) ha innovato la normativa relativa all organo di controllo e di revisione legale dei conti nella Srl (articolo 2477 codice civile) e di organo di controllo nella Spa (articolo 2397 codice civile).
Società per azioni (art. 2397 codice civile) Per tutte le spa è prevista la nomina obbligatoria del collegio sindacale. Lo statuto delle società che non siano tenuta alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio è costituito da revisori legali iscritti nell apposito registro.
Società a responsabilità limitata (art. 2477 codice civile) Grande Srl E obbligatoria la nomina del sindaco unico o, se lo statuto lo dispone, del collegio sindacale o del revisore nei casi elencati nei commi 2 e 3 dell articolo 2477: se il capitale sociale è pari o superiore a Euro 120.000; se la srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; se la srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; se la srl per due esercizi consecutivi ha superati due dei limiti che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata.
Piccola Srl E facoltativa la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale o del revisore nei casi in cui non ricorrono i i parametri dimensionali dei commi 2 e 3 dell articolo 2477. ------------------------------------- Se è nominato obbligatoriamente l organo sindacale, occorre nominare anche il revisore a meno che lo statuto attribuisca la revisione al collegio sindacale (che però non può svolgere la revisione se la srl è obbligata al bilancio consolidato). (N.B.: nomina revisore come organo sindacale) All organo di controllo della Srl (monocratico o collegiale che sia) si applicano le norme previste per il collegio sindacale delle Spa.
Nelle Srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall assemblea che li ha nominati (carattere transitorio della norma).
Problematiche ancora aperte in capo alle Srl 1. Non è specificato se il sindaco unico debba essere un revisore legale (la risposta dovrebbe essere affermativa). 2. Non è specificato se, in caso di nomina del sindaco unico, devono essere nominati uno o più supplenti (la risposta dovrebbe essere negativa). 3. Non è chiaro se lo statuto può prevedere solo la nomina dell organo collegiale o se si può rimettere la scelta ai soci (opzione preferibile).
Problematiche ancora aperte in capo alle Srl 4. Non è chiaro quali siano i compiti del revisore quando la sua nomina risulta alternativa a quella dell organo di controllo. 5. Non è definito se il revisore nominato in alternativa a quella dell organo sindacale ha i compiti del sindaco oppure se occorre una esplicita previsione statutaria in tal senso.
Legge di Stabilità per il 2012 La Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità per il 2012) ha inserito il collegio sindacale tra i soggetti idonei a svolgere le funzioni dell Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida ABI sull applicazione del D.Lgs. 231/01 ritengono inopportuna una identificazione tra l organismo di vigilanza ed il collegio sindacale ipotizzando tutt al più come possibile la presenza di un solo membro di quest ultimo.
Legge di Stabilità per il 2012 Il collegio sindacale è carente dei requisiti individuati dalle Linee Guida, dalla dottrina maggioritaria e della giurisprudenza in capo all organismo di vigilanza: indipendenza, professionalità e continuità d azione.