Sistemi di controllo nelle società di capitali

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1 Sistemi di controllo nelle società di capitali Sindaco unico nella S.r.l. e Collegio Sindacale nella S.p.A. Panoramica delle recenti modifiche legislative: opportunità e limiti. Paola Flora Milano, 13 giugno 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR INDONESIA (ASSOCIATED OFFICE) ITALY JAPAN PAPUA NEW GUINEA SINGAPORE SPAIN SWEDEN UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA

2 Molteplici interventi legislativi sull assetto dei controlli L ingresso del sindaco unico nel nostro ordinamento 3 fasi L. 12 novembre 2011 n. 183 (cd Legge di Stabilità ) D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (cd Decreto Semplificazioni ) Decreto Semplificazioni convertito con modifiche in Legge 4 aprile 2012 n. 35 (la Legge di Conversione ) - 2 -

3 Legge di Stabilità: nasce il sindaco unico L art. 14 della Legge di Stabilità introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la figura del sindaco unico In via generalizzata nelle S.r.l. Tutti i riferimenti a collegio sindacale, scompaiono dalla rubrica e dal testo dell art c.c. e vengono sostituiti con sindaco unico Nelle S.p.A. di minori dimensioni, al ricorrere delle seguenti condizioni (previste da un nuovo terzo comma dell art c.c.): S.p.A. aventi ricavi o patrimonio inferiori a 1 milione di Euro Clausola statutaria che preveda la nomina del sindaco unico Il sindaco deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell apposito registro - 3 -

4 Legge di Stabilità: il controllo nella S.r.l. S.r.l. La nomina dell organo di controllo può essere Facoltativa Art. 2477, comma 1 nuovo testo: lo statuto può prevedere la nomina di un sindaco o di un revisore determinandone competenze e poteri (derogabile dallo statuto a favore del collegio sindacale) Obbligatoria SE - Il capitale non è inferiore a ; - La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; - Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti previsti dal 1 comma dell art bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata In entrambi i casi è possibile nominare un organo di controllo unipersonale - 4 -

5 Prime differenze S.r.l. Il sindaco unico è l organo di controllo interno ordinario La nomina del sindaco unico é prevista direttamente dalla legge ed è la soluzione normale se lo statuto non prevede espressamente la nomina di un collegio sindacale (in caso contrario è possibile previa modifica dello statuto) S.p.A. La nomina del sindaco unico è ammessa solo in presenza di parametri quantitativi determinati Deve essere espressamente prevista nello statuto Requisiti di natura professionale: il sindaco deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell apposito registro

6 Decreto Semplificazioni: evoluzione del sindaco unico S.p.A. - cambiano le condizioni per la nomina del sindaco unico - Scompare il riferimento quantitativo a ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di Euro La nomina del sindaco unico è ora ammessa se: 1. ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all art bis c.c. 2. la nomina è prevista dallo statuto 3. il sindaco unico deve sempre essere scelto tra i revisori legali iscritti nell apposito registro Nomina del collegio sindacale obbligatoria entro 30 giorni dall approvazione del bilancio da cui risulti il superamento dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata

7 S.r.l. il controllo sulla gestione si può escludere Nuova formulazione dell art c.c. possibilità di nominare in via alternativa un organo di controllo (monocratico o collegiale) o un revisore, determinandone competenze e poteri ivi inclusa la revisione legale dei conti Salva diversa disposizione statutaria l organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo All organo di controllo (monocratico o collegiale) si applicano le norme dettate per i sindaci di società per azioni segue

8 S.r.l. il controllo sulla gestione si può escludere Conseguenze: 1. Ampliamento dell autonomia organizzativa dei soci 2. Possibilità di scelta tra forme diversificate di controllo, sia per quanto riguarda la forma sia la sostanza a seconda che si opti per un organo di controllo interno o per il revisore 3. Resta comunque possibile avvalersi di entrambe le figure, tenendo così distinto il controllo di legalità della revisione dei conti - 8 -

9 Controlli differenziati nella S.r.l. Forma: scelta tra sindaco unico/ collegio sindacale revisore legale/ società di revisione scelta tra organo monocratico vs. collegiale Sostanza: Opzione 1 Opzione 2 la scelta del soggetto cui viene affidato il controllo consente ai soci anche di scegliere il tipo di controllo a cui assoggettare la società: Funzione di vigilanza ex art c.c. + revisione legale dei conti Solo ed esclusivamente revisore legale dei conti ex art. 14 D.lgs. n. 39/2010 La possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di controllo è indice della volontà del legislatore di consentire di escludere la vigilanza ex art c.c. nella S.r.l.? - 9 -

10 L oggetto del controllo: riscontri pratici Sindaco unico / collegio sindacale: Si applica la disciplina dei sindaci di S.p.A.: dovranno essere esercitate cumulativamente: - sia la vigilanza (ex art c.c.) (i.e. vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società) - sia la revisione legale dei conti Poteri incisivi (e.g. atti di ispezione / potere di ottenere notizie e documenti dagli amministratori / scambio di informazioni con i sindaci di società controllate) segue

11 L oggetto del controllo: riscontri pratici Sindaco unico / collegio sindacale: Potere-dovere di intervento (e.g. alle adunanze del CdA, convocazione assemblea se riscontrate gravi irregolarità, azione di responsabilità contro gli amministratori) Controllo preventivo e concomitante alla gestione idoneo a prevenire il prodursi di danni per la società È in una posizione privilegiata rispetto al revisore esterno nel processo di revisione Efficaci sinergie tra funzione di revisione e vigilanzaex art c.c. con riduzione di ore necessarie per lo svolgimento delle attività

12 L oggetto del controllo: riscontri pratici Revisore legale persona fisica / società di revisione Si applica la disciplina della revisione legale il controllo è limitato esclusivamente al giudizio sul bilancio d esercizio e sul bilancio consolidato Si tratta di un controllo successivo e puramente contabile E un soggetto che ha una precisa caratterizzazione professionale. Non partecipa ai momenti decisionali e non è in grado di venire a conoscenza di fatti rilevanti relativi alla gestione sociale se non a posteriori Inidoneo a prevenire danni in relazione a eventuali atti di mala gestio e irregolarità degli amministratori Minori costi

13 Sostanza dei controlli nella S.r.l. - prime opinioni a confronto - Massima n. 124 del Consiglio Notarile di Milano Interpretazione restrittiva dell art c.c. Entrambe le funzioni di vigilanza ex art c.c. e di revisione legale dei conti sono necessarie, senza possibilità di esclusioni L organo di controllo o il revisore dovrà esercitare entrambe le funzioni anche in caso di nomina del solo revisore

14 Sostanza dei controlli nella S.r.l. - prime opinioni a confronto - Assonime Il termine revisore indica il soggetto abilitato a svolgere solo le funzioni di revisione legale ( Prime applicazioni dei conti ai sensi del D. lgs. n. 39/2010 (i.e. del nuovo regime dei controllo esterno) controlli nella S.r.l. Caso. n. 3/2012) L assetto di controllo societario limitato alla sola revisione legale è in linea con le prassi dei principali paesi industrializzati Se si nomina solo il revisore questo può esercitare SOLO il controllo contabile Solo nell ipotesi di nomina di un organo di controllo (monocratico o collegiale) la società è soggetta sia alla vigilanzaex art c.c. sia a revisione legale

15 Legge di Conversione: situazione attuale S.p.A. Abrogazione del 3 comma dell art c.c. (introdotto dalla Legge di Stabilità e modificato dal Decreto Semplificazioni) Conseguenze: L organo di controllo interno delle S.p.A. è solo ed esclusivamente il collegio sindacale Necessario provvedere a reintegrare quanto prima la collegialità dei sindaci per tutte le S.p.A. che abbiano provveduto alla nomina del sindaco unico (tra il 1 gennaio 2012 e il 7 aprile 2012) pena l invalidità degli atti societari S.r.l. Confermate le disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni Attesa di chiarimenti interpretativi dell art c.c

16 Sindaco unico o collegio sindacale? Pro sindaco unico Snellimento dell organo di controllo e flessibilità operativa Funzionamento più rapido (e, secondo alcuni più efficiente) della relativa organizzazione Riduzione dei costi per le imprese Pro collegio sindacale Maggior efficacia dei controlli Maggiore garanzia di indipendenza Adeguata garanzia nell esercizio dell azione di responsabilità contro gli amministratori (la deliberazione deve essere assunta a maggioranza di 2/3 dei sindaci). E stato comunque sostenuto che l azione è esercitabile anche dal singolo sindaco in quanto espressione del dovere di vigilanza Troppe responsabilità per il sindaco unico?

17 Considerazioni finali Non sono previsti sindaci supplenti del sindaco monocratico: in caso di morte, decadenza o dimissioni del sindaco gli amministratori dovranno convocare immediatamente l assemblea per provvedere alla nomina del nuovo sindaco Il sindaco unico dovrà verbalizzare la propria attività con cadenza almeno trimestrale Mancanza di coordinamento tra l art c.c. e le altre norme in tema di S.r.l.: il singolo sindaco è contemplato solo nell art c.c., mentre le restanti norme sulla S.r.l. contengono riferimenti al collegio sindacale (e.g. art c.c. menziona, tra i libri sociali obbligatori il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell art. 2477; l art c.c. elenca, tra le materie in ogni caso riservate all assemblea la nomina dei sindaci (plurale) e del presidente del collegio sindacale)

18 Considerazioni finali In attesa di chiarimenti interpretativi sull art c.c. vi è un forte distacco tra le funzioni di controllo previste per la S.r.l. e le funzioni di controllo previste per la S.p.A. Gli attuali controlli della S.r.l. sono adeguati anche per società di grandi dimensioni? Con l aggiunta operata dalla Legge di Stabilità del comma 4-bis all art. 6 del D.lgs. 231/2001 le funzioni dell organismo di vigilanza possono ora essere svolte dal collegio sindacale nel sistema tradizionale, dal consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, dal comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico

19 Legge 120/2011 Golfo Mosca sulle quote rosa : effetti e conseguenze

20 L. 120/2011 Le quote rosa negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate Principio di equilibrata proporzione Modifica gli artt. 147-ter, 147-quater e 148 TUF introduce un criterio di riparto degli amministratori e sindaci di società quotate volto a creare un equilibrio tra generi al genere meno rappresentato (i.e. quello femminile) devono essere assicurate almeno 1/3 delle poltrone negli organi di amministrazione e controllo

21 L. 120/2011 Regime di sanzioni in caso di mancato adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni: CdA Collegio Sindacale diffida di Consob ad adeguarsi entro 4 mesi stesso regime in caso di inottemperanza: applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro a fissazione di un nuovo termine di 3 mesi per adempiere (se ancora inadempienza i componenti eletti decadono dalla carica) ma la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da Euro a L equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche nel caso di cessazione dalla carica di un soggetto che comporti la discesa al di sotto della soglia di legge degli esponenti di tale genere dovrà procedersi alla nomina di un nuovo membro dello stesso genere di quello cessato

22 Alcuni dati a confronto Il legislatore italiano ha seguito l esempio di Norvegia, Spagna, Francia e Finlandia introducendo uno specifico obbligo di legge al fine di rispettare l equilibrio tra i generi Altri paesi (tra cui Regno Unito, Germania, Olanda e Belgio) si sono invece limitati a disciplinare la materia in codici di autodisciplina o mediante semplici raccomandazioni Attualmente in Italia la percentuale femminile nei CdA è del 6,1% La Norvegia ha introdotto le quota rosa nel 2006 con una attuale presenza di donne nei CdA pari al 40%, seguono la Finlandia (27,1%), la Svezia (25,2%) e la Francia (22,3%)

23 Disciplina transitoria Le disposizioni introdotte dalla L. 120/2011 saranno operative a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo di società quotate successivo al 12 agosto 2012 Per il primo mandato sarà sufficiente garantite al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno 1/5 degli amministratori e dei sindaci eletti Queste disposizioni si applicano altresì alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate

24 Studio Legale associato ad Ashurst LLP Paola Flora Partner Dottore Commercialista - Revisore Contabile Via Sant Orsola, Milano Tel Fax paola.flora@ashurst.com

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