Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S

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1 Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S SINDACI-REVISORI: OBBLIGO DI COMUNICARE AL M.E.F.-R.G.S. Anche nel caso di dimissioni o revoca di sindaci incaricati della revisione legale (nel seguito sindaci-revisori) è previsto l obbligo di comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tali circostanze, sia da parte del sindaco revisore, sia da parte della società interessata. Così stabilisce l art. 4 della Determina del Ragioniere generale dello Stato del 2 aprile 2013, emessa a seguito dell art.10, comma 4, del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 (c.d. Regolamento sulla cessazione anticipata dei revisori o, nel seguito, Regolamento) a sua volta previsto dall art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sulla revisione legale dei conti. Per un equivoco sulla normativa applicabile ai sindaci revisori, l obbligo di comunicazione è sfuggito alla maggior parte dei commentatori e dei sindaci revisori e, nel corso del 2013, non è stato applicato in molti casi in cui sarebbe stato necessario, esponendo le società ed i sindaci revisori interessati ad uncomportamento irregolare ed al rischio di sanzioni. Ma andiamo con ordine. UNA PREMESSA: LA REVISIONE LEGALE ED I SINDACI-REVISORI Nel nostro sistema il controllo societario si fonda su due istituti fondamentali: la vigilanza sindacale, normata, prevalentemente, dagli artt c.c. e la revisione legale dei conti, normata, prevalentemente, dal D.Lgs. 39/2010. La revisione legale può essere affidata: a una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori, ad un revisore legale individuale, al collegio sindacale, o all organo di controllo nelle Srl, a condizione che: la società non sia un Ente di Interesse Pubblico (E.I.P.), la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, tutti i sindaci siano revisori legali, vi sia la previsione statutaria. Nella pratica è quest ultima la circostanza che si presenta più di frequente: il collegio sindacale è incaricato sia della vigilanza che della revisione legale nella grande maggioranza dei casi. Paradossalmente, tuttavia, il sistema delle regole che presidiano l istituto

2 della revisione legale sembra pensato per l organo di controllo revisore individuale o società di revisione e sembra considerare l affidamento della revisione legale al collegio sindacale come un elemento residuale. LA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL REVISORE NEL D. LGS. 39/2010 In questo quadro l art. 13 del D.Lgs. 39/2010 disciplina, fra l altro, tre cause di possibile cessazione anticipata del revisore. Si tratta di: revoca per giusta causa, dimissioni, risoluzione consensuale del contratto. La revoca è consentita per giusta causa, sentito l organo di controllo, con la nomina contestuale di un altro revisore legale. Non costituiscono giusta causa le divergenze sui trattamenti contabili o le procedure di revisione da svolgere. Il legislatore rimanda ad un Regolamento del Ministero dell Economia e delle Finanze (M.E.F.), sentita la CONSOB, per disciplinare, oltre alle giuste cause di revoca, le dimissioni e la risoluzione consensuale e stabilisce due punti fermi: le dimissioni devono essere poste in essere con modalità da consentire alla società di provvedere altrimenti, sia in caso di dimissioni, che di risoluzione consensuale, il revisore resta in carica fino alla sua sostituzione, comunque non oltre 6 mesi (prorogatio). Infine sia la società che il revisore sono tenuti a comunicare alle autorità di Vigilanza (la CONSOB, se la società è un E.I.P., il M.E.F. negli altri casi) le circostanze che hanno dato luogo alla cessazione anticipata. IL REGOLAMENTO SULLA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL REVISORE La delega di regolamento è stata esercitata del M.E.F. con il D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, entrato in vigore il 7 marzo 2013, titolato Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell incarico di revisione legale, in attuazione dell art. 13, comma 4, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il regolamento disciplina il processo di revoca, indicando nove circostanze che costituiscono giuste cause di revoca del revisore, cui vanno aggiunti, in via residuale, fatti da motivare adeguatamente, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Viene poi disciplinato il processo di dimissioni, indicando otto circostanze idonee e, in via residuale, altre circostanze da motivare adeguatamente. Viene ancora disciplinato il processo di risoluzione consensuale, per il quale è sufficiente l accordo delle parti, ma che è subordinato al parere dell organo di controllo ed alla approvazione dell assemblea. Vengono infine disciplinate le modalità di comunicazione alle autorità di Vigilanza delle circostanze che hanno portato alla cessazione anticipata del

3 revisore, sia da parte della società che del revisore interessato. In particolare l art. 10 del Regolamento, dedicato agli obblighi di comunicazione relativi alle società diverse dagli E.I.P., stabilisce, al comma 4, che il Ragioniere generale dello Stato, con determina, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo. Il punto chiave, che ha generato l equivoco interpretativo indicato all inizio di questa nota, è che l art. 1, comma 2, del Regolamento stabilisce che la cessazione dall ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell art bis, secondo comma, del codice civile. LE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE SULLA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL SINDACO Il processo di revoca e le dimissioni del sindaco, secondo gli artt e 2401 c.c., stante l assenza, per i sindaci, di ipotesi di risoluzione consensuale, differiscono significativamente dalle regole che presidiano la cessazione anticipata del revisore. La revoca dei sindaci, secondo l art c.c., comma 2, è consentita per giusta causa e la delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l interessato. Quindi: non sono previste casistiche di giusta causa, la revoca è efficace dopo il decreto del tribunale, non sono previste osservazioni formali del sindaco, che è presente in assemblea, così che le sue osservazioni saranno verbalizzate, e che sarà sentito dal tribunale. L art c.c., che parla della sostituzione con il supplente, non indica la revoca tra le circostanze che danno luogo a sostituzione. Pertanto l assemblea che delibera la revoca di un sindaco deve anche ricostituire il collegio, con una delibera a valere dopo il decreto del tribunale. La rinunzia del sindaco, ovvero le dimissioni, è solo menzionata, nell art 2401 c.c., come una circostanza che dà luogo a sostituzione con il supplente. La dottrina ha precisato che: le dimissioni sono libere, senza previsioni di circostanze idonee, non sono richieste forme obbligatorie, non è previsto un risarcimento del danno, è consigliabile: una forma scritta motivata, data e consegna certe, > al legale rappresentante della società,

4 > agli altri sindaci, inclusi i supplenti. Quanto alla prorogatio nella carica, è dottrina unanime che, se si può far luogo a sostituzione, le dimissioni sono efficaci non appena pervenute alla società, mentre, quando la sostituzione non è sufficiente a reintegrare il collegio, le fonti professionali sono per l efficacia immediata, mentre la giurisprudenza è orientata per la prorogatio, fino alla regolare ricostituzione dell organo di controllo. LA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL SINDACO-REVISORE Il rinvio agli artt. 2400, 2401 c.c. contenuti nell art 1, comma 2 del Regolamento, per la cessazione anticipata dei sindaci-revisori, comporta allora che: non è possibile la cessazione anticipata, individuale o collegiale, limitatamente alla revisione legale, la cessazione anticipata del sindaco-revisore coinvolge sempre entrambe le funzioni, la revoca segue le procedure dell art c.c., comma 2, le dimissioni sono libere e danno luogo a sostituzione, se possibile, o, in caso contrario, alla convocazione dell assemblea per la ricostituzione dell organo, non si fa luogo a risoluzione consensuale né individuale, né collegiale. Molti hanno dedotto, ragionevolmente, che in questo quadro non fossero neppure dovute le comunicazioni all autorità di vigilanza. Invece non è così. LA DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Il Ragioniere generale dello Stato, in applicazione dell art. 10, comma 4 del Regolamento, ha emesso in data 2 aprile 2013 la Determina sulle modalità di comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quale autorità di Vigilanza sulla revisione legale delle società diverse dagli EIP. Il documento, che è consultabile sul sito del M.E.F.-R.G.S., prevede l utilizzo di pec all indirizzo indicato sul sito della Ragioneria generale dello Stato o mediante applicazione informatica, quando disponibile, sul portale web della revisione legale. Ribadisce poi il contenuto ed i termini delle comunicazioni contenute nel Regolamento e stabilisce la responsabilità dell organo di controllo per la vigilanza sull adempimento da parte delle società e sul dovere di provvedere in caso di omissioni. Infine, all art. 4, recita: Qualora la revisione legale sia affidata al collegio sindacale, a norma dell articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la società soggetta a revisione e il presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, se applicabili, qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 2400 e 2401 del codice civile.

5 Questa disposizione è sfuggita alla maggior parte dei commentatori e dei professionisti, indotti in errore da una plausibile interpretazione dell art 1, comma 2 del Regolamento. Inoltre, oggettivamente, ad una disposizione così importante, che coinvolge i sindaci-revisori, cioè la gran parte dei soggetti incaricati della revisione legale, non è stata data da parte del M.E.F. l enfasi necessaria. È quindi successo che, successivamente al 2 aprile 2013, nei molti casi di dimissioni di sindaci-revisori (la revoca è un evento assai raro), questi adempimenti non siano stati rispettati. CHE FARE? Premesso che, almeno successivamente alla costituzione del nuovo Registro dei revisori legali (23 settembre 2013), il M.E.F. può immediatamente individuare il mancato rispetto della norma, è consigliabile che chi non ha rispettato l adempimento provveda in ritardo, piuttosto che non provvedere per nulla. Sarebbe poi opportuno che i vertici della Professione negoziassero con il M.E.F. una riapertura dei termini per questo adempimento, almeno fino all aprile 2014, in considerazione sia della poco chiara impostazione del Regolamento su questo aspetto, sia della insufficiente informazione sull importanza della Determina del Ragioniere generale dello Stato, per una così ampia platea di soggetti interessati. Fonte:

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