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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 19-07-2007 C(2007) 3568 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Sardegna) Aiuto n. N 580/2006 Integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi derivanti da processi di fusione e aggregazione. Signor Ministro, mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di garanzia in oggetto presentato come regime privo di elementi di aiuti di Stato. Nell'adottare tale decisione, la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma I. Procedura 1. Con e-mail del 30 agosto 2006, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato il regime in oggetto alla Commissione, in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, per ragioni di sicurezza giuridica. 2. Con e-mail del 9 marzo 2007 e del 7 giugno 2007, protocollate rispettivamente il 13 marzo 2007 ed il 7 giugno 2007, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste alle autorità italiane con lettere del 27 settembre 2006 (rif. D/06/30912) e dell'8 maggio 2007 (rif. D/07/14634). Titolo II. Descrizione 3. Integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi derivanti da processi di fusione e aggregazione. Fondamento giuridico 4. Articolo 12 della legge regionale 4/2006 e Deliberazione della Giunta regionale n. 35/12 dell' 8 agosto 2006. Commissione europea B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: (+32-2) 299 11 11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

Bilancio 5. 5 milioni di EUR. Durata 6. Indeterminata. Obiettivo 7. La deliberazione di cui sopra mira ad agevolare l'accesso al credito a tutte le imprese attive nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell'allegato I del trattato che possiedano un'unità di produzione in Sardegna, istituendo un regime di concessione di garanzie. Descrizione del regime 8. La garanzia sarà concessa tramite la partecipazione della Regione al Fondo rischi dei Confidi derivanti da una fusione di altri Confidi 1 realizzata prima del 31 dicembre 2006. Tutti i Confidi derivanti da una fusione possono presentare domanda all'autorità competente; i Confidi che rispondono alle condizioni obiettive e soggettive stabilite tramite bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale 2 saranno ammessi al finanziamento. 9. Le garanzie saranno accessibili a tutte le imprese attive nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell'allegato I del trattato che possiedano un'unità produttiva in Sardegna, senza obbligo di adesione ad un Confidi. 10. Il sistema di garanzia preso in esame nel contesto della presente decisione è stato concepito in modo da essere dichiarato come non comportante elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. A tal fine, esso presenta le seguenti caratteristiche: a. il mutuatario potrà partecipare al regime soltanto se non versa in difficoltà finanziarie ed è in grado di ottenere sul mercato dei capitali un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento finanziario da parte dello Stato; b. la garanzia sarà corredata di un corrispettivo calcolato in funzione dei prezzi di mercato; tale corrispettivo coprirà sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché la normale remunerazione del capitale iniziale fornito al momento dell'avvio del regime; 1 Le condizioni richieste ai Confidi derivanti da fusione per essere ammessi al contributo pubblico sono le seguenti: essere formati da PMI, essere in vigore a partire dal 31 dicembre 2005, non avere scopo di lucro, possedere una sede operativa in Sardegna, essere attivi soprattutto nel settore agricolo ed agro-industriale, essere iscritti nel registro previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 385/1993. 2 Le autorità competenti hanno trasmesso il testo del bando alla Commissione con l'e-mail del 7 giugno 2007. Detto bando sarà pubblicato nel BUR previa notifica della decisione della Commissione relativa al regime in oggetto.

c. la garanzia prestata sarà connessa ad un'operazione finanziaria specifica, assisterà non più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere e non sarà prorogabile; d. l'escussione della garanzia sarà subordinata contrattualmente a condizioni che possono arrivare fino alla dichiarazione di fallimento del beneficiario; e. una valutazione dei rischi consentirà di garantire il suo autofinanziamento mediante i corrispettivi pagati dai beneficiari; f. le modalità di concessione delle garanzie saranno definite dalla Regione e il finanziamento del regime sarà soggetto a rivalutazione almeno una volta all'anno. 11. I fondi rischi oggetto di partecipazione pubblica saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie, come prevede il presente regime. I profitti ricavati da tali risorse saranno reinvestiti nel fondo. Né le somme stanziate né i profitti potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative e/o degli investimenti dei Confidi al di fuori del regime. 12. In caso di liquidazione dei Confidi la partecipazione della Regione ai fondi e gli interessi prodotti in occasione della partecipazione saranno restituiti integralmente alla Regione. 13. La garanzia sarà fornita secondo le seguenti modalità: a. le imprese interessate presenteranno una domanda di garanzia presso i Confidi; b. dopo un esame approfondito del piano d'impresa e una valutazione del rischio basata su vari criteri (patrimonio dell'impresa, ricavi, esposizioni finanziarie esistenti prima della concessione del prestito, potenzialità di sviluppo, sostenibilità nel tempo degli oneri finanziari in essere e di quelli derivanti dal finanziamento), l ente fornirà la garanzia all'istituto prescelto dal richiedente il prestito; c. in caso di mancato pagamento del prestito garantito, il Confidi utilizzerà tutti i mezzi messi a sua disposizione per recuperare dal mutuatario inadempiente l'importo che ha pagato in sua vece. 14. L applicazione del regime costituirà l'oggetto di una relazione annuale alla Commissione. La suddetta relazione comporterà gli elementi richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. punto 17 in appresso). III. Valutazione 15. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 16. Nel caso di specie, le autorità italiane hanno concepito il regime di garanzia sopra descritto in modo che possa essere considerato privo di qualunque elemento d aiuto ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 17. In materia di garanzie, le condizioni che devono ricorrere affinché la Commissione possa considerare che un regime non comporta elementi di aiuti di Stato, enunciate al

punto 4.3 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 3, sono le seguenti: a. il regime non deve consentire la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie; b. il mutuatario, in linea di principio, deve essere in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; c. le garanzie devono essere connesse ad un'operazione finanziaria specifica, essere circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistere più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non essere prorogabili; d. le modalità del regime devono basarsi su una valutazione realistica del rischio, così che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso; e. il regime deve prevedere le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale; f. i corrispettivi devono coprire sia i rischi normali inerenti alla concessione delle garanzie, sia le spese amministrative del regime nonché, ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del regime, la normale remunerazione del capitale. 18. La Commissione può constatare immediatamente che: a. la condizione citata al punto 17.a è soddisfatta, con riferimento al punto 10.a; b. la condizione citata al punto 17.b è soddisfatta, con riferimento al punto 10.a; c. la condizione citata al punto 17.c è soddisfatta, con riferimento al punto 10.c; d. la condizione citata al punto 17.e è soddisfatta, con riferimento al punto 10.f. 19. Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 17.d, la Commissione constata che, alla luce delle indicazioni di cui al punto 13.b, la valutazione del rischio si basa su una serie di criteri che consentono di delineare un quadro realistico della situazione finanziaria effettiva delle imprese interessate. 20. Poiché tali criteri devono permettere di prevedere eventuali difficoltà di rispetto degli impegni finanziari da parte di questi ultimi e, di conseguenza, ammettere al beneficio del regime imprese che abbiano una certa solidità dal punto di vista finanziario, e poiché i corrispettivi sono inoltre calcolati al costo di mercato, come indicato al punto 10.b, e come si evince dalle informazioni fornite dalle autorità italiane per quanto riguarda i corrispettivi pagati in altre regioni italiane, la Commissione può concludere che ricorrono tutti i principali presupposti affinché l effetto combinato della valutazione del rischio e del livello dei corrispettivi di garanzia sia tale da assicurare, 3 GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14

con tutta probabilità, l autofinanziamento del regime grazie ai detti corrispettivi; la Commissione conclude pertanto che la condizione di cui al punto 17.d è soddisfatta. 21. Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 17.f, la Commissione constata anzitutto, alla luce del punto 10.b, che il corrispettivo sarà calcolato in modo da coprire al tempo stesso i rischi inerenti alla fornitura della garanzia e i costi amministrativi del regime. Peraltro, le autorità italiane hanno comunicato i criteri di calcolo di tale corrispettivo utilizzati dalle banche italiane. 22. Per quanto riguarda la normale remunerazione del capitale iniziale eventualmente fornito dalle autorità pubbliche per avviare il regime, la Commissione, alla luce delle informazioni complementari fornite dalle autorità italiane, constata che le simulazioni di calcolo del corrispettivo fornite integrano, nell importo del corrispettivo a carico del beneficiario potenziale della garanzia, un elemento che garantisce una remunerazione annuale del capitale corrispondente a quella dei fondi obbligazionari a medio termine aventi un buon rating (AA2 o AA3). Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a che il corrispettivo richiesto ai potenziali beneficiari sia adeguato in modo che tale redditività sia mantenuta. Infine, occorre sottolineare che, in caso di scioglimento dei fondi rischio, questi ultimi saranno reintegrati nel bilancio della Regione con il relativo reddito. 23. Premesso quanto sopra, la Commissione può ritenere che la Regione Sardegna operi come un investitore privato che si attende dal proprio investimento un rendimento corrispondente a un profilo difensivo 4. In base a tale considerazione, e insieme a quanto esposto al punto 20, la condizione di cui al punto 17.f risulta soddisfatta. 24. La Commissione può concludere anche che i Confidi non usufruiranno di alcun aiuto nell'operazione poiché, come indicato ai punti 11 e 12, gli importi forniti dalla Regione non potranno servire alla copertura delle spese dei Confidi e la partecipazione della Regione ai Fondi nonché gli interessi prodotti in occasione della partecipazione ai Fondi saranno restituiti integralmente alla Regione. La partecipazione si effettua pari passu e le garanzie sono accordate ai beneficiari a condizioni di mercato. Non vi è quindi alcun vantaggio indiretto supplementare per i Confidi derivante dal fatto che essi potrebbero attirare una più vasta clientela e ottenere maggiori benefici. IV. Decisione 25. Alla luce dell'analisi che precede la Commissione ha deciso di considerare che il regime di concessione di garanzie presentato dalle autorità italiane come non comportante elementi di aiuti di Stato non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 26. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione, entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. 4 La Commissione era giunta alle stesse conclusioni nell'ambito del fascicolo di aiuti di Stato N 83/B/2005, decisione C(2006) 812 def. del 22 marzo 2006.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H.2 Concorrenza Uffcio L 130 5/94A B-1049 Bruxelles (fax + 32 2 2967672). Voglia gradire, Signor ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione