RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FILT CGIL Nazionale Dipartimento Trasporto Persone Terra Ufficio legge 146 del 1990

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FILT CGIL Nazionale Dipartimento Trasporto Persone Terra Ufficio legge 146 del 1990 Bologna, 21 marzo 2018/Roma, 26 marzo 2018/Napoli, 28 marzo 2018

La stampa di slides, di documenti chiave o di pagine web è uno spreco di tempo e di carta, arrivare alla riunione con il tablet, cellulare o computer, si ha pieno accesso a tutto il necessario per la riunione, senza stampare un solo foglio. Quindi continuando il nostro approccio senza carta, i documenti per il Seminario sono disponibili: http://www.filtcgil.it/sem21-26-28mar18/percorso-temporale.html

IL Diritto di sciopero e sancito dall art. 40 Cost. mentre le modalità di esercizio sono contenute nella L. 146/1990 così come modificata dalla L. 83/2000. La L. 146/1990 non limita il diritto sciopero ma bilancia il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà (art. 2 Cost.).

23/11/2017 GARANTE, APPROVEREMO NUOVE REGOLE PER DISTANZIARLI DUE SCIOPERI AL MESE SONO UN DANNO ENORME PER LUTENZA IL 5 dicembre, il Garante per gli scioperi ha dichiarato a Radio InBlu: Registriamo un numero elevato di scioperi in pochi mesi, questo perché le regole attuali consentono ai sindacati di qualunque entità, di qualunque rappresentatività di proclamare lo sciopero purché rispettino l'intervallo di dieci giorni. Noi, come Autorità, proprio per ridurne il numero, stiamo predisponendo, seguendo le procedure della legge, una nuova regolamentazione (e sarebbe un risultato enorme) per distanziare l'intervallo tra uno sciopero e l'altro, così da evitare, in città in particolare sofferenza come Roma o Napoli, di avere due scioperi al mese.

5/07/2017, disegno di legge presentato alla Camera da Irene TINAGLI (PD) e altri C.4576 Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti pubblici e modifiche all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di assemblee sindacali 12/09/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame) 5/07/2017 17/04/2013, disegno di legge presentato al Senato da Aldo DI BIAGIO (AP-CPE- NCD-NCI) e altri S.550 Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" 19/07/2017 in corso di esame in commissione

Legge di Bilancio 2018 Sacconi utilizza all'ultimo momento l'escamotage degli emendamenti alla legge di bilancio per imporre per la prima volta nella storia italiana l obbligo di comunicazione anticipata tanto della revoca quanto dell adesione individuale.

5/07/2017, disegno di legge presentato alla Camera da Irene TINAGLI (PD) e altri C.4576 Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti pubblici e modifiche all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di assemblee sindacali 12/09/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame) 5/07/2017 17/04/2013, disegno di legge presentato al Senato da Aldo DI BIAGIO (AP-CPE-NCD-NCI) e altri S.550 Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" 19/07/2017 in corso di esame in commissione

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La Commissione di Garanzia l 11 gennaio 2018 delibera la proposta di Regolamentazione Provvisoria n.18/01

Articolo 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione In assenza di adeguata motivazione, l omessa convocazione da parte dell Ente o dell Azienda, il reiterato rifiuto del soggetto datoriale ad attivare il previsto incontro, il rifiuto di partecipare allo stesso da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione ai sensi dell articolo 13, lettere c), d), h), i) ed m) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. La modifica proposta indebolisce la previsione rispetto alla delibera vigente, va richiesto invece maggiore impegno all Autorità per rendere tale previsione esigibile in termine di sanzioni per le imprese inadempienti.

Articolo 4 Preavviso La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale dovrà essere comunicata dalle Organizzazioni sindacali esclusivamente alle Associazioni datoriali di categoria, le quali provvederanno, nella medesima giornata, all informativa nei confronti delle proprie associate. La proclamazione dovrà essere, inoltre, comunicata dalle Organizzazioni sindacali alle Aziende non facenti parte delle anzidette Associazioni. Le singole strutture regionali/provinciali/territoriali/aziendali delle Organizzazioni sindacali proclamanti dovranno provvedere all invio delle relative norme tecniche di attuazione, alfine di consentire alle Aziende di ottemperare agli obblighi di informazione all utenza nei tempi previsti dall articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. Le norme tecniche devono pervenire nel termine dei giorni di preavviso della proclamazione, in mancanza di adeguata coordinazione nei tempi si corre il rischio di sciopero nazionale incompleto e a macchia di leopardo.

Articolo 6 Bacino di utenza (nuovo articolo) C. La nozione di bacino di utenza, ai fini del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, e 13, lettere d), e dell articolo 13, lettera e), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, è rimessa alla valutazione della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione del servizio erogato in relazione alla destinazione finale dello stesso. Articolo non chiaro e lascia troppo margine decisionale alla Commissione.

Articolo 7 Intervallo tra azioni di sciopero A. Tra l effettuazione di due azioni di sciopero incidenti sul medesimo bacino di utenza, indipendentemente dal soggetto proclamante, dovrà in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno venti giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello della struttura sindacale che proclama lo sciopero. Fermo restando quanto previsto dall articolo 13, lettera f), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, è consentita la concentrazione di azioni di sciopero nella stessa data e nello stesso orario, qualora incidenti sul medesimo bacino di utenza. L intervallo è eccessivo, dissimile da altre discipline del settore dei trasporti, con il rischio di generare un pericoloso effetto domino.

Facciamo due conti Prendendo a riferimento il calendario delle franchigie del 2018: Delibera n.02/13 su 273 giorni liberi da franchigie, con 10 giorni di rarefazione oggettiva è possibile proclamare in un anno 27 giorni di scioperi; Delibera 18/01 su 260 giorni liberi da franchigie, con 20 giorni di rarefazione oggettiva è possibile proclamare in un anno 13 giorni di scioperi.

Articolo 8 Intervallo tra azioni di sciopero proclamate dal medesimo soggetto sindacale (articolo nuovo) Lo stesso soggetto sindacale, nell ambito del medesimo bacino di utenza, non potrà procedere ad una nuova proclamazione prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente da lui stesso proclamato, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso di cui al precedente articolo 4, nonché quanto espressamente previsto dal precedente articolo 7 in materia di intervallo fra azioni di sciopero. La rarefazione soggettiva, qui richiamata, è già, di fatto, inserita in tutte le discipline dei trasporti.

Articolo 9 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Durata e modalità dello sciopero Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza e/o con le esigenze di particolari categorie di utenti per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. Sempre a livello aziendale le parti possono, altresì, individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite delle sei ore complessive. Agli articoli 9 e 19 (Regolamento di servizio) sarebbe necessario rendere vincolante l accordo tra le Parti, non è pensabile che in assenza di negoziazione possa prevalere la regolamentazione imposta dall azienda.

Articolo 11 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Informazione all utenza (articolo nuovo) 3. l indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle. Si ritiene qui, in modo miope, di poter stimare l effetto dello sciopero sulla base del dato storico, non si comprende il settore e il contesto che sta vivendo soprattutto in alcune ben note realtà.

Articolo 12 Periodi di Franchigia 2. i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi; dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; Coinciderebbero, in questo modo, con le franchigie di tutti gli altri settori dei trasporti, considerando anche che le proclamazioni di scioperi del TPL fatte negli ultimi anni tra il 4 e il 9 e tra il 21 e il 27 agosto sono oggettivamente residuali.

Articolo 13 Concomitanza 2. con le giornate di apertura e chiusura delle manifestazioni di rilevante importanza, con riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nonché eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate dalla Commissione di garanzia all esito della valutazione di ogni singolo evento. Viene meno l elemento negoziale della legge di definizione tra le Parti e lascia troppo margine decisionale all autorità, la quale dovrebbe, come in altre occasioni, limitarsi a far quanto previsto all art.13 L.146/90.

Articolo 17 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Assemblee Con riferimento all articolo 20 della legge n. 300 del 1970, non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell erogazione del servizio, conformemente a quanto previsto dall articolo 11 del CCNL 28 novembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Modifica non necessaria dalla precedente versione, che mette a rischio la giusta interpretazione della norma contrattuale.

Articolo 19 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Regolamento di servizio Alfine di consentire l emanazione dei regolamenti di servizio, le Aziende concorderanno con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (ove non presenti, con le Organizzazioni sindacali proclamanti) le seguenti modalità operative... Questo inciso mette seriamente a rischio la rappresentanza del settore, l occasionale proclamante sindacale non può contrattare il regolamento di esercizio all interno di un azienda, senza compromettere la rappresentanza delle sigle che sottoscrivono lo stesso CCNL del settore.

Articolo 19 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Regolamento di servizio 9. i servizi e le figure professionali eventualmente da escludere dalla partecipazione allo sciopero, ove ritenuti strettamente necessari alla tutela della sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In caso di mancato accordo e sino al raggiungimento dello stesso l Azienda è, in ogni caso, tenuta a emanare apposito regolamento di servizio. Il combinato disposto del punto 9 e dell ultimo capoverso del medesimo articolo determinerebbe la condizione per cui l azienda decide chi può scioperare e chi no delle varie figure professionali, laddove non si raggiungesse un accordo. Questa previsione rappresenta il danno maggiore della delibera proposta.

Dopo 16 anni di regolazione eteronoma Nel Trasporto Pubblico Locale siamo in presenza di una moltiplicazione di sigle sindacali, che per acquisire/allargare il loro consenso o nella ricerca di un ruolo negoziale sono in perenne stato di vertenza e di proclamazione di sciopero. Lo sciopero diviene strumento di competizione fra le sigle. Gli effetti sono diversi: 1. saturazione del calendario degli scioperi; 2. moltiplicazione degli interventi della Commissione di Garanzia, per numerose infrazioni con una produzione eccessiva di delibere, spesso indotte dalle aziende, che hanno orientato la disciplina verso un irrigidimento o vere distorsioni, che, di fatto, riducono il diritto di sciopero; 3. Su tali delibere è stato e resta difficile intervenire come Filt Cgil, perché per lo più sono rivolte ad altre sigle sindacali, ciò rende impossibile emendarle.

La Legge 146/90 e s.m.i. è una legge basata sulla contrattazione tra le Parti Sociali, è una legge fondamentalmente NEGOZIALE. La Lunga regolazione eteronoma del settore, ha ridotto l autonomia delle rappresentanze sociali e ha rafforzato in modo estremo l autarchia della Commissione di Garanzia. Come conseguenza siamo giunti alla negazione e al superamento del ruolo negoziale, alla violazione della Legge stessa da parte dell Organo amministrativo da essa istituito per garantirne la corretta applicazione. Una contraddizione di difficile superamento, L ACCORDO RIPRISTINA LA GIUSTA DIREZIONE.

Il Verbale di Accordo RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO,hanno convenuto il presente accordo in attuazione della legge n. 146/1990 e s.m.i. che è parte integrante del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TU del 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato dai successivi contratti / accordi nazionali di rinnovo, di seguito CCNL Autoferrotranvieri. In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del presente accordo. La presente disciplina integra e/o sostituisce eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali. L intesa pone di nuovo al centro l elemento negoziale.

Articolo 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione B) Divieto di azioni unilaterali Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell esercizio. L eventuale comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al comma precedente, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell art. 13 lettera h) e i) della legge 146/1990 e s.m.i. La modifica ricorda all Autorità e alle Imprese, che la legge prevede la sanzionabilità di comportamenti illeciti. L Orientamento della Commissione è stato da troppo tempo monodirezionale in materia di sanzioni.

Articolo 2 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Procedure di raffreddamento e di conciliazione 3. L omessa convocazione da parte dell azienda o dell ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia ai sensi dell art.13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge n.146/90 e s.m.i. 4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall esperimento della seconda fase. Le procedure di raffreddamento devono essere riempite di nuovo del loro valore conciliativo, non possono continuare ad interpretare, come in questi anni, il ruolo di mero intervallo di tempo prima di una proclamazione.

Articolo 8 Proclamazione dello sciopero A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo tre giorni dall effettuazione dello sciopero precedentemente indetto, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso, nonché quanto espressamente previsto in tema di rarefazione. Il documento sindacale di proclamazione dovrà contenere i seguenti requisiti La rarefazione soggettiva è già, in tutte le discipline dei trasporti, il suo inserimento nell accordo è stato frutto di una mediazione, dove la contropartita è stata la riduzione dei 20 giorni di rarefazione oggettiva agli attuali 10 della disciplina vigente.

Articolo 11 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Rarefazione A. L area del bacino di utenza coinciderà con l area territoriale di operatività dell azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda. La Commissione sul tema Bacini di utenza proponeva una sua autonoma definizione, abbiamo ribadito la definizione attraverso accordo locale/aziendale.

Articolo 12 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Durata e modalità dello sciopero C) Il servizio all utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi, assicurando pertanto il servizio completo normalmente previsto. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, i regolamenti di servizio assicurano la presenza in tempo utile del personale necessario al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero e/o all orario di inizio delle fasce di garanzia. Si precisano solo disposizioni già in essere.

Articolo 10 Revoca Nell eventualità di revoca dello sciopero proclamato il mancato adeguamento da parte dei soggetti sindacali che avevano in precedenza eventualmente aderito allo stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia. La revoca dovrà essere comunicata ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero, nonché alla Commissione di Garanzia. Si precisano solo disposizioni già in essere.

Articolo 9 (nuovo articolo) Informazione all utenza E obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni: contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all interno delle fasce in caso di sciopero; almeno 5 giorni prima dell inizio dello sciopero l indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza. Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l astensione sia terminata, nonché forniranno all utenza, laddove possibile anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.

Articolo 4 Franchigie Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: - dal 17 dicembre al 7 gennaio; - i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; - le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; - i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie; - la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio. Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all art. 2 lett. B).

Articolo 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni - con le manifestazioni di rilevante importanza in riferimento ai visitatoriutenti coinvolti, nelle giornate di apertura e chiusura, nonché nelle eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate con accordo sindacale fra le parti interessate, sottoposto alla valutazione della Commissione di Garanzia. Si è resa negoziale la definizione di eventuali giornate aggiuntive.

Articolo 13 Scioperi a scacchiera Per tutte le vertenze che interessano più unità produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttiva o singole categorie o profili professionali. Per tutte le vertenze che interessano una sola unità produttiva non sono consentiti gli scioperi articolati per singole categorie o profili professionali. Si è chiarito dividendo i due ambiti di sciopero, che per sciopero a scacchiera non si intende quello che interessa una sola unità produttiva di un azienda con più sedi.

Articolo 15 Assemblee Con riferimento all art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall art. 11, comma 3 dell A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL. La modifica restituisce con chiarezza la piena esigibilità delle previsioni contrattuali.

Articolo 17 RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Regolamento di servizio Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative: Si è ribadita la titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del CCNL, sottolienatura resa necessaria da quanto invece proposto sul tema dall Autorità nella Delibera n.18/01. Inoltre le pericolose modifiche, proposte dalla Commissione nella suddetta delibera, in tema di divieto di sciopero per specifiche figure professionali e mansioni, su istanza delle Organizzazioni sindacali, in particolare la nostra, non sono state previste dall accordo.

Il presente accordo verrà inviato alla Commissione di Garanzia per la necessaria procedura di valutazione.. la storia continua.

VALUTAZIONE ACCORDO Trasporto Pubblico Locale 16 marzo 18, delibera n.95, posizione n.477 Pervenuto alle Organizzazioni Sindacali il 20 marzo 2018

Per oltre 16 anni il settore è stato disciplinato dalla Regolamentazione Provvisoria del 31 gennaio 2002, n. 02/13; l Accordo del 28 febbraio 2018 costituisce, pertanto, un importante momento di incontro tra le parti sociali, per il quale la Commissione non può che esprimere apprezzamento; l Accordo da un lato, colma la lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina pattizia nel settore, idonea ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, dall altro tiene conto del nuovo panorama presente nel sistema delle relazioni industriali, caratterizzato dall incremento della conflittualità a livello locale e da una sempre maggiore frammentazione sindacale; l Accordo recepisce in più parti, riformulandoli, principi, criteri e regole già contenuti sia nella Regolamentazione Provvisoria adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, sia nella Proposta di Regolamentazione Provvisoria, adottata con delibera dell 11 gennaio 2018, n.18/01;

meritano una piena valutazione di idoneità - in quanto costituiscono un insieme di regole atte a contemperare l esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati dagli utenti - le seguenti norme dell Accordo del 28 febbraio 2018: Articolo 1 (Campo di applicazione) Articolo 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione) Articolo 3 (Ripetizione delle procedure) Articolo 4 (Franchigie) Articolo 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni) Articolo 6 (Avvenimenti eccezionali) Articolo 7 (Preavviso) Articolo 8 (Proclamazione dello sciopero) Articolo 10 (Revoca) Articolo 12 (Durata e modalità dello sciopero) Articolo 13 (Scioperi a scacchiera) Articolo 14 (Sicurezza degli impianti) Articolo 15 (Assemblee) Articolo 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto) Articolo 18 (Rapporti con i terzi)

DELIBERA RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO nel contempo, di non poter esprimere una valutazione di idoneità in ordine alle previsioni contenute negli Articoli 9, 11 e 17 per i motivi sopra esposti; pertanto, la seguente Proposta, ai sensi dell articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell Accordo del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all utenza (Articolo 9), Rarefazione (Articolo 11) e Regolamento di servizio (Articolo 17)

Art. 9 Informazione all utenza E obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni: * contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all interno delle fasce in caso di sciopero; * almeno 5 giorni prima dell inizio dello sciopero, l indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle. Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l astensione sia terminata, nonché forniranno all utenza, laddove possibile, anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.

Art. 11 Rarefazione L area del bacino di utenza coinciderà con l area territoriale di operatività dell azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda. Tra l effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. A garanzia del rispetto dell obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

Art. 17 Regolamento di servizio Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative: -i servizi esclusi dall ambito di applicazione della disciplina dell esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi...); -procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; -procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; -criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; -garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; -eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; -in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive; -individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall azienda interessata dallo sciopero; -individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all art. 12; -i servizi e le figure professionali eventualmente da escludere dalla partecipazione allo sciopero, ove ritenuti strettamente necessari alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi (art. 14).

ai sensi dell articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, le parti devono pronunciarsi sulla Proposta della Commissione entro quindici giorni dalla ricezione della predetta notifica; in caso di mancata pronuncia la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 13, lettera a), terzo periodo della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dopo aver verificato in seguito ad apposite audizioni l indisponibilità delle parti a raggiungere un Accordo, adotterà, con propria delibera, la Provvisoria Regolamentazione che sarà vincolante per le parti medesime, ai sensi dell articolo 2, comma 3, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un Accordo valutato idoneo;

DOCUMENTO CONCLUSIVO l individuazione e la misurazione costante delle rappresentanze sindacali presenti nel settore, possono finalmente consentire fermi restando i diritti costituzionalmente tutelati di tutti i sindacati a proclamare lo sciopero e di ogni lavoratore a parteciparvi di introdurre criteri di rappresentatività: nella disciplina delle modalità di accesso all esercizio del diritto, a partire dal sistema delle rarefazioni; nella regolazione delle modalità di svolgimento, considerando anche i livelli dei servizi minimi da garantire; nel riequilibrio del sistema delle sanzioni, in particolare rafforzando la parte relativa alle violazioni da parte delle imprese.

Vincenzo Colla Segretario Nazionale Cgil

Grazie per l attenzione http://www.filtcgil.it/sem21-26-28mar18/percorso-temporale.html