PROGETTARE LA PREVENZIONE INCENDI a cura di Bruno Pelle, architetto libero professionista

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PROGETTARE LA PREVENZIONE INCENDI a cura di Bruno Pelle, architetto libero professionista La prevenzione incendi contiene in se, molte problematiche progettuali, la funzionalità e il tipo di utilizzo e di utilizzatore, le strutture, l impiantistica, i materiali, i percorsi, il contesto, tutto ciò cambia a seconda della destinazione d uso e degli utenti/abitanti. La prevenzione incendi non deve essere mai essere vista come una pratica da allegare al permesso di costruire, ma come una disciplina al pari delle strutture - ad esempio quale parte integrante della progettazione nel suo essere. Per i motivi sopra descritti è importante che la prevenzione incendi faccia parte dei criteri della progettazione sin dalle prime fasi dell iter progettuale, al pari delle strutture, delle problematiche energetiche, etc. La progettazione a posteriori non è mai conveniente, sia dal punto di vista dell architetto che dal punto di vista del committente che talvolta potrebbe vedere variato il progetto iniziale snaturandone in parte o del tutto l equilibrio formale o la destinazione d uso. Ancora più grave potrebbe essere in caso d incendio per errori progettuali il danno economico e anche sociale (posti di lavoro, blocco dell attività industriale,etc) che si ripercuoterebbe sulla società stessa e sull ambiente in caso d incidente ad attività a rischio rilevante. Quindi gli obbiettivi primari della prevenzione incendi sono la salvaguardia delle persone, occupanti e soccorritori, la tutela dei beni e dell ambiente.

Negli ultimi anni la disciplina ha introdotto molte novità relative sia alle regole tecniche che alla metodologia progettuale, si sta passando da un approccio prescrittivo, molto rigido ma più semplice a livello intuitivo ad uno prestazionale, molto più flessibile, con ampi margini di discrezionalità e quindi anche di creatività ma con maggiori responsabilità civili e penali che gravano principalmente sui progettisti. Vi sono diversi approcci metodologici per eseguire la progettazione della prevenzione incendi: - approccio prescrittivo, basato sul rispetto delle singole regole tecniche per attività; - approccio prestazionale, basato sul metodo denominato Approccio ingegneristico (FSA); - approccio prescrittivo/prestazionale, basato sul nuovo Codice di Prevenzione Incendi D.P.R. 20/08/2015. La metodologia usata fino ad ora si basava principalmente su una progettazione atta al rispetto delle prescrizioni delle regole tecniche per ogni singola attività Le attività antincendio sono quelle tipologie di edifici, di ambiente lavorativo, scuole, etc. soggette a controlli da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono elencate nell allegato I del D.P.R.151/11, prima erano elencato nel D.M. 16/02/1982. Le regole tecniche sono norme verticali pubblicate per le singole attività, in esse sono elencate le prescrizioni che si devono ottemperare, per potere ottenere una progettazione conforme ai requisiti richiesti, in mancanza di specifiche regole tecniche si può ricorrere per attività generiche al rispetto delle prescrizioni descritte nel D.M. 10/03/98, oppure all approccio ingegneristico o alla progettazione secondo Codice di Prevenzione Incendi D.P.R.20/08/2015. Con l introduzione del D.P.R.01/08/2011 n.151 le singole attività sono suddivise per categoria, a seconda della complessità del livello di rischio, tipologia e complessità, ad ogni categoria sono attribuite tre diverse lettere (A, B,C ) che corrispondono a diversi iter autorizzativi.

ITER AUTORIZZATIVI Per le attività di categoria A, che generalmente dispongono di regole tecniche verticali, ad opere terminate e collaudate bisogna istruire una pratica compresa di relazione tecnica ed elaborati progettuali, raccogliere le certificazioni relative alla resistenza delle strutture, ai materiali e prodotti impiegati, le dichiarazioni di conformità e progetti degli impianti (elettrici, gas, riscaldamento, antincendio, etc.), e presentare unitamente all asseverazione ai fini antincendio del professionista la S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di appartenenza. Entro 60 giorni il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco può effettuare controlli a campione nell attività. Per le attività di categoria B, che non sempre dispongono di regole tecniche verticali, bisogna prima predisporre una pratica di Valutazione progetto, un vero e proprio progetto di prevenzione incendi corredato di relazione progettuale ed eventuali allegati (es. progetti specifici di impianti), una volta eseguiti e collaudati i lavori si presenta unitamente all asseverazione ai fini antincendio del professionista la S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di appartenenza. Entro 60 giorni il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco può effettuare controlli a campione nell attività. Per le attività di categoria C, che solo per alcune attività dispongono di regole tecniche verticali, in analogia alla categoria B, bisogna prima predisporre una pratica di Valutazione progetto, progetto di prevenzione incendi corredato di relazione progettuale ed eventuali allegati (es. progetti specifici di impianti), una volta eseguiti e collaudati i lavori si presenta unitamente all asseverazione ai fini antincendio del professionista la S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di appartenenza. Entro 60 giorni il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco effettua il sopralluogo nell attività e rilascia il C.P.I (Certificato di Prevenzione Incendi).

Qualora non si riuscisse ad ottemperare a uno o più punti delle prescrizioni indicate dalle regole tecniche si può ricorrere all istituto della Deroga ai sensi del D.M. 07/08/12, secondo modalità prestazionali o adottando i criteri del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, in ogni caso deve essere soddisfatto il requisito di sicurezza equivalente in deroga agli specifici punti della regola tecnica vigente con misure tecniche compensative. Una volta presentata S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività, il titolare o il proprietario dell attività devono mantenere i requisiti relativi alle prescrizioni di sicurezza e periodicamente devono provvedere ad inoltrare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di appartenenza istanza di RINNOVO PERIODICO (ogni 5 o 10 anni a seconda della tipologia dell attività), corredata da asseverazione su impianti e elementi di protezione ai fini antincendio firmata da professionista antincendio.

Alcuni Termini e definizioni Per la determinazione relativa a termini e definizioni ci si riferisce alla norma orizzontale D.M.30/11/1983, è comunque consigliato prima di adottare una specifica regola tecnica verticale, osservare e riferirsi all'articolo che descrive termini e definizioni contenute nelle singole regole tecniche per attività normate che sono specifiche per il campo di applicazione oggetto della progettazione antincendio relativa all attività specifica. I termini più ricorrenti sono i seguenti: Compartimento antincendio Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso d'incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco, e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione. Carico d'incendio Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico d'incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 chilogrammi di legna equivalente. Carico d'incendio specifico Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda (espresso in MJ/mq) Carico d'incendio specifico di progetto Carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti, esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. Classe di resistenza al fuoco REI Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico d'incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. REI nell'arco di tempo prestabilito 30, 60, 90, 120, 180, 240 R Stabilità, non crolla. E Tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, non passa il fumo. I Isolamento termico, non scotta se metto una mano sul muro o sul serramento. Affermare che un muro portante ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI90, vuol dire che nei primi novanta minuti deve garantire la stabilità strutturale, deve essere impermeabile ai fumi e ai vapori, e non deve trasmettere calore. Reazione al fuoco Grado di partecipazione di un materiale combustibile, al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione, quelli di classe 0 sono non combustibili. Il D.M. 10/03/2005 ha introdotto nuove classi di reazione al fuoco in base al sistema di classificazione europeo.

Filtro a prova di fumo Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a REI60, dotato di due o più porte munite di congegno di autochiusura, con resistenza al fuoco REI predeterminata (non < a 60), con camino di ventilazione di sezione adeguata e non inferiore a 0,10mq, sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano (REI) mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3mbar anche in condizioni di emergenza, oppure vano (REI) aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1mq.

Regole tecniche verticali principali. Le principali regole tecniche che possono riguardare la professione dell'architetto sono quelle relative alle scuole e gli asili nido, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo e quelli dedicati alle manifestazioni sportive, gli ospedali e le case di cura, gli alberghi, i centri commerciali, gli edifici civili e le autorimesse e le centrali termiche, le metropolitane con gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie, ciò nonostante nessuna altra attività elencata nell'allegato I del D.P.R.151/11 è esclusa dal nostro campo di competenza, quindi anche le attività industriali, i depositi, etc. A volte la regola tecnica si applica a prescindere se la vostra attività sia o meno una di quelle elencate nel D.P.R.151/11, e quindi sottoposte a controlli dei VVF. In questo caso dobbiamo verificarne in base ai parametri indicati dal campo di applicazione della regola tecnica l'assoggettabilità alla legislazione vigente e di conseguenza progettarla secondo i criteri e le caratteristiche richieste dalla normativa. Questo a conferma di quanto scritto all'inizio, ovvero che la prevenzione incendi si deve progettare anche quando non presentiamo una pratica al Comando Provinciale dei VVF. Le principali regole tecniche sono le seguenti: LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (D.M. 19/08/1996); ALBERGHI, VILLAGGI, OSTELLI (D.M.09/04/1994 e D.M.06/10/2003); SCUOLE, COLLEGI, ACCADEMIE (D.M.26/08/1992); ASILI NIDO (D.M.16/07/2014); STRUTTURE SANITARIE, CASE DI RIPOSO (D.M.19/03/2015); CENTRI COMMERCIALI, ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE E VENDITA (D.M.27/07/2010); UFFICI (D.M. 22/02/2006); MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE ED ARCHIVI IN EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.Lgs42/2004 E APERTI AL PUBBLICO (D.M.20/05/1992 N.569 e D.M. 30/06/1995 N.418), CENTRALI TERMICHE A GAS (D.M.12/04/1996), AUTORIMESSE (D.M.01/02/1986); EDIFICI CIVILI (D.M.16/05/1987 N.246); AEROPORTI (D.M.17/07/2014); INTERPORTI (D.M. 18/07/2014); METROPOLITANE SOTTERRANEE (D.M.21/10/2015)

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