Provincia dell Ogliastra REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D ABILITAZIONE VENATORIO.
Provincia dell Ogliastra Pag. 2 Sommario Art. 1 Oggetto... 3 Art. 2 Commissione esaminatrice... 3 Art. 3 Procedimento amministrativo... 4 Art. 4 Requisiti e domande per l ammissione... 4 Art. 5 Sessioni d esame... 5 Art. 6 Materie e programmi d esame... 5 Art. 7 Esame di abilitazione... 7 Art. 8 Certificato d abilitazione all esercizio venatorio... 7 Art. 9 Modifiche ed integrazioni... 8
Provincia dell Ogliastra Pag. 3 Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il rilascio del Certificato di abilitazione all esercizio venatorio, ai sensi: - della Legge 1 febbraio 1992 n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio; - della Legge Regionale 29 luglio 1998 n. 23, concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio della caccia in Sardegna; - del Decreto dell Assessore Della Difesa dell Ambiente 31 maggio 1999 n. 1179, recante la direttiva per il rilascio del Certificato di abilitazione all esercizio venatorio. Art. 2 Commissione esaminatrice 1) La Commissione per il rilascio del Certificato di abilitazione all esercizio venatorio, di seguito chiamata Commissione, ha sede presso la Provincia, Assessorato Difesa Ambiente, rimane in carica per quattro anni e comunque sino all insediamento della nuova commissione, nominata a norma di legge. 2) Le risultanze della Commissione inerenti gli esami pubblici per l abilitazione all esercizio della caccia, sono ritenute valide solo ed esclusivamente se i candidati siano stati sottoposti a tutte e cinque le prove d esame; a tal fine la Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente, del Segretario e dei componenti esperti di tutte le materie d esame al momento d espletamento delle prove. 3) La convocazione della Commissione, a cura del Segretario e a firma del Presidente, deve essere notificata a ciascun membro titolare entro 10 giorni dalla data prevista, entro 3 giorni ai componenti supplenti. 4) La commissione, su richiesta del Presidente, approva un calendario delle sessioni d esame per periodi più o meno prolungati: in tal caso la suddetta approvazione, formalizzata nelle sedute specifiche, costituisce convocazione ai sensi del comma precedente. 5) In caso di impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione, il componente titolare dovrà dare comunicazione al Segretario entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione, tale da consentirne la sostituzione con il supplente. 6) Ogni assenza del componente la Commissione, dovrà essere motivata in forma scritta al Presidente. In caso di assenza ingiustificata reiterata i membri della Commissione decadono e vengono sostituiti. 7) La sostituzione di un componente per dimissioni o per decadenza, avviene secondo le modalità previste dalla legge. 8) Ai componenti la Commissione, spetta un trattamento economico stabilito dalla Legge Regionale n. 27 del 1987.
Provincia dell Ogliastra Pag. 4 9) Su richiesta dei componenti, il Segretario potrà rilasciare apposito attestato di partecipazione Art. 3 Procedimento amministrativo 1) Il procedimento amministrativo per il rilascio del Certificato di abilitazione all esercizio venatorio, nonché le attività di supporto al funzionamento della Commissione esaminatrice, sono assegnate all Ufficio Caccia della Provincia dell Ogliastra. 2) Il responsabile del procedimento è individuato dal Dirigente del Settore Difesa dell Ambiente. 3) Le competenze del responsabile del procedimento: - Ricezione delle domande di ammissione; - Istruttoria delle domande; - Stesura e trasmissione della convocazione dei candidati alle prove d esame; - Stesura e trasmissione della convocazione della Commissione esaminatrice; - Predisposizione atti relativi alla corresponsione delle indennità dei commissari; - Redazione e tenuta dei verbali d esame; - Stesura e trasmissione esito esami; - Stesura e consegna Certificato di Abilitazione; - Tenuta archivi (registri, domande, verbali prove, ecc.); - Ricezione comunicazioni e giustificazione commissari; - Ricezione comunicazioni e giustificazioni candidati; - Tenuta delle collezioni di animali imbalsamati; - Custodia armi da caccia e relative munizioni; - Acquisizione e gestione delle procedure informatiche d ausilio di cui ai punti precedenti; - Atti relativi per l acquisto del materiale (cancelleria, stampati, registri, ecc.) per lo svolgimento delle prove d esame e di mezzi e strumenti necessari; - Statistiche e comunicazioni riepilogative sugli esami di abilitazione da trasmettere annualmente all Assessorato Regionale Difesa dell Ambiente; 4) Il Segretario titolare della Commissione si interessa preventivamente, della disponibilità della sede d Esame e di tutto il materiale occorrente per la sessione d esame, comunicando tempestivamente al Presidente ed al Responsabile del Procedimento ogni evenienza che possa ostacolare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione. 5) Il segretario titolare della Commissione è responsabile della tenuta degli atti e registri e di ogni documentazione relativa all Ufficio Caccia. Art. 4 Requisiti e domande per l ammissione 1) i requisiti che il candidato dovrà possedere alla data di presentazione della domanda d ammissione all esame d abilitazione per l esercizio venatorio (sia in caso di primo esame che di rinnovo) sono: - residenza in uno dei Comuni della Provincia dell Ogliastra; - essere maggiorenne; - idoneità fisica all uso delle armi;
Provincia dell Ogliastra Pag. 5 2) La domanda di ammissione all esame, da presentare in bollo, secondo il modello allegato (A al presente regolamento, da indirizzare al Presidente della Commissione esaminatrice, dovrà contenere allegata: - certificato di residenza; - certificato medico di idoneità fisica all uso delle armi (in bollo), di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa; - ricevuta originale attestante il versamento di. 50,00 sul c.c.p. 68130582 ABI 07607 CAB 17300 - intestato a Provincia dell Ogliastra - Settore Ambiente Sanzioni Amministrative, Ambientali, Oneri e Autorizzazioni Loc. Scala e Murta 08045 Lanusei. (Causale di versamento: Tassa per diritti esame abilitazione esercizio venatorio). - Copia di un documento di identità in corso di validità. 3) La tassa di cui al precedente comma è soggetta a periodica rideterminazione da parte della Giunta Provinciale. 4) Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda d ammissione, il Responsabile del Procedimento darà comunicazione al candidato, con raccomandata A.R. l esito dell istruttoria indicando, nei casi di ammissione all esame, il giorno ed il luogo della sessione in cui è stato iscritto. 5) L iscrizione alla sessione d esame è valida se la comunicazione della stessa è avvenuta almeno 20 giorni prima. Art. 5 Sessioni d esame 1) Il Presidente della Commissione stabilisce le sessioni d esame, garantendone un numero tale per settimana, in base al numero delle istanze pervenute, al fine di limitare l attesa entro i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione. 2) I componenti la Commissione, prima dell inizio delle prove d esame, presa visione dell elenco dei partecipanti, in sede di approvazione del calendario degli esami di cui all art. 2 comma 4, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C. 3) I candidati dovranno presentarsi alle prove d esame muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 4) Il giorno e all ora convenuti, il Segretario verificherà e trascriverà a verbale i dati identificativi dei candidati presenti. Successivamente consegnerà al Presidente l elenco dei candidati presenti e l eventuale documentazione presentata a giustificazione dell assenza. 5) I candidati saranno sottoposti alle prove d esame secondo l ordine derivante in base del numero di protocollo assegnato alla domanda di ammissione, o degli eventuali documenti portati ad integrazione della domanda stessa. Art. 6 Materie e programmi d esame L esame consiste in una prova orale sulle seguenti materie: 1) LEGISLAZIONE VENATORIA - Nozioni sulle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti; - Nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; - Definizione di selvaggina stanziale e selvaggina migratoria; - Elenco della selvaggina cacciabile;
Provincia dell Ogliastra Pag. 6 - Limitazione dell esercizio venatorio rispetto ai tempi e ai luoghi; - Mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; - Appostamenti di caccia; - Divieto di detenzione e di vendita della fauna selvatica; - Nozioni sulla licenza di caccia (rilascio, rinnovo, validità, assicurazione R.C.); - Ambiti Territoriali di caccia; - Aree a gestione sociale della caccia e organismi di gestione; - Zone di ripopolamento e cattura e organismi di gestione; - Oasi di protezione della fauna e organismi di gestione; - Agenti di vigilanza; - Distinzione tra agenti dipendenti degli Enti delegati e agenti volontari, loro compiti e poteri; - Custodia e addestramento dei cani; - Organismi preposti all amministrazione della caccia; - Sanzioni e procedure. 2) TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE COLTURE AGRICOLE - Concetti elementari di tutela ambientale; - Nozioni generali sull inquinamento (aria, acqua, suolo) e sulle deturpazioni ambientali; - Concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione; - Prevenzione e lotta agli incendi boschivi; - Istituti rivolti alla tutela dell ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi naturali, ecc.); - Nozioni di agronomia: principali coltivazioni arboree ed erbacee, periodi di impianto e maturazione, nozioni generali sulle principali tecniche di coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, vivai, ecc.) e loro periodi di maturazione; - Nozioni sui fondi chiusi; - Cenni sui rapporti tra cacciatore ed agricoltore e tra agricoltore e cacciatore; - Nozioni sul rispetto dell agricoltura da parte del cacciatore; - Nozioni sul rispetto da parte dell agricoltore della selvaggina (rispetto della nidificazione, norme e precauzioni a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione, concetti di agricoltura biologica); - Nozioni sugli indennizzi agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica. 3) NORME DI PRONTO SOCCORSO - Norme di prudenza (condizioni generali di salute, abbigliamento); - Situazioni di emergenza; - Comportamento in caso di incidente grave: o Rianimazione respiratoria; o Emorragie; o Ferite; o Lesioni articolari; o Fratture; o Ustioni. E in una prova pratica e orale sulle seguenti materie: 4) ARMI, MUNIZIONI, LORO USO E RELATIVA LEGISLAZIONE - Nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia; - Custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; - Uso delle armi durante l esercizio venatorio; - Nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure da osservare nel maneggio delle armi; - Prevenzioni degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altre. 5) ZOOLOGIA APPILCATA ALLA CACCIA CON PROVE PRATICHE DI RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE CACIABILI
Provincia dell Ogliastra Pag. 7 - Riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia; - Riconoscimento degli animali esclusi dal novero della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; - Concetto di equilibrio faunistico venatorio; - Correlazioni selvaggina e ambiente; - Nozioni sui cicli e periodi di produzione dei mammiferi e dell avifauna stanziale e migratoria; - Principali razze canine utilizzate per la caccia alla selvaggina e loro impiego classico. Art. 7 Esame di abilitazione 1) Le prove d esame sono pubbliche. 2) L abilitazione all esercizio della caccia è concessa se il candidato ha conseguito un giudizio favorevole in tutte e cinque le prove d esame, ottenendo per ciascuna prova almeno una valutazione minima di 6/10. 3) La Commissione, ove lo ritenga opportuno,ha la facoltà di far effettuare la prova pratica su appositi percorsi di caccia con sagome riproducenti la selvaggina e con prove di sparo a salve. 4) Al termine di tutte le cinque prove, il Presidente della Commissione comunicherà pubblicamente esito delle stesse. 5) I candidati non riconosciuti idonei potranno accedere ad una nuova sessione d esame solo dopo 90 giorni dalla precedente prova. In tal caso il candidato dovrà presentare nuova domanda di ammissione nei termini di cui all art. 4 del presente regolamento. 6) Il candidato che, invitato, non si sa presentato all esame per giustificato motivo deve essere ammesso a sostenere l esame di abilitazione nella seduta successiva, e/o comunque entro i 30 giorni successivi. 7) Il Segretario redige, per ogni seduta apposito verbale di riunione, con l elenco dei candidati e dell esito favorevole o sfavorevole di ciascuna materia d esame, riportandone la rispettiva votazione. 8) Gli esiti delle prove d esame saranno allegati al verbale d esame. 9) Al termine di ogni sessione d esame, il verbale sarà firmato da tutti i componenti la Commissione esaminatrice e consegnato all ufficio competente. Art. 8 Certificato d abilitazione all esercizio venatorio 1) Il Presidente entro 15 giorni dalla sessione d esame, emette provvedimento sull esito dell esame d abilitazione, riportando il giudizio di idoneità o inidoneità. 2) Entro 30 giorni dalla sessione d esame, il Presidente rilascia il Certificato d abilitazione all esercizio venatorio, come da modello allegato (C del presente regolamento, ai candidati dichiarati idonei, giusti i provvedimenti di cui al precedente comma. 3) Il candidato abilitato potrà ritirare il certificato presso l Ufficio Caccia, munito di idonea marca da bollo da apporre ed annullare sul certificato medesimo al momento della consegna.
Provincia dell Ogliastra Pag. 8 4) Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell abilitazione per il sevizio venatorio, il cacciatore può praticare l esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso dell abilitazione per il sevizio venatorio da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell art. 32 della legge 157/1992. 5) Il rilascio del duplicato del certificato di abilitazione all esercizio venatorio secondo il modello allegato (B al presente regolamento, da indirizzare al Presidente della Commissione esaminatrice, dovrà contenere allegata: - Denuncia di smarrimento; - Idonea marca da bollo; - ricevuta originale attestante il versamento di. 20,00 sul c.c.p. 68130582 ABI 07607 CAB 17300 - intestato a Provincia dell Ogliastra - Settore Ambiente Sanzioni Amministrative, Ambientali, Oneri e Autorizzazioni Loc. Scala e Murta 08045 Lanusei. (Causale di versamento: Tassa per diritti duplicato certificato di abilitazione all esercizio venatorio). - Copia di un documento di identità in corso di validità. Art. 9 Modifiche ed integrazioni 1) Qualora gli Organismi competenti dovessero emanare norme integrative o modificazioni che investano i termini del presente regolamento, si provvederà a revisionare lo stesso con deliberazione della Giunta Provinciale. 2) Nella fase transitoria troveranno applicazione le norme del presente regolamento, non in contrasto con le integrazioni o modifiche emanate dagli Organi competenti.