REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO E L ESERCIZIO VENATORIO ALLA SPECIE CINGHIALE NELL ATC VC1 IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. N. 17-5754 DEL 06/05/2013



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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C.VC1 VIA VERCELLI 44 13030 CARESANABLOT TEL./FAX 0161 58181 REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO E L ESERCIZIO VENATORIO ALLA SPECIE CINGHIALE NELL ATC VC1 IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. N. 17-5754 DEL 06/05/2013 Art. 1 FINALITA 1. Il presente regolamento, in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale del 06/05/2013 n. 17-5754, disciplina l attività di caccia al cinghiale a squadre nella forma della battuta o in braccata, girata ed in forma singola in conformità con le finalità proprie della L.157/92 In particolare, la gestione della caccia a squadre alla specie cinghiale ha come proprie finalità: Individuazione dei territori vocati per la caccia al cinghiale in conformità con il Piano Faunistico Provinciale Mantenimento di densità della specie cinghiale compatibile con le componenti faunistiche, con le attività produttive agricole e con altre specie venabili. Intervento per la prevenzione dei danni prodotti dai cinghiali e le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie Completa sicurezza dell attività venatoria alla specie cinghiale senza pregiudicare la caccia ad altre specie venabili presenti nelle zone destinate alle battute Raccolta di informazioni sugli animali abbattuti per l analisi dei dati biometrici e demografici e per indagini di tipo sanitario previste dalla legge o richieste dalla ASL competenti. Art. 2 TERRITORIO VOCATO

1. Il Comitato di Gestione dell ATC VC1, in conformità con le finalità del presente regolamento, provvede, al fine dell assegnazione delle zone di caccia, a suddividere il territorio vocato in settori omogenei in considerazione della specifica vocazione faunistica, e in zone in funzione della superficie boscata, dei tipi di coltivazioni e dei confini naturali. 2. La deliberazione del Comitato di Gestione dell ATC VC1 deve considerarsi parte integrante del presente regolamento. 3. Ogni modificazione della ripartizione del territorio vocato alla caccia al cinghiale avviene secondo le regole di cui ai commi precedenti e viene trasmessa a cura del Comitato stesso ai componenti delle squadre entro il termine di un mese prima della chiusura delle iscrizioni alla successiva stagione venatoria. Art 3. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all esercizio dell attività venatoria nell ATC VC1 può partecipare alla formazione della squadra che dovrà essere composta da un numero minimo di 25 (venticinque) cacciatori, per poter effettuare le cacciate in braccata, è necessario che vi partecipino almeno 12 (dodici) cacciatori. 2. La squadra potrà esercitare l attività venatoria in un solo ATC e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito Regionale durante la stessa stagione venatoria. 3. Qualora, durante la battuta, venga meno per qualsiasi ragione il numero minimo di dodici partecipanti, la stessa deve essere immediatamente sospesa. 4. Ogni squadra deve nominare un caposquadra e 2 (due) vice capisquadra. Art. 4 ISCRIZIONE DELLE SQUADRE 1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma della battuta o girata, sono tenute a presentare entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno apposita domanda di autorizzazione che dovrà contenere tassativamente: nominativi del capo squadra e dei due vice capo squadra autorizzati a sostituirlo

autocertificazione del caposquadra e dei due vice capo squadra di non essere incorsi in infrazioni di legge sulla caccia o del presente regolamento nelle due annate precedenti; dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia, dati dell assicurazione e firma di adesione degli interessati indicazione del settore di preferenza sarà cura dell ATC VC1 rilasciare apposita autorizzazione ad ogni partecipante la squadra. 2. In caso di mancanza di uno dei precedenti requisiti, ovvero di presentazione della richiesta di autorizzazione oltre il termine del 30 maggio la squadra richiedente non verrà ammessa alla stagione venatoria. 3. Il Consiglio Esecutivo dell Ambito impedisce l iscrizione ai membri delle squadre che non risultino in regola con la legislazione di settore Nazionale o Regionale. Ove l esclusione di questi ultimi comporti la riduzione del numero di componenti della squadra al di sotto del numero minimo consentito di cui all art. 3, il Consiglio Esecutivo dell Ambito nega l iscrizione alla squadra. 4. Sarà cura dell A TC VC1 comunicare entro il 30 luglio di ogni anno alla Regione Piemonte e alla Provincia il numero e la composizione delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale su supporto informatico, specificando le aree delle zone in cui si effettua tale caccia a squadre, e la distribuzione delle squadre su dette zone. Art. 5 CAPI SQUADRA 1. I capi squadra e i due vice capi squadra devono possedere i requisiti previsti nella SEZ. IV dell allegato III del Reg. CE 853/04, (aver partecipato e superato con esito positivo il corso di formazione come riportato all allegato D della deliberazione della Giunta Regionale del 01.08.2008 n. 125-9449). 2. Il C.d.G. si riserva di stabilire la quota economica di partecipazione al succitato corso.

3. Il capo squadra prima di ogni giornata di caccia ha l obbligo di segnare sull apposito registro i nominativi dei partecipanti e al termine della giornata dovrà redigere e controfirmare il registro giornaliero, dove verranno riportati tutti i dati della battuta. In caso di mancato adempimento ai compiti del punto precedente, da parte del capo squadra, anche su segnalazione della Provincia o della Regione, il Comitato di Gestione potrà revocarne l incarico e procedere alla sua sostituzione. Art. 6 PARTECIPANTI 1. La squadra potrà esercitare l attività venatoria in un solo ATC e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. 2. Il cacciatore che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di Gestione, non abbia partecipato al almeno sei giornate di caccia, realizzate dalla squadra di appartenenza, perderà il diritto ad iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell ATC VC1. La verifica verrà effettuate dal Comitato dell Ambito. Art. 7 ASSEGNAZIONE DELLE ZONE DI CACCIA 1. Il Comitato assegnerà ad ogni squadra una zona fissa per tutta la durata della stagione venatoria, cercando di soddisfare le richieste delle squadre. Qualora sia presente una squadra di cacciatori che opera da più anni nelle zone, verrà data priorità di scelta a questa squadra nell assegnazione della zona di caccia. Nel caso insorgessero contrasti fra le squadre per l assegnazione delle zone o se si iscrivesse un numero di squadre superiore a quello delle zone stesse, il Comitato di Gestione redigerà un calendario per consentire l utilizzo a rotazione di tutte le zone inserite. In tal caso l assegnazione iniziale verrebbe effettuata mediante estrazione a sorte con abbinamento zona-squadra.

Art. 8 LA SQUADRA 1. Le squadre procederanno alla tabellazione delle zone con appositi cartelli forniti dall Ambito recanti la scritta ATTENZIONE ZONA N...DI CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA con l ausilio della Guardia dell ATC VC1 o delle GGVV. 2. Le battute all interno della zona assegnata, devono essere segnalate entro le ore 18.00 del giorno precedente, dell inizio della battuta stessa, tramite esposizione lungo le strade o sentieri di accesso con cartelli ben visibili a distanza, recanti la dicitura BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO i quali dovranno essere rimossi al termine della cacciata; 3. Ogni squadra dovrà essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro e/o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante la compilazione del registro a fine giornata. Art. 9 OSPITI 1. IL Caposquadra potrà richiedere all ATC almeno 24 ore precedenti la cacciata, l ammissione occasionale di cacciatori, purchè questi siano regolarmente ammessi all esercizio venatorio all interno dell ambito ed abbiano provveduto al versamento della quota prevista per la caccia del cinghiale in forma singola. 2. Anche la presenza di eventuali ospiti autorizzati deve essere annotata sul Registro di Caccia prima dell inizio della cacciata, i quali concorrono alla formazione del numero minimo o massimo della consistenza effettiva per lo svolgimento della singola battuta. Art. 10 REGISTRO DI CACCIA 1. All inizio della stagione venatoria l Ambito consegna ad ogni caposquadra un Registro di Caccia suddiviso in giornate secondo il calendario venatorio con pagine numerate e vidimate dall ATC VC1. 2. Sul Registro di Caccia devono essere annotati, per ogni singola battuta e prima dell inizio, a cura del caposquadra o del vice caposquadra : cognome, nome dei soggetti

partecipanti, il caposquadra che guida la battuta ovvero il vice caposquadra che ne fa le veci, nonché l orario di inizio della cacciata e la zona. 3. Nel corso di ogni battuta il Registro di Caccia deve sempre essere in possesso del caposquadra ovvero del vice caposquadra che ne fa le veci e deve essere esibito ad ogni eventuale controllo da parte delle autorità competenti. 4. Al termine della cacciata devono essere indicati sul Registro di caccia l orario di ultimazione della battuta, il numero dei capi abbattuti, il loro peso, la loro età e il sesso presunti nonché la località dell avvenuto abbattimento. Per le finalità proprie del presente regolamento, ogni squadra deve riconsegnare all ATC VC1 entro e non oltre 15 giorni dalla chiusura dell annata venatoria al cinghiale il Registro di Caccia fedelmente compilato, il quale provvederà a trasmettere i dati alla Regione Piemonte Osservatorio Faunistico entro il 28 Febbraio di ogni anno. Art 11 MODALITA DI PRELIEVO 1. Punto di controllo: ogni squadra deve comunicare all Ambito il luogo di ritrovo iniziale per eventuali controlli da parte della vigilanza 2. All interno delle zone assegnate alle squadre, la caccia alla specie cinghiale può essere effettuata con il metodo della braccata. 3. In forma singola è consentita su tutto il territorio restante dell ATC VC1 (massimo 3 persone) 4. E altresì consentito sul restante territorio ATC VC1 non destinato alle squadre, il prelievo della specie cinghiale con il metodo della GIRATA. Tale metodo prevede l utilizzo di un solo cane e con la partecipazione massima di 6 Cacciatori (linee Guida Cinghiale della Regione Piemonte B4 comma 5) 5. Al fine di poter effettuare tale metodologia di caccia il Comitato di Gestione prevede la compilazione di un registro di giornata (fornito dall ATC VC1) ed il versamento di 20,00 per ogni giornata di caccia

6. Chi intende svolgere la girata deve comunicarlo all ATC almeno 48 ore prima e deve ritirare il registro previsto. 7. Chiunque svolgerà attività venatoria alla specie cinghiale sprovvisto di tale registro, sarà sanzionato secondo le leggi vigenti. 1. Tutti i cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale sia in forma singola che a squadre avranno l obbligo di indossare un indumento ad alta visibilità di colore rosso o arancione nella parte ventrale e dorsale. 3. Tutti i cinghiali abbattuti sia in forma singola che in squadra dovranno essere sottoposti ad esami per il controllo della zoonosi da trichinella come da Regolamento CEE 853/2004 2. Il prelievo in squadra nelle zone regolamentate è consentito anche con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm. (compreso cal. 270). Art. 12 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 1. Come previsto nella DGR 17-5754 del 06/05/2013, il Comitato di Gestione dell ATC VC1, potrà deliberare di richiedere una quota individuale fino ad un massimo di 100,00 (cento) per l accesso alla caccia al cinghiale in forma singola, tali introiti devono essere utilizzati dal C.d.G. per la liquidazione dei danni alle colture agricole; 2. Per l ammissione alla caccia a squadre, il C.d.G. può richiedere una quota individuale a ciascun singolo cacciatore fino ad un massimo di 200,00 (duecento); tali importi potranno avere valore cauzionale e venir restituiti al termine della stagione venatoria oppure utilizzati dal C.d.G. per la liquidazione dei danni alle colture agricole in caso di insufficienza delle risorse a disposizione. 3. I provvedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere oggetto di deliberazione da parte del C.d.G. al fine di determinare la quota individuale e di squadra in capo ad ogni singolo cacciatore.

Art. 13 DIVIETI 1. Fermi restando i divieti della Legge 11.02.1992 n. 157 e della legge regionale n. 5 art 40 del 4 maggio 2012, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato: a) Detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della durata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale b) Abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale c) Esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il capo squadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di consistenza effettiva dei cacciatori d) Esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale nelle zone individuate per la caccia al cinghiale in squadra e) Esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo specifico invito di un altra squadra, previa comunicazione all ATC VC1 e specifica rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona assegnata, rimane ferma la possibilità tra due squadre confinanti di svolgere cacciate in forma congiunta, previo preventiva comunicazione all ATC VC1 f) Inseguire o abbattere il cinghiale nella zona assegnata ad un altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori previo accordo con la squadra operante della zona. Qualora il capo ferito trovi rifugio all interno di zone protette il recupero deve avvenire in presenza di personale di Vigilanza g) Il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, in quel giorno non potrà esercitare nessun tipo di caccia finchè iscritto nel registro di caccia come presente 2. Per le violazioni delle prescritte disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui all art. 40 legge 5 del 04/05/2012

Art. 14 NORME FINALI In conformità con le finalità proprie della Legge Regionale n. 5 del 04/05/2012 e del presente Regolamento, il caposquadra o il vice capo squadra che ne fa le veci deve effettuare i prelievi richiesti dal Servizio Veterinario dell ASL di Vercelli per il controllo veterinario. E fatta salva l applicazione di ogni vigente disposizione di Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Il presente regolamento è stato visto, discusso e approvato dal C.d.G. il 29/04/2015 delibera n. 7/15