REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE ED INDICAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA DELLA SPECIE. Art. 1 Finalità

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1 REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE ED INDICAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA DELLA SPECIE Art. 1 Finalità 1. La gestione faunistico venatoria del cinghiale mira ad attuare i principi di cui alla l. 157/92 e di cui agli artt. 35 e 36 l.r.29/ In particolare con la gestione si persegue l obiettivo del riequilibrio della specie, attraverso ogni utile iniziativa destinata a creare una densità compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio e con i soggetti che agiscono sullo stesso, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi previsti nel Piano Faunistico Venatorio provinciale. 3. La gestione faunistico-venatoria si basa sul principio della zonizzazione di tutto il territorio soggetto alla caccia programmata, nonché sulla complessiva gestione della specie, da attuarsi con idonei interventi faunistici, in ogni momento dell anno e sull intero territorio provinciale. 4. La Provincia promuove l adozione di iniziative da parte degli A.T.C. volte al conseguimento di specializzazione venatoria, nell ambito della caccia programmata. Art. 2 Funzioni della Provincia 1. La Provincia esercita le funzioni amministrative in materia ai sensi della vigente normativa, predisponendo i criteri e gli indirizzi di gestione faunistico venatoria, in funzione del riequilibrio della specie. 2. La Giunta provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio, in particolare: a) determina gli indirizzi e i criteri per la formazione del Piano di zonizzazione, al fine di rendere ottimale ed omogenea l efficacia dell attività venatoria al cinghiale, di cui all art. 9 e stabilisce le relative modalità di verifica; b) stabilisce annualmente, entro il 15 settembre, anche sulla base dei censimenti effettuati, il piano di prelievo della specie distinto per classi di età; c) definisce il periodo di caccia al cinghiale a squadre; d) istituisce il divieto, per i cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale, di esercitare altre forme di prelievo venatorio, nei giorni in cui si esercita la caccia a tale specie, quando all inizio della giornata segnano sul tesserino venatorio CINGHIALE ovvero altro identificativo, quale risulterà dal tesserino venatorio, riferito alla specie cinghiale; e) approva il piano di riequilibrio del cinghiale, esercita e coordina il controllo della specie programmando le relative operazioni sul territorio, in collaborazione con l A.T.C. competente. 3. La Provincia, con atto dirigenziale prende atto della zonizzazione e dell assegnazione della zona di caccia alle squadre validamente costituite effettuata dagli ATC secondo i criteri stabiliti all art. 5, ed autorizza le medesime. Art. 3 Compiti dell A.T.C. 1. Gli Ambiti territoriali di caccia organizzano l esercizio venatorio. 2. Il Comitato di gestione dell ATC, in particolare: a) alla luce dei criteri e degli indirizzi di cui all art. 2 comma 2 lett. a), determina il Piano di zonizzazione integrale del territorio di propria competenza, da elaborarsi per distretti di gestione faunistico-venatoria o zone omogenee di gestione, come definiti all articolo 4. A tal fine, entro il 15 maggio di ogni anno presenta alla Provincia il piano di zonizzazione su cartografia in scala 1:50.000, con indicazione dei rispettivi distretti o zone omogenee di gestione, se variato; b) assegna la zona di caccia alle singole squadre in funzione della sicurezza e dell incolumità dei soggetti anche terzi, operanti o meno in azioni di caccia, tenendo conto di confini naturali facilmente individuabili (strade, sentieri, mulattiere, corsi d acqua, crinali), della effettiva gestione della zona assegnata nelle decorse stagioni venatorie da parte della squadra, con particolare riferimento alla disponibilità della medesima ad attuare gli interventi di gestione faunistica disposti o coordinati dalla Provincia, del presidio venatorio e dello sforzo utile di caccia realizzato nella stagione venatoria precedente e della storicità della squadra;

2 c) prevede e definisce eventuali rotazioni tra squadre rispetto alla zona di caccia assegnata in via primaria, preferibilmente all interno del distretto di appartenenza o all esterno in caso motivati da esigenze gestionali; d) riceve le domande da parte dei soggetti che intendono comporsi in squadre, di cui all art. 5, entro il 15 giugno di ogni anno con l obbligo della sottoscrizione diretta di ogni componente, secondo le modalità definite dal comitato stesso; e) entro il 15 luglio invia alla Provincia i fascicoli di ogni singola squadra contenenti la cartografia in scala 1: della zona di caccia assegnata, nella quale sono trascritte anche le prescrizioni approvate dall ATC inerenti la definizione dell eventuale rotazione con annesso calendario (in funzione di quanto previsto alla lettera g). Laddove non fosse chiaro dalla cartografia il confine per la posizione delle tabelle sul territorio, l A.T.C. dovrà riportare adeguata descrizione scritta del confine medesimo; f) organizza il recupero e l abbattimento dei capi feriti e le relative misure di sicurezza. Le operazioni potranno essere effettuate anche il giorno successivo alla battuta, esclusivamente da parte di conduttori regolarmente abilitati e relativi ausiliari, coadiuvati da un massimo di tre cacciatori individuati dall ATC, in via prioritaria, nell ambito della squadra che ha segnalato il capo ferito. Preventivamente alle singole operazioni gli A.T.C. comunicano al Servizio di Polizia Provinciale i nomi dei partecipanti e la zona di intervento, provvedendo in seguito all assegnazione dei capi eventualmente abbattuti previo esperimento degli esami veterinari di rito. Sono riconosciute valide anche le abilitazioni conseguite dai conduttori e dai cani da traccia in corsi e prove di lavoro sostenute in altre province. La partecipazione a dette operazioni non costituisce battuta e non equivale ad ogni effetto ad una giornata di caccia; g) attua gli interventi dissuasivi nei siti individuati annualmente di concerto con l Amministrazione provinciale; h) adotta un apposito registro di squadra, contenente tutti i dati ritenuti utili ai fini venatori e faunistici, sulla base di un modello concordato con la Provincia; i) in sede di integrazione del calendario venatorio può comunicare alla Provincia l istituzione del punto di presa; l) può definire, in via temporanea e sperimentale, le modalità per l esercizio della caccia da parte del singolo ai sensi dell art. 35 comma 7 della l.r. 29/94. La Provincia si impegna, in questo senso, a dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle sperimentazioni definite dagli A.T.C. 3. Al fine di consentire una razionale gestione complessiva dell ungulato, qualora la Provincia accerti, sulla base dei dati in possesso un insufficiente presidio venatorio, i Presidenti degli A.T.C. hanno facoltà di intimare alla squadra competente per zona di effettuare una o più battute. In caso di inottemperanza i Presidenti dispongono l intervento, anche per più battute, di un altra squadra. 4. L ATC cura altresì la fornitura delle tabelle per la delimitazione della zona di caccia assegnata, riportanti la seguente dicitura: Provincia di Genova- ATC GE - n squadra. 5. Gli ATC assicurano la massima collaborazione alla Provincia nell organizzazione degli interventi di gestione di cui all art. 9. Art. 4 Zonizzazione 1. Per le finalità di cui all art. 1, l attività di caccia viene svolta nell ambito di una ripartizione del territorio venabile articolato in zone, per quanto possibile omogenee secondo i criteri di cui all art. 2 comma 2 lett. a) e in linea con quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Il P.F.V.P. definisce la descrizione del territorio e i parametri atti a definire i criteri per la formazione delle zone da parte degli A.T.C. che restano valide per tutta la durata del Piano. 2. All interno di ogni ATC, ai fini della gestione faunistico venatoria del cinghiale, l insieme di più zone facenti di norma - riferimento alle vallate, costituisce un distretto. 3. L eventuale scissione di una squadra dovrà contenere l elenco degli interessati sottoscritto da ogni componente in un numero pari al 50% della formazione originaria della squadra. La richiesta motivata sarà valutata dal Comitato di gestione dell ATC che, se constatati fondati motivi potrà formare due nuove squadre attribuendo a ciascuna metà del territorio originario e attribuendo un n. bis. In ogni caso non è consentita la scissione delle squadre dopo l avvenuta formalizzazione della zonizzazione da parte della Provincia per la stagione venatoria in corso.

3 4. L eventuale unione tra squadre deve essere motivata e viene valutata dall ATC alfine di verificare, anche sulla base dei criteri di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per l adozione dei conseguenti atti di zonizzazione. 5. In presenza di richieste di formazione di nuove squadre, non derivanti da unioni o da scissioni, l Ambito valuta, ove possibile, se sussistono le condizioni per la più idonea ed equilibrata assegnazione del territorio. 6. Su conformi disposizioni del Comitato di gestione dell A.T.C possono essere definite giornate di rotazione tra le squadre. 7. Il piano di zonizzazione può essere confermato o aggiornato dagli A.T.C. e, di regola, viene rinnovato ad ogni approvazione del Piano faunistico-venatorio provinciale, ovvero quando intervengano rilevanti nuovi assetti di pianificazione territoriale di settore, od infine qualora gli A.T.C. debbano affrontare importanti esigenze di carattere gestionale generale. 8. Eventuali conflittualità fra squadre, rispetto all assegnazione della zona di caccia, qualora ritenute fondate e rilevanti, devono essere definite dal Comitato di gestione dell ATC analizzando l assetto complessivo del distretto e, se del caso, le zone contermini al fine di adottare soluzioni il più possibile equilibrate. 9. E fatta salva la possibilità che l ATC armonizzi l assegnazione delle zone alle varie squadre in relazione ad esigenze di efficacia venatoria. Art. 5 Formazione ed organizzazione delle squadre 1. Entro il 15 giugno di ogni anno i soggetti che intendono esercitare la caccia al cinghiale devono iscriversi all ATC di riferimento comporsi in squadre e presentare domanda al A.T.C stesso su apposito modulo predisposto dalla Provincia. 2. L istanza deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello dei due vice e di tutti i componenti, corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia, eventuale dichiarazione di appartenenza ad altra squadra non operante in provincia di Genova e firma di adesione di ciascuno. La sottoscrizione costituisce formale impegnativa da parte del cacciatore ad attuare gli interventi di gestione faunistico-venatoria di cui all art. 9. Non sono ammesse sostituzioni o inserimenti di nominativi oltre il termine di cui al comma 1 salvo casi particolari. 3. Le squadre sono formate da un minimo di 25 componenti in Provincia di Genova. Il numero di cacciatori, non residenti in Provincia iscritti ad una squadra non deve essere superiore ad 1/3 dei componenti la stessa e, in ogni caso, non deve essere superiore a 20 unità. 4. La squadra può cacciare solo nell ATC di appartenenza. 5. Ciascun cacciatore può essere iscritto come componente effettivo in una sola squadra della Provincia. E fatta salva la possibilità di figurare nella lista di battuta giornaliera in qualità di invitato. L appartenenza a ciascuna squadra dovrà essere riportata nello spazio del tesserino regionale ove sono previste le forme di caccia specialistica con annotazione del numero della squadra. 6. La squadra è validamente costituita se almeno uno dei componenti, il caposquadra o almeno uno dei vice, è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi preparatori per la caccia al cinghiale previsti dalla normativa. 7. Ogni squadra opera nella zona assegnata e ne risponde della gestione complessiva della stessa. Il perimetro di detta zona deve essere delimitato con le apposite tabelle fisse prima dell inizio di ogni stagione venatoria. 8. Le squadre di nuova costituzione, non derivanti da unioni e scissioni, devono essere formate da persone non appartenenti, da almeno tre anni, ad alcuna squadra della Provincia. Art. 6 Organizzazione dell azione di caccia 1. La battuta con uso di cani può essere esercitata nella zona assegnata dall ATC per complessive due giornate settimanali, il mercoledì e la domenica, fatte salve le eventuali determinazioni che potranno essere assunte dalla Giunta Provinciale per le Zone a Rischio Agricolo (Z.R.A.). 2. In corrispondenza dei punti di maggiore passaggio (strade, sentieri e mulattiere) per l accesso all area in cui si effettua la battuta, nonché agli incroci degli stessi dovranno essere posizionate, prima dell orario di caccia stabilito dal calendario venatorio, le specifiche tabelle fornite dalla

4 Provincia recanti la dicitura ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO. In particolare dovrà essere collocata almeno una tabella per ogni punto di accesso all area di battuta; questo allo scopo di far conoscere a terzi, senza precluderne il passaggio, lo stato di pericolosità dovuto allo svolgimento dell azione di caccia in corso e rendere il più sicuro possibile lo svolgimento della stessa. Le tabelle medesime dovranno essere rimosse al termine dell azione di caccia. 3. La battuta di caccia, da parte di una singola squadra, può essere esercitata con un minimo di 12 unità (di cui massimo 3 invitati) il mercoledì e la domenica. In entrambi casi il numero minimo, che comprende anche il caposquadra o un vice caposquadra, deve essere garantito sino alla fine della battuta. 4. Il numero massimo degli invitati non può superare giornalmente le otto unità. 5. All inizio della giornata ogni partecipante alla battuta ha l obbligo di segnare sul tesserino di caccia la voce: CINGHIALE ovvero altro identificativo, quale risulterà dal tesserino venatorio, riferito alla specie cinghiale. 6. L esercizio della caccia al cinghiale da parte dei non residenti in provincia di Genova, se già iscritti in squadre operanti nella provincia di provenienza, è ammesso nel periodo in cui la caccia al cinghiale è ivi consentita. 7. Sono ammessi alla battuta in qualità di conduttori di cani esclusivamente persone di età non inferiore agli anni 18, necessariamente organizzati dal capo squadra o da chi ne fa le veci ed inseriti, come componenti o invitati, nella squadra medesima. 8. E ammessa la partecipazione di minorenni, di età dai 14 ai 18 anni, al seguito dei cacciatori in battuta, solo sulle poste, subordinatamente alla specifica manleva sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori ed alla decisione del capo squadra o di chi ne fa le veci di ammettere od escludere il minorenne d età in base alle valutazioni attinenti sia alla sicurezza che allo svolgimento della battuta stessa. E fatto obbligo ai minorenni, ammessi a partecipare alla battuta, di indossare un capo d abbigliamento ad alta visibilità di colore arancio o giallo fosforescente che copra interamente il busto (pettorine, giacconi, gilet ecc.). 9. La battuta di caccia può essere esercitata in zona diversa da quella di competenza su invito del caposquadra ospitante, per un massimo di due volte nel corso della stagione venatoria, previa formale comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale e all ATC almeno entro le 24 ore precedenti alla battuta. In tal caso la battuta potrà essere svolta con un minimo di 25 membri effettivi più 10 invitati massimo (cinque per squadra). 10. Gli invitati devono essere specificatamente indicati come tali nella lista giornaliera di presenza alla battuta e per l intera giornata di caccia fanno parte della squadra a tutti gli effetti. 11. Tutti i soggetti partecipanti alla battuta devono indossare un capo d abbigliamento ad alta visibilità di colore arancio o giallo fosforescente che copra interamente il busto (pettorine, giacconi, gilet ecc.). 12. E facoltà della squadra dotare gli ausiliari di caccia, utilizzati nel corso della battuta, di collari aventi le stesse caratteristiche di alta visibilità dei capi di abbigliamento di cui al comma La presenza alla battuta deve essere annotata da ogni partecipante sul tesserino regionale, ai sensi della vigente normativa. 14. L abbattimento di ogni cinghiale deve essere registrato sul tesserino regionale da parte del soggetto che lo ha effettuato. 15. Nel caso in cui il cinghiale sconfini dalla zona assegnata alla squadra proprietaria del cane inseguitore, il selvatico è attribuito alla squadra operante nella zona ove avviene l eventuale abbattimento. E ammesso solo il recupero dei cani da parte dei conduttori. Art. 7 Caposquadra 1. Il caposquadra organizza e dirige la squadra. Assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa in ordine anche al numero di cacciatori impiegati in relazione all estensione della zona. 2. Restano ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente imputabili allo stesso. 3. Il caposquadra inoltre è tenuto a collaborare con gli uffici provinciali e gli ATC per l attuazione di tutti gli interventi di gestione faunistico-venatoria dell ungulato sia sul territorio venabile sia in quello protetto, anche oltre la stagione di caccia (censimenti, battute di selezione e sfoltimento, ed altro), sulla base del Piano di riequilibrio faunistico provinciale. 4. Il caposquadra in particolare:

5 a) organizza la tabellazione della zona come assegnata dall A.T.C. con le apposite tabelle fisse; b) organizza la tabellazione della zona di battuta giornaliera, secondo le modalità di cui all art 6 comma 2, mediante l apposizione e la rimozione a fine giornata delle tabelle indicanti la segnalazione ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO ; c) controlla che i partecipanti alla battuta, compresi gli eventuali minori, indossino, all inizio della stessa, il capo di abbigliamento ad alta visibilità, di cui all art. 6 commi 8 e 11; d) redige la lista giornaliera delle presenze in battuta utilizzando l apposito modulo indicando sia i componenti che gli invitati con a fianco la firma di ognuno; e) consegna agli invitati, prima dell inizio della battuta, l apposito cartellino di riconoscimento fornito dalla Provincia; f) registra a fine giornata gli eventuali capi abbattuti nel modulo di denuncia; g) esibisce su richiesta degli agenti preposti alla vigilanza il foglio di presenze giornaliero;. 5. In caso di assenza del caposquadra la responsabilità organizzativa, nonché tutti gli incombenti di cui al presente articolo, competono ad uno dei due vice caposquadra. Art. 8 Denuncia di abbattimento e foglio di presenza giornaliero 1. Il modulo di denuncia di abbattimento del cinghiale, debitamente compilato in ogni sua parte e comprensivo dell attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici, unitamente al foglio di presenza giornaliero in battuta di cui all art. 7, comma 4 lett. d) deve essere recapitato alla Provincia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi all effettuazione della battuta (art. 35 l.r. 29/94).Sempre nello stesso termine, in alternativa, è possibile procedere alla consegna a mano direttamente presso l Ufficio Caccia od inviato via fax all ufficio stesso. 2. In caso di battuta in bianco il foglio di presenza dovrà essere inoltrato alla Provincia in allegato alla successiva denuncia di abbattimento. 3. L obbligo dell invio della denuncia a mezzo raccomandata non ricorre qualora l abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori dipendenti dalla Provincia i quali, ritirata la prevista documentazione, rilasciano apposita ricevuta (art. 35, comma 12 l.r. 29/94 ). Art. 9 Indicazioni di gestione faunistica 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Provincia approva il Piano di Riequilibrio di cui all art. 2 che riguarda sia le zone di protezione, durante la stagione venatoria, che l intero territorio provinciale, oggetto della Pianificazione Faunistico Venatoria Provinciale nel restante periodo dell anno. 2. Il piano contiene le varie fasi e tipologie di interventi di prevenzione e controllo del cinghiale ed individua gli obiettivi principali da raggiungere al fine di mantenere la densità del cinghiale al di sotto della soglia compatibile con le altre attività che svolgono sul territorio, tenuto conto anche dei danni registrati nel corso dell anno precedente. 3. Il programma degli interventi ha come riferimento operativo il Distretto, di cui all art. 3, ed è attuato d intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia. 4. Tutti i componenti delle squadre sono tenuti a collaborare, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto tra la Provincia e gli ATC, agli interventi di gestione, e precisamente: a) monitoraggi annuali, su aree campione, sulla consistenza della specie; b) controllo della specie all interno delle zone protette, durante la stagione venatoria; c) azioni di riequilibrio programmate durante il restante periodo dell anno sull intero territorio provinciale. d) individuazione delle località ove sviluppare eventuali interventi dissuasivi e di miglioramento ambientale. 5. Le squadre collaborano a rotazione fra loro nell ambito del distretto di cui all art. 4, fermo restando quanto previsto all art. 3 comma Gli ATC, in riferimento alle procedure inerenti il risarcimento dei danni di cui all art. 43 della L.r n 29/94, e successive modifiche, possono costituire un fondo con il concorso di tutte le squadre di cinghialisti, che possa fronteggiare gli oneri conseguenti alla prevenzione ed al risarcimento dei danni attraverso verbali di intesa con la Provincia. Art. 10

6 Disposizioni generali Prot. n Anno Le aziende faunistico -venatorie e le aziende agri-turistico- venatorie costituiscono, agli effetti di legge, istituti soggetti a gestione faunistico venatoria privata. Valgono al riguardo le disposizioni del regolamento regionale vigente in materia. L attività venatoria al cinghiale nel loro ambito si svolge in conformità al calendario venatorio regionale come integrato dalle specifiche disposizioni provinciali nonchè alle presenti disposizioni. 2. L allenamento e l addestramento degli ausiliari per la caccia al cinghiale è consentito tutto l anno nelle apposite zone recintate di tipo C, secondo le rispettive modalità di accesso ed utilizzo formalmente approvate dalla Provincia. 3. L allenamento nel territorio venabile è consentito dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, con esclusione del martedì e del venerdì, ed in conformità alle disposizioni annuali del Calendario venatorio regionale. Art. 11 Divieti 1. Fatte salve le disposizioni generali contenute nella vigente normativa e quanto previsto nel presente regolamento è vietato: a) detenere, durante la battuta, munizione spezzata; b) inserire nel caricatore utilizzato più di 5 colpi nel caso di fucili a canna rigata; c) abbattere altre specie di fauna selvatica durante le operazioni di recupero dei capi di cinghiale feriti; d) lo sconfinamento della squadra, nel corso dell azione di caccia, in una zona adiacente, assegnata ad un altra. e) l esercizio venatorio in una zona diversa da quella assegnata; f) impiegare ausiliari non iscritti all anagrafe canina e non provvisti di sistemi di identificazione così come previsto dall art. 12 della L.R. n 23 del 22 marzo 2000; g) utilizzare mezzi ricetrasmittenti in violazione del DPR n 156 del 29/3/1973 e ss.mm.ii. h) rivestire la qualifica di caposquadra o vice da parte di coloro che sono incorsi in sanzioni penali definitive o gravi sanzioni amministrative definitive inerenti la caccia agli ungulati. Ai fini della presente disposizione si intende: 1) per sanzione penale definitiva, la sanzione contenuta in una sentenza passata in giudicato; 2) per sanzione amministrativa definitiva, la sanzione contenuta in una ordinanzaingiunzione divenuta inoppugnabile, ovvero se proposto ricorso ex art.22 della l. 689/81, in una sentenza passata in giudicato; i) partecipare alle battute di caccia al cinghiale senza indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di cui all art. 6 commi 8 e 11; l) abbattere durante l intera giornata di iscrizione al registro di caccia al cinghiale altri ungulati. Art. 12 Vigilanza 1. Il Servizio di Polizia Provinciale ed i soggetti individuati all art. 27 della l. 157/92, nell ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza al presente regolamento. Art. 13 Sanzioni 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative di ordine generale stabilite dagli artt. 30 e 31 della L. 157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall art. 32 della stessa legge, l inosservanza delle presenti disposizioni, non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate, determina l applicazione delle sanzioni di cui all art. 49, comma 1, l.r. 29/ Per le violazioni di cui all art. 6 e art. 11 comma 1 lett.a) e lett. b), oltre all applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si applica la sospensione immediata del soggetto dalla battuta e in caso di successiva violazione, il soggetto sarà interdetto dal partecipare a n. 10 battute di caccia al

7 cinghiale. In caso di ripetuta recidiva il soggetto sarà escluso dalla squadra per la stagione venatoria e di controllo in corso. 3. Per le violazioni di cui all art. 11 comma 1 lett. d) e e), è disposta l immediata sospensione della battuta di caccia con ritiro dell autorizzazione per 1 giornata di caccia. In caso di seconda violazione il ritiro dell autorizzazione si protrarrà per 5 giornate di caccia. Nel periodo di ritiro dell autorizzazione l A.T.C. dispone il presidio della zona interessata. 4. Per le violazioni agli obblighi di cui all art. 7 comma 4 lettera c) è disposta l immediata sospensione del Caposquadra dalla battuta di caccia con ritiro dell autorizzazione per 5 giornate di caccia. In caso di recidiva si applicano gli effetti di cui all art. 11 comma 1 lettera h). 5. Oltre all applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, qualora si registri la violazione di cui all art. 11 comma 1 lettera l), per colpa anche di un solo cacciatore, l intera squadra di appartenenza del cacciatore stesso sarà sospesa dall attività venatoria per un periodo di 12 mesi. Tale sospensione potrà essere evitata se, nella stessa giornata dell errato abbattimento il capo squadra o chi ne fa le veci provvederà a denunciare il fatto agli organi di vigilanza preposti; prima del recupero del capo erroneamente abbattuto comunque se ne dovrà dare comunicazione telefonica immediata alla vigilanza medesima. Art. 14 (Norme finali e transitorie) 1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla stagione venatoria 2005/ Per la stagione venatoria 2005/2006 i termini di cui all art. 3 comma 2 lettera lettera d) e lettera e) sono prorogati al 31 agosto 2005.

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