FARMACIE MANTOVANE SRL R.e.a. 221625 Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.EF. Azienda Servizi alla persona e alla famiglia Sede in Piazzale Michelangelo 1-46100 Mantova (Mn) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v. C.F. 02068390208 Schema di Convenzione CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BANCARI DI FARMACIE MANTOVANE S.R.L. PER IL PERIODO DI MESI 36 CIG: ZE81AA9173 TRA Farmacie Mantovane s.r.l., con sede in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, C.F. e P.I. n. 01837820206 più avanti denominata semplicemente SOCIETA, rappresentata nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società, dal, nato a. (.) il., residente per la carica in P.le Michelangelo, 1 - Mantova, E (denominazione dell Istituto di credito) C.F. n. con sede in.. Via.. (che sarà in seguito chiamato "Gestore ) rappresentato dal., nato il.. a nella sua qualità di.. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BANCARIO) 1. La Società affida con la presente convenzione in base al Verbale del Consiglio di Amministrazione del i propri servizi bancari al Gestore che lo svolge presso la sede di.. 2. Il servizio sarà svolto a decorrere dal. in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. 3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere. 4. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso. 5. Alla scadenza naturale del contratto, qualora la Società non avesse ancora individuato un operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria e nelle more dell espletamento della nuova procedura Il Gestore si obbliga con la sottoscrizione della presente a garantire il servizio alle medesime condizioni fino a nuova assegnazione del servizio e decorrenza contrattuale nonché a garantire il necessario passaggio di consegne. Art. 2 (OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE) 1. I Servizi Bancari di cui alla presente convenzione hanno per oggetto la tenuta e gestione di conto corrente, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese 1
facenti capo alla Società e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle vigenti norme di legge in vigore. Art. 3 (RISCOSSIONI) 1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ai versamenti effettuati quotidianamente dai Direttori di Farmacia Due Pini e Farmacia Gramsci, senza scarto di valuta; 2. Eventuali cancellature o aggiunte possono essere accettate, purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo; 3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Società stessa contro il rilascio di apposita ricevuta. Copia di tutte le ricevute dovrà inoltre essere trasmessa mensilmente. 4. Per tutte le altre riscossioni, il Gestore applicherà la valuta lo stesso giorno di incasso degli importi. 5. Il Gestore e tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni bancari e postali intestati alla Società. Art. 4 (PAGAMENTI) 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a bonifici emessi telematicamente dalla Società 2. Il Gestore su conforme richiesta della Società, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione dell ordinativo telematico di pagamento. 3. Gli ordinativi telematici sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello di emissione. 4. Per i pagamenti dei bonifici dovranno essere applicate le seguenti valute secondo normativa SEPA : Per la Società : l addebito dovrà coincidere con il giorno di effettiva liquidazione del pagamento. Per il beneficiario : La valuta differita rispetto al giorno dell operazione non potrà essere in nessun caso superiore a giorni due. 5. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta della Società, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di emissione della relativa disposizione di pagamento con eventuale valuta fissa indicata dalla Società nell'ordinativo. 6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla società nell ordinativo telematico di pagamento. 7. Per i pagamenti di emolumenti ai dipendenti della società : non dovranno essere addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta (pagamento in contanti - accredito su c/c presso il Gestore e presso altri Istituti di credito) sono effettuati con valuta fissa e senza addebito di spese per la Società. Art. 5 (PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO) 1. Su richiesta della Società, il Gestore procede al rilascio di carta di credito della Società regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine la Società trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i 2
soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. 2. Il Gestore provvede a registrare l operazione sul conto corrente della Società applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. 3. L utilizzo della carta di credito si presuppone senza commissioni di gestione e transazione e senza scarto di valuta. Art. 6 (ANTICIPAZIONE DI CASSA) 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell effettiva giacenza di cassa della Società. 2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente della Società, su richiesta della Società corredata della deliberazione dell organo competente, il Gestore si impegna ad accordare un anticipazione di cassa, fino ad ammontare massimo di 1/10 (un decimo) delle entrate totali della Società dell ultimo Bilancio approvato. 3. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra Società e Gestore. 4. Gli interessi a carico della Società vengono calcolati sulle somme utilizzate sull ammontare dell anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo. 5. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario della Società gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell apposito estratto conto. Art.7 (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI) 1. La Società provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. 2. I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) della Società, verranno conferiti al fine di svolgere l incarico di Cassiere della Società stesso, come indicato nella presente Convenzione. 3. Il soggetto contraente, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 4. In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati. 5. Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, il gestore del servizio dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto. 6. In particolare, il gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi. 3
7. Il Gestore non è tenuto ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi, se non Espressamente autorizzato dalla Società. Art. 8 (OBBLIGHI DELLA BANCA) 1. Il Gestore dedicherà all espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disguidi intervenuti nell esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni della Società : 2. Il Gestore dovrà: A. installare e manutenere n. 2 apparecchiature per P.O.S. e carte di credito (presso le Sedi operative Farmacia Due Pini e Farmacia Gramsci). B. tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti in modo cartaceo o con interrogazione sul sito web del Gestore; C. trasmettere alla Società ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una stampa contenente il conto cronologico dei versamenti e dei pagamenti, nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Tale situazione si riterrà senz altro riconosciuta esatta se non perverranno al Gestore eventuali segnalazioni di discordanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di invio; D. trasmettere mensilmente alla Società l estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente: a. i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato; b. gli estremi della relativa quietanza; c. il foglio dell estratto conto regolato per capitale ed interessi. La Società e tenuta a verificare gli estratti conto trasmessi, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati; E. gestire eventuali c/c bancari sulle cui giacenze verrà riconosciuto l interesse a capitalizzazione trimestrale; 3. Il Gestore rende disponibile la trasmissione dei dati relativi ad incassi e pagamenti eseguiti con il servizio di home banking. 4. La trasmissione telematica dei pagamenti e degli incassi sarà attuata mediante l adozione di modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito. 5. Il Gestore si impegna inoltre, e sempre a titolo gratuito, ad effettuare i seguenti servizi: a) cassa continua per il versamento degli incassi giornalieri; b) ritiro nei giorni (definiti dall offerta economica presentata) dei valori presso le sedi Operative di Farmacie Mantovane s.r.l. Farmacia Due Pini di Viale Pompilio n.30 (MN) e Farmacia Gramsci di P.le Gramsci 9/a (MN) alle modalità scaturite dall offerta economica presentata nei tempi e modi concordati con i rispettivi Direttori. Detti valori verranno accreditati con valuta dello stesso giorno del ritiro; 6. L Istituto bancario, si impegna a rilasciare, su richiesta della Società, eventuali coperture assicurative fideiussorie. 4
Art. 9 (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI) 1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito che dalla Società le venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà della Società, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto gratuitamente. 2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione della Società. Art. 10 (VERIFICHE) 1. La Società ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-patrimoniale della Società hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Società dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. Art. 11 (TASSI CREDITORI,COMMISSIONI, ETC) 1. Tasso creditore annuo a favore della Società applicato nella seguente misura (definita in sede di aggiudicazione di gara) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. 2. L Istituto bancario si impegna ad applicare, per la fornitura, l attivazione e la manutenzione di n. 2 postazioni POS le seguenti condizioni proposte in sede di presentazione della propria offerta il costo di (definita in sede di aggiudicazione di gara ) 3. L Istituto bancario si impegna ad applicare sul transato tramite POS e carta di credito la seguente commissione espressa in valore percentuale : (definita in sede di aggiudicazione di gara) 4. Commissioni per bonifici su altra banca. La banca si impegna ad applicare una commissione a cadaun bonifico di Euro (definita in sede di aggiudicazione di gara) 5. L Istituto bancario si impegna ad espletare il servizio gratuito di trasporto valori dai due punti vendita alla cassa continua con la seguente frequenza settimanale : (definita in sede di aggiudicazione di gara) ART. 12 (SPESE) 1. Il servizio bancario viene svolto senza alcun onere per la Società fatto salvo il rimborso di spese e bolli posti a carico della stessa all atto dell emissione degli ordinativi di incasso o di pagamento, conformemente ad espressa annotazione in tal senso riportata sui medesimi. 5
2. Resta inteso che tutte le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti dalla presente convenzione saranno resi gratuitamente alla Società. Art. 13 (COMPENSO E SPESE DI GESTIONE) 1. Il servizio è affidato al Gestore a titolo gratuito. Art.14 (GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA) 1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Società ha inizio il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell anno stesso. 2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. 3. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza. 4. Alla fine di ogni esercizio finanziario, con la predisposizione del verbale di cassa, firmato dalle parti interessate, il Gestore deve: - accertare le disponibilità di cassa al 31 dicembre sul c/c bancario e il valore dei titoli di proprietà di terzi presso il Gestore stesso; ART. 15 (PENALITA, RISOLUZIONE E RECESSO) 1. In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e nell offerta per la gestione del servizio bancario e finanziario saranno applicate al Gestore delle penali da quantificare sulla base dei disservizi e/o dei costi indotti dal mancato rispetto dei termini contrattuali. L applicazione di tali penalità avverrà previa contestazione, con lettera raccomandata, all Istituto di credito aggiudicatario che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. 2. Se esisteranno valide ragioni per la mancata realizzazione nei tempi stabiliti dei servizi previsti per contratto, nel caso in cui vengano ravvisate cause non imputabili al Gestore, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto: ove fossero accettate sarà sottoscritto dalle parti un apposito verbale. 3. A fronte di prolungata o ripetuta inadempienza, anche non grave da parte del Gestore, la Società si riserva la facoltà di considerare il presente contratto risolto di diritto, oppure di esercitare il diritto di recesso, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall Amministrazione. ART. 16 (DURATA DELLA CONVENZIONE) 1. La presente convenzione avrà durata di mesi 36 dal.fino al.. 2. Essa, qualora ammissibile dalla normativa vigente in prossimità della scadenza potrà, a richiesta della Società, essere rinnovata per una sola volta e per un eguale periodo di tempo. ART. 18 (CAUZIONE) 1. La cauzione viene fissata, per l affidamento del servizio oggetto della presente convenzione,così come prevede il Regolamento di Contabilità di questa Società per un importo pari a 1/36 mo delle entrate totali della Società dell ultimo Bilancio approvato Le modalità per la presentazione della cauzione sono quelle previste dall art. 75 del Dlgs 163/2006. 6
ART. 19 (REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE) 1. La presente convenzione viene redatta in duplice originale; le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico del Gestore. ART. 20 (RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI) 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Società e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: Società.. Via..n.. - Gestore -... Via..n.. 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello del Tribunale di Mantova. Data... Per la Società Il Presidente Per il Gestore 7