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ZONA FRANCA URBANA Torrenti Rotoli Lamezia Terme 28.01.2014

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http://www.mise.gov.it dedicata alle Zfu Convergenza e Carbonia-Iglesias Modalità e termini di presentazione delle istanze (Bando) Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Le istanze devono essere compilate sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell allegato n. 2 al Bando del 13.01.2014.

Nell ambito della procedura informatica l impresa avrà accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, nonché l elenco delle sezioni censuarie che individuano l area della Zona franca urbana. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014.

Nel caso in cui il firmatario dell istanza sia un procuratore: 1. "dati relativi al firmatario della comunicazione" da riportare nell'istanza devono essere quelli del soggetto che firma digitalmente l'istanza in qualità di "procuratore"; 2. è necessario trasmettere, oltre all'istanza, copia della procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura;

3. la procura deve contenere almeno le seguenti informazioni: indicazione del nome e del cognome di colui che conferisce procura, nonché del luogo di nascita, del codice fiscale, della qualità, all interno dell impresa, in virtù della quale egli conferisce procura. Identificazione altresì di tale impresa mediante indicazione del codice fiscale /partita IVA; indicazione sintetica delle finalità della procura; indicazione del nome e cognome del procuratore, nonché del suo luogo di nascita, del codice fiscale e del domicilio ai fini della procura.

Comune Dotazione finanziaria ZFU al netto dei Costi per assistenza tecnica (2%) Risorse finanziarie disponibili Corigliano Calabro 6.474.050,85 Cosenza 7.246.432,02 Crotone 9.814.146,79 Lamezia Terme 9.734.241,47 Reggio Calabria 7.767.549,45 Rossano 7.243.613,70 Vibo Valentia 6.599.965,72 Totale 54.880.000,00

Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana. Nel caso in cui l importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all ammontare delle risorse disponibili, l importo dell agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero dello Sviluppo Economico moltiplicando l importo dell agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l ammontare del risparmio d imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici. Gli importi sono resi noti con provvedimento del MISE pubblicato sul sito dello stesso Ministero.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis»). Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di l00.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nel modulo di istanza l'impresa richiedente dovrà indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione dell'istanza, a titolo di de minimis. Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell'istanza coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministero recante l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

Informazioni antimafia Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.

Beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza, che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti che non sono in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali a) "microimprese": imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro; b) "piccole imprese" le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese. La mera iscrizione al Registro delle imprese ai soli fini di conoscenza e pubblicità, non accompagnata dallo svolgimento di un effettiva attività di impresa, non rileva ai fini dell accesso alle agevolazioni.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all'interno del territorio della ZFU disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato ad attività, anche amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale. Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale.

Può accedere alle agevolazioni l impresa che abbia acquisito la disponibilità dell ufficio o locale in data antecedente alla data di presentazione dell istanza di agevolazione. L impresa può disporre dell ufficio o locale a qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), purché risultante da idoneo e valido titolo. Come precisato nella circolare ministeriale n. 32024 del 30 settembre 2013, il predetto ufficio o locale deve essere regolarmente segnalato, in data antecedente quella di presentazione dell istanza, alla competente Camera di commercio e risultare dal certificato camerale.

L impresa plurisede può accedere alle agevolazioni nel caso in cui almeno una delle sedi ricada nel territorio della ZFU, fermo restando che, in tali casi, le esenzioni previste operano con esclusivo riferimento alla quota di reddito prodotta all interno della ZFU. Per tali casi opera l obbligo della tenuta di una contabilità separata previsto dall articolo 9, comma 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013. In ogni caso l impresa richiedente deve rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal citato decreto, ivi incluso quello relativo alla dimensione di micro e piccola impresa.

Non sono previste esclusioni o limitazioni in funzione della forma societaria dell impresa, fermo restando l obbligo per la società richiedente dell iscrizione al Registro delle imprese e del necessario svolgimento di un attività di impresa. Le operazioni straordinarie, ove determinino cambiamenti nella soggettività e nei dati aziendali comunicati dall impresa beneficiaria nell istanza di accesso, devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del mantenimento delle agevolazioni (fusioni, scissioni, cessioni quote, ecc.).

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che: a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative; ovvero b) almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato da operazioni effettuate all'interno del territorio della ZFU.

Tali requisiti alternativi l uno rispetto all altro devono essere posseduti dall impresa alla data di presentazione della richiesta di agevolazioni. Il possesso del requisito di cui alla lettera b), in considerazione del fatto che esso prende a riferimento una variabile dinamica qual è il fatturato di un impresa e per consentirne la dimostrazione anche alle imprese di nuova costituzione, è rilevato ex post, con riferimento alla situazione contabile o al bilancio di esercizio chiusi relativi al periodo di imposta (2014) di presentazione dell istanza di agevolazione.

Ai fini del Decreto, sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi (v. circolare esplicativa), sono considerate attività di tipo: non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l' abitazione dei clienti; sedentario, le attività manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.

I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all articolo 13 della legge n. 388/00 e s.m.i. non sono cumulabili con le agevolazioni previste per Zone franche urbane; pertanto i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato possono fruire delle agevolazioni per le ZFU solo a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all'agenzia delle entrate, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le "imprese in difficoltà" ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà: a) se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero b) se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero c) indipendentemente daj tipo di società, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera c).

Settori esclusi dalle agevolazioni L articolo 3 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, esclude dalle agevolazioni i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le agevolazioni non possono essere concesse: a) a imprese attive nel settore della pesca e dell acquicoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea;

c) per lo svolgimento di attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione; d) per gli interventi condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Agevolazioni concedibili Le imprese possono beneficiare delle agevolazioni consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) 1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell attività svolta dall impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza, nei limiti delle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta; b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

2. Ai fini della determinazione del reddito non rilevano: a) le plusvalenze e le minusvalenze (artt. 54, 86 e 101 del TUIR), b) le sopravvenienze attive e passive (artt. 88 e 101 TUIR.) 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

4. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU assunto a tempo indeterminato dall impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all interno della ZFU. L incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all impresa richiedente ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

5. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l obbligo in capo all impresa di tenere un apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all esercizio dell attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall impresa nella ZFU e l ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi.

6. Rilevanza del reddito esente (art. 10 del decreto int.le 13.04.2013) Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui ali' articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell' addizionale comunale di cui all articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00. Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata (in applicazione dell'articolo 5-bis del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446,

nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244) concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori nel territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Esenzione dall imposta municipale propria (IMU) Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l esercizio dell attività d impresa, è riconosciuta l esenzione dall imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza.

Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente L'esonero è riconosciuto per: i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU (Occorre dunque far riferimento non già al solo territorio della Zona franca urbana ma alla più vasta area rappresentata dal Sistema Locale del Lavoro (SLL) in cui la ZFU ricade. L elenco dei SLL è disponibile sul sito Internet dell Istat).

nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali I dicembre 2009 nelle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque anni; 60%, per gli anni dal sesto al decimo; 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

L esonero può avere ad oggetto anche lavoratori parttime dell impresa, purché il relativo rapporto sia regolato da contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata non inferiore a 12 mesi. Rilevano tutti i dipendenti iscritti a libro matricola dell impresa. Occorre far riferimento non già al solo territorio della Zona franca urbana ma alla più vasta area rappresentata dal Sistema Locale del Lavoro (SLL) in cui la ZFU ricade. L elenco dei SLL è disponibile sul sito Internet dell Istat.

Laddove l impresa non abbia più titolo a beneficiare dell esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (esempio venir meno del 30% degli occupati residenti nel SLL), può, nel caso in cui non abbia ancora raggiunto l ammontare dell agevolazione concessa dal Ministero, utilizzare l importo dell agevolazione residua per abbattere o ridurre, nei limiti di quanto consentito dal decreto, gli altri adempimenti fiscali (IRPES, IRES, IRAP, IMU) a suo carico.

Modalità di fruizione delle agevolazioni Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungi mento dell'importo dell'agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero.

Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui: a) venga accertata l insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all articolo 3 del decreto 13 aprile 2013 per l accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell istanza di cui all articolo 14; b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all articolo 9, comma 6, del decreto, all obbligo di tenuta della contabilità separata;

d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all articolo 18 del decreto del 13 aprile 2013; e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all articolo 4 in misura superiore agli importi di cui all articolo 14, comma 2, del decreto 13 aprile 2013, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal decreto. 2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto 13.04.2013 e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell articolo 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito (imprese che non si trovano più nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che sono in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali).

3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello Sviluppo Economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite.