Sosteniamo le imprese nel campo dell outsourcing. Affianchiamo le imprese che intendono ottimizzare i costi e dedicarsi con maggior impegno al loro core business Mario Burlò Presidente
Chi Siamo Il Consorzio Outsourcing Job Solution (OJS) si fonda sulla necessità delle aziende di fronteggiare un mercato sempre più competitivo ed in rapido cambiamento, e si propone di rendere consapevoli le imprese italiane dell esigenza di rendere la propria struttura più snella e flessibile. OJS è quindi da sempre al servizio delle aziende ed è in grado di offrire, su tutto il territorio nazionale, soluzioni ideali per semplificare i processi interni aziendali e soprattutto ottimizzare i costi di gestione delle attività che non sono core business. I consulenti del OJS sono professionisti qualificati con anni di esperienza nel settore, i quali vi affiancheranno sollevandovi da tutte le incombenze che gravano sulla conduzione dell azienda, prendendosi in carico tutti quei servizi che possono distrarvi dal core business della vostra impresa. OJS si è dotato di un organizzazione per processi, caratterizzata da pochissimi livelli gerarchici per poter essere il più vicino possibile a voi, instaurando un vero rapporto di partner. OJS rivolge i suoi servizi ad elevato standard qualitativo, ad una clientela esigente, che ha come obiettivo il miglioramento gestionale, la crescita e l ottimizzazione dei costi aziendali. OJS si occupa di analizzare i costi esistenti, li ottimizza con il processo di esternalizzazione e supporta l azienda in tutti i passaggi necessari alla realizzazione dell outsourcing. OJS verifica i Services Level Agreement ed i requisiti qualitativi richiesti dal Cliente con un monitoraggio costante al fine di di offrire un servizio di alta qualità.
Che cos è l outsourcing? L outsourcing ( terziarizzazione o esternalizzazione ) emerge come uno degli strumenti manageriali, di carattere tattico e strategico, che hanno conosciuto la maggiore espansione dell ultimo decennio, e che, secondo autorevoli e diffuse proiezioni, continuerà a proporsi nei suoi diversi ambiti e nelle sue varie applicazioni, come una via obbligata per la sopravvivenza sul mercato delle imprese, senza distinzione d industria, dimensione o missione aziendale. In particolare s intende l affidamento, ad una società terza, dei servizi di gestione di una o più parti del processo produttivo, permettendo così all imprenditore di potersi concentrare sul proprio core business. Per esempio in una carrozzeria possono essere terzializzate le lavorazioni di verniciatura, preparazione, lavaggio e pulizia del mezzo finito, e così via. In una rete di vendita (negozi) possono essere terzializzate le attività di vendita al pubblico, espletate con l ausilio di commesse/i, e le attività di facchinaggio. In ambito alberghiero possono essere appaltate le attività di segreteria, front-office e back-office, pulizia e rifacimento camere, manutenzioni impianti, ecc. Perchè ad un azienda conviene avvalersi del servizio di outsourcing OJS si pone da sempre come obiettivo primario la qualità del servizio garantendo, al contempo, la massima attenzione all aspetto economico, fattore sempre più importante nell economia attuale. Affidandosi ad OJS si continua ad avere il controllo dell impresa con un netto risparmio sui tempi e sui costi. Grazie ad OJS, infatti, il risparmio ottenuto attraverso l ottimizzazione dei costi, permetterà di utilizzare le risorse finanziarie ricavate su investimenti utili a far crescere l azienda e soprattutto permetterà di dedicare maggior tempo all attività principale. OJS garantisce la qualità per ogni servizio grazie l attuazione della migliore organizzazione con l impiego di tutti i mezzi necessari e di figure professionalmente adeguate, inoltre il servizio avrà continuità in quanto viene garantita un organizzazione in grado di non fermare il servizio anche in casi di mancanza o blocco dei mezzi e della figure coinvolte.
Lo sviluppo in outsourcing L outsourcing è, in economia e organizzazione aziendale, l insieme delle pratiche adottate dalle imprese di ricorrere ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o fasi dei processi di supporto. In particolare quello che OJS fa è prendere in carico il personale e tutta la sua gestione in modo da lasciare l imprenditore e il suo staff liberi di curare il proprio core business. La forma più utilizzata per attuare questo nuovo assetto aziendale è l appalto di servizio. L azienda e l outsourcer si accordano sul canone mensile per la prestazione di servizio e la durata dello stesso in modo da stipulare un contratto d appalto in grado di soddisfare le esigenze aziendali. Esistono comunque altre tipologie di assetto configurabili per raggiungere il predetto obiettivo come ad esempio la cessione o affitto di ramo d azienda. Per quanto riguarda la cessione o affitto di ramo d azienda tutto avviene secondo quanto previsto dall art. 47, 1 comma della Legge n.428 de 1990, successivamente modificato dall art.2, 1 comma, del Decreto legislativo n.18 del 2001: entrambe le imprese coinvolte nell operazione dovranno comunicare ai sindacati dei lavoratori ed alle associazioni di categoria tutte le informazioni inerenti al passaggio, la medesima procedura si attua anche per gli affidamenti in appalto di servizio. Inoltre al momento dell assorbimento del personale da parte dell outsourcer viene mantenuta la stessa retribuzione e contribuzione oltre alla stessa tipologia di contratto precedentemente applicato, come previsto dall articolo 2112 del c.c. In qualsiasi forma si istituisca il rapporto tra azienda ed outsourcer verrà nominato un referente diretto il quale gestirà ed organizzerà il servizio oltre a coordinare l operatività stessa. Tutti i servizi affidati alla OJS sono, inoltre, garantiti dalla certificazione sulla genuinità dell appalto sottoscritta da commissioni competenti legalmente riconosciute e delle quali fanno parte rappresentanti di imprenditori, di lavoratori e anche delle istituzioni. Il pagamento delle prestazioni avviene attraverso la fatturazione al Cliente, a scadenza concordata; questo permette al Cliente di applicare la corretta deducibilità e di imputare la spesa a bilancio alla voce di costo servizi.
L outsourcing emerge come uno degli strumenti manageriali innovativi, di carattere tattico e strategico, che hanno conosciuto la maggiore espansione nel corso dell ultimo decennio, e che continuerà a proporsi nei suoi diversi ambiti e nelle sue varie applicazioni come una via obbligata per la sopravvivenza sul mercato delle imprese, senza distinzione d industria, dimensione o missione aziendale. Per esempio in una carrozzeria possono essere terziarizzate le lavorazioni di verniciatura, preparazione, lavaggio e pulizia del messo finito e così via. In una rete di vendita (negozi) possono essere terziarizzate le attività di logistica di magazzino e le attività di facchinaggio, in ambito alberghiero possono essere appaltate le attività di segreteria, front-office e back-office, pulizia e rifacimento camere, manutenzioni impianti. Un maggiore ricorso all outsourcing può essere uno dei contributi importanti per liberare risorse professionali da sviluppare in processi più evoluti, capaci di far crescere effettivamente i propri collaboratori in una visione imprenditoriale. Ad oggi la nostra esperienza spazia tra i molti settori merceologici come ad esempio: - Grande distribuzione: primari gruppi della GDO a livello nazionale; - Sanità: Case di Cura, Case di Riposo e poliambulatori; - Terziario: Primarie aziende nel settore marketing/call center, commercio, turismo, hospitality e amusement. - Industria: Importanti aziende nel settore.
Riferimenti normativi L Articolo 2112 del Codice Civile Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d azienda. Così modificato dall art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. In caso di trasferimento d azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all impresa del cessionario. L effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l usufrutto o l affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un attività
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l alienante stipuli con l acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all articolo 1676. Art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) Aggiornato all art. 19 quater, Legge n. 166/2009 Quando si intenda effettuare, ai sensi dell art. 2112 del codice civile, un trasferimento d azienda in cui sono occupati complessivamente più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta una intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta l obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L informazione deve riguardare: la data o la data proposta del trasferimento; i motivi del programmato trasferimento d azienda; le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte de cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell articolo 28 della legge 20/05/1970, n. 300. Gli obblighi d informazione e di esame congiunto previsto dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest ultima delle informazioni necessarie non giustifica l adempimento dei predetti obblighi. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale dell occupazione, l articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell art. 2, quinto comma, lettera C) della legge 12 agosto 1977, n. 675; per le quali sia stata disposta l amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell attività. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l acquirente non trova applicazione l art. 2112 del codice civile, salvo che dall accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell alienante. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell acquirente, dell affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall acquirente, dall affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d azienda, non trova applicazione l art. 2112 del codice civile.
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