TRASFERIMENTO D AZIENDA
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- Battistina Lanza
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1 TRASFERIMENTO D AZIENDA Avv. Giovanni Cinque
2 DEFINIZIONE: qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. Gli elementi che qualificano il trasferimento sono: preesistenza di un attività economica organizzata, idonea alla produzione di beni o servizi; il perdurare dopo il trasferimento dell identità della medesima attività che deve dunque conservare il proprio valore economico e produttivo. La nozione di trasferimento d azienda ricomprende le ipotesi di trasferimento: dell intero complesso aziendale; di una singola attività d impresa (cessione ramo d azienda).
3 CESSIONE SUCCESSIONE EREDITARIA FUSIONE IPOTESI TIPICHE DI TRASFERIMENTO AFFITTO D AZIENDA O FRANCHISING SCISSIONE USUFRUTTO
4 Sono da escludere dal campo di applicazione del trasferimento d azienda tutte le operazioni societarie (es. cessione pacchetto azionario) che, pur incidendo sulla compagine azionaria non incidono sull autonoma soggettività giuridica delle società interessate (Cass. n del 18 aprile 2007) Ipotesi appalto di servizi: o Orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che non si tratti di trasferimento d azienda, mancando un rapporto diretto tra i due imprenditori che si susseguono nell appalto e che acquistano, ciascuno a titolo originario, dal comune appaltante (Cass. n. 572 del 2002) o Orientamento minoritario considera la disciplina del trasferimento applicabile in ogni caso di mutamento della persona fisica o giuridica responsabile dell impresa, anche in mancanza di rapporti diretti tra cedente e cessionario (Cass. n. 3301/2012).
5 TRASFERIMENTO RAMO D AZIENDA DEFINIZIONE: articolazione funzionalmente autonoma di un attività economica organizzata Il trasferimento deve consentire l esercizio di un attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi tra loro in rapporto di interdipendenza: -Trapasso di beni materiali o immateriali e loro valore; -Avvenuta riassunzione della maggior parte del personale; - eventuale trasferimento della clientela; -Grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione.
6 EFFETTI PER I LAVORATORI L art c.c. garantisce al lavoratore ceduto la continuità del proprio rapporto. Il lavoratore conserva tutti i diritti già maturati presso il cedente al momento della cessione dell azienda. Il cedente e il cessionario sono responsabili in via solidale per i diritti di credito vantati dai lavoratori ceduti. Pertanto per i crediti maturati anteriormente al trasferimento, il lavoratore ceduto può agire indifferentemente tanto nei confronti del cedente quanto del cessionario. Regime di responsabilità per TFR e contributi (Cass. n. 8179/2001; Cass. n /2000; Cass. n /2011)
7 CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE Art co. 3 c.c. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all impresa del cessionario. L effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Cedente Cessionario Contratto applicabile ai lavoratori CCNL Nessun contratto CCNL del cedente (fino a scadenza) Nessun contratto CCNL CCNL del cessionario CCNL CCNL CCNL del cessionario CCNL + contratto collettivo aziendale CCNL + contratto collettivo aziendale CCNL CCNL + contratto collettivo aziendale CCNL del cessionario + CC aziendale del cedente (fino a scadenza CCNL del cessionario + CC aziendale del cessionario
8 La sostituzione della disciplina collettiva dell impresa cedente con quella vigente presso l azienda cessionaria riguarda solo i contratti collettivi del medesimo livello. Tale sostituzione non può comunque avere efficacia retroattiva. Al nuovo dipendente non spettano i vantaggi attribuiti ai lavoratori dell impresa cessionaria per un fatto verificatosi in anni anteriori al trasferimento. I lavoratori trasferiti conservano invece i diritti già maturati nell impresa cedente. La contrattazione collettiva del cessionario può derogare anche in senso peggiorativo alle condizioni previste dalla precedente contrattazione collettiva (Cass. 13 maggio 2011 n ) Il contratto collettivo può derogare a quello precedente ma non può pregiudicare i cosiddetti diritti quesiti. Talvolta la sostituzione della disciplina collettiva è normalmente oggetto di contratti di armonizzazione in sede di consultazione con le rappresentanze sindacali.
9 EVENTUALE CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIMISSIONI: : il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica in senso peggiorativo per effetto del trasferimento, nei tre mesi successivi può rassegnare le dimissioni per giusta causa, con diritto a percepire l indennità sostitutiva del preavviso. LICENZIAMENTO: : il trasferimento d azienda non può essere l unica ragione che giustifica il licenziamento dei dipendenti coinvolti nell operazione, né per il cedente né per il cessionario. La legge non esclude tuttavia la possibilità, sia in capo al cedente che al cessionario, di intimare eventuali licenziamenti collettivi per riduzione del personale allorquando ne sussistano le ragioni e purchè questi avvengano nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con i sindacati. (Cass. n. 796/1988).
10 L obbligo di informazione deve essere assolto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un intesa vincolante tra le parti. La comunicazione deve essere inviata: - alle RSU o alle RSA nelle unità produttive interessate; - ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria da trasmettersi entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Durante l esame congiunto il cedente e il cessionario possono raggiungere un accordo con le parti sindacali. Se non viene raggiunto alcun accordo, l esame si intende esaurito con conseguente libertà di azione delle aziende interessate.
11 Il mancato rispetto della procedura costituisce condotta antisindacale sanzionabile attraverso l apposito procedimento previsto dall art. 28 St. Lav. In relazione alle conseguenze/sanzioni sulla vicenda traslativa, due orientamenti giurisprudenziali: un primo orientamento considera l obbligo di informazione e consultazione un presupposto di legittimità del trasferimento. La sanzione è la nullità dell atto d trasferimento per contrasto con una norma imperativa; Un altra interpretazione ritiene che il trasferimento d azienda sia in ogni caso valido ed efficace. La violazione dell obbligo di comunicazione costituirebbe semplicemente una condotta antisindacale.
12 TRASFERIMENTO DELLE AZIENDE IN CRISI Il trasferimento di aziende considerate in crisi prevede l applicazione di una speciale disciplina qualora sia stato raggiunto un accordo sul mantenimento anche parziale dell occupazione. La disciplina varia a seconda che l attività dell azienda prosegua o sia cessata PROSECUZIONE DELL ATTIVITA Le garanzie previste dalla legge trovano applicazione nei termini e con le limitazioni contenute nell accordo. La speciale disciplina si applica alle aziende: dichiarate in stato di crisi economica ed ammesse al trattamento di CIGS; poste in amministrazione straordinaria con continuazione dell attività; per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; per le quali vi sia stata l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti.
13 PROCEDURA SINDACALE (ART. 47 L. 428/1990) AZIENDA CHE OCCUPA COMPLESSIVAMENTE PIU DI 15 DIPENDENTI Non si computano: apprendisti, lavoratori con contratto di reinserimento, soci lavoratori delle cooperative che non siano dipendenti. Lavoratori part time solo in proporzione all orario. Cedente e cessionario sono tenuti, ognuno per proprio conto, a dare comunicazione scritta del trasferimento alle organizzazioni sindacali. Contenuti: data prevista o proposta del trasferimento; i motivi del trasferimento; le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; le eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori.
14 CESSAZIONE DELL ATTIVITA Ai lavoratori non si applica il principio di continuità del rapporto previsto dalla legge se nel corso della consultazione sindacale sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell occupazione. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste nell accordo. La speciale disciplina riguarda le imprese per le quali vi sia stata: dichiarazione di fallimento; omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione di beni; emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; sottoposizione ad amministrazione straordinaria.
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