Il trasferimento dell azienda e dei suoi rami
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- Angelica Milani
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1 Il trasferimento dell azienda e dei suoi rami Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile in Udine Consulente tecnico del Giudice presso i Tribunali di Udine e Gorizia 1 Fabio Zuliani - dottore commercialista e revisore contabile
2 PARTE QUARTA LA CIRCOLAZIONE DELL AZIENDA E DEI SUOI RAMI Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 2
3 CONCETTO di AZIENDA L azienda, al pari di tutti i beni, può essere oggetto di compravendita e/o affitto. NON ESISTE UNA DEFINIZIONE CODICISTICA DELL'AZIENDA Nelle normali condizioni si fa riferimento alle disposizioni del codice civile (art e ss. c.c.) Le criticità più significative nelle operazioni di trasferimento sono rappresentate dai contenuti dell art c.c. riguardante i debiti dell azienda ceduta. A norma dell'art c.c., l'alienante non è liberato dai debiti preesistenti al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Se viene ceduta un'azienda commerciale l'acquirente risponde in solido con l'alienante solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori. Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 3
4 Gli effetti delle vicende circolatorie sui rapporti di lavoro Modifiche della disciplina nazionale art c.c. l. n. 428 /1990 art. 47 art. 1, d. lgs. n. 18/2001 art. 32, d. lgs. n. 276/2003 Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 4
5 Modifiche della disciplina europea Direttiva n. 23/2001 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. La direttiva consolida la Direttiva del Consiglio, 14 febbraio 1977, n 77/187 nonché la Direttiva del Consiglio, 29 giugno 1998, n. 98/50 che modifica la direttiva 77/187 Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 5
6 Procedura di consultazione sindacale in ambito comunitario L approccio comunitario favorisce le relazioni fra impresa e lavoratori all interno dell impresa, a prescindere dalla normativa nazionale Direttiva CAE (94/45) Società europea (reg. 2157/2001, dir. 2001/86; 2003/72) Sulla informazione e consultazione (2002/14) Sulle fusioni transfrontaliere (2005/56) Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 6
7 Nozione italiana di trasferimento d azienda Qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o a fusione, comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, pre-esistente al trasferimento e che conserva la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale utilizzata. SI PARLA DI TRASFERIMENTO SOLO QUANDO MUTA LA TITOLARITA' DELL'AZIENDA Il codice civile non offre una definizione precisa di azienda e, pertanto, si fa riferimento all'azienda intesa come universalità di beni e rapporti ex art. 816 c.c. Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 7
8 Prosecuzione del rapporto e Solidarietà (art c.c.) REGOLA GENERALE In generale, nel caso di trasferimento di azienda, si applica il disposto di cui all'art del c.c. Il quale prevede che il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (salvo accordo in sede protetta) Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 8
9 Trasferimento di parte dell azienda Il complesso aziendale inteso come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata, può anche essere composta da due o più aziende autonome tra loro. In questo caso è possibile cedere un ramo dell'azienda indipendente e funzionale, lasciando inalterato l'altro che risulta comunque dotato di autonomia funzionale. Si tratta di concetti aziendalistici non normati direttamente dal codice civile. Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 9
10 Esternalizzazione Non si parla di trasferimento di azienda nei casi di esternalizzazione (cioè di affidamento a terzi di determinate attività aziendali senza il trasferimento della proprietà). - in questi casi avremo il mutamento del possesso e non della proprietà dell'azienda. Se si stipula un contratto di appalto per un servizio per la cui esecuzione il cessionario utilizza il ramo ceduto, tra appaltatore e appaltante vige lo speciale regime di solidarietà di cui all art. 29 d. lgs. n. 276/2003 Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 10
11 sul trasferimento di ramo di azienda (Cass. 5 marzo 2008, n. 5932) è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 11
12 sul ramo d azienda (Cass. 1 febb. 2008, n. 2489) Ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 12
13 Elementi da tenere in considerazione durante il trasferimento da procedura concorsuale - Non si applica la direttiva europea se la procedura è diretta alla liquidazione dei beni (prevale il diritto dei creditori) - DEROGHE: nel corso dell'amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi - Coordinamento del DIRITTO DEI LAVORATORI con la nuova norma fallimentare - Problematiche penali legate al trasferimento (distrazioni punibili ai sensi degli art. 216 e ss. L.F.) Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 13
14 Conseguenze del trasferimento d'azienda nei contratti di lavoro Il cessionario: - può applicare il proprio contratto collettivo - deve applicare la disciplina collettiva del cedente vigente alla data del trasferimento le modifiche successive non sono VINCOLANTI e decorso un anno la direttiva consente agli Stati di liberare gli acquirenti. Effetto di sostituzione fra i contratti collettivi (opera solo in relazione ai livelli equivalenti). Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 14
15 Effetti sui contratti (Cass. 4 febb. 2008, n. 2609) Ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa acquirente si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda ceduta solamente nel caso in cui l'impresa acquirente non applichi alcun contratto collettivo; in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa alienante è sostituita immediatamente e in tutto da quella applicata nell'impresa acquirente anche se contenga condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 15
16 Accordi in deroga (Cass. 5 marzo 2008, n. 5929) L art. 47 consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro - il potere modificativo dell'imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell'ordinamento interno, e quindi non in maniera unilaterale ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 16
17 Procedimento di consultazione OBBLIGATORIO IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE: Al momento della decisione di trasferimento si rende obbligatorio un coordinamento con la parte rappresentativa dei contratti collettivi: - 25 gg prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento, o che sia raggiunta una intesa vincolante fra le parti, vi è l'obbligo, in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione, di dare comunicazione scritta alle OO.SS. coinvolte Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 17
18 Comunicazione: destinatari RSU o RSA Sindacati di categoria che hanno stipulato il CCNL applicato nelle imprese interessate al trasferimento (in assenza) sindacati di categoria più rappresentativi Anche attraverso l associazione sindacale Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 18
19 Contenuto della comunicazione Data del trasferimento Motivi del programmato trasferimento Conseguenze giuridiche, economiche e sociali di diretto impatto Eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 19
20 Obblighi di cedente e cessionario 7 gg per la richiesta scritta delle RSA; 7 gg per l avvio dell esame congiunto con i sindacati Richiedenti; Decorsi 10 gg la fase di consultazione è conclusa; Il mancato rispetto degli obblighi costituisce condotta antisindacale. Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 20
21 Esame congiunto / consultazione sindacale D. lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Attuazione della direttiva 002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (imprese con più di 50 dip.) Art La consultazione avviene: a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo; b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato; c) sulla base delle informazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare; d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso; e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 21
22 Principali criticità da tenere in considerazione nelle fasi del trasferimento dell'azienda 1) Momento del trasferimento e condizioni, soprattutto economiche, delle parti (cercare di comprendere l'effettiva validità economica dell'operazione); 2) Modalità tecnica attraverso la quale avviene il trasferimento (che tipo di operazione straordinaria viene posta in essere???); 3) Condizioni dell accordo (in che modi si dispiega il trasferimento???); 4) Tempistica (in quanto tempo è previsto il passaggio dal cedente al cessionario). Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 22
23 ESERCITAZIONE ALFA decide di cedere a BETA un suo ramo aziendale composto, tra l altro, da 20 contratti di lavoro dipendente: Inquadrate e descrivete l operazione e le sue criticità/rischi nei seguenti scenari: 1) Dopo 3 mesi dalla cessione ALFA fallisce; 2) Dopo 3 mesi dalla cessione BETA fallisce; 3) Prima del trasferimento un creditore di ALFA chiede il pagamento di un debito pari al 90% del monte debiti di ALFA; 4) Dopo la cessione BETA non paga i propri lavoratori; 5) Dopo la cessione un creditore di ALFA chiede a BETA il pagamento in solido di un debito pari al 90% del monte debiti di ALFA; Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile 23
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