Trasferimento d azienda

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1 Trasferimento d azienda La nozione di trasferimento d azienda ricomprende sia le ipotesi di trasferimento dell intero complesso aziendale sia le ipotesi di trasferimento di una singola attività d impresa (il ramo d azienda) E trasferimento d azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità (art del Codice Civile) Gli elementi chiave del trasferimento d azienda sono quindi un attività preesistente, il perdurare dell attività dopo il trasferimento, l attività economica organizzata. Il trasferimento d azienda ricorre quando, ferma restando l organizzazione del complesso dei beni destinati all esercizio d impresa, la persona del titolare è sostituita Nella nozione in esame rientrano: la cessione, la fusione, la scissione, l usofrutto, l affitto d azienda, la successione ereditaria, la cessione di un marchio Ramo D azienda: il trasferimento di ramo d azienda è quello che riguarda un articolazione funzionalmente autonoma di un attività economica organizzata, idonea, anche mediante successiva eventuale integrazione da parte del cessionario, allo svolgimento dell attività di impresa 1

2 Deve quindi trattarsi di un entità economica stabile e non destinata all esecuzione di una sola opera. L elemento dell organizzazione è un requisito importante per l individuazione del ramo; deve escludersi la presenza di un ramo nel momento in cui manchi il nesso funzionale, valutabile oggettivamente, tra gli elementi strutturali che lo compongono I lavoratori, che all atto del trasferimento d azienda, passano ad un nuovo datore di lavoro, sono sia i lavoratori subordinati che alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati. Nel caso di lavoratori subordinati, tutti i lavoratori passano alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, senza esclusioni. Con riferimento al lavoro autonomo, la disciplina prevista dall art del codice civile si applica ai soli rapporti di lavoro subordinato, sono invece ritenuti esclusi dalla portata di quest articolo i rapporti di lavoro autonomo in senso proprio. I rapporti inerenti l esercizio d impresa (es. rapporti di agenzia), si trasferiscono automaticamente; i rapporti autonomi personali invece devono ottenere il consenso da parte del lavoratore ceduto, anche se poi i vari rapporti vanno valutati caso per caso. Nel novero dei rapporti autonomi personali sono inclusi, secondo la giurisprudenza prevalente, i contratti d opera intellettuale, contratti di consulenza, collaborazioni Gli effetti che scaturiscono dal trasferimento l azienda sono quelli di garantire una continuità del rapporto di lavoro presso il cessionario. Il lavoratore infatti conserva tutti i diritti già maturati presso il cedente al momento della cessione dell azienda al cessionario (anzianità, scatti, diritti connessi alla qualifica, alle mansioni..), e la sua posizione previdenziale Nonostante la conservazione dei diritti del lavoratore, condizioni e modalità della prestazione lavorativa possono mutare (anche in pejus) a seconda del contratto collettivo che si applicherà presso il cessionario 2

3 La continuità del rapporto di lavoro garantisce che il rapporto non subisca interruzioni dovute alla modifica della parte datoriale; ne consegue che il lavoratore può automaticamente far valere nei confronti del nuovo titolare diritti già maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente. Non vi è l obbligo del consenso da parte dei lavoratori; i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono col nuovo titolare Al momento del trasferimento il lavoratore conserva anche tutti i diritti di credito che aveva maturato nei confronti del datore di lavoro cedente, con cedente e cessionario obbligati in solido. Con riferimento al TFR, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà (è obbligato in solido) e resta l unico obbligato con riferimento alla quota maturata successivamente al trasferimento (cessionario in modo esclusivo) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica in senso peggiorativo, per effetto del trasferimento, ha 3 mesi di tempo per rassegnare le dimissioni per giusta causa, con diritto all indennità sostitutiva del preavviso Il trasferimento d azienda, comportando un mutamento nella titolarità del datore di lavoro, non può essere l unica ragione che giustifica il licenziamento dei dipendenti coinvolti nell operazione, né per il cedente né per il cessionario. In caso di licenziamento che si basa solamente sul fatto del trasferimento, deve riconoscersi la nullità che comporta la prosecuzione del rapporto col cessionario 3

4 Il trasferimento d azienda non esclude la possibilità di attuare dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale, allorquando sussistano le ragioni e purché questi avvengano nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con i sindacati I lavoratori del cedente che non passano alle dipendenze del cessionario, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che quest ultimo effettui entro un anno dalla data di trasferimento. La legge non chiarisce quali debbano essere i criteri per stabilire la priorità delle assunzioni tra coloro che hanno il diritto di precedenza; sembra ritenersi che le modalità di scelta possono essere stabilite dagli accordi collettivi oppure può essere rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro La Procedura: rima di attuare un trasferimento d azienda (o di ramo) il cedente e il cessionario devono rispettare una preventiva procedura di informazione e consultazione con i sindacati. La procedura deve essere eseguita se nell azienda oggetto del trasferimento (azienda del cedente) sono occupati più di 15 dipendenti; la disciplina si applica anche quando viene ceduta una parte dell azienda, la quale ha più di 15 dipendenti, anche se i lavoratori trasferiti sono in numero minore o uguale di 15 Non essendoci regole specifiche per il computo dei dipendenti, secondo le regole generali si computano operai, impiegati, quadri, dirigenti, non si computano apprendisti, soci lavoratori delle cooperative, i lavoratori part-time si computano in proporzione all orario svolto. Cedente e cessionario sono tenuti, ognuno per proprio conto, a dare comunicazione scritta del trasferimento alle OO.SS. (organizzazioni sindacali) 4

5 L informazione deve riguardare: - La data prevista o proposta del trasferimento; - I motivi del trasferimento; - Le conseguenze giuridiche, economiche, sociali per i lavoratori; - Le eventuali misure previste per i lavoratori. Le informazioni devono essere dettagliate; esse devono permettere al sindacato di conoscere dati utili per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Il sindacato non ha però nessun potere di controllo sui motivi del trasferimento. L obbligo di informazione deve avvenire almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l atto di trasferimento o che sia raggiunta un intesa vincolante tra le parti, se precedente I 25 giorni si calcolano a ritroso dal perfezionamento dell atto da cui deriva il trasferimento (iscrizione contratto nel registro per le imprese). L informativa deve essere inviata: - Alle RSU o RSA costituite nelle unità produttive interessate; in mancanza, la comunicazione va effettuata ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, anche tramite le associazioni sindacali cui le aziende aderiscono o conferiscono mandato; Ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento Se il trasferimento riguarda uno o più stabilimenti dell azienda, l informativa deve essere comunicata alle RSU o RSA di tutte le unità produttive interessate al trasferimento. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta Si tratta di un unico incontro, con la presenza di cedente, cessionario e soggetti sindacali interessati (su richiesta gli incontri possono essere 2); l incontro ha carattere informativo e non implica l obbligo di raggiungere un intesa 5

6 Durante l esame congiunto cedente e cessionario possono raggiungere un accordo con le parti sindacali, per prevedere: - Una speciale disciplina di armonizzazione dei trattamenti collettivi dei dipendenti ceduti (contratto d ingresso) per ottenere l allineamento con le condizioni contrattuali applicate ai dipendenti dell impresa cessionaria; - Disposizioni relative alla nuova sede di lavoro; - Disposizioni relative al mantenimento del contratto collettivo in vigore; - Garanzie sui livelli occupazionali. Se nei 10 giorni successivi all inizio delle consultazioni non viene raggiunto alcun accordo, l esame congiunto si intende esaurito ed è possibile procedere al trasferimento d azienda Il mancato rispetto della procedura costituisce una condotta antisindacale, ai sensi dell art. 28, L. n. 300/1970. Sulle conseguenze e sanzioni del mancato rispetto della procedura, vi sono due orientamenti della giurisprudenza; il più recente ed autorevole ritiene che il trasferimento d azienda sia in ogni caso valido ed efficace La violazione dell obbligo non incide quindi sulla validità dell atto di trasferimento; gli effetti del trasferimento resteranno così sospesi fino a quando la procedura di informazione e consultazione non viene effettuata Una volta avvenuto il trasferimento d azienda (o in un momento immediatamente precedente), il datore di lavoro cedente provvede a comunicare ai dipendenti coinvolti l avvenuto trasferimento, il passaggio presso l azienda cessionaria, la data in cui questo avrà effetto e, se del caso, le nuove condizioni contrattuali o nuove modalità di prestazione lavorativa. Se i singoli lavoratori ritengono il trasferimento d azienda in violazione delle norme di legge, essi possono impugnare il trasferimento stesso e chiedere in giudizio la reintegrazione presso il cedente 6

7 CCNL nel trasferimento d azienda: diversamente da quanto avviene per i diritti nascenti dal contratto individuale (che vengono conservati nei confronti del cessionario), la disciplina sul contratto collettivo è più complessa. Nel caso il datore di lavoro cedente abbia un CCNL e il cessionario nessun contratto, ai lavoratori trasferiti si applica il CCNL del cedente fino a scadenza, negli altri casi si applica il CCNL del cessionario; nel caso in più il datore cedente abbia un contratto collettivo aziendale e il cessionario no, il CCNL sarà quello del cessionario ma il contratto aziendale sarà quello del cedente fino a scadenza La sostituzione della disciplina collettiva dell impresa cedente con quella vigente presso l azienda cessionaria riguarda solo i contratti collettivi del medesimo livello. La sostituzione non può comunque avere efficacia retroattiva; al nuovo dipendente non spettano vantaggi attribuiti a lavoratori dell impresa cessionaria per un fatto avvenuto prima del trasferimento La contrattazione collettiva del cessionario può derogare anche in senso peggiorativo alle condizioni previste dalla precedente contrattazione collettiva. L eventuale sostituzione della contrattazione collettiva del cedente con quella del cessionario incontra comunque dei limiti, il contratto collettivo del cessionario non può pregiudicare i diritti quesiti, ossia i diritti dei lavoratori trasferiti, per i quali si sia già perfezionata la fattispecie acquisitiva sotto il vigore della precedente regolamentazione 7

8 Fac-simile comunicazione al dipendente di trasferimento d azienda: Egregio/a Sig./ra.. Oggetto: Trasferimento d azienda Con la presente comunichiamo che, con decorrenza la società cedente, con sede legale in.. sarà acquistata dalla società cessionaria. con sede legale in. Per effetto della suddetta operazione societaria, tutti i lavoratori occupati presso l unità produttiva oggetto del trasferimento, in cui i nominativi sono indicati in allegato, saranno trasferiti all impresa cessionaria senza soluzione di continuità. Agli stessi saranno riconosciuti tutti i diritti economici e normativi acquisiti e la relativa anzianità di servizio maturata, alla data di trasferimento, presso l impresa cedente. Il trasferimento di azienda è da attribuirsi al seguente motivo:.. Distinti saluti. Fac-simile comunicazione alle OO.SS. Spett.le Oggetto: Comunicazione di trasferimento d azienda Con la presente rendiamo noto che l azienda con sede legale in.. sarà trasferita e acquistata da con sede legale in.. Il trasferimento d azienda sarà effettuato in data. I motivi del trasferimento sono i seguenti: Il trasferimento determinerà le seguenti conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori: I n ogni caso, nei confronti dei dipendenti interessati verranno poste in essere le seguenti misure: Si resta a disposizione per l esame congiunto. Distinti saluti. 8

9 Focus: Trasferimento d azienda ed effetti sui rapporti di lavoro autonomo Art del codice civile, il cui primo comma prevede che: se non è pattuito diversamente, l acquirente dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale L art c.c. stabilisce, pertanto, un automatismo nella successione nei contratti da parte dell acquirente dell azienda qualora si tratti specificatamente di: 1) contratti stipulati per l esercizio dell impresa 2) non aventi carattere personale 3) a prestazioni corrispettive non ancora eseguite o esaurite Per quanto attiene il primo punto, si consideri che i contratti oggetto dell art c.c. sono distinguibili in due categorie: i contratti cd. d azienda ossia aventi per oggetto il godimento di beni aziendali (quali ad es. contratti di leasing, contratti di locazione etc.) e i cd. contratti d impresa ossia strumentali all esercizio dell attività economica in quanto direttamente riferibili all organizzazione o alla gestione dell impresa (identificabili ad es. nei contratti con i fornitori o con i clienti, di concessione in uso di spazi pubblicitari, di assicurazione) La ratio a fondamento dell art.2558 c.c. può essere ravvisata, per quanto attiene questo aspetto, nell interesse dell acquirente dell azienda a poter continuare a disporre degli strumenti e delle risorse necessarie per la continuazione dell attività d impresa e nell interesse generale di favorire la circolazione di complessi aziendali che siano completi ed efficienti 9

10 Per quanto attiene il secondo punto, i contratti esclusi dall ambito di applicazione dell art c.c. sono i contratti aventi carattere personale, intendendosi per tali, secondo l orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, quelli in cui rilevano per il terzo contraente le qualità personali del soggetto alienante l azienda e cioè quei contratti che prevedono a carico di quest ultimo una prestazione infungibile Vi rientrano tanto i contratti a prestazione oggettivamente infungibile, tali per cui la prestazione promessa dall alienante, se fosse eseguita dall acquirente, risulterebbe ontologicamente diversa (ad es. contratti d opera intellettuale o artistica); tanto i contratti a prestazione soggettivamente infungibile, cioè considerata in concreto tale dalle parti in quanto stipulati in base ad un particolare apprezzamento delle qualità di un contraente ossia considerando la fiducia riposta dal creditore nelle capacità del debitore di realizzare il risultato voluto (ad es. il mandato). Rientrano nella categoria dei contratti personali anche quelli in cui sia stata pattuita tra l alienante e il terzo l incedibilità E opinione prevalente ritenere che l esclusione dei contratti a carattere personale dall applicazione dell art c.c. sia diretta alla tutela del terzo contraente affermando che sono contratti personali ai sensi dell art c.c. quei contratti nei quali l identità e le qualità personali dell imprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo contraente (e non viceversa). Il trasferimento di tali contratti all acquirente dell azienda sarebbe pur sempre possibile con il consenso del terzo Il carattere personale del contratto va valutato in concreto di volta in volta, non potendosi far rientrare automaticamente nella categoria tutti i contratti (ad es. mandato, commissione, agenzia, appalto) nei quali genericamente rileva la persona di uno dei contraenti. Per quanto attiene infine il terzo punto, la successione riconducibile al trasferimento d azienda può quindi intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale purché non del tutto esaurito Quando invece uno dei contraenti abbia già interamente eseguito la propria prestazione, quindi residua un credito o un debito dell alienante l azienda, si applicheranno rispettivamente l art c.c. e 2560 del Codice Civile 10

11 Generalmente i contratti d opera intellettuale sono considerati contratti aventi natura personale e come tali esclusi dall applicabilità dell art c.c.. La giurisprudenza ha però ritenuto di escludere la natura personale di tali contratti nel caso di un contratto di prestazione d opera professionale concluso dall alienante con un avvocato, al quale lo stesso alienante abbia poi conferito il mandato alle liti in ordine a un giudizio di risarcimento dei danni riportati da un automezzo dell azienda e circolante per suo conto; pertanto in tale contratto si verifica la successione dell acquirente dell azienda, il quale è tenuto al pagamento del compenso al professionista In questo caso si è ritenuto che, in considerazione dell oggetto e della natura del negozio, la persona del cliente alienante non assuma tale importanza da determinare la sua insostituibilità rispetto alle prestazioni contrattuali che non rimangono individuate rispetto alle sue specifiche qualità I contratti d opera intellettuale, nella generalità dei casi, riguardano prestazioni oggettivamente infungibili in considerazione del fatto che nessuno, al di fuori del contraente originario, è in grado di adempiere all obbligazione dovuta. Tale principio vale sia per le prestazioni intellettuali svolte da professionisti per i quali la legge richiede l iscrizione all albo professionale, sia per le prestazioni di contenuto professionale e intellettuale non specificatamente caratterizzate che possono essere oggetto di lavoro autonomo All interno della categoria dei contratti d opera professionale vi rientrano tutti i contratti aventi ad oggetto prestazioni d opera intellettuale o artistica. Vi rientra anche il contratto con il medico di fabbrica, contratto avente natura personale in quanto è il datore di lavoro che ha piena libertà di scelta del proprio collaboratore 11

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