REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI



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REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. I controlli interni sono raccordati alle misure di prevenzione dell illegalità e della corruzione di cui alla legge n. 190/12. 2. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche gli altri regolamenti comunali contenenti disciplina sui controlli e sul ciclo della performance, quali il regolamento di contabilità e il regolamento sugli uffici e sui servizi. Articolo 2 SOGGETTI DEL CONTROLLO 1. Sono soggetti del Controllo Interno: a. il Segretario Generale; b. il Responsabile del servizio finanziario; c. i Dirigenti dei settori; d. i Responsabili dei Servizi; e. il Servizio Controllo di Gestione; f. l ufficio programmazione e controllo strategico; g. l ufficio di controllo delle partecipazioni e degli organismi esterni; h. il collegio dei Revisori dei Conti; i. Il Nucleo di valutazione o l Organismo Indipendente di valutazione. 2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali. 3. L organizzazione del Comune prevede apposite strutture dedicate alle funzioni di controllo interno e alle funzioni di prevenzione dell illegalità ed anticorruzione di cui alla legge n. 190/12. Articolo 3 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell assetto organizzativo dell ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati. - 2 -

2. Gli strumenti di pianificazione dell Ente sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000. 3. Sono disciplinati dal presente regolamento, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali e norme vigenti: a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. Controllo sugli equilibri finanziari; c. Controllo di gestione; d. Controllo strategico; e. Controllo sulle società partecipate non quotate e sugli organismi gestionali esterni; f. Controllo sulla qualità dei servizi. Articolo 4 CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il dirigente o il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all iniziativa o all oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dall articolo 49 nel combinato disposto con l articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, secondo le regole organizzative adottate dall Ente. 2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente o del responsabile del servizio interessato. 3. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell azione amministrativa. 4. Al Segretario Generale spetta un controllo sulla conformità dell azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale. 5. Ferma restando la responsabilità del responsabile di servizio per i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, e del - 3 -

responsabile del procedimento per gli aspetti istruttori ai sensi dell articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Segretario Generale, nelle materie indicate al comma precedente, può far constatare a verbale il suo parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 6. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000. 7. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria sul patrimonio dell ente, deve sempre essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. 8. Sugli atti amministrativi monocratici, sia dirigenziali che politici, l attestazione di regolarità amministrativa è apposta dal dirigente o dal responsabile del servizio sulla base dell istruttoria svolta dal responsabile del procedimento che va sempre indicato. 9. Nella formazione di determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 e 183 comma 9 del decreto legislativo n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 10. Il parere negativo va motivato. 11. In sede di conferenza dei dirigenti di cui al vigente Regolamento sugli uffici e sui servizi, sono stabiliti termini congrui entro i quali vanno espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile e il visto di copertura finanziaria, nonché un termine congruo entro il quale le proposte di deliberazione devono pervenire al segretario per la verifica della conformità all azione amministrativa di cui all articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 nonché il termine entro cui il segretario medesimo può formulare rilievi. 12. Il Segretario Generale, per assicurare la conformità dell azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici. - 4 -

Articolo 5 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato dal Segretario Generale, che si può avvalere della collaborazione del personale e dei funzionari con competenza giuridico amministrativa, o di apposita struttura organizzativa di supporto, sulla base di un atto di programmazione in cui sono indicati i criteri sulla cui base verrà svolto il suddetto controllo, anche tenuto conto di quanto rilevato nell anno precedente, preventivamente comunicato e trasmesso ai dirigenti e responsabili del Settore. Tale atto di programmazione può essere inserito nel piano esecutivo di gestione o nel piano di prevenzione della corruzione. 2. Il controllo è esercitato mediante controllo a campione sugli atti amministrativi indicati nell art. 147 bis comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. 3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale ogni trimestre svolta presso la Segreteria Generale, con motivate tecniche di campionamento. 4. Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori vengono consegnate al segretario con verbale di consegna sottoscritto dal segretario. 5. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura dell ufficio del Segretario Generale, con apposito referto semestrale, ai soggetti indicati dall articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000. Ai dirigenti e ai responsabili di servizio il referto viene trasmesso trimestralmente. Articolo 6 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall articolo 147 quinquies sopra citato e dalle norme dell ordinamento finanziario degli enti locali. 2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. - 5 -

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. 4. Il Responsabile del servizio finanziario effettua costantemente il controllo sull andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, di qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul bilancio finanziario del Comune di Sanremo e che gestiscono attività e/o servizi per conto e nell interesse dell Amministrazione Comunale ai sensi dell articolo 147 quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000. 5. Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all Assessore con delega al Bilancio e al Segretario Generale il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da: a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell Ente; b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all Ente. 6. La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi. Articolo 7 CONTROLLO SULLE SOCIETA PARTECIPATE NON QUOTATE E SUL CASINO MUNICIPALE 1. Il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo quanto previsto dall articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema informativo con le finalità e i contenuti stabiliti dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla che le società partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi gestionali esterni. 2. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti dell andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell articolo 147 quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati dal responsabile del servizio finanziario e sono svolti dall apposito l Ufficio di - 6 -

controllo partecipazioni e organismi esterni. Ciascun dirigente, in relazione alla materia di competenza, fornisce ogni elemento utile per l esercizio dei controlli sugli organismi partecipati e a tal fine individua un referente a supporto di tale ufficio. In caso di analisi di problematiche complesse sotto il profilo societario-gestionale l Ufficio viene supportato da un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai diversi Dirigenti interessati (o loro sostituti). 3. Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio. 4. I controlli sulle società partecipate o sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d ambito appositamente costituite. 5. Qualora le strutture d ambito non siano state costituite i controlli vengono svolti dal responsabile del servizio finanziario attraverso l apposito Ufficio di controllo partecipazioni e organismi esterni per quanto di competenza e con il supporto dei referenti per materia come indicati al precedente comma 2. 6. Per i controlli sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici comunali: - l accesso a qualunque documento in possesso delle società partecipate o degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale; - chiedere la collaborazione degli organi di amministrazione delle società partecipate e degli organismi gestionali esterni per l acquisizione di informazioni utili al controllo; - rapportarsi con consulenti dell organismo gestionale esterno. 7. Il Comune esercita altresì il controllo sul Casinò Municipale, attraverso un servizio ispettivo, nell ambito della propria autonomia organizzativa, normativa e gestionale. Il controllo riguarda l andamento dell esercizio del gioco, la conduzione della gestione del Casinò Municipale sia sotto il profilo tecnico funzionale, sia finanziario che morale. 8. Le funzioni di controllo sulle società partecipate e quelle ispettive sul Casinò, devono essere raccordate con la normativa di prevenzione dell illegalità e della corruzione derivante dalla legge n. 190/12 e dai decreti legislativi delegati, secondo gli indirizzi e le direttive delle competenti Autorità Nazionali. Articolo 8 CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO - 7 -

1. La finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e di valutare la funzionalità, l efficacia, l efficienza, la qualità e il livello di economicità nell attività di realizzazione degli obiettivi stessi. 2. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate ad apposito ufficio in posizione di staff al servizio finanziario. 3. Il controllo di gestione è disciplinato dall articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dai vigenti regolamenti di contabilità e dalle altre norme vigenti in materia di gestione del ciclo della performance. 4. A coordinamento delle norme dei regolamenti di cui al comma precedente, è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all articolo 147 lett. a) sopra citato svolga la sua attività in modo coordinato con l ufficio programmazione e controllo strategico posto alle dipendenze del Segretario Generale e con la struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione. 5. Ciascun dirigente e/o responsabile di settore o servizio individua un referente del controllo di gestione, che collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario. Articolo 9 CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI 1. Nell ambito del sistema di controlli previsti dal presente regolamento, che dovrà essere implementato in ragione delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate agli uffici di controllo, l Ufficio Relazioni con il pubblico svolge il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, ai sensi della lettera e) dell articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000. Tali controlli vengono svolti in raccordo con l ufficio risorse umane e con gli altri uffici di controllo interno, compresa la struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione. 2. A tal fine possono essere predisposti questionari di customer satisfaction, possono essere svolti focus group, e possono anche essere sperimentate forme di interazione on line con gli utenti, con il supporto degli uffici informatici dell Ente. - 8 -

3. L ufficio relazioni con il pubblico, riceve i reclami e le segnalazioni degli utenti, anche nell ambito di apposite procedure informatiche, li smista ai competenti uffici, e monitora la tempestività e l esaustività della risposta, relazionando periodicamente al Segretario, ai dirigenti, ai responsabili degli uffici e ai componenti della Giunta. Articolo 10 STRUTTURA DI SUPPORTO ALL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O NUCLEO DI VALUTAZIONE 1. Ai sensi del comma 9 dell articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2001, è istituita una struttura tecnica permanente per la valutazione della performance, in funzione di supporto all organismo indipendente di valutazione o al nucleo di valutazione. La struttura di supporto è istituita presso l ufficio risorse umane, ma ha carattere di indipendenza, e svolge la sua attività in raccordo con gli altri controlli interni disciplinati dal presente regolamento, e in particolare con il controllo strategico, con il controllo interno di gestione. Articolo 11 - SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione: - Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione; - il Documento Unico di programmazione approvato quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati; - Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione di cui all articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000; essi contengono l assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali e la fissazione di obiettivi, vengono approvati dalla Giunta. Il grado di realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano della performance è monitorato dal servizio di controllo interno di gestione. - 9 -

2. Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell ente. 3 Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell ente, nell apposita sezione dedicata alla trasparenza. 4. Il controllo sulle linee programmatiche di mandato e sui programmi e progetti del Documento Unico di programmazione è di competenza del controllo strategico ai sensi dell articolo 147 ter del decreto legislativo n. 267/2000. 5. Il controllo sugli obiettivi dettagliati contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione in cui sono unificati il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance, sono di competenza del controllo di gestione. La struttura di supporto di cui all articolo 14 comma 9 del decreto legislativo n. 150/2009 collabora con il controllo di gestione ai fini della valutazione del personale. Articolo 12- SISTEMA INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO 1. La rendicontazione rispetto agli obiettivi assegnati, con riferimento al raggiungimento dei valori attesi di risultato monitorati attraverso i rispettivi indicatori, nonché attraverso il collegamento tra gli obiettivi e l allocazione delle risorse, avviene attraverso i seguenti strumenti di rendicontazione: - la deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000; - il rendiconto di gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000, con cui l'ente dimostra i risultati di gestione; - la relazione con cui la giunta, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; - Il referto finale con cui la struttura di controllo interno di gestione fornisce, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo n. 267/2000, le conclusioni del controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; - la relazione sulla performance viene elaborata assieme al rendiconto, dall ufficio di controllo interno di gestione in raccordo con i diversi Settori dell Ente, con il servizio finanziario e la struttura di supporto al nucleo di - 10 -

valutazione o organismo indipendente di valutazione e all ufficio di programmazione e controllo strategico. Essa è collegata al sistema di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Comune può implementare il sistema di rendicontazione attraverso l'adozione del bilancio sociale e del bilancio sociale di mandato. 3. La relazione sulla performance, elaborata dal controllo interno di gestione, con i raccordi sopra detti, e validata dal nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione, rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell ente. 4. L ufficio controllo strategico elabora i rapporti periodici in occasione delle deliberazioni di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del rendiconto. Articolo 13 - VIGILANZA SUL PIANO ANTICORRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA 1. Il Segretario Generale vigila, assieme ai dirigenti e ai responsabili degli uffici, sull attuazione delle misure organizzative previste nel piano comunale di prevenzione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. A tal fine è istituito un ufficio trasparenza e legalità, posto alle dipendenze del Segretario Generale che coadiuva quest ultimo nelle funzioni previste dalla legge n. 190/12 e nell attuazione degli obblighi di trasparenza disciplinati dalla legge e dal programma triennale sulla trasparenza amministrativa. 2. I Dirigenti, i responsabili degli uffici e i dipendenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono dare attuazione alle misure organizzative previste nel piano anticorruzione e agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/13 e dal programma triennale sulla trasparenza. Articolo 14 ABROGAZIONE E MODIFICA AI REGOLAMENTI VIGENTI Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2013 nonché tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali con lo stesso incompatibili. - 11 -

INDICE: Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 OGGETTO SOGGETTI DEL CONTROLLO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE E SUL CASINÒ MUNICIPALE CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI STRUTTURA DI SUPPORTO ALL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O NUCLEO DI VALUTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SISTEMA INTEGRATO DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO VIGILANZA SUL PIANO ANTICORRUZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA ABROGAZIONE E MODIFICA AI REGOLAMENTI VIGENTI - 12 -