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Transcript:

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 141 a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia, Busilacchi, Celani, Rapa, Talè, Urbinati presentata in data 26 maggio 2017 PROMOZIONE DI NEGOZI DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA pdl 141

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Signori Consiglieri, secondo la classificazione riportata nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, in Italia gli imballaggi sono distinti in tre tipologie o categorie funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo terziario (per il trasporto). L imballaggio primario (imballaggio per la vendita) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore (articolo 35, lettera b), del d.lgs. 22/1997. In altre parole è il primo involucro o contenitore del prodotto che riveste direttamente l articolo per la vendita. Alcuni esempi: una bottiglia, un pacchetto di sigarette, una bomboletta spray. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l imballaggio primario rappresenta l unità di vendita destinata al consumatore finale. L imballaggio secondario (imballaggio multiplo) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (articolo 35, lettera c), del d.lgs. 22/1997). Alcuni esempi: una confezione contenente più bottiglie, una confezione di dieci scatole per CD. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l imballaggio secondario può costituire sia l unità di vendita destinata al consumatore finale sia quella destinata al rivenditore. L imballaggio terziario (imballaggio per il trasporto) è un imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei (articolo 35, lettera d), del d.lgs. 22/1997). Alcuni esempi: un pallet di confezioni o di scatoloni, uno scatolone contenente confezioni. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l imballaggio terziario è riservato all utilizzo all interno della catena di distribuzione e, salvo casi particolari, non arriva all utilizzatore finale. Gli imballaggi sono di norma usa e getta e finiscono quindi per aumentare la quota di rifiuti prodotti dagli utenti. Sugli imballaggi è istituito il Contributo Ambientale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), stabilito per ciascuna tipologia di materiale, che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, vengono ripartiti in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale. La norma europea EN 13432 stabilisce i Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l accettazione finale degli imballaggi, cioè le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere definito biodegradabile o compostabile. Ne deriva il divieto a produrre e commercializzare sacchetti per la spesa realizzati in materiali non biodegradabili. E necessario dunque non solo incrementare la quantità di imballaggi riciclabili e riciclati o recuperati ma, nell ottica della gerarchia europea di gestione dei rifiuti, puntare sulla riduzione a monte della produzione di rifiuti. Quindi ogni azione che possa ridurre la presenza di imballaggi primari o secondari deve essere stimolata dalle legislazioni nazionali e regionali. In tal senso si muove la diffusione di negozi e punti vendita di prodotti sfusi o alla spina, ovverosia prodotti messi in vendita senza imballaggi primari e secondari: l acquirente può prendere la giusta quantità di prodotto da dispenser o spillatrici riempiendo sacchetti/contenitori o bottiglie riutilizzabili. I prodotti venduti sfusi o alla spina di solito sono più economici rispetto ai prodotti confezionati. Ciò accade poiché il consumatore acquista esclusivamente la materia prima, l alimento o il detersivo che gli occorre, senza dover pagare per la confezione, la cui realizzazione può incidere anche del 10% sul prezzo finale. Una famiglia italiana, secondo un indagine di Federconsumatori, può risparmiare fino a 700 euro all anno scegliendo i prodotti alla spina in sostituzione di quelli confezionati. I vantaggi economici riguardano anche le aziende produttrici, distributrici o di vendita al dettaglio, che risparmieranno sui trasporti, sui costi di smaltimento dei rifiuti e per la produzione degli imballaggi. La legge si compone dei seguenti articoli. L articolo 1 descrive i principi e le finalità della proposta di legge, facendo riferimento alla cosiddetta economia circolare ed alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. L articolo 2 descrive l intento da parte della Regione di promuovere i negozi alla spina, i quali garantiranno un adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti, nonché sulla trasparenza dei prezzi. L articolo 3 prevede una riduzione dell aliquota dell Imposta regionale sulle attività produttive

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA (IRAP) sulla attività di vendita esclusiva di prodotti sfusi. L articolo 4 istituisce l elenco dei negozi alla spina della Regione Marche e demanda ad un regolamento regionale, i requisiti dei negozi, i controlli da effettuarsi e le campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a promuovere la diffusione dei negozi alla spina. L articolo 5 è la norma finanziaria.

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 1 (Principi e finalità) 1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere psicofisico e sociale, e di sostenibilità economica ed ambientale. 2. La Regione, ispirandosi ai principi europei della cosiddetta economia circolare, promuove la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti. Art. 2 (Negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina) 1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all articolo 1, promuove la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina. 2. Tali negozi garantiscono un adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi. 3. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore. Art. 3 (Incentivazione alla diffusione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina) 1. A decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo all entrata in vigore di questa legge, l aliquota dell Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta del 70 per cento rispetto al corrispondente valore di settore, per i negozi che provvedano alla vendita di tipologie di prodotti sfusi e alla spina in percentuale superiore al 50 per cento del totale delle tipologie di prodotti venduti. 2. La Regione, per realizzare i principi e le finalità di cui all articolo 1, stipula appositi accordi di programma con enti locali ed associazioni di categoria al fine di individuare strumenti di incentivazione alla diffusione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina. Art. 4 (Istituzione dell elenco regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina) 1. La Regione istituisce, presso l Assessorato regionale competente, l elenco dei Negozi di pro-

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA dotti sfusi e alla spina della Regione Marche suddiviso per provincia e città e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet. 2. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall entrata in vigore di questa legge, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, in particolare: a) i requisiti dei negozi per l iscrizione all elenco di cui al comma 1; b) i controlli da effettuare nei negozi iscritti nell elenco di cui al comma 1; c) le campagne di informazione e sensibilizzazione anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali, dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di negozi. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. Dall applicazione dell articolo 3 di questa legge deriva un minore gettito IRAP stimato in euro 10.000,00, per l anno 2017, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa a cui si fa fronte mediante contestuale riduzione dello stanziamento della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali, relativo alla l.r. 51/1997, autorizzato con l.r. 36/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019). 2. Agli altri maggiori oneri derivanti dall applicazione di questa legge, valutati in euro 10.000,00 per l anno 2017, si provvede con le risorse iscritte nella Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 02 Commercio reti distributive tutela del consumatore, del bilancio di previsione 2017/2019, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo la dotazione della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali, relativa alla l.r. 51/1997, autorizzata con l.r. 36/2016 (Bilancio di previsione 2017/ 2019). 3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio. 4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.