GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183)

Documenti analoghi
NORMATIVA PRIVACY - CONVOCAZIONE MEDICI SU SPESA FARMACEUTICA

Strutture sanitarie private: informativa chiara e consenso specifico per trattare i dati dei pazienti - 9 febbraio 2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222

Guida alla compilazione di un reclamo relativo ai tempi d'attesa per visite ed esami specialistici

L IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

730 Precompilato e acquisizione delle spese sanitarie da parte dell Agenzia delle Entrate

Nota Informativa Importante. Guida alla Terapia per i Paziente. Guida alla Contraccezione. Modulo d'informazione e Consenso Informato

Consiglio regionale della Toscana

CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2003

Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

SEMINARIO di Medicina Farmaceutica Roma, giovedì 12 novembre 2009 Auditorium Servier Via Luca Passi, Roma RM

LA PRIVACY NELLA MEDICINA GENERALE

CARTA DEI SERVIZI. Forma Associativa in rete. Medici associati

L INVIO DELLE SPESE SANITARIE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730: IL NUOVO ADEMPIMENTO

Deliberazione della Giunta Regionale POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL marzo 2016 Immediatamente Eseguibile

Modalità e termini di comunicazione all anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Oggetto : Approvazione del Piano Triennale delle Azioni positive

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL COORDINATORE UNICO DI S.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

TRATTAMENTO DI DATI GENETICI

Normativa. Provvedimento 10 aprile delle categorie interessate, nellõosservanza del principio di rappresentativitˆ, la sottoscrizione

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

CODICI DI ESENZIONE TICKET TABELLA RIEPILOGATIVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

Scadenza ore 12,00 del

Roma 30 Novembre 2011 Organizzazione Sviluppo Risorse Umane e Qualità

DICHIARA Ai sensi art. 21 comma 1, art. 38 comma 2 e 3, art. 47 del DPR 445/2000

Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sistemi di sorveglianza e registri - 23 luglio 2015

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Piazzale Konrad Adenauer, Roma

TUTELA DELLA PRIVACY COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI DATI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO E/O IL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI MAGGIORENNI

Banca Dati InFormaLavoro Concorsi e avvisi di selezione

Le Cure Palliative erogate in Rete

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Tribunale per i diritti del malato Coordinamento nazionale associazioni malati cronici 1. Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici 2

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

sperimentazione clinica dei farmaci,

CIVICO OBITORIO DI TORINO

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Gorizia DECRETO OGGETTO: FORMAZIONE PERMANENTE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO DETERMINAZIONE FONDI

Distretti e Presidi Ospedalieri di appartenenza dei partecipanti Castelnuovo Monti 47 Correggio 15 Guastalla 35 Montecchio 35 Scandiano 18 TOT 150

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, SASSARI C.F. - P. IVA

IL LOGOPEDISTA DEL FUTURO

La tecnologia nello studio medico del Medico di Famiglia: coniugare approccio olistico e high-tech

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI

REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

CARTA DEI SERVIZI A.D.I. Anno 2016

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Finalità del trattamento dati

0371/ STUDIO TECNICO

organizzazione sanitaria

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Deliberazione n. 399 del 15/05/2015

Bando per il Master Universitario di II livello in Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata

DOMANDA PER L INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA VALIDA PER L ANNO 2017

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

COMUNE DI CASALE SUL SILE

Privacy(Policy( DAF(al. ( 2.(Tipologia(di(dati(raccolti#

ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA TI TORINO

Articolo 19 : I programmi di screening devono essere implementati dopo avere valutato la loro accettabilità etica e la loro piena congruenza con: a)

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

DELIBERAZIONE N. 1790/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014 IL DIRETTORE GENERALE

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN FARMACIA


COMUNE DI BADIA POLESINE

NOME DELLA SCUOLA INDIRIZZO NOME E COGNOME REFERENTE RUOLO Esame Sessione del Telefono/Cell. (anche per emergenze) Firma Data

DIRITTI. e DOVERI. del MALATO GUIDA PER L UTENTE.

Svolgono anche la libera professione

CAREGIVER DAY 2015: PRENDERSI CURA ED ESSERE CURATI

Allegato A al Decreto n. 15 del 01 marzo 2016 pag. 1/3

NOME DELLA SCUOLA INDIRIZZO NOME E COGNOME REFERENTE RUOLO Esame Sessione del Telefono/Cell. (anche per emergenze) Firma Data

PRIVACY INFORMAZIONI LEGALI E PRIVACY. Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento.

GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato)

Le schede su chi alloggia non devono essere più conservate. Rivedere le norme sulla raccolta dei dati

Consiglio regionale della Toscana

n. 23 del periodico (Parte Terza)

COMUNE DI CONFIENZA PROVINCIA DI PAVIA

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1. Art. 2. Art.3

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO)

CURRICULUM VITAE. ZAZZARELLI GABRIELLA Dirigente medico Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base- OSSB- ASL Roma C

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza della Giunta Comunale

P08 -FS-Vendita presso il domicilio dei consumatori - rev

PERMESSO DI SOSTA A PAGAMENTO AGEVOLATO RICHIESTO DA. PER (barrare casella di interesse) Spazio riservato al gestore della sosta

Città di Minerbio Provincia di Bologna

SCLEROSI MULTIPLA: ETIOPATOGENESI, DIAGNOSI, TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, LE RICADUTE SULL AMMALATO, SULLA FAMIGLIA E SULLA SOCIETÀ

COMUNE DI MAROSTICA Provincia di Vicenza

Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute. Tavolo Tecnico Oncologia 20 Marzo 2014

TREVISO Gestione richieste URGENTI

CITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA)

Percorso di gestione primo - secondo livello per. LUTS/Ipertrofia Prostatica Benigna

Affidamento, per un periodo di anni 2, dell incarico di Medico Competente dell ARPAS (CIG )

OGGETTO: Comunicazione telematica al STS- Sistema Tessera Sanitaria

Modalità di presentazione e tipologia dei dati da inserire nelle banche dati per il monitoraggio della terapia genica e cellulare somatica

Transcript:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183) INFORMATIVA SEMPLIFICATA PER MEDICI DI BASE Il Garante per la protezione dei dati personali In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo cui l'informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve includere almeno gli elementi indicati dal Garante; Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Premesso Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo svolgimento delle attività amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumità fisica (articoli 78 e 13 del Codice). Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali che devono essere contenuti in tale informativa, i quali possono essere integrati

nel caso in cui il medico effettui altri particolari trattamenti di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del Codice). A tal fine l'autorità ha consultato le realtà rappresentative delle predette categorie che sono state individuate, sulla base dell'esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272), nella Federazione italiana medici medicina generale (F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale area medica Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L'Autorità ha inoltre consultato la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione, valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici generali attribuiti a tale organismo. Sulla base delle osservazioni formulate da tali realtà rappresentative e, in particolare, delle riflessioni emerse sugli elementi contenuti in un primo schema di informativa predisposto dall'autorità, è stato elaborato il modello di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione, che potrà essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Considerato che: Il Garante ritiene necessario indicare nell'allegato modello di informativa alcuni elementi essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire agli assistiti, ai quali dovrà essere precisato, in particolare, che: a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di incapacità dell'interessato; b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono, di regola, i dati personali presso l'interessato e possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del pediatra) solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionista presso cui si è rivolto il suo consenso.

Resta ferma la necessità che, a norma di legge, il medico di medicina generale e il pediatra integrino i suddetti elementi essenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in cui il medico di medicina generale o il pediatra intendano effettuare: a) attività di sperimentazione clinica controllata di medicinali (art. 78, comma 5, lettera a), del Codice); b) attività di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5, lettera b), del Codice); c) attività di fornitura all'interessato di beni o servizi attraverso una rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5, lettera c), del Codice); d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica ed epidemiologica (articoli 78, comma 5, lettera a) e 110 del Codice). L'allegato modello di informativa riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, svolto da un professionista o da altro soggetto, individuabile in base alla prestazione richiesta. Tale trattamento può essere in tal senso effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico, o fornisca una prestazione specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali dell'interessato al medico in conformità alla disciplina applicabile (art. 78, comma 4, del Codice). Considerato, altresì, che: Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativa possono essere forniti all'interessato nei modi di legge una tantum, attraverso idonee modalità che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice). L'informativa può essere fornita anche successivamente alla prestazione, senza ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), di impossibilità fisica, di

incapacità di agire o di incapacità di intendere o di volere dell'interessato, di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato o nel caso in cui la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia (art. 82 del Codice). Tutto ciò premesso il Garante Ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali. Roma, 19 luglio 2006 Il presidente Pizzetti Il segretario generale Buttarelli Il relatore Pizzetti

Allegato: INFORMAZIONE Gentili signori, desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche. Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici. Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione. In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo. Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso.